Sentenza 17 agosto 1983
Massime • 1
L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 300, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), il quale (nel testo risultante dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355) prevede, nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dello stesso decreto, il divieto di essere assunto in impiego o avere incarichi (eccettuata la partecipazione ad organi collegiali o commissioni) alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato e siano inoltre sottoposti al controllo della Corte dei conti, si riferisce, indifferentemente, ad impieghi e ad incarichi conferiti posteriormente o anteriormente alla cessazione dal servizio, salva, per questi ultimi, la possibilità di mantenerli effettuando la rinuncia prevista dal terzo comma dello stesso articolo. ( Conf 755/83, mass n 425498; ( Conf 4201/82, mass n 422178; ( Conf 841/82, mass n 418668; ( Conf 5030/80, mass n 408893).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/1983, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 17 agosto 1983 |
Testo completo
L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 300, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), il quale (nel testo risultante dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355) prevede, nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dello stesso decreto, il divieto di essere assunto in impiego o avere incarichi (eccettuata la partecipazione ad organi collegiali o commissioni) alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato e siano inoltre sottoposti al controllo della Corte dei conti, si riferisce, indifferentemente, ad impieghi e ad incarichi conferiti posteriormente o anteriormente alla cessazione dal servizio, salva, per questi ultimi, la possibilità di mantenerli effettuando la rinuncia prevista dal terzo comma dello stesso articolo. ( Conf 755/83, mass n 425498; ( Conf 4201/82, mass n 422178; ( Conf 841/82, mass n 418668; ( Conf 5030/80, mass n 408893).*