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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa BR AN Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2620/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Simonelli ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Tarquinia (VT) alla Viale Igea n. 6
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Di Girolamo ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio, in MA alla Via Germanico n. 172 (c/o Avv. Pier Luigi Panici)
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2 APPELLATA NON COSTITUITA
e
APPELLATO NON COSTITUITO CP_3
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 142/2023 del 19 aprile 2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, in data 18 settembre 2018 (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Latina), deduceva che: - era stato assunto alle dipendenze Controparte_1 della a decorrere dal 21.1.2014 con inquadramento al 1°livello del CCNL Parte_1
Metalmeccanica Aziende Industriali e mansioni di operatore antincendio;
- lavorava a tempo pieno su turni settimanali con orario dalle 08.00 alle 17.00 e, d'estate, dalle 08.00 alle 20.00, presso l'eliporto di Latina, IT (Strada Occhi Bianchi), MA (via Salaria – Fonte di Papa e Policlinico
Gemelli); - riceveva direttive e disposizioni dai responsabili della GAM S.r.l. Niro Giovanni (direttore operativo: responsabile dei turni di lavoro, anche riguardo alle malattie) e (direttore Persona_1 amministrativo: per incombenze di carattere burocratico, ad es. controllo semestrale estintori, invio di documentazioni varia, fogli di marcia, acquisti della base); - nel giugno del 2015 era stato informato che la stessa era in “fase di chiusura” e che tutti i lavoratori sarebbero entrati a far parte Parte_1 di una cooperativa con contratto a tempo determinato, con promessa di essere poi essere assunti alla scadenza a tempo indeterminato;
- in data 16.6.15 era stato, quindi, indotto a rassegnare le proprie dimissioni dalla e, senza soluzione di continuità, dal 17.6.2015 era stato assunto dalla Parte_1
quale socio – lavoratore con contratto a termine con scadenza Controparte_2
16.12.15 ed inquadramento al livello F del CCNL Sorveglianza Antincendio, continuando a svolgere le stesse identiche mansioni ed i medesimi orari di lavoro precedenti, negli stessi luoghi, ricevendo direttive e disposizioni di lavoro sempre dagli stessi responsabili;
- in data 10.12.2015 aveva sottoscritto, previa richiesta predisposta dalla un verbale di conciliazione innanzi la DTL Parte_1 di IT;
- tuttavia, alla scadenza del contratto a termine con la (16.12.2015), non era stato CP_2 assunto a tempo indeterminato.
Precisava che alla data in cui era cessato il suo contratto a termine (16.12.2015) tutti i dipendenti della – escluso il ricorrente stesso e un altro suo Controparte_2 collega ( erano stati trasferiti alle dipendenze della unitamente a tutti i Persona_2 Parte_1 relativi strumenti e mezzi di lavoro: era, dunque, configurabile un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con le relative conseguenze di legge.
Impugnava il contratto a termine con la in quanto illegittimo, evidenziava la CP_2 sussistenza di un trasferimento di azienda in data 16.12.2015, la sussistenza di un unico centro di Parte interessi tra le società convenute, la riconducibilità del rapporto, per tutto il periodo, alla e così concludeva: «1) accertare e dichiarare l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra le parti tutt'ora in atti in assenza di un valido atto idoneo ad interromperlo;
2) accertare e
2 dichiarare l'avvenuto trasferimento di azienda tra e ex Parte_1 Controparte_4 art. 2112 c.c. e/o l'unico centro d'imputazione di interessi tra esse, per tutti i motivi esposti;
3) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della clausola appositiva del termine al contratto a tempo determinato intercorso tra le parti di cui in premessa ovvero accertare e dichiarare
l'illecita interposizione di manodopera relativamente alle prestazioni lavorative del ricorrente, per tutti i motivi esposti;
4) accertare e dichiarare l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tutt'ora in atto tra il ricorrente e la resistente in Parte_1 subordine con la resistente a, a far data dal 17.06.15 o dalla Controparte_5 successiva data ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti, in assenza di un valido atto idoneo ad interromperlo;
5) ordinare alla resistente in subordine alla resistente Parte_1 Controparte_6
, di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro con il ricorrente,
[...] ovvero di disporne la costituzione, disponendo (ovvero disporre) la riammissione/reintegrazione in servizio del ricorrente;
6) condannare la resistente in subordine la resistente Parte_1 [...]
a, al pagamento, in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento danni, Controparte_5 di tutte le retribuzioni maturate a far data dal 17.12.15 o da diversa data ritenuta di giustizia, sulla base di Euro 1.351,30 (o diversa maggiore ritenuta di giustizia) oltre aumenti legali/contrattuali, maturati a decorrere dalla detta data (e per il prosieguo del rapporto di lavoro) ed alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa sin dal 17.06.15 (o da diversa data ritenuta di giustizia), ovvero, in subordine, ferme le richieste sub da 1 a 5, ex art. 32, comma 5°, L. n. 183/10, al risarcimento in favore della parte ricorrente stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sulla base della retribuzione mensile pari ad Euro 1.351,30 (o diversa maggiore ritenuta di giustizia) ed alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa sin dall'origine (o da diversa data ritenuta di giustizia)», con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituivano in giudizio la e la Parte_1 CP_2
2.0. , chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell'infondatezza delle
[...] Controparte_7 domande avversarie.
Veniva chiamato in giudizio ex art. 102 c.p.c. l' , il quale si costituiva chiedendo, ove CP_3 fosse accertato il diritto del ricorrente, di condannare il convenuto al pagamento in proprio favore dei contributi da quantificarsi, comunque nei limiti della prescrizione quinquennale.
All'esito dell'audizione dei testi il Tribunale così statuiva: «
1. dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 17 giugno 2015 con la società Controparte_2
2.0. e, per l'effetto, condanna la società 2.0. Controparte_7 Controparte_2
3 al pagamento in favore del ricorrente la complessiva somma di € Controparte_7
9.459,10 a titolo di indennità risarcitoria omnicomprensiva, pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2. dichiara la sussistenza di un trasferimento d'azienda tra la società Controparte_2
2.0. e la società Controparte_7 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della società Parte_1 di assumere il ricorrente, con decorrenza dal 17 dicembre 2015 alle condizioni contrattuali indicate in motivazione e la condanna all'immediata costituzione del rapporto di lavoro del ricorrente alle suddette condizioni e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dall'11 aprile 2016 alla data odierna determinate sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad €1.576,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza fino al saldo;
3. condanna 2.0. e Controparte_2 Controparte_7 [...] in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in …, da Parte_1 distrarsi;
4. compensa le spese di lite tra il ricorrente e . CP_3
Avverso tale decisione proponeva appello la per i seguenti motivi: Parte_1
1) censurava innanzi tutto la sentenza gravata laddove, a pag. 8 punto 3, aveva erroneamente ritenuto dimostrato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., omettendo di considerare
“che sia prima la poi l' 2.0 espletavano un appalto di servizio antincendio Pt_1 Controparte_2 per la società titolare del servizio di pubblica utilità e necessità quale è il servizio di CP_8
Elisoccorso regionale ARES118, e dove i mezzi non erano né di né di , Pt_1 Controparte_2 ma erano forniti o dalla base/aeroporto messa a disposizione dalla Regione Lazio, o dal committente.
Certamente e sicuramente non potevano essere della ; aggiungeva che “Il punto era stato Pt_1 contestato” e che non aveva “provato nulla con i propri testi”. Controparte_1
2) lamentava, quindi, che il giudice di prime cure, alla pag. 8 punto 3.1 della sentenza Parte impugnata, partendo dall'errato presupposto di ritenere la società cessionaria di azienda, aveva condannato detta società alla costituzione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato con il
[...]
CP_
a far data dal 17 dicembre 2015, posto che a quella data esisteva tra il lavoratore e la un CP_2 rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito della conversione del contratto a termine. Riteneva illogica tale condanna in quanto il aveva dato le proprie dimissioni dalla (e aveva CP_1 Parte_1 proceduto alla conciliazione congiunta dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro. Inoltre, la condanna alla costituzione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato contrastava mal si conciliava con quanto scritto dallo stesso giudicante nella sentenza a pag. 5, punto 1.6: “… Ebbene,
4 nella specie, l'istruttoria svolta non ha consentito di accertare la sussistenza degli indici della Parte subordinazione con riferimento al rapporto tra il ricorrente e la società ”.
3) sosteneva, infine, che il giudice di prime cure aveva errato laddove alle pagine 8 e 9 punto
3.2 della sentenza impugnata aveva condannato l'appellante al pagamento «anche a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate a far data dal 17 dicembre 2015 o da diversa data ritenuta di giustizia», ritenendo valida l'offerta delle prestazioni lavorative formulata dal Parte ricorrente con comunicazione ricevuta dalla società in data 11 aprile 2016. Osservava che il giudicante aveva trascurato che il aveva dato le proprie dimissioni dalla il CP_1 Parte_1
16.06.2015 e aveva sottoscritto una conciliazione dinanzi alla . Controparte_9
Evidenziava che il non aveva impugnato la conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. così CP_1 come novellato dalla legge 183/2010, e l'intervenuta comunicazione datata 11 aprile 2016 era affetta da decadenza. Sosteneva in proposito: “Ai sensi dell'articolo 6 della legge del 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il licenziamento deve essere impugnato entro il termine di 60 giorni con forma scritta.
Se l'oggetto dell'impugnazione riguarda la nullità del termine, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, il termine di impugnazione che decorre dalla cessazione del contratto è fissato in 120 giorni.
L'impugnazione può essere seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal ricorso in tribunale o dalla richiesta del tentativo di conciliazione presso l . Controparte_10
Se la controparte non aderisce al tentativo o la conciliazione ha esito negativo, il ricorso al giudice deve essere depositato entro 60 giorni.
Quindi nel caso che ci occupa, NESSUN termine è stato rispettato.
Conseguentemente nessuna validità e fondamento avrebbe dovuto dare il giudicante alla comunicazione del datata 11 aprile 2016 e conseguentemente NON avrebbe potuto CP_1 comminare la corresponsione di nessun risarcimento del danno in favore del citato ”. CP_1
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate;
con vittoria di spese, da distrarsi;
Si costituiva in giudizio confutando le avverse censure alla sentenza Controparte_1 impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 18 marzo 2025 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza dell'11.11.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.
All'odierna udienza del 19.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
5 2. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e ne va ordinata la cancellazione dal ruolo.
Infatti, come detto, le parti – dopo aver presenziato all'udienza del 18 marzo 2025 - non sono comparse a due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione del primo rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008), con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008; Sez.
L, Sentenza n. 14936 del 18/11/2000).
3. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. Non vi è luogo, dunque, a pronunciare sulle spese processuali.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità
o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018, richiamata anche da Sez. L, Ordinanza
n. 27845 del 2025).
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
- nulla per le spese del grado.
Il Presidente est.
BR AN
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