Articolo 33 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 32Articolo 34
Versione
3 giugno 1985
Art. 33.
I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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