Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 528
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento per illegittimità in fatto e diritto

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, poiché ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Inoltre, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza e inerenza dei costi dedotti e dell'IVA detratta, né della reale consistenza imprenditoriale della società subappaltatrice.

  • Rigettato
    Derubricazione del rilievo da inesistenza oggettiva a inesistenza soggettiva con riconoscimento del costo

    La Corte ha rigettato la domanda principale, ritenendo non provata la sussistenza dei costi deducibili e dell'IVA detratta. Di conseguenza, anche la domanda subordinata è stata rigettata.

  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento per illegittimità in fatto e diritto

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, poiché ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Inoltre, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza e inerenza dei costi dedotti e dell'IVA detratta, né della reale consistenza imprenditoriale della società subappaltatrice.

  • Rigettato
    Derubricazione del rilievo da inesistenza oggettiva a inesistenza soggettiva con riconoscimento dell'IVA detratta

    La Corte ha rigettato la domanda principale, ritenendo non provata la sussistenza dei costi deducibili e dell'IVA detratta. Di conseguenza, anche la domanda subordinata è stata rigettata.

  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento per illegittimità in fatto e diritto

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, poiché ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Inoltre, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza e inerenza dei costi dedotti e dell'IVA detratta, né della reale consistenza imprenditoriale della società subappaltatrice.

  • Rigettato
    Derubricazione del rilievo da inesistenza oggettiva a inesistenza soggettiva con riconoscimento del costo ai fini IRAP

    La Corte ha rigettato la domanda principale, ritenendo non provata la sussistenza dei costi deducibili e dell'IVA detratta. Di conseguenza, anche la domanda subordinata è stata rigettata.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza, pertanto la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese liquidate in € 3.500,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 528
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 528
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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