Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Almici, Aldo Coppetti, e Luigi Gili, con domicilio fisico nello studio del primo in Brescia, via San Zeno, 93 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Araldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato MA Ballerini, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia, viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, con cui è stato comunicato “ l'annullamento dell'avvio del procedimento amministrativo comunicato con prot.-OMISSIS- e la mancata adozione di provvedimento di secondo grado per l'annullamento d'ufficio in autotutela della SCIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 5.12.2023, nei termini di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RA HI e uditi per le parti i difensori dei ricorrenti e del Comune resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4 marzo 2024 e depositato in data 11 marzo 2024, i ricorrenti espongono di essere proprietari di un compendio immobiliare, composto da terreni e fabbricati situati nel Comune di -OMISSIS-.
Tale compendio è stato oggetto di una procedura esecutiva, con intervento nella stessa da parte di terzi creditori ipotecari.
Tra questi ultimi vi era anche la -OMISSIS-, poi destinataria del decreto di trasferimento di proprietà del -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-.
2. Gli odierni ricorrenti, in veste di debitori esecutati, promuovevano opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., opposizione che veniva rigettata dal Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza confermata in appello.
Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione.
3. Nel frattempo, in data-OMISSIS-, la -OMISSIS- stipulava contratto di affitto di fondo rustico, registrato in data -OMISSIS-, con -OMISSIS-, pur essendo a conoscenza della pendenza del ricorso in Cassazione.
4. Il ricorso per Cassazione veniva accolto con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, trascritta in data -OMISSIS-, che ha cassato la sentenza impugnata e annullato il decreto di trasferimento della proprietà del Tribunale di -OMISSIS-.
5. Prima della pronuncia della Cassazione, in data-OMISSIS- l’azienda agricola -OMISSIS-, legittimata dal contratto di affitto, ha presentato al SUAP di -OMISSIS-una SCIA avente ad oggetto un allevamento di ovini finalizzato alla vendita di latte crudo di capra presso l’allevamento di produzione.
6. In seguito all’ordinanza della Cassazione sopra richiamata, l’ATS di -OMISSIS- segnalava al Comune l’intervento della stessa e l’annullamento del titolo giuridico in base al quale il contratto di affitto era stato stipulato e l’allevamento attivato.
Interveniva, pertanto, comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune, finalizzata all’annullamento in autotutela della SCIA.
Nella comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis L. 241 del 1990 veniva evidenziato come la concreta disponibilità dei terreni e degli immobili strumentali dovesse considerarsi elemento essenziale per l’esercizio dell’attività agricola.
Successivamente, però, in data -OMISSIS- il Comune annullava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA, disattendendo in tal modo le osservazioni presentate dai ricorrenti.
7. Nella motivazione il Comune ha rilevato che l’ordinanza della Cassazione non si era pronunciata sul contratto di affitto, e che non vi era alcuna pronuncia che avesse sancito l’invalidità di tale contratto, in termini di nullità, annullabilità o inefficacia.
La motivazione proseguiva sottolineando che il giudicato non poteva generare effetti esterni nei confronti del contratto di affitto, in quanto il rapporto tra le parti aveva natura personale, e la mancata disponibilità giuridica o di fatto del bene in capo al locatore, determinando un difetto di legittimazione, comportava non la nullità, ma la mera inefficacia del contratto nei soli rapporti con l’effettivo legittimato.
A supporto di tale ultima affermazione veniva allegato un precedente della Cassazione (Cass. Sez. VI, 5 giugno 2019 n. 15292).
8. Nel ricorso la decisione del Comune di considerare ancora efficace il contratto di affitto, e dunque di mantenere fermo il presupposto giuridico della SCIA relativa all’allevamento dell’-OMISSIS-, è criticata con plurime censure, che possono essere così sintetizzate:
a) la decisione della Cassazione ha ribadito la regola secondo la quale l’indisponibilità sia giuridica sia di fatto dell’immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare il relativo contratto, cui consegue l’inefficacia del contratto nei confronti del legittimato effettivo.
Dovrebbe ritenersi, pertanto, che il contratto di affitto agrario stipulato tra la società agricola semplice aggiudicataria e l’-OMISSIS-, pur non essendo di per sé invalido, non possa essere opposto ai legittimi proprietari che facciano valere il loro diritto.
La SCIA di cui al caso di specie, pertanto, sarebbe stata palesemente inidonea a consentire il legittimo svolgimento dell’attività dichiarata dalla controinteressata, e il Comune avrebbe dovuto adottare un divieto di prosecuzione dell’attività ingiungendo la rimozione degli effetti dannosi della stessa, previa sospensione, se necessario.
In altri termini, la SCIA sarebbe carente di uno dei presupposti legittimanti, che deve permanere durante l’esercizio dell’attività.
Sotto un diverso profilo, la comunicazione di avvio del procedimento non riporta quale normativa di riferimento anche i commi 3 e 4 dell’art. 19 L. 241 del 1990, richiamando solo genericamente l’annullamento d’ufficio.
Il comma 3 dell’art. 19, invece, prevede poteri più variegati e più ampi. Questa lacuna inficerebbe, sia in via propria che derivata, anche la nota del -OMISSIS- con la quale è stata annullata la comunicazione di avvio di annullamento d’ufficio in autotutela della SCIA;
b) la SCIA di cui al caso di specie aveva ad oggetto lo svolgimento di un’attività di allevamento di capi ovini finalizzata alla vendita diretta di latte crudo di capra, indicata nei documenti presentati dall’azienda come vendita di prodotti sfusi non protetti.
Tale attività, pertanto, deve rispettare rigorosamente la normativa di settore sia eurounitaria sia interna, ed è sottoposta al controllo dei locali da parte delle Autorità competenti come stabilito dall’art. 6 del Regolamento UE n. 852/2004. Tuttavia, secondo la ricorrente, non vi sarebbero garanzie circa la possibilità di effettuare i previsti controlli, considerato che l’azienda esercente non avrebbe un titolo opponibile ai legittimi proprietari. Questo confermerebbe che sussiste un interesse pubblico alla coincidenza tra il titolare dell’attività e il proprietario dell’immobile (o il soggetto autorizzato dal proprietario), per consentire un’efficace vigilanza veterinaria.
I ricorrenti hanno poi chiesto la riunione con il procedimento RG -OMISSIS- proposto dalla controinteressata nei confronti del Comune, dell’ATS -OMISSIS- e degli stessi ricorrenti.
9. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito, e, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione ad agire dei ricorrenti.
Era pacifico che la Corte di Cassazione avesse annullato il decreto di trasferimento emesso a favore della controinteressata, ma i ricorrenti non avevano chiarito se fosse stata, nel frattempo instaurata, altra procedura esecutiva. Pertanto, le azioni a tutela del compendio in questione sarebbero spettate ai creditori dei ricorrenti e non a questi ultimi.
I ricorrenti non avevano neppure avviato un procedimento diretto a rivendicare il bene e a conseguirne il relativo possesso, né proposto domanda giudiziale volta all’accertamento dell’invalidità o dell’inefficacia del contratto di affitto del fondo rustico.
Non avevano, in altri termini, esperito alcuna azione che fosse incompatibile con il mantenimento della disponibilità materiale e giuridica del bene in capo alla controinteressata.
Una domanda quale quella formulata dai ricorrenti dovrebbe essere scrutinata con particolare attenzione nei suoi presupposti, trattandosi di azione preordinata ad ottenere effetti sfavorevoli direttamente nei confronti di terzi, e non di azione tesa a conseguire l’emanazione di un atto di contenuto favorevole o a contestare un atto sfavorevole. Tuttavia, i ricorrenti non avevano provato di possedere l’interesse e la legittimazione ad agire quali ineliminabili condizioni dell’azione.
10. Ancora in via preliminare, il Comune afferma che in capo all’Amministrazione non vi sarebbe alcun obbligo di provvedere poiché nella presente fattispecie risultavano ampiamente superati i termini per l’esercizio dei poteri inibitori di cui ai commi 3 e 6 bis dell’art. 19 L. 241 del 1990.
I poteri di controllo sulla SCIA, oltretutto, risultavano essere stati esercitati. Residuava solo il potere esercitabile in presenza delle condizioni di cui all’art. 21 nonies L. 241 del 1990, e al terzo spettava solo il potere di compulsare, in caso di inerzia, le verifiche spettanti all’Amministrazione con l’azione avverso il silenzio di cui all’art. 31 c.p.a.
11. Il ricorso, secondo il Comune, sarebbe comunque infondato.
L’ordinanza della Cassazione che, a detta dei ricorrenti, avrebbe reso doveroso l’annullamento d’ufficio della SCIA, non si era affatto pronunciata sul contratto di affitto agrario sottoscritto dalla -OMISSIS-, e non esisteva una decisione che avesse dichiarato l’invalidità, la nullità o l’inefficacia del contratto in questione.
Il giudicato ha dei limiti oggettivi e soggettivi, e non può pregiudicare i diritti di terzi che non hanno partecipato al giudizio cui il giudicato si riferiva. Pertanto, dalla mancata disponibilità del bene in capo al locatore, comportante un difetto di legittimazione, discenderebbe unicamente l’inefficacia del contratto nei soli rapporti con l’effettivo legittimato.
La tesi dei ricorrenti secondo cui il titolo di disponibilità alla base della SCIA sarebbe inidoneo a consentire lo svolgimento conforme a legge dell’attività di impresa non è mai stata fatta valere innanzi all’Autorità giudiziaria, e dunque sarebbe da qualificare come semplice convinzione personale.
12. Il ricorso, poi, sarebbe inammissibile anche nella parte in cui impugna la comunicazione di avvio del procedimento contestando il mero richiamo all’autotutela e non anche ai commi 3 e 4 dell’art. 19 L. 241 del 1990, trattandosi di atto meramente endoprocedimentale.
In ogni caso, la comunicazione di avvio del procedimento aveva tutti gli elementi di cui all’art. 8 L. 241 del 1990, e il richiamo all’art. 21 nonies, a propria volta richiamato dall’art. 19 L. 241 del 1990, sarebbe più che sufficiente.
13. Il Comune prosegue affermando che le censure basate sull’interesse pubblico alla corrispondenza tra la situazione amministrativa e quella civilistica, ai fini dell’effettuazione di controlli e della messa in atto di misure correttive, sarebbero formulate in via del tutto ipotetica.
Mancherebbero, comunque, i presupposti per agire in autotutela, poiché al momento non possono dirsi cessati gli effetti del contratto di affitto né persa la disponibilità materiale degli immobili strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.
14. Sia nella memoria che in apposita istanza depositata successivamente il Comune chiedeva la riunione del presente ricorso al ricorso RG -OMISSIS-.
15. La controinteressata -OMISSIS-, costituitasi in un primo momento con atto di costituzione meramente formale, in vista dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 depositava memoria e documenti.
Nella memoria, in punto di fatto, rilevava di aver effettuato importanti investimenti per l’installazione e posa degli impianti necessari alla gestione dell’attività e di aver trasmesso al Comune, nell’ambito del procedimento cui avevano partecipato anche i ricorrenti, tutta la documentazione diretta a comprovare l’effettiva piena disponibilità del compendio oggetto di SCIA.
L’ATS di -OMISSIS-, a fronte dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA, aveva comunicato di non poter attribuire il codice di stalla per mancanza del presupposto normativo.
La controinteressata aveva, pertanto, impugnato il sopra indicato provvedimento con ricorso RG -OMISSIS-, proponendo istanza cautelare.
Prima della discussione di quest’ultima era intervenuto, da un lato, il provvedimento che aveva attribuito il codice di identificazione richiesto, e dall’altro l’atto di annullamento dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA.
16. In punto di diritto la controinteressata rilevava, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse in capo ai ricorrenti.
17. In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato, in quanto le questioni interne tra i ricorrenti e la società locatrice non sarebbero opponibili alla controinteressata, estranea ai giudizi tra questi instaurati.
18. Le censure relative alla mancata valutazione delle ragioni di interesse pubblico che avrebbero dovuto condurre all’annullamento in autotutela sarebbero inammissibili, in quanto con le stesse i ricorrenti pretenderebbero di annullare la SCIA non per vizi propri, ma per una indimostrata carenza gestionale dell’attività.
19. I ricorrenti e il Comune, in vista dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 depositavano memorie e memorie di replica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
I ricorrenti hanno depositato anche documenti, e precisamente il decreto cautelare del Tribunale ordinario di -OMISSIS- con il quale veniva ordinata alla società locatrice e alla controinteressata la immediata liberazione dei beni, l’ordinanza cautelare del -OMISSIS- che confermava la misura adottata inaudita altera parte , e il verbale UNEP di rilascio degli immobili.
20. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Sull’istanza di riunione
21. In via preliminare deve essere scrutinata l’istanza di riunione al ricorso RG -OMISSIS- formulata dalla ricorrente e dal Comune.
Il Collegio ritiene non accoglibile la richiesta di riunione del presente giudizio con quello iscritto al n.-OMISSIS-.
A tal proposito deve ricordarsi che “ La riunione dei ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi” (cfr. C. Stato, Sez. V, 16 aprile 2024 n. 3463).
Nel caso di specie le eventuali ragioni di economia processuale possono ritenersi soddisfatte con la fissazione alla medesima pubblica udienza di entrambi i ricorsi, in relazione ai quali, oltretutto, la coincidenza tra le parti di entrambi i giudizi è solo parziale.
Le eccezioni di carenza di legittimazione e interesse ad agire
22. Per quanto riguarda tali eccezioni, avanzate sia dal Comune resistente che dalla controinteressata, ritiene il Collegio che l’infondatezza del ricorso nel merito, nei termini di cui in motivazione, renda superfluo un esame dettagliato delle stesse.
In ogni caso, può rilevarsi come non risulti alcuna ulteriore procedura esecutiva nei confronti dei ricorrenti da parte dei creditori. Inoltre, è stato successivamente depositato il verbale di rilascio dei beni a favore dei ricorrenti. È stato quindi stabilito anche giudizialmente un collegamento diretto tra i ricorrenti e gli immobili di proprietà.
Oggetto del ricorso
23. Prima di passare ad esaminare il merito del ricorso, ai fini anche di una maggiore chiarezza espositiva, è bene richiamare preliminarmente l’oggetto del ricorso.
I ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale il Comune ha ritenuto di non dover adottare il provvedimento di annullamento della SCIA, pur essendo stata inviata, in un primo momento, la comunicazione di avvio del procedimento.
La SCIA era stata presentata dall’azienda agricola affittuaria del compendio immobiliare, che era stato trasferito coattivamente, all’esito di procedura esecutiva, alla società agricola locatrice.
I debitori esecutati nella procedura in questione sono gli attuali ricorrenti.
L’obiettivo del ricorso è l’interruzione dell’attività di allevamento di ovini svolta dalla controinteressata affittuaria, e più in generale la cessazione di ogni interferenza da parte della stessa sulla proprietà dei ricorrenti.
Il merito
24. Venendo al merito del ricorso deve rilevarsi come le censure avanzate dai ricorrenti non siano meritevoli di favorevole considerazione.
Il primo motivo di ricorso
25. Nel primo motivo di ricorso viene sostanzialmente contestata la mancata adozione del provvedimento di annullamento della SCIA, non avendo il Comune adeguatamente valutato la mancata disponibilità giuridica in capo alla controinteressata del compendio immobiliare in cui dovrebbe essere esercitata l’attività di allevamento.
26. A questo proposito, i ricorrenti ricordano come, all’esito del giudizio dagli stessi instaurato innanzi alla Corte di Cassazione, fosse intervenuta l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Quest’ultima ha cassato la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi promossa dai ricorrenti.
Per l’effetto, era stato annullato il decreto di trasferimento intervenuto a favore della società agricola che aveva affittato il compendio alla controinteressata.
27. Secondo i ricorrenti è certamente pacifico che la locazione stipulata a non domino sia un contratto pienamente valido, ma è altrettanto vero che in capo al locatore vi sia un difetto di legittimazione cui consegue l’inopponibilità del contratto al legittimo proprietario del bene.
28. In realtà, da tali corrette premesse i ricorrenti fanno discendere conseguenze non condivisibili sul piano amministrativo.
29. Per la validazione della SCIA, nel breve termine a disposizione, il Comune deve valutare se vi sia, nei fatti, la disponibilità del bene, nel caso di specie, del compendio immobiliare, in cui l’attività deve essere esercitata.
30. Una volta decorso il termine di inibizione della SCIA, l’attività non può più essere interrotta o sospesa dall’amministrazione per sopravvenuto difetto di legittimazione del proponente. L’annullamento in autotutela della SCIA può basarsi unicamente sulla scoperta dell’originaria assenza di un requisito necessario. L’amministrazione non dispone invece di uno strumento per eliminare la SCIA dal mondo giuridico quando il proponente perda in un momento successivo la disponibilità del bene strumentale allo svolgimento dell’attività.
31. Nello specifico, la controinteressata ha ampiamente dimostrato la piena disponibilità del bene (doc. 6 Comune) all’esito dell’istruttoria doverosamente condotta dal SUAP.
32. Tutte le vicende successive si sono svolte davanti al giudice ordinario, e hanno interessato il diritto dominicale sottostante. L’esito di questi accertamenti non retroagisce sull’azione amministrativa, e dunque non impone alcun intervento in autotutela. In altri termini, l’attività oggetto della SCIA è rimasta perfettamente legittima sotto il profilo amministrativo anche dopo la pronuncia della Cassazione. Quest’ultima ha invece inciso sulla concreta possibilità di esercitare l’attività oggetto della SCIA, che dipende esclusivamente dalla materiale disponibilità dell’immobile.
33. Nello specifico, solo il -OMISSIS- è intervenuta la riconsegna del compendio, e dunque è questa la data che segna la fine dell’operatività della SCIA, salvo eventuali proroghe della detenzione concesse dal giudice ordinario.
Fino al momento della riconsegna, il compendio rimane nella disponibilità del detentore, che può legittimamente svolgervi l’attività oggetto della SCIA.
34. Qualche indicazione sul livello di approfondimento esigibile in sede amministrativa in presenza di controversie civilistiche è desumibile dalla giurisprudenza formatasi sul rilascio di titoli edilizi.
Viene infatti affermato che quando l’amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo “ debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell’A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 20/4/2018 n. 2397)” (cfr. in termini ex multis TAR Salerno, Sez. II, 18 dicembre 2025 n. 2151).
Ed è proprio ciò che il Comune resistente ha fatto, sia pure a valle e non a monte della formazione del titolo edilizio.
35. La complessità della vicenda sul piano civilistico è dimostrata dal fatto che l’ordinanza della Cassazione n.-OMISSIS- è intervenuta dopo che sia in primo grado sia in appello l’opposizione agli atti esecutivi dei ricorrenti era stata rigettata.
Pertanto, nel momento in cui il contratto di affitto è stato stipulato la società locatrice appariva come la legittima proprietaria e questo era senz’altro sufficiente per il Comune.
36. Anche in seguito, costituiva un dato insuperabile per il Comune la pacifica estraneità della controinteressata al giudizio pendente innanzi alla Cassazione, e più recentemente la necessità che la pronuncia di quest’ultima fosse resa opponibile alla controinteressata tramite l’azione di restituzione del bene.
37. Tutta la vicenda successiva alla SCIA, pertanto, si è spostata essenzialmente sul piano dei rapporti di diritto privato tra le parti.
Il secondo motivo di ricorso
38. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi parimenti infondato.
39. A questo proposito, è sufficiente rilevare come la disponibilità del compendio immobiliare al momento dell’adozione del provvedimento impugnato consentisse di effettuare tutti i controlli rimessi alle Autorità competenti.
Altrettanto, avrebbero potuto essere eseguite le modifiche eventualmente prescritte da queste ultime
40. Fermo restando quanto sopra illustrato in punto di infondatezza nel merito, per completezza deve evidenziarsi come più di un dubbio possa sollevarsi sull’ammissibilità del presente motivo, non risultando (o comunque non essendo documentato) in capo ai ricorrenti di un interesse concreto ed attuale a proporre questa tipologia di censure.
In tal senso deve ricordarsi come i ricorrenti contestino, essenzialmente, l’eventualità che non potessero risultare eseguibili i controlli sanitari sui prodotti della controinteressata, caratterizzati da un alto tasso di deperibilità, o non potessero essere attuate eventuali misure prescritte dalle Autorità competenti.
Ciò che i ricorrenti, sostanzialmente, lamentano è la non adeguata considerazione dell’interesse pubblico “ alla effettiva tutela della sanità in un comparto sempre più delicato come quello dell’allevamento degli animali ”.
E’ evidente, pertanto, come non possa configurarsi alcun interesse concreto ed attuale in capo agli stessi, che sembrano agire a tutela di un interesse pubblico rispetto al quale non possono vantare alcuna situazione giuridica riflessa.
Conclusioni
41. Conclusivamente, il ricorso deve ritenersi infondato nei termini di cui in motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio
42. Con riferimento alle spese del presente grado del giudizio, la particolarità delle questioni trattate, anche in relazione alla peculiarità della vicenda di diritto civile connessa, ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA HI | MA DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.