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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 23/07/2024, al n. 2752/2024 V.G. e promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] – Int. 3,
CF. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Bassan del Foro di Vicenza
e
nato ad [...] l'[...] e residente in [...] in Contrada CP_1
Tezzati n. 4/A,
CF. , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Alifuoco del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento del figlio nato a [...]
[...] Per_1 (VI) il 4/03/2023, la determinazione dei tempi e delle modalità di visita da parte dei genitori, la determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a , in quanto convivente con il Parte_1
figlio minore . Per_1
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1.Dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa che Per_1
provvederanno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità e dichiararsi che il figlio verrà collocato presso l'abitazione in comodato d'uso gratuito alla madre sita in CO VI
(VI), Viale Trieste n. 39, con la quale già attualmente convive e conviverà. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà — ove lo ritenga opportuno — di trasferire altrove la propria Parte_1
residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1
CP_ trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo Parte_1
preavviso. CP_
2. Dispone che il sig. avrà la facoltà di tenere con sé due mattine alla settimana Per_1
individuate nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Tutti i fine settimana il sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore
14:00 alle ore 18:00. Gli orari di visita inizialmente non comprendono i pasti principali per necessità di seguire il bambino a causa della sua malattia. In seguito, su accordo dei genitori, l'orario potrà essere esteso anche all'orario/i dei pasti principali e anche al pernotto al sabato sera ogni 15 giorni, ma non prima del compimento dei tre anni da parte del bambino. CP_ Qualora il sig. non possa per motivi personali occuparsi del bambino nei giorni e orari sopra indicati, il medesimo sosterrà integralmente la spesa per una baby-sitter qualora la sig.ra Parte_1
CP_
o in alternativa la madre del sig. (nonna di ) siano impossibilitate ad occuparsene Per_1
personalmente.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di . Per_1
3. Per quanto concerne le festività, non prima del compimento dei tre anni d'età di e - Per_1
solamente se il bambino sarà pronto a rimanere con il padre un periodo lungo - i genitori pattuiscono:
- sette giorni durante il periodo feriale natalizio alternando di anno in anno il giorno di capodanno con quello della epifania, cioè il figlio passerà, ad anni alterni, con uno dei due genitori, una settimana dalle ore 12:00, circa, del 24 dicembre alle ore 12:00, circa, del 01 gennaio ovvero una settimana dalle ore 12:00, circa, del 01 gennaio alle ore 19:00, circa, del 06 gennaio.
- Per quanto riguarda il giorno di Natale i coniugi potranno stabilire, tenuto conto dei desideri del minore, che il figlio trascorra la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, o che il figlio trascorra il 25 dicembre fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16:00 alle 21:00 con l'altro genitore;
- per quanto riguarda le feste Pasquali il figlio passerà alternativamente con uno dei due genitori il periodo dalle ore 8:00 circa, del venerdì Santo alle ore 19:00, circa, del martedì dopo Pasqua.
Per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno stabilire, tenuto conto del desiderio del minore, che il figlio trascorra la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, o che il figlio trascorra il giorno di Pasqua fino alle 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 alle 21:00 con l'altro genitore. Il tutto ad anni alterni e salvo diversi accordi fra i coniugi tenuto conto delle esigenze del minore.
- In ordine alle vacanze estive: quindici giorni con il padre, anche non continuativi, durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori riterranno opportuno tenuto conto delle reciproche possibilità di ferie dal lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. I genitori concordano che qualora un genitore voglia portare all'estero il bambino o fuori Regione dovrà prima ottenere il consenso scritto dall'altro genitore. - Per il compleanno di i genitori potranno decidere di passarlo assieme o di trascorrere mezza Per_1
giornata per ciascuno con il figlio.
- Fin da ora i genitori sono d'accordo per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia anche paritaria — se non presente nel Comune di residenza una scuola statale oppure se non disponibile — del figlio a partire dai tre anni d'età, salvo diverse indicazioni da parte dei medici e/o dei servizi sociali. Per_1
4. Dispone che, relativamente al mantenimento del figlio minore , il sig. verserà Per_1 CP_1
alla sig.ra - a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso - Parte_1
entro il giorno diciannove di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie note, un contributo a titolo di mantenimento ordinario per il figlio pari alla somma di euro 475,00
(quattrocentosettantacinque/00) mensile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5. Dispone che ciascun genitore provvederà a partecipare al 50% per le spese straordinarie opportunamente concordate e documentate tra gli stessi, secondo le modalità prescritte dall'apposito
Protocollo del Tribunale di Vicenza aggiornato all'ottobre 2017 (a titolo di esempio, corredo scolastico, attività sportive e relativo corredo, spese mediche e dentistiche, etc.). Il rimborso al genitore che le avrà anticipate avverrà entro 5 giorni dalla richiesta tramite esibizione del ticket, fattura e/o ricevuta fiscale comprovante la spesa sostenuta nell'interesse del figlio.
6. Dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS e/o altro tipo di sussidio che l'INPS e/o lo Stato dovesse erogare in sostituzione dell'odierno assegno unico, in comune accordo dei genitori, verrà versato interamente alla madre sig.ra la quale è autorizzata dal sig. a fare Parte_1 CP_1
domanda all'INPS per il 100% del dovuto.
7. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio CP_1
fintanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente.
8. dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e che si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. dà atto che i genitori si danno reciproco assenso in favore del figlio al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 5.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello