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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2610/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Con Unico Socio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R405418/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R405418/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R405418/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4509/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, ha presentato ricorso, notificato in data 15 maggio 2025, avverso l'avviso, notificato in data 20 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano ha accertato per l'anno 2018:
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39, comma 1, 40 e 41 bis del D.P.R. 600/73 e agli effetti dell'art. 41 bis dello stesso Decreto, ai fini IRES, un reddito d'impresa pari a € 87.468,00, con una maggiore imposta IRES pari a € 13.976,00;
- ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72 ai fini IVA, una maggiore imposta IVA dovuta pari a € 12.811,70;
- ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 446/97, ai fini IRAP, un valore della produzione netta di € 79.963,00, con una maggiore imposta IRAP pari a € 2.272,00, oltre a sanzioni.
L'Ufficio contesta alla ricorrente l'esistenza di attività di pulizia in subappalto prestate da Società_1 S.r.l. presso vari condomini, clienti della ricorrente stessa, attività a fronte delle quali quest'ultima ha emesso alcune fatture nel 2018.
La ricorrente assume che l'Ufficio non avrebbe adeguatamente dimostrato la natura di “cartiera” di
Società_1 S.r.l. e, quindi, la assenza in capo a quest'ultima società di qualsivoglia struttura operativa, né sarebbe entrato nel merito delle singole operazioni fatturate per dimostrarne la inattendibilità.
Rileva, poi, che, stante la palese insufficienza delle proprie risorse di personale, la ricorrente ha dovuto avvalersi, per effettuare i propri servizi, dell'apporto di operatori esterni, tra i quali anche Società_1 S.r.l.
Chiede, pertanto, in via principale, di annullare il provvedimento impugnato, illegittimo in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in ricorso;
in stretto subordine, nel non ritenuto caso di reiezione della richiesta principale, di derubricare il rilievo da quello di inesistenza oggettiva a quello di inesistenza soggettiva, con riconoscimento del costo ai fini dell'imposizione diretta;
la condanna dell'Agenzia resistente alla rifusione di onorari e spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, afferma che la documentazione prodotta dalla società ricorrente sarebbe insufficiente a dimostrare la legittimità della deduzione dei costi e dell'IVA detratta e che la ricorrente medesima non avrebbe offerto alcun elemento di prova utile a contrastare le presunzioni sulla base delle quali l'Ufficio ha notificato l'atto qui impugnato.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria in data 17 novembre 2025, la ricorrente contrasta le argomentazioni difensive dell'Ufficio e insiste per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
La ricorrente eccepisce, anzitutto, un difetto di motivazione dell'atto impugnato, eccezione che non si condivide tenuto conto che il medesimo atto risulta adeguatamente motivato con tutte le indicazioni utili alla contribuente per comprendere i motivi sottesi all'azione promossa dall'Ufficio.
In tale prospettiva occorre sempre ricordare che “è, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte (n.d.r. della Suprema Corte) che l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (cfr. di recente, Cass. n. 9008 del 06/04/2017)” (Cassazione 7 novembre 2018 n. 28398).
Tenuto conto che l'avviso di accertamento impugnato indica in maniera analitica tutte le operazioni che l'Ufficio non ha ritenuto regolari – e ciò anche con riferimento alla sanzione irrogata - senza bisogno di allegare la documentazione relativa all'azione promossa nei confronti di Società_1 S.r.l., la ricorrente è stata posta nella condizione di conoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contrastare i rilievi mossi dall'Ufficio che sono stati, infatti, analiticamente contestati dalla difesa della contribuente, dando così prova che la contribuente stessa ha ben compreso i presupposti di fatto che hanno portato l'Ufficio a notificare l'atto impugnato.
L'Ufficio afferma che la contribuente non ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare di aver ricevuto i servizi oggetto delle fatture contestate. Spetta, infatti, a quest'ultima offrire la prova in merito all'esistenza dei costi deducibili, alla sussistenza del requisito della inerenza e dell'imputazione degli stessi all'attività produttiva, così da giustificarne la deducibilità.
Tale principio, rispetto all'onere della prova in merito ai costi deducibili, è stato più volte anche confermato dalla Suprema Corte che ha avuto modo di affermare che “Invero, ai fini della deducibilità del costo, il contribuente, proprio in applicazione dell'art. 109 citato, ha l'onere di provare l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30366 del 21/11/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 33504 del 27/12/2018), non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017).” (Cass. 29 maggio 2020 n. 10274).
È sulla base di tale principio e in tale contesto che occorre entrare nel merito dell'avviso di accertamento qui contestato e dei rilievi mossi dall'Ufficio.
La contribuente, rispetto ai rilievi sollevati dall'Ufficio e alle incongruenze evidenziate rispetto al rapporto in essere con Società_1 S.r.l., non ha offerto alcun concreto elemento di prova, limitandosi come detto, solo ad affermare, erroneamente, che l'Ufficio non avrebbe offerto elementi utili a supportare la propria posizione.
Alcun elemento è stato, poi, fornito dalla contribuente in merito ai rapporti contrattuali in essere con Società_1 S.r.l. (l'assenza di un contratto scritto con data certa è solo uno degli elementi che non sono stati provati) e alla reale consistenza imprenditoriale della stessa Società_1 S.r.l. Anche il fatto che quest'ultima società abbia deciso di subire l'azione tributaria senza contrastare le richieste dell'Ufficio e impugnare l'avviso di accertamento rappresenta un altro elemento a supporto delle presunzioni sulla cui base si è fondato l'atto dell'ufficio. La contribuente, in tale contesto, non ha offerto alcuna prova che potesse supportare la reale consistenza imprenditoriale della società dalla quale afferma di aver ricevuto i servizi oggetto delle fatture contestate dall'ufficio.
Inoltre, non vi è alcun riscontro documentale in merito alla effettiva realizzazione dei servizi fatturati né dei rapporti di natura imprenditoriale tra la ricorrente e Società_1 S.r.l.
Senza la prova di tali elementi è difficile poter affermare che sussista, nella fattispecie in esame, un vero e proprio rapporto a fronte del quale Società_1 S.r.l abbia fornito un servizio regolarmente fatturato.
Si ritiene, quindi, che le fatture emesse da quest'ultima società non siano idonee a giustificare l'inerenza e, quindi, la deducibilità sia dei costi sia dell'IVA da parte della contribuente.
Come detto, anche il profilo sanzionatorio risulta debitamente motivato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato e ciò sia sotto il profilo dei presupposti di fatto sia dei riferimenti normativi.
Stante la violazione, le sanzioni devono essere applicate ex lege. Il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della sua totale estraneità ai fatti contestati e, quindi dell'assenza totale di colpa, prova che non è stata fornita. Pertanto, la società contribuente risulta tenuta anche a pagare le sanzioni irrogate.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna la ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in € 3.500,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 3.500,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
UI De RO OR RC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2610/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Con Unico Socio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R405418/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R405418/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R405418/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4509/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, ha presentato ricorso, notificato in data 15 maggio 2025, avverso l'avviso, notificato in data 20 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano ha accertato per l'anno 2018:
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39, comma 1, 40 e 41 bis del D.P.R. 600/73 e agli effetti dell'art. 41 bis dello stesso Decreto, ai fini IRES, un reddito d'impresa pari a € 87.468,00, con una maggiore imposta IRES pari a € 13.976,00;
- ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72 ai fini IVA, una maggiore imposta IVA dovuta pari a € 12.811,70;
- ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 446/97, ai fini IRAP, un valore della produzione netta di € 79.963,00, con una maggiore imposta IRAP pari a € 2.272,00, oltre a sanzioni.
L'Ufficio contesta alla ricorrente l'esistenza di attività di pulizia in subappalto prestate da Società_1 S.r.l. presso vari condomini, clienti della ricorrente stessa, attività a fronte delle quali quest'ultima ha emesso alcune fatture nel 2018.
La ricorrente assume che l'Ufficio non avrebbe adeguatamente dimostrato la natura di “cartiera” di
Società_1 S.r.l. e, quindi, la assenza in capo a quest'ultima società di qualsivoglia struttura operativa, né sarebbe entrato nel merito delle singole operazioni fatturate per dimostrarne la inattendibilità.
Rileva, poi, che, stante la palese insufficienza delle proprie risorse di personale, la ricorrente ha dovuto avvalersi, per effettuare i propri servizi, dell'apporto di operatori esterni, tra i quali anche Società_1 S.r.l.
Chiede, pertanto, in via principale, di annullare il provvedimento impugnato, illegittimo in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in ricorso;
in stretto subordine, nel non ritenuto caso di reiezione della richiesta principale, di derubricare il rilievo da quello di inesistenza oggettiva a quello di inesistenza soggettiva, con riconoscimento del costo ai fini dell'imposizione diretta;
la condanna dell'Agenzia resistente alla rifusione di onorari e spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, afferma che la documentazione prodotta dalla società ricorrente sarebbe insufficiente a dimostrare la legittimità della deduzione dei costi e dell'IVA detratta e che la ricorrente medesima non avrebbe offerto alcun elemento di prova utile a contrastare le presunzioni sulla base delle quali l'Ufficio ha notificato l'atto qui impugnato.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria in data 17 novembre 2025, la ricorrente contrasta le argomentazioni difensive dell'Ufficio e insiste per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
La ricorrente eccepisce, anzitutto, un difetto di motivazione dell'atto impugnato, eccezione che non si condivide tenuto conto che il medesimo atto risulta adeguatamente motivato con tutte le indicazioni utili alla contribuente per comprendere i motivi sottesi all'azione promossa dall'Ufficio.
In tale prospettiva occorre sempre ricordare che “è, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte (n.d.r. della Suprema Corte) che l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (cfr. di recente, Cass. n. 9008 del 06/04/2017)” (Cassazione 7 novembre 2018 n. 28398).
Tenuto conto che l'avviso di accertamento impugnato indica in maniera analitica tutte le operazioni che l'Ufficio non ha ritenuto regolari – e ciò anche con riferimento alla sanzione irrogata - senza bisogno di allegare la documentazione relativa all'azione promossa nei confronti di Società_1 S.r.l., la ricorrente è stata posta nella condizione di conoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contrastare i rilievi mossi dall'Ufficio che sono stati, infatti, analiticamente contestati dalla difesa della contribuente, dando così prova che la contribuente stessa ha ben compreso i presupposti di fatto che hanno portato l'Ufficio a notificare l'atto impugnato.
L'Ufficio afferma che la contribuente non ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare di aver ricevuto i servizi oggetto delle fatture contestate. Spetta, infatti, a quest'ultima offrire la prova in merito all'esistenza dei costi deducibili, alla sussistenza del requisito della inerenza e dell'imputazione degli stessi all'attività produttiva, così da giustificarne la deducibilità.
Tale principio, rispetto all'onere della prova in merito ai costi deducibili, è stato più volte anche confermato dalla Suprema Corte che ha avuto modo di affermare che “Invero, ai fini della deducibilità del costo, il contribuente, proprio in applicazione dell'art. 109 citato, ha l'onere di provare l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30366 del 21/11/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 33504 del 27/12/2018), non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017).” (Cass. 29 maggio 2020 n. 10274).
È sulla base di tale principio e in tale contesto che occorre entrare nel merito dell'avviso di accertamento qui contestato e dei rilievi mossi dall'Ufficio.
La contribuente, rispetto ai rilievi sollevati dall'Ufficio e alle incongruenze evidenziate rispetto al rapporto in essere con Società_1 S.r.l., non ha offerto alcun concreto elemento di prova, limitandosi come detto, solo ad affermare, erroneamente, che l'Ufficio non avrebbe offerto elementi utili a supportare la propria posizione.
Alcun elemento è stato, poi, fornito dalla contribuente in merito ai rapporti contrattuali in essere con Società_1 S.r.l. (l'assenza di un contratto scritto con data certa è solo uno degli elementi che non sono stati provati) e alla reale consistenza imprenditoriale della stessa Società_1 S.r.l. Anche il fatto che quest'ultima società abbia deciso di subire l'azione tributaria senza contrastare le richieste dell'Ufficio e impugnare l'avviso di accertamento rappresenta un altro elemento a supporto delle presunzioni sulla cui base si è fondato l'atto dell'ufficio. La contribuente, in tale contesto, non ha offerto alcuna prova che potesse supportare la reale consistenza imprenditoriale della società dalla quale afferma di aver ricevuto i servizi oggetto delle fatture contestate dall'ufficio.
Inoltre, non vi è alcun riscontro documentale in merito alla effettiva realizzazione dei servizi fatturati né dei rapporti di natura imprenditoriale tra la ricorrente e Società_1 S.r.l.
Senza la prova di tali elementi è difficile poter affermare che sussista, nella fattispecie in esame, un vero e proprio rapporto a fronte del quale Società_1 S.r.l abbia fornito un servizio regolarmente fatturato.
Si ritiene, quindi, che le fatture emesse da quest'ultima società non siano idonee a giustificare l'inerenza e, quindi, la deducibilità sia dei costi sia dell'IVA da parte della contribuente.
Come detto, anche il profilo sanzionatorio risulta debitamente motivato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato e ciò sia sotto il profilo dei presupposti di fatto sia dei riferimenti normativi.
Stante la violazione, le sanzioni devono essere applicate ex lege. Il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della sua totale estraneità ai fatti contestati e, quindi dell'assenza totale di colpa, prova che non è stata fornita. Pertanto, la società contribuente risulta tenuta anche a pagare le sanzioni irrogate.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna la ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in € 3.500,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 3.500,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
UI De RO OR RC