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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1562/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1562/2025 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 26/08/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, che di seguito si riproducono: “Il Sig. si obbliga a corrispondere, a far data dal deposito del presente ricorso, alla SInora a titolo di Pt_2 Parte_1
assegno divorzile, su di un conto corrente bancario/postale che gli verrà comunicato, la somma di € 400,00
(quattrocento/00) mensili, importo soggetto ad annuale rivalutazione istat;
Il SI. si farà carico del mantenimento ordinario del figlio maggiorenne per l'eventuale residuo rispetto a quanto lo Pt_2
stesso non riuscirà a sostenere autonomamente, fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
Le spese straordinarie del figlio che dovessero emergere e a cui lo stesso non sarà in grado di far fronte autonomamente con le proprie entrate verranno sostenute da entrambi i genitori i quali si accorderanno di volta in volta;
I coniugi si accordano sulla liquidazione delle seguenti polizze o prodotti d'investimento:
- alla scadenza della polizza vita n. 50005526186 fissata per la data 10.10.2029, stipulata con ed CP_1
intestata al SI. lo stesso provvederà a trasferire l'intera somma liquidata da alla SI.ra Pt_2 Controparte_2 Parte_1
, nel conto a lei intestato.
[...]
- alla scadenza della polizza “Postafuturo fidelity III” n. 70000386633 stipulata in data 24.04.2015 con CP_1
[...
ed intestata al SInor lo stesso provvederà a trasferire l'intera somma liquidata alla SI.ra , Pt_2 Parte_1
nel conto a lei intestato.
- alla scadenza del fondo comune d'investimento denominato “BancoPosta progetto giugno 2023” n. 017765432 sottoscritto da entrambi i coniugi in data 28.02.2017 con BancoPosta Fondi spa SGR e , il SI. trasferirà Controparte_2 Pt_2
la somma liquidata di Sua spettanza alla SI.ra , nel conto a lei intestato. Parte_1
Spese legali compensate”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 07/09/1991 contratto matrimonio in Scorzè, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 26/08/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/1991 tra e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Scorzè, al n. 54, parte II, serie A, dell'anno 1991;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 16/09/2025 Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1562/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1562/2025 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 26/08/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, che di seguito si riproducono: “Il Sig. si obbliga a corrispondere, a far data dal deposito del presente ricorso, alla SInora a titolo di Pt_2 Parte_1
assegno divorzile, su di un conto corrente bancario/postale che gli verrà comunicato, la somma di € 400,00
(quattrocento/00) mensili, importo soggetto ad annuale rivalutazione istat;
Il SI. si farà carico del mantenimento ordinario del figlio maggiorenne per l'eventuale residuo rispetto a quanto lo Pt_2
stesso non riuscirà a sostenere autonomamente, fino a che non sarà economicamente autosufficiente;
Le spese straordinarie del figlio che dovessero emergere e a cui lo stesso non sarà in grado di far fronte autonomamente con le proprie entrate verranno sostenute da entrambi i genitori i quali si accorderanno di volta in volta;
I coniugi si accordano sulla liquidazione delle seguenti polizze o prodotti d'investimento:
- alla scadenza della polizza vita n. 50005526186 fissata per la data 10.10.2029, stipulata con ed CP_1
intestata al SI. lo stesso provvederà a trasferire l'intera somma liquidata da alla SI.ra Pt_2 Controparte_2 Parte_1
, nel conto a lei intestato.
[...]
- alla scadenza della polizza “Postafuturo fidelity III” n. 70000386633 stipulata in data 24.04.2015 con CP_1
[...
ed intestata al SInor lo stesso provvederà a trasferire l'intera somma liquidata alla SI.ra , Pt_2 Parte_1
nel conto a lei intestato.
- alla scadenza del fondo comune d'investimento denominato “BancoPosta progetto giugno 2023” n. 017765432 sottoscritto da entrambi i coniugi in data 28.02.2017 con BancoPosta Fondi spa SGR e , il SI. trasferirà Controparte_2 Pt_2
la somma liquidata di Sua spettanza alla SI.ra , nel conto a lei intestato. Parte_1
Spese legali compensate”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 07/09/1991 contratto matrimonio in Scorzè, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 26/08/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/1991 tra e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Scorzè, al n. 54, parte II, serie A, dell'anno 1991;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 16/09/2025 Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca