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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ON Di RA, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc come da verbale redatto in pari data, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di simulazione e revocatoria
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Ferdinando Mancini ed elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V. alla via M. Fiore n. 17;
- Parte attrice
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta dall'avv. Antonio Sciaudone ed elettivamente domiciliato in S. Maria
C.V., Traversa M. Fiore 32;
- Parte convenuta
- NONCHÉ
, residente a [...]; CP_2
- Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha citato in Parte_1 giudizio e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e/o dei presupposti per l'esercizio dell'azione di simulazione di cui agli artt. 1414 s.s. c.c. con consequenziale inefficacia dell'atto di cessione e trasferimento stipulato in data 17.07.2020 dinanzi al Notaio per. Persona_1
n. 44088, racc. n. 8805 intervenuto tra e la moglie;
2) Controparte_1 CP_2 disporre l'annotazione della sentenza nei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio
; 3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno della pretesa il ha dedotto che: 1) il ha lavorato Parte_1 CP_1 alle dipendenze del dal 23.06.1980 al 21.05.2020 con la Parte_1 qualifica di Responsabile dell'area economico-finanziaria; 2) nella predetta qualifica,
l'odierno convenuto, ha stipulato per fini personali, diversi contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
3) a seguito di riscontrate anomalie contabili, il
[...] ha invitato il dipendente a fornire chiarimenti sulla situazione Parte_1 debitoria e sulla gestione finanziaria dell'Ente. In mancanza di riscontro, ha conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tributi alla dott.ssa , la quale, tramite Per_2 accertamenti presso la Tesoreria, ha rilevato condotte penalmente rilevanti, tra cui l'indebito utilizzo di fondi pubblici per il pagamento di debiti personali;
4) accertati gli illeciti, l'Ente disattivava le credenziali del dipendente ne disponeva la revoca dell'incarico, CP_1
l'avvio del procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra area e, conclusa l'istruttoria, il licenziamento senza preavviso;
5) il ha riconosciuto il debito nei confronti del CP_1 con comunicazione del 01.08.2019 prot. n. 4593 (all.8) versando un acconto sulle Pt_1 somme dovute di euro 10.000,00 ed obbligandosi al pagamento degli altri importi;
6) la condotta di parte convenuta ha cagionato un danno erariale di 69.119,12 euro mediante l'appropriazione indebita di danaro pubblico;
7) per diminuire la propria garanzia patrimoniale, il convenuto si è separato consensualmente dalla moglie , CP_2 cedendo e trasferendo in adempimento degli obblighi matrimoniali gran parte del patrimonio per un valore di euro 318.290,00 quali: porzione di fabbricato alla Via Ortole
riportato in catasto al foglio 7, p.lla 5022 sub 2; porzione di fabbricato alla Via Ortole
riportato in catasto al foglio 7 p.lla 5022 sub. 3; porzione di fabbricato alla via Ortole
riportato in catasto al foglio 7, p.lla 5022 sub.4; porzione di fabbricato alla via Ortole
riportato in catasto al foglio 7, p.lla 5022 sub.5; diritti di ¾ di cui 2/4 bene personale e ¼ in regime di comunione, indiviso sulla porzione di fabbricato al Corso Umberto I riportato in catasto al foglio 7, p.lla 934 sub 2 e 5092 sub 2; 8) i predetti atti di disposizione del patrimonio sono stati posti in essere al sol fine di pregiudicare il diritto di credito dell'esponente e degli altri debitori.
Si è costituito in giudizio il che ha rilevato di aver adempiuto all'obbligazione su di CP_1 lui gravante, mediante la corresponsione al Comune istante dell'importo di euro € 164.539,00, somma superiore a quello a garanzia del quale agiva il Comune istante. (cfr. comunicazione di avvenuto pagamento allegata alla comparsa di costituzione e risposta)
Tanto premesso, parte convenuta ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'ente territoriale istante e ha chiesto: 1) il rigetto delle domande proposte perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate nel merito;
2) la condanna al pagamento delle spese di lite.
benché regolarmente citata non si è costituita in giudizio e pertanto ne va CP_2 dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., solo con la prima memoria il ha dedotto di porre a base della sua pretesa, per la prima Parte_1 volta, ulteriori crediti derivanti dalla mala gestio delle finanze da parte del nello CP_1 svolgimento delle proprie mansioni, quantificati in € 383.000,00 per interessi maturati su debiti non saldati, da cui scaturiva l'interesse all'azione giudiziaria;
ha giustificato, pertanto,
l'interesse all'esercizio del giudizio sulla scorta di ulteriori ragioni creditorie.
Il ha, dunque, eccepito che l'esistenza di nuovi presunti crediti dedotti ex novo nella CP_1 memoria art. 183, sesto comma, c.p.c. dell'attrice ha integrato una mutatio libelli con conseguente inammissibilità della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, acquisita la documentazione, all'udienza del 27 maggio 2025, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile e pertanto va rigettata per quanto di ragione.
Occorre premettere che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, cfr. Cass. 17867/2007 e Cass., 21083/2016) "l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso,
è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta" (cfr. Cfr. Cassazione civile, 2024, n. 7121: “nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò venga meno l'onere della domanda e il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto a osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, inquanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel “petitum").
Ciò posto, nel presente giudizio le domande sono proposte in via alternativa e sulla base delle prospettazioni della parte questo Tribunale ritiene che le pretese fatte siano tese all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Qualificata la domanda di parte attrice quale revocatoria, la stessa va dichiarata inammissibile perché fondata su un credito diverso da quello dedotto in citazione.
Occorre premettere che la causa petendi della revocatoria deve essere individuato nel fatto costitutivo identificativo del credito nel caso dei diritti eterodeterminati.
Detto credito deve essere puntualmente allegato e specificamente descritto nell'atto introduttivo, al fine di consentire la verifica della legittimazione sostanziale ad agire e della fondatezza della pretesa.
Nel caso di specie, parte attrice, nell'atto di citazione, quantificava il credito vantato nei confronti del in euro 69.119,12, e lo collegava causalmente ai finanziamenti accesi CP_1 ed estinti tramite l'appropriazione indebita di fondi pubblici.
Il indicava analiticamente ciascun finanziamento, Parte_1 riportandone l'importo, il numero identificativo e l'ente creditore (cfr. pag. 5 atto di citazione).
A seguito della costituzione in giudizio del convenuto, che produceva documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di € 164.539,00 -così determinata in sede di indagini compiute dalla Procura di S. Maria C.V. tanto che veniva disposto in sede penale il dissequestro dei beni (cfr. provvedimento di dissequestro del 23.06.2021 allegato alla comparsa di costituzione e risposta)- parte attrice non contestava l'avvenuto pagamento, ma nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., introduceva un credito nuovo e diverso da quello dedotto in citazione.
La nuova pretesa creditoria è fondata su ulteriori danni asseritamente riconducibili alla mala gestio dei fondi pubblici del che - per mera negligenza/imperizia nello CP_1 svolgimento della propria attività – non avrebbe provveduto al pagamento delle forniture esponendo l'ente territoriale a procedimenti monitori per un ammontare pari ad euro
383.000,00 per interessi maturati su debiti non pagati. Tale nuova allegazione, non inerendo alla causa petendi originariamente dedotta, integra un'ipotesi di inammissibile mutatio libelli, preclusa in questa fase del giudizio.
Detto altrimenti, i fatti costitutivi del credito fatti valere da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 21.10.2021 risultano del tutto differenti rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio: in quest'ultimo, infatti, il credito veniva ricondotto all'indebita estinzione, con fondi pubblici, di finanziamenti personali, mentre nella memoria del 21.10.2021 si prospetta una pretesa fondata su generici comportamenti negligenti del nella gestione finanziaria dell'Ente. CP_1
Al riguardo, questo giudice aderisce all'impostazione in base alla quale, si ha nuova domanda (mutatio libelli) quando viene cambiato il petitum o la causa petendi, mentre rappresenta una mera emendatio libelli la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, così come la diversa interpretazione o qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo del diritto (cfr. Tribunale Taranto Sez. II,
11/08/2017).
Ed infatti, anche a voler adottare un orientamento largheggiante in materia di mutatio/emendatio libelli (cfr. SS.UU n. 18546/2020), il diritto introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e intercorrente tra le stesse parti.
Nel caso di specie, i fatti costitutivi del presunto credito vantato introdotti in sede di prima memoria ex art. 183 cpc sono completamente diversi da quelli allegati nella citazione, così come nuovo è l'importo del credito rivendicato, introducendosi tardivamente una vicenda sostanziale nuova e, come tale, inammissibile.
E' pur vero che nell'ipotesi di cui all'art. 2901, data la nozione lata di credito, non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Il credito deve tuttavia essere identificato sin dall'atto di citazione proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Se
l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito litigioso non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
n. 9855 del 2014), vuol dire che in sede di giudizio revocatorio deve essere identificato il credito oggetto del separato giudizio e tale identificazione non può che avvenire mediante l'indicazione del fatto costitutivo.
Ciò corrobora la conclusione sulla inammissibilità della mutatio operata dall'attore. Ad abundantiam, giova precisare che la ragione di credito invocata in sede di memoria ex art. 183, comma 6, cpc è assolutamente incerta.
Soprattutto a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del convenuto del credito allegato in citazione dell'attore, non risulta che l'attore abbia provato sia pur incidentalmente di vantare i crediti allegati in sede di (inammissibile) mutatio della domanda, tanto da invocarne a fondamento una “consulenza tecnica resa nella sede penale e prodotta nel presente giudizio con le note di trattazione scritta dell'udienza del
21.09.2021”, che non si rinviene agli atti (cfr. pagina 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 cpc del 21.10.2021).
Tutto ciò premesso, la domanda attorea va ritenuta inammissibile per tardività e comunque rigettata perché infondata per le ragioni esposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori minimi) tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da 52.000,00 a 260.000,00), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda proposta dal Parte_1
• condanna parte attrice, in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento in favore di parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in euro 7.052,00 (valori minimi) per compenso professionale, oltre IVA e
CPA se dovute, e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.10.2025
Il giudice
Dott.ssa ON Di RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ON Di RA, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc come da verbale redatto in pari data, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di simulazione e revocatoria
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Ferdinando Mancini ed elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V. alla via M. Fiore n. 17;
- Parte attrice
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta dall'avv. Antonio Sciaudone ed elettivamente domiciliato in S. Maria
C.V., Traversa M. Fiore 32;
- Parte convenuta
- NONCHÉ
, residente a [...]; CP_2
- Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha citato in Parte_1 giudizio e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e/o dei presupposti per l'esercizio dell'azione di simulazione di cui agli artt. 1414 s.s. c.c. con consequenziale inefficacia dell'atto di cessione e trasferimento stipulato in data 17.07.2020 dinanzi al Notaio per. Persona_1
n. 44088, racc. n. 8805 intervenuto tra e la moglie;
2) Controparte_1 CP_2 disporre l'annotazione della sentenza nei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio
; 3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno della pretesa il ha dedotto che: 1) il ha lavorato Parte_1 CP_1 alle dipendenze del dal 23.06.1980 al 21.05.2020 con la Parte_1 qualifica di Responsabile dell'area economico-finanziaria; 2) nella predetta qualifica,
l'odierno convenuto, ha stipulato per fini personali, diversi contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
3) a seguito di riscontrate anomalie contabili, il
[...] ha invitato il dipendente a fornire chiarimenti sulla situazione Parte_1 debitoria e sulla gestione finanziaria dell'Ente. In mancanza di riscontro, ha conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tributi alla dott.ssa , la quale, tramite Per_2 accertamenti presso la Tesoreria, ha rilevato condotte penalmente rilevanti, tra cui l'indebito utilizzo di fondi pubblici per il pagamento di debiti personali;
4) accertati gli illeciti, l'Ente disattivava le credenziali del dipendente ne disponeva la revoca dell'incarico, CP_1
l'avvio del procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra area e, conclusa l'istruttoria, il licenziamento senza preavviso;
5) il ha riconosciuto il debito nei confronti del CP_1 con comunicazione del 01.08.2019 prot. n. 4593 (all.8) versando un acconto sulle Pt_1 somme dovute di euro 10.000,00 ed obbligandosi al pagamento degli altri importi;
6) la condotta di parte convenuta ha cagionato un danno erariale di 69.119,12 euro mediante l'appropriazione indebita di danaro pubblico;
7) per diminuire la propria garanzia patrimoniale, il convenuto si è separato consensualmente dalla moglie , CP_2 cedendo e trasferendo in adempimento degli obblighi matrimoniali gran parte del patrimonio per un valore di euro 318.290,00 quali: porzione di fabbricato alla Via Ortole
riportato in catasto al foglio 7, p.lla 5022 sub 2; porzione di fabbricato alla Via Ortole
riportato in catasto al foglio 7 p.lla 5022 sub. 3; porzione di fabbricato alla via Ortole
riportato in catasto al foglio 7, p.lla 5022 sub.4; porzione di fabbricato alla via Ortole
riportato in catasto al foglio 7, p.lla 5022 sub.5; diritti di ¾ di cui 2/4 bene personale e ¼ in regime di comunione, indiviso sulla porzione di fabbricato al Corso Umberto I riportato in catasto al foglio 7, p.lla 934 sub 2 e 5092 sub 2; 8) i predetti atti di disposizione del patrimonio sono stati posti in essere al sol fine di pregiudicare il diritto di credito dell'esponente e degli altri debitori.
Si è costituito in giudizio il che ha rilevato di aver adempiuto all'obbligazione su di CP_1 lui gravante, mediante la corresponsione al Comune istante dell'importo di euro € 164.539,00, somma superiore a quello a garanzia del quale agiva il Comune istante. (cfr. comunicazione di avvenuto pagamento allegata alla comparsa di costituzione e risposta)
Tanto premesso, parte convenuta ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'ente territoriale istante e ha chiesto: 1) il rigetto delle domande proposte perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate nel merito;
2) la condanna al pagamento delle spese di lite.
benché regolarmente citata non si è costituita in giudizio e pertanto ne va CP_2 dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., solo con la prima memoria il ha dedotto di porre a base della sua pretesa, per la prima Parte_1 volta, ulteriori crediti derivanti dalla mala gestio delle finanze da parte del nello CP_1 svolgimento delle proprie mansioni, quantificati in € 383.000,00 per interessi maturati su debiti non saldati, da cui scaturiva l'interesse all'azione giudiziaria;
ha giustificato, pertanto,
l'interesse all'esercizio del giudizio sulla scorta di ulteriori ragioni creditorie.
Il ha, dunque, eccepito che l'esistenza di nuovi presunti crediti dedotti ex novo nella CP_1 memoria art. 183, sesto comma, c.p.c. dell'attrice ha integrato una mutatio libelli con conseguente inammissibilità della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, acquisita la documentazione, all'udienza del 27 maggio 2025, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile e pertanto va rigettata per quanto di ragione.
Occorre premettere che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, cfr. Cass. 17867/2007 e Cass., 21083/2016) "l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso,
è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta" (cfr. Cfr. Cassazione civile, 2024, n. 7121: “nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò venga meno l'onere della domanda e il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto a osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, inquanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel “petitum").
Ciò posto, nel presente giudizio le domande sono proposte in via alternativa e sulla base delle prospettazioni della parte questo Tribunale ritiene che le pretese fatte siano tese all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Qualificata la domanda di parte attrice quale revocatoria, la stessa va dichiarata inammissibile perché fondata su un credito diverso da quello dedotto in citazione.
Occorre premettere che la causa petendi della revocatoria deve essere individuato nel fatto costitutivo identificativo del credito nel caso dei diritti eterodeterminati.
Detto credito deve essere puntualmente allegato e specificamente descritto nell'atto introduttivo, al fine di consentire la verifica della legittimazione sostanziale ad agire e della fondatezza della pretesa.
Nel caso di specie, parte attrice, nell'atto di citazione, quantificava il credito vantato nei confronti del in euro 69.119,12, e lo collegava causalmente ai finanziamenti accesi CP_1 ed estinti tramite l'appropriazione indebita di fondi pubblici.
Il indicava analiticamente ciascun finanziamento, Parte_1 riportandone l'importo, il numero identificativo e l'ente creditore (cfr. pag. 5 atto di citazione).
A seguito della costituzione in giudizio del convenuto, che produceva documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di € 164.539,00 -così determinata in sede di indagini compiute dalla Procura di S. Maria C.V. tanto che veniva disposto in sede penale il dissequestro dei beni (cfr. provvedimento di dissequestro del 23.06.2021 allegato alla comparsa di costituzione e risposta)- parte attrice non contestava l'avvenuto pagamento, ma nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., introduceva un credito nuovo e diverso da quello dedotto in citazione.
La nuova pretesa creditoria è fondata su ulteriori danni asseritamente riconducibili alla mala gestio dei fondi pubblici del che - per mera negligenza/imperizia nello CP_1 svolgimento della propria attività – non avrebbe provveduto al pagamento delle forniture esponendo l'ente territoriale a procedimenti monitori per un ammontare pari ad euro
383.000,00 per interessi maturati su debiti non pagati. Tale nuova allegazione, non inerendo alla causa petendi originariamente dedotta, integra un'ipotesi di inammissibile mutatio libelli, preclusa in questa fase del giudizio.
Detto altrimenti, i fatti costitutivi del credito fatti valere da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 21.10.2021 risultano del tutto differenti rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio: in quest'ultimo, infatti, il credito veniva ricondotto all'indebita estinzione, con fondi pubblici, di finanziamenti personali, mentre nella memoria del 21.10.2021 si prospetta una pretesa fondata su generici comportamenti negligenti del nella gestione finanziaria dell'Ente. CP_1
Al riguardo, questo giudice aderisce all'impostazione in base alla quale, si ha nuova domanda (mutatio libelli) quando viene cambiato il petitum o la causa petendi, mentre rappresenta una mera emendatio libelli la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, così come la diversa interpretazione o qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo del diritto (cfr. Tribunale Taranto Sez. II,
11/08/2017).
Ed infatti, anche a voler adottare un orientamento largheggiante in materia di mutatio/emendatio libelli (cfr. SS.UU n. 18546/2020), il diritto introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e intercorrente tra le stesse parti.
Nel caso di specie, i fatti costitutivi del presunto credito vantato introdotti in sede di prima memoria ex art. 183 cpc sono completamente diversi da quelli allegati nella citazione, così come nuovo è l'importo del credito rivendicato, introducendosi tardivamente una vicenda sostanziale nuova e, come tale, inammissibile.
E' pur vero che nell'ipotesi di cui all'art. 2901, data la nozione lata di credito, non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Il credito deve tuttavia essere identificato sin dall'atto di citazione proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Se
l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito litigioso non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
n. 9855 del 2014), vuol dire che in sede di giudizio revocatorio deve essere identificato il credito oggetto del separato giudizio e tale identificazione non può che avvenire mediante l'indicazione del fatto costitutivo.
Ciò corrobora la conclusione sulla inammissibilità della mutatio operata dall'attore. Ad abundantiam, giova precisare che la ragione di credito invocata in sede di memoria ex art. 183, comma 6, cpc è assolutamente incerta.
Soprattutto a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del convenuto del credito allegato in citazione dell'attore, non risulta che l'attore abbia provato sia pur incidentalmente di vantare i crediti allegati in sede di (inammissibile) mutatio della domanda, tanto da invocarne a fondamento una “consulenza tecnica resa nella sede penale e prodotta nel presente giudizio con le note di trattazione scritta dell'udienza del
21.09.2021”, che non si rinviene agli atti (cfr. pagina 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 cpc del 21.10.2021).
Tutto ciò premesso, la domanda attorea va ritenuta inammissibile per tardività e comunque rigettata perché infondata per le ragioni esposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori minimi) tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da 52.000,00 a 260.000,00), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda proposta dal Parte_1
• condanna parte attrice, in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento in favore di parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in euro 7.052,00 (valori minimi) per compenso professionale, oltre IVA e
CPA se dovute, e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.10.2025
Il giudice
Dott.ssa ON Di RA