Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2026, proposto dalla società Italiana Energia S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Sa), via provinciale Nocera/Sarno, 25/8, 84014, in persona del legale rappresentante pro tempore LV NO, rappresentata e difesa dall’avvocato Gerardo Romano, come da mandato rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica e con questi elettivamente domiciliata in via S. Gargiulo 5 Roccapiemonte (Sa) presso e nello studio del Procuratore, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Centrale unica di committenza dell’Unione Terre d’Acqua, con sede legale in Crevalcore (BO), via Matteotti n. 191, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , MA TE, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Ventura del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in 40124 Bologna, Via Caprarie n. 7, come da procura alle liti su separato foglio, e domicilio digitale come da PEC risultanti da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società A29 S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. VA MB, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Anastasio e Alfonso Bonafede, come da procura in calce all’atto di costituzione in giudizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del Provvedimento di aggiudicazione appalto procedura aperta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo con sistema di accumulo per la produzione di energia rinnovabile presso il centro agroalimentare di Bologna – C.A.A.B. - finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito della misura PNRR M2C1 I2.1.».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale unica di committenza dell’Unione Terre d’Acqua e della società A29 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 22 dicembre 2025, la società Italiana Energia S.r.l. ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento (n. 426 del 7 novembre 2025) con il quale la Centrale unica di committenza dell’Unione Terre d’Acqua ha aggiudicato in favore della società A29 S.r.l. l’appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo con sistema di accumulo per la produzione di energia rinnovabile presso il centro agroalimentare di Bologna – C.A.A.B. s.p.a. - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu, nell’ambito della misura PNRR M2c1 I2.1.
2. La società ricorrente, seconda classificata con 89,95 punti, contro i 92,57 punti dell’aggiudicataria A29 S.r.l., contesta la mancata attribuzione dei tre punti previsti per la certificazione di qualità ambientale di cui sostiene di essere in possesso e che solo per un disguido tecnico avrebbe omesso di allegare unitamente agli altri documenti dell’offerta.
3. Più nel dettaglio, la ricorrente dichiara di essere in possesso della richiesta certificazione ISO 14001:2015, con scadenza al 26 novembre 2026, e lamenta la mancata applicazione nella fattispecie dell’istituto del cd. soccorso istruttorio, che sarebbe stata a suo dire doverosa l’applicazione avendo essa indicato nella domanda di partecipazione il possesso del suddetto certificato, che risulterebbe altresì dallo stesso certificato SOA dell’impresa, estratto direttamente dalla Stazione appaltante nel FVUOE del partecipante, dove c’è indicazione del possesso, da parte della Italiana Energia S.r.l., del medesimo certificato di qualità. Anche nell’offerta tecnica, ha aggiunto la società ricorrente, si era specificato che “ La presente proposta è stata concepita non solo per garantire prestazioni energetiche elevate, ma anche per rispettare i criteri di sostenibilità ambientale e sociale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione dei materiali fino al fine vita. I principi adottati sono: (…) Gestione ambientale certificata, attraverso l’adozione di sistemi ISO 14001 e EMAS ”.
4. Sostiene l’impresa ricorrente che solo per un disguido tecnico tale certificazione non veniva allegata unitamente agli altri documenti dell’offerta e che, a dimostrazione di ciò, l’allegato n. 4 all’istanza, denominato “C – Possesso di reg. EMAS o cert. UNIENISO14001.pdf.p7m”, reca una sottoscrizione digitale con data certa anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
5. Si sono costituite a resistere in giudizio sia la Centrale unica di committenza dell’Unione Terre d’Acqua che la società A29 S.r.l., eccependo entrambe la tardività del ricorso e chiedendone comunque il rigetto anche nel merito.
6. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, nella quale sono comparse solo le parti resistenti, mentre nessun è comparso per la società ricorrente, che non ha replicato alle eccezioni in rito dedotte dalle controparti, la causa è stata chiamata ed è stata quindi presa in decisione, con avviso a verbale alle parti della possibilità di una sua definizione immediata con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Il ricorso, che senz’altro si presta a essere deciso con sentenza in forma semplificata, risulta, come eccepito dalle parti resistenti, irricevibile, siccome tardivamente proposto.
8. Risulta comprovato in atti che la stazione appaltante ha provveduto già in data 10 novembre 2025 a trasmettere a tutti i concorrenti la comunicazione ex art. 90, comma 1, del codice dei contratti pubblici, della determinazione di aggiudicazione, corredata di tutti i verbali, della documentazione di gara e con esplicitazione dei punteggi assegnati, sicché la società ricorrente aveva avuto piena conoscenza sin dalla suddetta data degli atti gravati. La società ricorrente, ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, in data 11 novembre 2025 formulava istanza di annullamento in autotutela, alla quale l’Unione dava riscontro in data 14 novembre 2025 con una nota meramente confermativa, nulla mutando rispetto a quanto già determinato. Terminato il periodo così detto di stand still , la società C.A.A.B. s.p.a. (che gestisce il centro agroalimentare di Bologna) e la società aggiudicataria A29 S.r.l. stipulavano in data 10 dicembre 2025 il contratto di appalto. Il ricorso della ricorrente società Italiana Energia risulta notificato solo in data 22 dicembre 2025, oltre il termine per ricorrere – dimidiato ex art. 120, comma 2, c.p.a. – che scadeva il 10 dicembre 2025.
9. Di conseguenza, il ricorso deve essere giudicato irricevibile.
10. Il regolamento delle spese deve seguire il criterio ordinario della soccombenza, non ravviandosi ragioni oggettive per non riconoscere alle controparti che si sono costituite per difendersi in giudizio il diritto alla rifusione delle spese sostenute, nei limiti liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle controparti costituitesi in giudizio, oltre iva e c.p.a. se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA EN |
IL SEGRETARIO