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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 749/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.le Catagirasi Parte_1
n. 10, C.F. , elettivamente domiciliato in Rosolini Via Sipione n. 4, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Incatasciato, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.le Catagirasi n. 10, C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Aidone (En), in P.zza V. Veneto n. 21, presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Carmelo Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
pagina 1 di 4 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale da Parte_1 [...]
, con cui ha contratto matrimonio civile in Modica il 28.02.2017, iscritto nei registri CP_1
dell'ufficio dello stato civile del comune di Modica al n. 3, parte I, anno 2017, e dal quale è nato il figlio in data 22.03.2017; Persona_1
la ricorrente ha, inoltre, chiesto di addebitare la separazione al marito, di disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con possibilità per il resistente di vedere e tenere con sé il figlio due volte la settimana, ovvero martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 ed alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 20.00, ed inoltre durante le festività natalizie alternativamente la notte del 24 dicembre o il 25 dicembre, a Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, nonché durante il periodo estivo quindici giorni non continuativi nei mesi di luglio e agosto con le modalità più opportune da concordare tra i coniugi;
la ricorrente ha chiesto, altresì, di riconoscere in suo favore un assegno pari ad euro 350,00 al fine di poter condurre in locazione un immobile, e, in via subordinata, l'assegnazione della casa coniugale, nonché di assegnare in favore della stessa l'autovettura familiare, ed, in via subordinata, riconoscerle la somma di €. 5.000,00 o quell'altra maggior o minor somma ritenuta equa, ed, infine, di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 400,00, a titolo di mantenimento della stessa, oltre alla somma mensile di euro 600,00 quale contributo al mantenimento del minore ed il
50 % delle spese straordinarie;
costituendosi in giudizio, si è opposto alle richieste di parte ricorrente, chiedendo Controparte_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario, la determinazione del mantenimento dello stesso in misura paritaria, e, in subordine, in misura pari ad euro 350,00 a proprio carico;
all'udienza di comparizione del 07.07.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, il
Presidente ha autorizzato le stesse a vivere separati e, con separata ordinanza di giorno 11.07.2022, ha disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di vista del padre, ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, e, infine, ha posto in capo al resistente l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di euro 650,00, a titolo di mantenimento in favore della stessa e del figlio, al netto dell'assegno unico percepito integralmente dalla ricorrente, oltre al 60 % delle spese straordinarie a carico dell' CP_1 nelle more del giudizio, successivamente all'emissione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttoria del 16.10.2023, all'udienza del 16.02.2024 e del 10.05.2024 le parti hanno dato atto che erano in corso tra le stesse delle trattative di bonario componimento;
pagina 2 di 4 con note scritte, rispettivamente del 12.06.2024 e del 14.06.2024, le parti hanno depositato un accordo sottoscritto in data 07.06.2024, convenendo di voler trasformare il rito in congiunto e di non volersi riconciliare alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione di coniugi nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...] c.f. ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
2) disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, del figlio minore
nato Modica il 22.03.2017; Persona_2
3) disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento di complessivi €. 800,00 di cui €. 400,00 in favore del minore e 400,00 in favore della signora , da pagarsi Persona_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a carico del padre;
A riguardo si precisa che la quota parte del contributo a titolo di mantenimento riconosciuta alla signora sarà anche utile a far fronte alle spese di locazione di un appartamento che Pt_1 sostituirà l'attuale casa familiare sita in Modica C.le Catagirasi n. 10, assegnata alla signora
con l'ordinanza presidenziale del 11.07.2022 che pertanto, una volta individuata la nuova Pt_1
dimora, verrà riconsegnata al legittimo proprietario;
Le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano che l'assegno unico per i figli ex D.Lgs.
n.230/2022 verrà percepito nella misura del 100% dalla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario del minore A tal fine con la sottoscrizione della presente il Persona_2 signor presta il consenso a che la signora ne percepisca l'intero importo che verrà, CP_1 Pt_1 pertanto, incassato in aggiunta all'assegno di mantenimento sopracitato;
4) disporre che il figlio minore venga collocato presso l'abitazione della Persona_2 madre attualmente sita in Modica vico Catagirasi n. 10, come detto fino all'individuazione della nuova dimora, adottando il seguente protocollo di visita: il padre avrà il figlio, la prima e la terza settimana di ogni mese, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e, la seconda e la quarta settimana del mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con relativo pernottamento seguendolo in detti giorni nello svolgimento delle eventuali attività culturali, ricreative e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate;
il padre potrà inoltre avere il minore con sé otto giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie con relativo pernottamento, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
è fatta salva la facoltà del padre
pagina 3 di 4 di partecipare alle feste di compleanno del figlio e di trascorrere le festività pasquali, alternando con la madre di anno in anno le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; inoltre, il padre potrà trascorrere 15 giorni, anche suddivisi in due periodi, durante le vacanze estive con il minore con relativo pernottamento.
5) disporre la trasmissione dell'emanando Decreto di omologazione all'ufficio dello Stato Civile di
Rosolini, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.
6) le spese del giudizio n. 749/2022 R.G. vengono interamente compensate tra le parti.”; successivamente, le parti hanno insistito nel superiore accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 10.10.2024; la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. le richieste concordemente avanzate possono essere accolte perché legittime e conformi all'interesse del minore, e per il resto i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale e si verte in materia di diritti disponibili;
in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti;
al Pubblico Ministero è stata disposta la trasmissione degli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Modica il 28.02.2017, iscritto nei registri dell'ufficio dello stato civile del comune di Modica al n. 3, parte I, anno 2017, alle condizioni di cui all'accordo che qui si hanno per interamente richiamate;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensate le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.01.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 749/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.le Catagirasi Parte_1
n. 10, C.F. , elettivamente domiciliato in Rosolini Via Sipione n. 4, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Incatasciato, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.le Catagirasi n. 10, C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Aidone (En), in P.zza V. Veneto n. 21, presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Carmelo Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
pagina 1 di 4 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale da Parte_1 [...]
, con cui ha contratto matrimonio civile in Modica il 28.02.2017, iscritto nei registri CP_1
dell'ufficio dello stato civile del comune di Modica al n. 3, parte I, anno 2017, e dal quale è nato il figlio in data 22.03.2017; Persona_1
la ricorrente ha, inoltre, chiesto di addebitare la separazione al marito, di disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con possibilità per il resistente di vedere e tenere con sé il figlio due volte la settimana, ovvero martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 ed alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 20.00, ed inoltre durante le festività natalizie alternativamente la notte del 24 dicembre o il 25 dicembre, a Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, nonché durante il periodo estivo quindici giorni non continuativi nei mesi di luglio e agosto con le modalità più opportune da concordare tra i coniugi;
la ricorrente ha chiesto, altresì, di riconoscere in suo favore un assegno pari ad euro 350,00 al fine di poter condurre in locazione un immobile, e, in via subordinata, l'assegnazione della casa coniugale, nonché di assegnare in favore della stessa l'autovettura familiare, ed, in via subordinata, riconoscerle la somma di €. 5.000,00 o quell'altra maggior o minor somma ritenuta equa, ed, infine, di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 400,00, a titolo di mantenimento della stessa, oltre alla somma mensile di euro 600,00 quale contributo al mantenimento del minore ed il
50 % delle spese straordinarie;
costituendosi in giudizio, si è opposto alle richieste di parte ricorrente, chiedendo Controparte_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario, la determinazione del mantenimento dello stesso in misura paritaria, e, in subordine, in misura pari ad euro 350,00 a proprio carico;
all'udienza di comparizione del 07.07.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, il
Presidente ha autorizzato le stesse a vivere separati e, con separata ordinanza di giorno 11.07.2022, ha disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di vista del padre, ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, e, infine, ha posto in capo al resistente l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di euro 650,00, a titolo di mantenimento in favore della stessa e del figlio, al netto dell'assegno unico percepito integralmente dalla ricorrente, oltre al 60 % delle spese straordinarie a carico dell' CP_1 nelle more del giudizio, successivamente all'emissione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttoria del 16.10.2023, all'udienza del 16.02.2024 e del 10.05.2024 le parti hanno dato atto che erano in corso tra le stesse delle trattative di bonario componimento;
pagina 2 di 4 con note scritte, rispettivamente del 12.06.2024 e del 14.06.2024, le parti hanno depositato un accordo sottoscritto in data 07.06.2024, convenendo di voler trasformare il rito in congiunto e di non volersi riconciliare alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione di coniugi nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...] c.f. ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
2) disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, del figlio minore
nato Modica il 22.03.2017; Persona_2
3) disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento di complessivi €. 800,00 di cui €. 400,00 in favore del minore e 400,00 in favore della signora , da pagarsi Persona_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a carico del padre;
A riguardo si precisa che la quota parte del contributo a titolo di mantenimento riconosciuta alla signora sarà anche utile a far fronte alle spese di locazione di un appartamento che Pt_1 sostituirà l'attuale casa familiare sita in Modica C.le Catagirasi n. 10, assegnata alla signora
con l'ordinanza presidenziale del 11.07.2022 che pertanto, una volta individuata la nuova Pt_1
dimora, verrà riconsegnata al legittimo proprietario;
Le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano che l'assegno unico per i figli ex D.Lgs.
n.230/2022 verrà percepito nella misura del 100% dalla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario del minore A tal fine con la sottoscrizione della presente il Persona_2 signor presta il consenso a che la signora ne percepisca l'intero importo che verrà, CP_1 Pt_1 pertanto, incassato in aggiunta all'assegno di mantenimento sopracitato;
4) disporre che il figlio minore venga collocato presso l'abitazione della Persona_2 madre attualmente sita in Modica vico Catagirasi n. 10, come detto fino all'individuazione della nuova dimora, adottando il seguente protocollo di visita: il padre avrà il figlio, la prima e la terza settimana di ogni mese, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e, la seconda e la quarta settimana del mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con relativo pernottamento seguendolo in detti giorni nello svolgimento delle eventuali attività culturali, ricreative e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate;
il padre potrà inoltre avere il minore con sé otto giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie con relativo pernottamento, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
è fatta salva la facoltà del padre
pagina 3 di 4 di partecipare alle feste di compleanno del figlio e di trascorrere le festività pasquali, alternando con la madre di anno in anno le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; inoltre, il padre potrà trascorrere 15 giorni, anche suddivisi in due periodi, durante le vacanze estive con il minore con relativo pernottamento.
5) disporre la trasmissione dell'emanando Decreto di omologazione all'ufficio dello Stato Civile di
Rosolini, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.
6) le spese del giudizio n. 749/2022 R.G. vengono interamente compensate tra le parti.”; successivamente, le parti hanno insistito nel superiore accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 10.10.2024; la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. le richieste concordemente avanzate possono essere accolte perché legittime e conformi all'interesse del minore, e per il resto i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale e si verte in materia di diritti disponibili;
in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti;
al Pubblico Ministero è stata disposta la trasmissione degli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Modica il 28.02.2017, iscritto nei registri dell'ufficio dello stato civile del comune di Modica al n. 3, parte I, anno 2017, alle condizioni di cui all'accordo che qui si hanno per interamente richiamate;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensate le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.01.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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