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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
Il Giudice Onorario dott.ssa Francesca Vesci nel procedimento N.
R.G. 1473/2020 ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
Tra
C.F. con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TORNATORA FRANCESCA
e
Controparte_1
, C.F. , con l'Avv. IANNELLO FRANCESCO
[...] P.IVA_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato nelle note in sostituzione udienza le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dalla notifica del decreto ingiuntivo n.
403/2020, RG. n. 1187/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in data 22.10.2018 e notificato in data 15.10.2020 con cui si ingiungeva al la somma di € Parte_1
10.560,45, oltre interessi ex artt. 143-144 del D.P.R. n. 207/2010 dal dovuto al soddisfo, nonché spese di procedura che si liquidano in €
540,00 per onorari € 150 per spese oltre IVA e CPA come per legge.
Con la presente opposizione il deduce con l' Controparte_2
unico motivo l'illegittimità della richiesta del pagamento al in quanto l'azione giudiziaria doveva essere Parte_1
rivolta singolarmente a ciascuno dei soli condomini morosi e solo in caso di un infruttuoso esito della procedura si sarebbe potuto agire nei confronti del condominio e dunque dei proprietari solventi, in funzione di una responsabilità parziaria e sussidiaria del condominio
(Cassazione Sezioni Unite Civili 9148/2008).
Concludeva chiedendo in via preliminare il sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 403/2020, RG. n. 1187/2020 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, dott.ssa Buggè, in data
22.10.2018; 2. Disporre ogni eventuale provvedimento indispensabile a ripristinare il legittimo diritto difensionale.
3. Nel merito: -Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo
Opposto in quanto chiesto nei confronti del e non Parte_1
direttamente nei confronti dei condomini morosi;
4. In subordine accertare la minor somma dovuta, in relazione a tutto quanto sopra esposto e dedotto;
5. Condannare la Controparte_1
al pagamento delle spese legali oltre
[...]
accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato e diritti anticipati. Il tutto da distrarsi nei confronti del procuratore ex art 93 cpc.
Si costituiva la ditta in p.l.r.p.t. la quale Controparte_1
nel contestare l'unico motivo di opposizione evidenziava che per giurisprudenza pacifica, sussiste invero la legittimazione passiva del
Pag. 2 di 9 Condominio obbligato nei confronti del terzo creditore, il quale, ottenuta la condanna dell'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (così anche Corte Appello
L'Aquila Sent., 22/04/2020, che richiama proprio CASS. SS. UU. n.
9148/2008). Senza considerare che “la natura parziaria dell'obbligazione, alla luce delle nuove disposizioni codicistiche, non esclude che il creditore possa evocare in giudizio, alternativamente,
i singoli condomini morosi oppure il in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito (Cass. Civ. n.
27363/2018)”.
Parte opposta evidenziava altresì che, a distanza di oltre un anno, non è dato sapere chi siano i condomini morosi e le relative quote, atteso che l'Assemblea DO, come si legge nello stesso atto di opposizione, per mancanza del numero legale dei partecipanti, non ha approvato la ripartizione proposta dall'amministratore
Geom. Peraltro, in base a quella proposta di ripartizione, la CP_3
, agendo con correttezza e diligenza, ha raggiunto CP_4
separati accordi con quei condomini che fino ad allora (maggio- luglio 2019) non avevano ancora versato le loro quote e che avevano riconosciuto, per la rispettiva parte, la sussistenza del debito condominiale nei confronti della creditrice ditta, la quale certamente non agirà esecutivamente nei loro confronti.
Pag. 3 di 9 Infine, l'opposizione denota una pervicace inadempienza da parte del e del suo Amministratore ai danni della , dal Parte_1 CP_1
momento che, come si apprezza dall'atto di opposizione, avendo l'Amministratore il dovere di agire nei confronti dei condomini morosi.
Deduceva inoltre l'esattezza delle somme ingiunte come da contratto di appalto del 20 giugno 2016, stipulato con l'allora Amministratore
DO (contratto del Controparte_5
20/6/2016) - previa delibera assembleare del 12/3/2016, con la quale il Condominio incaricava, per proprio conto, anche l'Ing.
, quale Direttore dei Lavori. La somma ingiunta era la Persona_1
conseguenza di una serie di pagamenti. Concludeva chiedendo
Voglia il Tribunale adito: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., munire il decreto ingiuntivo n. 403/2020 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle competenze, rimborso forfettario al 15% e cpa come per legge nonché delle spese vive, con aumento del 30 per cento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM
55/2014.
Acquisito il fascicolo monitorio e non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita documentale e prova testimoniale, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 3 aprile 2025 ai sensi dell'art 281 sexies cpc con termine per note conclusive fino a 5 giorni prima.
Pag. 4 di 9 All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva incamerata per la decisione all'esito della discussione orale e sulle conclusioni rassegnate.
MOTIVI
Occorre premettere che il presente giudizio può essere deciso in virtù del principio della ragione più liquida che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5805 del 2017).
Sempre in punto di diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si apre ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere
Pag. 5 di 9 vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Orbene stando all'istruttoria compiuta, la parte opposta ha assolto in modo esaustivo l'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. laddove dalla documentazione prodotta contratto del 20.6.2016 e delibera assembleare del 12.3.2026, nonché dalla mancata contestazione della somma ingiunta, è incontroverso il rapporto tra le parti di questo giudizio ed i relativi oneri ed imputazioni di pagamento.
Di contro parte opponente non ha offerto prova dei propri assunti difensivi, non ha contestato il rapporto esistente tra le parti e neanche la somma ingiunta nel suo esatto ammontare, né ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento, limitandosi a contestare con un unico motivo l'illegittimità della richiesta del pagamento al in quanto Parte_1
l'azione giudiziaria doveva essere rivolta singolarmente a ciascuno dei soli condomini morosi.
Inoltre, il opponente non ha offerto prova che nel Parte_1
contratto di appalto intercorso vi fosse una clausola che escludesse la solidarietà nei confronti dei condomini adempienti.
Pag. 6 di 9 Le prove raccolte, documentali e testimoniale consentono di escludere ogni incertezza in merito alla imputazione del debito in via solidale nei confronti del Parte_1
La tutela del creditore è sempre adeguatamente assicurata potendo egli agire sempre liberamente e senza vincoli nei confronti di tutti i condomini (abbiano essi o meno versato all'amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l'adempimento delle relative quote delle obbligazioni condominiali rimaste insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito), conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito (Cass. Civ. n. 27363/2018).
Solo successivamente, e con riferimento alla fase di esecuzione, il creditore non potrà immediatamente agire nei confronti dei condomini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria contro i quali invece potrà esperire l'azione sussidiaria di garanzia di cui all'art. 63 disp. att. c.c. previa obbligatoria escussione dei condomini insolventi.
Questo è quanto tra le altre ha chiarito la Cassazione con pronuncia n 34220/2023 in cui sottolinea la differenza tar condomini morosi e condomini diligenti tutelando la posizione di questi ultimi.
In conclusione, il tenore dell'opposizione e le prova espletate non scalfiscono la pretesa creditoria ed il valore probatorio della
Pag. 7 di 9 documentazione sottesa l'emissione decreto, l'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n.
37/2018), nella somma complessiva di euro 5077,00 con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori medi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da
C.F. così provvede: Parte_1 P.IVA_1
- rigetta l'opposizione poiché destituita di fondamento;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n n. 403/2020, RG. n.
1187/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in data 22.10.2018.
- condanna C.F. a Parte_1 P.IVA_1
rifondere in favore della parte opposta
[...]
, C.F. , le spese Controparte_1 P.IVA_2
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, IVA se dovuta e
CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, all'esito dell'udienza, ex art 127 ter cpc, del 4 aprile 2025. Il Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Francesca Vesci
Pag. 8 di 9
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
Il Giudice Onorario dott.ssa Francesca Vesci nel procedimento N.
R.G. 1473/2020 ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
Tra
C.F. con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TORNATORA FRANCESCA
e
Controparte_1
, C.F. , con l'Avv. IANNELLO FRANCESCO
[...] P.IVA_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato nelle note in sostituzione udienza le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dalla notifica del decreto ingiuntivo n.
403/2020, RG. n. 1187/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in data 22.10.2018 e notificato in data 15.10.2020 con cui si ingiungeva al la somma di € Parte_1
10.560,45, oltre interessi ex artt. 143-144 del D.P.R. n. 207/2010 dal dovuto al soddisfo, nonché spese di procedura che si liquidano in €
540,00 per onorari € 150 per spese oltre IVA e CPA come per legge.
Con la presente opposizione il deduce con l' Controparte_2
unico motivo l'illegittimità della richiesta del pagamento al in quanto l'azione giudiziaria doveva essere Parte_1
rivolta singolarmente a ciascuno dei soli condomini morosi e solo in caso di un infruttuoso esito della procedura si sarebbe potuto agire nei confronti del condominio e dunque dei proprietari solventi, in funzione di una responsabilità parziaria e sussidiaria del condominio
(Cassazione Sezioni Unite Civili 9148/2008).
Concludeva chiedendo in via preliminare il sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 403/2020, RG. n. 1187/2020 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, dott.ssa Buggè, in data
22.10.2018; 2. Disporre ogni eventuale provvedimento indispensabile a ripristinare il legittimo diritto difensionale.
3. Nel merito: -Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo
Opposto in quanto chiesto nei confronti del e non Parte_1
direttamente nei confronti dei condomini morosi;
4. In subordine accertare la minor somma dovuta, in relazione a tutto quanto sopra esposto e dedotto;
5. Condannare la Controparte_1
al pagamento delle spese legali oltre
[...]
accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato e diritti anticipati. Il tutto da distrarsi nei confronti del procuratore ex art 93 cpc.
Si costituiva la ditta in p.l.r.p.t. la quale Controparte_1
nel contestare l'unico motivo di opposizione evidenziava che per giurisprudenza pacifica, sussiste invero la legittimazione passiva del
Pag. 2 di 9 Condominio obbligato nei confronti del terzo creditore, il quale, ottenuta la condanna dell'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (così anche Corte Appello
L'Aquila Sent., 22/04/2020, che richiama proprio CASS. SS. UU. n.
9148/2008). Senza considerare che “la natura parziaria dell'obbligazione, alla luce delle nuove disposizioni codicistiche, non esclude che il creditore possa evocare in giudizio, alternativamente,
i singoli condomini morosi oppure il in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito (Cass. Civ. n.
27363/2018)”.
Parte opposta evidenziava altresì che, a distanza di oltre un anno, non è dato sapere chi siano i condomini morosi e le relative quote, atteso che l'Assemblea DO, come si legge nello stesso atto di opposizione, per mancanza del numero legale dei partecipanti, non ha approvato la ripartizione proposta dall'amministratore
Geom. Peraltro, in base a quella proposta di ripartizione, la CP_3
, agendo con correttezza e diligenza, ha raggiunto CP_4
separati accordi con quei condomini che fino ad allora (maggio- luglio 2019) non avevano ancora versato le loro quote e che avevano riconosciuto, per la rispettiva parte, la sussistenza del debito condominiale nei confronti della creditrice ditta, la quale certamente non agirà esecutivamente nei loro confronti.
Pag. 3 di 9 Infine, l'opposizione denota una pervicace inadempienza da parte del e del suo Amministratore ai danni della , dal Parte_1 CP_1
momento che, come si apprezza dall'atto di opposizione, avendo l'Amministratore il dovere di agire nei confronti dei condomini morosi.
Deduceva inoltre l'esattezza delle somme ingiunte come da contratto di appalto del 20 giugno 2016, stipulato con l'allora Amministratore
DO (contratto del Controparte_5
20/6/2016) - previa delibera assembleare del 12/3/2016, con la quale il Condominio incaricava, per proprio conto, anche l'Ing.
, quale Direttore dei Lavori. La somma ingiunta era la Persona_1
conseguenza di una serie di pagamenti. Concludeva chiedendo
Voglia il Tribunale adito: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., munire il decreto ingiuntivo n. 403/2020 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle competenze, rimborso forfettario al 15% e cpa come per legge nonché delle spese vive, con aumento del 30 per cento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM
55/2014.
Acquisito il fascicolo monitorio e non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita documentale e prova testimoniale, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 3 aprile 2025 ai sensi dell'art 281 sexies cpc con termine per note conclusive fino a 5 giorni prima.
Pag. 4 di 9 All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva incamerata per la decisione all'esito della discussione orale e sulle conclusioni rassegnate.
MOTIVI
Occorre premettere che il presente giudizio può essere deciso in virtù del principio della ragione più liquida che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5805 del 2017).
Sempre in punto di diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si apre ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere
Pag. 5 di 9 vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Orbene stando all'istruttoria compiuta, la parte opposta ha assolto in modo esaustivo l'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. laddove dalla documentazione prodotta contratto del 20.6.2016 e delibera assembleare del 12.3.2026, nonché dalla mancata contestazione della somma ingiunta, è incontroverso il rapporto tra le parti di questo giudizio ed i relativi oneri ed imputazioni di pagamento.
Di contro parte opponente non ha offerto prova dei propri assunti difensivi, non ha contestato il rapporto esistente tra le parti e neanche la somma ingiunta nel suo esatto ammontare, né ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento, limitandosi a contestare con un unico motivo l'illegittimità della richiesta del pagamento al in quanto Parte_1
l'azione giudiziaria doveva essere rivolta singolarmente a ciascuno dei soli condomini morosi.
Inoltre, il opponente non ha offerto prova che nel Parte_1
contratto di appalto intercorso vi fosse una clausola che escludesse la solidarietà nei confronti dei condomini adempienti.
Pag. 6 di 9 Le prove raccolte, documentali e testimoniale consentono di escludere ogni incertezza in merito alla imputazione del debito in via solidale nei confronti del Parte_1
La tutela del creditore è sempre adeguatamente assicurata potendo egli agire sempre liberamente e senza vincoli nei confronti di tutti i condomini (abbiano essi o meno versato all'amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l'adempimento delle relative quote delle obbligazioni condominiali rimaste insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito), conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito (Cass. Civ. n. 27363/2018).
Solo successivamente, e con riferimento alla fase di esecuzione, il creditore non potrà immediatamente agire nei confronti dei condomini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria contro i quali invece potrà esperire l'azione sussidiaria di garanzia di cui all'art. 63 disp. att. c.c. previa obbligatoria escussione dei condomini insolventi.
Questo è quanto tra le altre ha chiarito la Cassazione con pronuncia n 34220/2023 in cui sottolinea la differenza tar condomini morosi e condomini diligenti tutelando la posizione di questi ultimi.
In conclusione, il tenore dell'opposizione e le prova espletate non scalfiscono la pretesa creditoria ed il valore probatorio della
Pag. 7 di 9 documentazione sottesa l'emissione decreto, l'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n.
37/2018), nella somma complessiva di euro 5077,00 con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori medi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da
C.F. così provvede: Parte_1 P.IVA_1
- rigetta l'opposizione poiché destituita di fondamento;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n n. 403/2020, RG. n.
1187/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in data 22.10.2018.
- condanna C.F. a Parte_1 P.IVA_1
rifondere in favore della parte opposta
[...]
, C.F. , le spese Controparte_1 P.IVA_2
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, IVA se dovuta e
CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, all'esito dell'udienza, ex art 127 ter cpc, del 4 aprile 2025. Il Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Francesca Vesci
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