Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1208
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1959
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per provvedere alla parziale estinzione di passivita' arretrate inerenti alle spese di ricovero e cura degli infermi tubercolotici.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1959