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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 561/2024 R.G.,
Promossa da
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Saccone;
APPELLANTE
Contro
quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino P.IVA_1
Petronaci;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in proprio e nella qualità di erede di , nato ad [...] il Controparte_2 Persona_1
19.4.1982 (c.f. e , nella qualità di erede di C.F._2 Controparte_3 Per_1
, nata a [...] il [...] (c.f. ;
[...] C.F._3
APPELLATI CONTUMACI *****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 febbraio
2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4218, pubblicata il 19 ottobre 2023, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_4 quale impresa designata dal F.G.V.S. e di e , volta ad Controparte_2 Persona_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data
17 gennaio 2014, così statuiva: “
1. condanna la n.q., e Controparte_5 Persona_1
al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti in Controparte_2 conseguenza del sinistro per cui è causa tenuto conto dell'accertato concorso di colpa – della complessiva somma di € 18197.40, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del
1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa per metà le spese tra le parti;
3. condanna
i convenuti al rimborso della restante metà delle spese processuali in favore dell'attore ......”.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “Le prove acquisite in giudizio non sono sufficienti ad accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2 nella causazione del sinistro. Ed invero ritiene questo giudice che il teste non sia Tes_1 attendibile: lo stesso, cognato dell'attore, non è stato identificato dai militari intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro, non si è presentato alle autorità spontaneamente per riferire quanto a sua conoscenza, non è mai stato indicato da parte attrice nella corrispondenza della fase stragiudiziale. Peraltro lo stesso teste si trovava del tutto casualmente sul posto, perché stava andando a comprare delle sigarette ed è stato in grado di riferire le modalità del sinistro con estrema precisione ...... Quanto all'esito dell'interrogatorio formale del convenuto (che non si è presentato in udienza nonostante regolare notifica CP_2 dell'ordinanza ammissiva, con le conseguenze ex art. 232 c.p.c.) ..... Nella specie è del tutto evidente che manca qualsiasi altro elemento esterno alla confessione giudiziale che consenta di ritenere estensibile gli effetti di detta confessione anche nei confronti delle altre parti processuali. L'unica prova acquisita in giudizio è il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo al momento dell'incidente ..... il verbale redatto da una pattuglia della polizia stradale intervenuta dopo la rimozione dei veicoli coinvolti, senza, peraltro, effettuare alcun rilievo planimetrico, può, ove non condiviso, essere disatteso dal giudice nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro .... Dunque, nel caso concreto non può che trovare applicazione la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non avendo alcuna parte fornito la prova dell'esclusiva responsabilità dell'altra ...... Circa la determinazione dei danni alla persona subiti dall'attrice nell'incidente .... Il consulente ... ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro grave trauma toraco addominale con lacerazione splenica esitato in un trattamento chirurgico in urgenza di splenectomia e flc alla mano sx. Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 12%. Il consulente ha inoltre determinato in 30 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta, in 30 gg. il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%. ..... Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti in solido il pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € 36394.70. Tale somma va ridotta della metà, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa: ne residua una somma di € 18197.40”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 17-18 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio la , quale impresa designata dal F.G.V.S., resistendo CP_1 al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 febbraio 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di e , non Controparte_2 Controparte_3 costituitisi in giudizio, nonostante siano stati regolarmente chiamati a parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello, deduce l'errata valutazione delle prove e Parte_1 censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto non provata la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione del sinistro. Controparte_2
Sostiene che il teste escusso è stato erroneamente dichiarato inattendibile;
che in merito alla mancata indicazione del teste nel rapporto delle autorità, il giudice ha omesso di considerare che quest'ultime intervenivano sui luoghi del sinistro circa 30 minuti dopo il verificarsi dell'evento; che il nominativo del teste era già inserito nella richiesta Tes_2 risarcitoria del 30.1.2014; che il teste è stato ritenuto inattendibile per il sol fatto di essere divenuto, diversi anni dopo, cognato dell'attore; che dalla dichiarazione testimoniale resa dal teste, il quale ha confermato tutti i capitoli di prova articolati nell'atto di citazione, si evince che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del convenuto , Controparte_2 senza che nessuna delle parti abbia ritenuto di formulare ulteriori domande a chiarimento.
Soggiunge che le emergenze della prova per testi ed il rapporto delle Autorità rappresentano gli ulteriori elementi che avrebbero dovuto condurre il giudice a valorizzare maggiormente l'assenza ingiustificata del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale e che, in definitiva, la sentenza è errata in quanto non tiene conto: del rapporto delle Autorità, il quale conferma la veridicità del sinistro, delle dichiarazioni del teste escusso, che risultano essere precise e lineari e della cui genuinità non vi sono motivi di dubitare e del comportamento processuale del responsabile civile che non è comparso a rendere l'interrogatorio formale.
Il motivo è infondato.
Ritiene, invero, la Corte corretto l'apprezzamento di inattendibilità del teste
[...]
, espresso dal primo giudice, condividendosi anzitutto il rilievo che lo stesso “... non Tes_2
è stato identificato dai militari intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro ....“.
Si legge nel verbale di intervento dei Carabinieri giunti sul luogo del sinistro che “Vista la consistente presenza di curiosi si chiedeva a tutti se qualcuno di loro avesse assistito all'incidente oppure era giunto pochi istanti dopo, ma nessuno sapeva dare informazioni in merito”. Ora, posto che i Carabinieri sono intervenuti circa 30 minuti dopo l'incidente e che in presenza degli stessi il eniva trasportato presso l'Ospedale di Biancavilla “tramite Pt_1 autolettiga sopraggiunta nel frattempo”, appare inverosimile che il , sebbene ben Tes_1 conoscesse l'attore, tanto da divenirne cognato, si sia allontanato prima che i sanitari intervenuti prestassero assistenza all'incidentato che, a detta del teste, aveva “un dito della mano spaccato e vomitava sangue”, senza, peraltro, opportunamente attendere per consentire di acquisire la propria testimonianza e fornire alle autorità - anche successivamente - elementi utili per la ricostruzione della dinamica sinistro.
E' poi altrettanto inverosimile che il teste che, a suo dire, si trovava del tutto casualmente nel luogo in cui si è verificato il sinistro, mentre percorreva ad Adrano la via vittorio Emanuele in compagnia di tale , abbia potuto scorgere Persona_2 Pt_1 lla guida del proprio ciclomotore Aprilia SR 20, che “... percorreva, mantenendosi il più
[...] vicino possibile al margine destro, la via Vittorio Emanuele III in direzione di marcia verso
Piazza Sant'Agostino” e, nel contempo, notare il motociclo Honda 150 che, procedendo nel senso di marcia opposto, “... nell'effettuare il sorpasso di alcune autovetture incolonnate finiva per invadere la corsia riservata alla circolazione in senso inverso nella quale proveniva il ciclomotore Aprilia così investendolo frontalmente”. E' palese, ad avviso della Corte, l'inverosimiglianza della deposizione, laddove si osservi che il teste è stato in grado di riferire le modalità del sinistro con estrema precisione, confermando i capitolati di prova articolati in citazione, sebbene il sinistro sia avvenuto di sera, in condizioni, quindi, di visibilità limitate, in un tratto di strada occupato da autovetture incolonnate, senza, peraltro, che risulti individuata la posizione del teste e la visuale di cui lo stesso poteva godere.
Tali circostanze rendono priva di valenza probatoria, siccome inattendibile, la deposizione resa dal teste , sicchè l'unica prova acquisita in giudizio è il verbale Tes_2 redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, i quali a causa dell'avvenuto spostamento dei mezzi e della impossibilità di eseguire i rilievi planimetrici, si sono limitati ad accertare la regolarità dei veicoli coinvolti nell'incidente, senza procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Alla luce delle superiori emergenze, è, in definitiva, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice, a giudizio del quale “nel caso concreto non può che trovare applicazione la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non avendo alcuna parte fornito la prova dell'esclusiva responsabilità dell'altra”, discendendone, così, il rigetto del mezzo di gravame.
Col secondo mezzo, l'appellante si duole della compensazione delle spese processuali.
Sostiene che la domanda subordinata, volta all'accertamento ex art. 2054 II comma cod. civ., della responsabilità di entrambi i conducenti, è stata pienamente accolta per cui non è corretta la compensazione parziale delle spese di lite e dei compensi;
che lo scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - € 26.000,00) per i parametri medi, stabilisce un compenso pari ad € 5.077,00 oltre accessori e spese vive.
Il motivo è fondato.
Rilevato che può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass. Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020), circostanza nella fattispecie non ricorrente, il tribunale ha errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, sicchè, tenuto conto del valore della causa sulla base del decisum (€ 18197.40), avrebbe dovuto liquidare le spese in relazione allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, applicando i valori medi, non sussistendo ragioni per discostarsene. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito. Le spese del grado, avuto riguardo alla preponderante soccombenza dell'appellante, atteso il rigetto del principale motivo di appello, ritiene equo la Corte compensarle per un terzo, ponendo a carico di restanti due terzi. Dette spese si liquidano, siccome Parte_1 in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n.
147, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate. Vanno poste carico dei convenuti le spese di CTU. Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione delle parti appellate contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4218, pubblicata il 19 ottobre 2023, del giudice unico del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna in solido la quale impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_6 CP_3
, nella qualità di erede di e , in proprio e nella
[...] Persona_1 Controparte_2 qualità di erede di , a rifondere, in favore di le spese del Persona_1 Parte_1 primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1701,00 per la fase decisoria), oltre € 545,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Pone a carico dei convenuti le spese di CTU.
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Compensa per un terzo le spese del grado e condanna l'appellante a rifondere, in favore di quale impresa designata dal F.G.V.S., i restanti due terzi, che liquida in Controparte_6 complessivi € 3874,00 (ivi compresi € 756,00 per la fase di studio, €. 614,00 per la fase introduttiva, € 1230,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1274,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 29 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena