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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Il G.I., all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. nel procedimento civile con rito semplificato di cognizione iscritto al n. 863/2024 R.G.A.C. da in Parte_1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nei confronti di già dichiarata Controparte_1
contumace, preso atto di quanto richiesto dal ricorrente, con note ex art. 171-ter c.p.c., si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita a verbale la sentenza allegata.
Il Giudice
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e allegazione al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 863/2024 R.G.A.C. promossa da:
Y, nato a [...] il Pt_1 Pt_1 C.F._1Parte_2
17.10.1990, residente in [...], elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Olbia, Via Santorre di Santarosa n. 61, personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.; nei confronti di
; nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Olbia, località Porto Rotondo, Via Lu Listicanu n. 2, contumace;
avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre premettere che la Cassazione (Cass. Sez. II, n. 8929/2023) riprendendo un orientamento consolidato (cfr. Cass. SS.UU. n. 4485/2018; Cass. SS.UU. n.
4247/2020) ha ribadito, conformemente alle previsioni di cui all'art. 28 della L. n. 794/1942
e art. 14 D.lgs. n. 150/2011 come modificata dal D.lgs. n. 149/2022, che l'ufficio del giudice competente per la controversia in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati è il medesimo ove lo stesso ha prestato la propria attività professionale.
Si precisa, inoltre, che la presente sentenza è stata redatta con omissione dello svolgimento del processo e con esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
È dimostrato con produzioni documentali che l'Avv. all'udienza del Parte_1
5.7.2023, è stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p. di
, nel procedimento penale n. 3534/2018 R.G.N.R. e n. 898/2020 R.G. Dib. Controparte_1
È altresì documentalmente dimostrato (cfr. copia dei verbali di udienza) che l'odierno ricorrente ha patrocinato l'imputata alle udienze del 5.7.2023, del 15.1.2024 e dell'8.5.2024 all'esito della quale veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela e accettazione.
Fra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2232 c.c. avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale verso corrispettivo.
Come è noto, il contratto d'opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), si impegna a fornire la propria opera intellettuale, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, in cambio di un compenso.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico.
Infatti, secondo la Cassazione «il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento» (Cass. n. 1792/2017).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, l'incarico è stato conferito ai sensi della legge (art. 97, comma 1, c.p.p.) in materia di difesa tecnica degli imputati nel processo penale.
Non vi è dubbio, per quanto si è detto prima, che il professionista abbia diligentemente svolto l'incarico conferitogli ex lege dall'autorità giudiziaria adempiendo in tal modo alla propria obbligazione.
Di contro, la parte resistente – che è anche rimasta contumace nel presente giudizio - non ha adempiuto all'obbligazione su di lei gravante e cioè quella di corrispondere al professionista il compenso per l'opera intellettuale da questi prestata in suo favore nonostante le richieste formali di pagamento dell'onorario (cfr. lettera racc. a.r. di messa in mora del 31.5.2024).
Accertata documentalmente la sussistenza del rapporto professionale tra la parte ricorrente e quella resistente e dell'opera professionale prestata dalla prima in favore della seconda, deve essere accolta la domanda. Quanto alla misura del compenso cui ha diritto il professionista per lo svolgimento dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 2233 c.c. «deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», lo stesso articolo prevede che «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice».
Nel caso in esame il compenso non è stato convenuto dalle parti ma può essere facilmente determinato sulla base delle tariffe forensi vigenti. Alla luce dei parametri forensi e delle relative tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, il compenso spettante al difensore può essere liquidata nella misura, determinata sulla base delle tariffe forensi vigenti, in complessivi €
3.025,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del proprio difensore d'ufficio, della somma di € 3.025,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte risultata soccombente la quale deve essere condannata al rimborso delle competenze legali relative al presente giudizio civile in favore di nella Parte_1 misura di cui al dispositivo che segue (valori medi dello scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00).
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti:
− condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 3.025,00 oltre spese generali (15%), accessori di legge e interessi legali dal dovuto al saldo;
− liquida le spese del presente giudizio, ponendole a carico di e a Controparte_1 favore di in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali (15%), Parte_1
I.V.A. e C.P.A..
Tempio Pausania, 9.6.2025
Il G.I.
Sergio F. Pastorino
Sezione Civile
Il G.I., all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. nel procedimento civile con rito semplificato di cognizione iscritto al n. 863/2024 R.G.A.C. da in Parte_1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nei confronti di già dichiarata Controparte_1
contumace, preso atto di quanto richiesto dal ricorrente, con note ex art. 171-ter c.p.c., si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita a verbale la sentenza allegata.
Il Giudice
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e allegazione al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 863/2024 R.G.A.C. promossa da:
Y, nato a [...] il Pt_1 Pt_1 C.F._1Parte_2
17.10.1990, residente in [...], elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Olbia, Via Santorre di Santarosa n. 61, personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.; nei confronti di
; nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Olbia, località Porto Rotondo, Via Lu Listicanu n. 2, contumace;
avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre premettere che la Cassazione (Cass. Sez. II, n. 8929/2023) riprendendo un orientamento consolidato (cfr. Cass. SS.UU. n. 4485/2018; Cass. SS.UU. n.
4247/2020) ha ribadito, conformemente alle previsioni di cui all'art. 28 della L. n. 794/1942
e art. 14 D.lgs. n. 150/2011 come modificata dal D.lgs. n. 149/2022, che l'ufficio del giudice competente per la controversia in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati è il medesimo ove lo stesso ha prestato la propria attività professionale.
Si precisa, inoltre, che la presente sentenza è stata redatta con omissione dello svolgimento del processo e con esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
È dimostrato con produzioni documentali che l'Avv. all'udienza del Parte_1
5.7.2023, è stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p. di
, nel procedimento penale n. 3534/2018 R.G.N.R. e n. 898/2020 R.G. Dib. Controparte_1
È altresì documentalmente dimostrato (cfr. copia dei verbali di udienza) che l'odierno ricorrente ha patrocinato l'imputata alle udienze del 5.7.2023, del 15.1.2024 e dell'8.5.2024 all'esito della quale veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela e accettazione.
Fra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2232 c.c. avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale verso corrispettivo.
Come è noto, il contratto d'opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), si impegna a fornire la propria opera intellettuale, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, in cambio di un compenso.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico.
Infatti, secondo la Cassazione «il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento» (Cass. n. 1792/2017).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, l'incarico è stato conferito ai sensi della legge (art. 97, comma 1, c.p.p.) in materia di difesa tecnica degli imputati nel processo penale.
Non vi è dubbio, per quanto si è detto prima, che il professionista abbia diligentemente svolto l'incarico conferitogli ex lege dall'autorità giudiziaria adempiendo in tal modo alla propria obbligazione.
Di contro, la parte resistente – che è anche rimasta contumace nel presente giudizio - non ha adempiuto all'obbligazione su di lei gravante e cioè quella di corrispondere al professionista il compenso per l'opera intellettuale da questi prestata in suo favore nonostante le richieste formali di pagamento dell'onorario (cfr. lettera racc. a.r. di messa in mora del 31.5.2024).
Accertata documentalmente la sussistenza del rapporto professionale tra la parte ricorrente e quella resistente e dell'opera professionale prestata dalla prima in favore della seconda, deve essere accolta la domanda. Quanto alla misura del compenso cui ha diritto il professionista per lo svolgimento dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 2233 c.c. «deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», lo stesso articolo prevede che «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice».
Nel caso in esame il compenso non è stato convenuto dalle parti ma può essere facilmente determinato sulla base delle tariffe forensi vigenti. Alla luce dei parametri forensi e delle relative tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, il compenso spettante al difensore può essere liquidata nella misura, determinata sulla base delle tariffe forensi vigenti, in complessivi €
3.025,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del proprio difensore d'ufficio, della somma di € 3.025,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte risultata soccombente la quale deve essere condannata al rimborso delle competenze legali relative al presente giudizio civile in favore di nella Parte_1 misura di cui al dispositivo che segue (valori medi dello scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00).
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti:
− condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 3.025,00 oltre spese generali (15%), accessori di legge e interessi legali dal dovuto al saldo;
− liquida le spese del presente giudizio, ponendole a carico di e a Controparte_1 favore di in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali (15%), Parte_1
I.V.A. e C.P.A..
Tempio Pausania, 9.6.2025
Il G.I.
Sergio F. Pastorino