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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 10.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.449/2023 R. G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.Pasquale Guastafierro, con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Pace n.20 –
Boscoreale (NA)
Appellante
E
, in pers. del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'Avv.Alessandro Furnari che lo rappresente e difende
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.2021 l'appellante di cui in epigrafe CP_ convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, l deducendo di essere affetto da “grave depressione del tono dell'umore; cardiopatia ischemica cronica;
ipoacusia neurosensoriale” e di essere stato riconosciuto per tale motivo invalido nella misura del 74%.
Tanto dedotto, chiese l'accertamento di una invalidità in misura pari o superiore al 75% al fine di conseguire la contribuzione figurativa ex art.80, co.3, L.n.
388/00.
1 Costituitosi in giudizio, l eccepì l'inammissibilità del ricorso Controparte_2
per mancanza di una valida e tempestiva domanda amministrativa volta al riconoscimento dei benefici contributivi invocati e, nel merito, l'infondatezza di esso.
Con sentenza n.1904/2022, pronunciata in data 02.11.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito dichiarò l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento dello stato invalidante ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80, co.
3, l. 388/2000, compensando le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte in data
02.03.2023, parte soccombente ha proposto appello, deducendo l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda, in
CP_ difetto di presentazione all , in via amministrativa di un'istanza avente specificamente ad oggetto l'attribuzione del beneficio previdenziale ex art. 80, comma
3, L. n. 388/2000. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con l'odierno gravame l'appellante - chiedendo a questa Corte di accertare e dichiarare, previo espletamento di CTU medico - legale, il suo stato di invalidità in misura pari o superiore al 75% con conseguente riconoscimento dei contributi figurativi ex art.80, co.3, L.n. 388/2000 – deduce l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado e il suo interesse ad agire.
In particolare, contrariamente a quanto disposto dal giudice di prime cure, eccepisce che la preventiva presentazione di una domanda amministrativa, volta all'ottenimento della predetta contribuzione figurativa, non è assolutamente contemplata dalla normativa innanzi richiamata in assenza del preventivo accertamento di uno stato invalidante in misura superiore al 74%.
Tale censura è priva di pregio.
Invero, giova evidenziare che il giudice non può accogliere una domanda di accertamento del grado di invalidità superiore al 74% finalizzata unicamente all'ottenimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80, co. 3, della L.n.
2 388/2000, in assenza di una previa domanda amministrativa presentata CP_ dall'interessato all' .
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità precisando che tale beneficio contributivo è strettamente collegato al diritto e alla misura di un trattamento previdenziale o assistenziale, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di tale trattamento, mentre l'accertamento dell'invalidità superiore al 74%, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto contributivo.
In particolare, la Suprema Corte ha più volte statuito che: “in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, una inammissibile domanda di mero accertamento del requisito sanitario è configurabile solo allorché l'interessato non abbia proposto alcuna domanda amministrativa all' per il CP_1
riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, solo in tal caso potendo ritenersi che sia stato chiesto in giudizio l'accertamento di un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione, che va accertato, invece, nella sua interezza (così da ult. Cass. n. 31284 del 2019, dove diffusi richiami a precedenti in termini)” (Cass. ord.n. 23899/2021).
Ed ancora: “è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass.ord. n. 22/2019; Cass. ord.n. 9013/2016: Cass.n. 27187/2006)”
(Cass.n. 20828/2022).
Tanto precisato, nella specie, è pacifico che il ricorrente non abbia proposto
CP_ all' alcuna domanda amministrativa avente ad oggetto l'attribuzione del beneficio previdenziale ex art. 80, co.3, L.n. 388/2000.
Egli non può agire, poi, in giudizio per il riconoscimento dell'accredito di tali contributi figurativi proponendo in tale sede domanda di accertamento di una percentuale dello stato di invalidità superiore a quella già riconosciutagli (74%); tale domanda è, infatti, inammissibile e va rigettata.
3 Anche qualora il ricorso fosse ammissibile, esso sarebbe improcedibile e andrebbe comunque rigettato in assenza della previa presentazione della
CP_ domanda amministrativa all' , in quanto tale requisito è espressamente previsto dalla legge come condizione per il riconoscimento del beneficio contributivo.
Ed invero l'art. 80, co. 3, della L.n. 388/2000 testualmente prevede che: “agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al
74% (…) è riconosciuto, a loro richiesta, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa…”, e come già detto tale “richiesta” non è stata CP_ presentata all' dall'odierno ricorrente.
In definitiva, in ragione delle superiori argomentazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Ricorrendo la dichiarazione di cui all'art.152 disp.att. c.p.c. nulla va disposto in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• nulla per le spese del presente grado;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli, 10/2/2025 Il Presidente EST.
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