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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2145/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11202/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Crispano - Via Pizzo Delle Canne N. 4 80020 Crispano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120249048126382000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 9048126382 000, notificata in data
06/05/2025, dell'importo di euro 437,35, relativa al mancato pagamento della Cartella di Pagamento n. 071
2017 0058787151 000 avente ad oggetto tributo, TARI anno 2016. Deduce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e di altri atti prodromici, l'intervenuta decadenza/prescrizione e l'illegittimità del calcolo degli interessi.
Si costituisce il Comune di Crispano che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede il rigetto del ricorso.
Risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento, nonchè la tardività del ricorso per la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento n. 071 2017 0058787151 000, avente ad oggetto TARI anno 2016, notificata regolarmente in data 11/04/2018, ai sensi dell'art.140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, per irreperibilità relativa, e non opposta. Pertanto, a fronte del consolidamento della pretesa tributaria, chiede il rigetto del ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite".
Dalla documentazione depositata agli atti, risulta la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica n. 071 2017 0058787151 000, avente ad oggetto TARI anno 2016, notificata regolarmente in data 11/04/2018, ai sensi dell'art.140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, per irreperibilità relativa, e non opposta. Per tale notifica risultano adempiute le formalità prescritte ai sensi dell'art. 139 cpc, con l'affissione all'Albo
Comunale e l'invio della raccomandata informativa, cd. CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito) avvenuta con Raccomandata A/R n. 57305238446-4 del 29.03.2018, ricevuta nelle mani di persona di famiglia
(suocera) che ha sottoscritto la relata in data 11.04.2018.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, al di la della regolare notifica dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Crispano per TARI 2016, è stata regolarmente notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 071 2017 0058787151 000, mai opposta. Tale atto, regolarmente notificato, non è stato opposto dal contribuente e dunque la contribuente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri.
Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Residua quindi da scrutinare l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che nel caso in esame, relativo a tributo locale, risulta essere quinquennale.
Pertanto, poichè successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 071 2017 0058787151 000 in data 11.04.2018, non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica della Intimazione di Pagamento impugnata n. 071 2024 9048126382 000, notificata in data 06/05/2025, deve accertarsi se l'applicazione della normativa emergenziale COVID-19 abbia determinato il mancato decorso dei termini prescrizionali quinquennali, come sostenuto dalle resistenti.
Al riguardo, la Corte osserva che la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - evidenzia che risulta maturato il termine prescrizionale come invocato dal contribuente.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis) Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
4-bis) Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) omissis;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. In altri termini, la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c.,
a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini di prescrizione e decadenza slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che per effetto della notifica in data 11.04.2018 della cartella di pagamento, il termine "naturale" di prescrizione quinquennale della TARI 2016 cadeva il 10 giugno 2018
(comprensivo dei 60 giorni per la definitività dell'atto), deve quindi rideterminarsi il termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19 al 3 dicembre 2024. Essendo la notifica della intimazione impugnata stata effettuata in data 06.05.2025, deve essere dichiarata la prescrizione della pretesa tributaria.
Come già anticipato in premessa, il ricorso deve essere accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez.
Lav. n. 14416/2004), ritiene la Corte di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo (cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese del di giudizio attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11202/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Crispano - Via Pizzo Delle Canne N. 4 80020 Crispano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120249048126382000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 9048126382 000, notificata in data
06/05/2025, dell'importo di euro 437,35, relativa al mancato pagamento della Cartella di Pagamento n. 071
2017 0058787151 000 avente ad oggetto tributo, TARI anno 2016. Deduce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e di altri atti prodromici, l'intervenuta decadenza/prescrizione e l'illegittimità del calcolo degli interessi.
Si costituisce il Comune di Crispano che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede il rigetto del ricorso.
Risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento, nonchè la tardività del ricorso per la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento n. 071 2017 0058787151 000, avente ad oggetto TARI anno 2016, notificata regolarmente in data 11/04/2018, ai sensi dell'art.140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, per irreperibilità relativa, e non opposta. Pertanto, a fronte del consolidamento della pretesa tributaria, chiede il rigetto del ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite".
Dalla documentazione depositata agli atti, risulta la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica n. 071 2017 0058787151 000, avente ad oggetto TARI anno 2016, notificata regolarmente in data 11/04/2018, ai sensi dell'art.140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, per irreperibilità relativa, e non opposta. Per tale notifica risultano adempiute le formalità prescritte ai sensi dell'art. 139 cpc, con l'affissione all'Albo
Comunale e l'invio della raccomandata informativa, cd. CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito) avvenuta con Raccomandata A/R n. 57305238446-4 del 29.03.2018, ricevuta nelle mani di persona di famiglia
(suocera) che ha sottoscritto la relata in data 11.04.2018.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, al di la della regolare notifica dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Crispano per TARI 2016, è stata regolarmente notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 071 2017 0058787151 000, mai opposta. Tale atto, regolarmente notificato, non è stato opposto dal contribuente e dunque la contribuente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri.
Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Residua quindi da scrutinare l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che nel caso in esame, relativo a tributo locale, risulta essere quinquennale.
Pertanto, poichè successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 071 2017 0058787151 000 in data 11.04.2018, non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica della Intimazione di Pagamento impugnata n. 071 2024 9048126382 000, notificata in data 06/05/2025, deve accertarsi se l'applicazione della normativa emergenziale COVID-19 abbia determinato il mancato decorso dei termini prescrizionali quinquennali, come sostenuto dalle resistenti.
Al riguardo, la Corte osserva che la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - evidenzia che risulta maturato il termine prescrizionale come invocato dal contribuente.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis) Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
4-bis) Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) omissis;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. In altri termini, la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c.,
a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini di prescrizione e decadenza slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che per effetto della notifica in data 11.04.2018 della cartella di pagamento, il termine "naturale" di prescrizione quinquennale della TARI 2016 cadeva il 10 giugno 2018
(comprensivo dei 60 giorni per la definitività dell'atto), deve quindi rideterminarsi il termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19 al 3 dicembre 2024. Essendo la notifica della intimazione impugnata stata effettuata in data 06.05.2025, deve essere dichiarata la prescrizione della pretesa tributaria.
Come già anticipato in premessa, il ricorso deve essere accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez.
Lav. n. 14416/2004), ritiene la Corte di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo (cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese del di giudizio attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.