Articolo 8 della Legge 5 maggio 1978, n. 157
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 maggio 1978
Art. 8.
Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , sono inseriti i seguenti:
"Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura".
Entrata in vigore il 9 maggio 1978