Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per provvedere alla parziale estinzione di passivita' arretrate inerenti alle spese di ricovero e cura degli infermi tubercolotici.
E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per provvedere alla parziale estinzione di passivita' arretrate inerenti alle spese di ricovero e cura degli infermi tubercolotici.