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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/12/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 7940/2020 al Ruolo Generale e vertente tra
(avv. Mario Andreucci e Giampiero Martini) Parte_1
-ATTRICE- e
(avv. Mauro Gualtiero) CP_1
(avv. Mauro Gualtiero) CP_2
(avv. Felice Cuocci e Domenico Maldarelli) Controparte_3
-CONVENUTI- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Modena: in via istruttoria, disporre l'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti nella memoria ex art.
183 VI comma n. 2 cpc non ammessi dal giudice istruttore e disporre la istanza di informativa ex art. 213 cpc così come formulata nella medesima memoria istruttoria;
nel merito, accertare e dichiarare che le società convenute e hanno posto in CP_1 CP_2 essere, con il concorso del sig. atti di concorrenza sleale commessi per mezzo Controparte_3 dello storno di dipendenti;
conseguentemente, inibire alle società convenute ed al sig. la continuazione dell'attività di CP_3 concorrenza sleale, assumendo gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
ordinare la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale;
condannare, infine, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, con condanna limitata all'an debeatur e con riserva di agire con separato giudizio per la determinazione e condanna al pagamento dell'esatto ammontare del risarcimento del danno.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
ed CP_1 CP_2
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito ed in via principale, accertata l'infondatezza delle deduzioni svolte dal
[...]
dichiarare che e non hanno posto in essere alcuna attività, Parte_2 CP_1 CP_2 anche solo in astratto, censurabile come “atti di concorrenza sleale” nella forma specifica dello
“storno dei dipendenti”, stante l'accertata insussistenza, irrilevanza e infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutto quanto asserito da parte attrice e, per l'effetto, respingere la domanda di inibitoria di un'attività che non può caratterizzarsi nemmeno in astratto come sleale, essendo stato accertato che le convenute hanno posto in essere attività senza animus nocendi nei confronti del
così come nei confronti degli altri competitors e rivenditori al Parte_2 dettaglio di materassi e accessori per il riposo presso i quali, in precedenza, i lavoratori assunti dalle convenute hanno prestato la propria attività lavorativa e respingere totalmente la domanda attorea in quanto comprovatamente infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'azione promossa in malafede e per l'effetto condannare la controparte al risarcimento dei danni, ai sensi Parte_2 dell'Art. 96 c.p.c., in favore delle società convenute nella misura che il Giudicante riterrà equa.
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato come per Legge.”
Controparte_3
“1) Ribadita ed accertata l'assoluta infondatezza di ogni avversa deduzione, doglianza e pretesa, sia in fatto che in diritto, dichiarare che le parti convenute non hanno posto in essere alcuna attività, anche solo in astratto, censurabile come “atti di concorrenza sleale” nella forma specifica dello “storno dei dipendenti”, stante l'insussistenza e l'irrilevanza di quanto contestato da parte attrice, e per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
2) In subordine, in via gradate ed eventuale nella denegata ipotesi di fondatezza delle circostanze asserite da Controparte, comunque accertata l'estraneità del sig. rispetto a quanto Controparte_3 ex adverso dedotto e quindi l'assoluta infondatezza di ogni avversa deduzione, doglianza e pretesa, sia in fatto che in diritto, dichiarare che il sig. non ha posto in essere alcuna Controparte_3 attività, anche solo in astratto, censurabile come “atti di concorrenza sleale” nella forma specifica dello “storno dei dipendenti”, stante l'insussistenza e l'irrilevanza di quanto contestato da parte attrice, e per l'effetto rigettare l'avversa domanda, almeno nei confronti del sig. ; Controparte_3
3) In via cautelativa ed ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di malaugurato accoglimento dell'avversa domanda, richiamati i principi di responsabilità ex Art. 2049 c.c., dichiarare sin d'ora la tenuta a garantire e manlevare il convenuto sig. CP_1 Controparte_3 da ogni effetto pregiudizievole connesso e conseguente al presente giudizio;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'azione promossa in malafede e per l'effetto condannare la controparte al risarcimento dei danni, ai sensi Parte_2 dell'Art. 96 c.p.c., in favore del convenuto sig. nella misura di €. 5.200,00, ovvero Controparte_3 in quella che il Giudicante riterrà equa, comunque nel suddetto limite di valore;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa.”.
*************** (già ) agisce nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 al fine di ottenere tutela inibitoria e risarcitoria dalle altrui condotte di concorrenza Controparte_3 sleale, realizzata attraverso lo storno di propri dipendenti.
nega di aver posto in essere condotte illecite. Controparte_3
Altrettanto affermano ed unitariamente costituite. CP_1 CP_2
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc ed assunta prova orale, la causa, scaduti in data 10 febbraio 2025 i termini assegnati ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
OSSERVA
1) Parte attrice denuncia come illecita la condotta delle società convenute, espressione di un unico centro d'interesse, di acquisizione di personale precedentemente alle proprie dipendenze.
Secondo l'assunto, dette società avrebbero operato tramite Controparte_3
assunto in nel 2015 con qualifica di “Area manager”, con compiti di CP_4 Parte_2 coordinamento e gestione della forza vendita operante presso i diversi punti vendita di Treviso,
Bassano, Padova, Verona, Mantova, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Carpi e Piacenza, e poi divenuto “District Manager”, “con specifiche responsabilità, fra cui lo sviluppo e l'implementazione delle strategie relative al mercato di competenza, budget di vendita e di spesa, elaborazione di previsioni di vendita per i nuovi prodotti”, in data 25 aprile 2020 aveva comunicato le sue dimissioni volontarie dal rapporto lavorativo, per esser poi assunto alle dipendenze della con la qualifica di “Retail Manager”. CP_1
In un ristretto lasso di tempo a cavallo di tale evento, altri otto propri dipendenti avevano fatto altrettanto.
Ciò darebbe prova dell'altrui illecito disegno di accaparramento di altrui personale qualificato, realizzato con il tramite di a fini di penetrazione nel mercato della vendita diretta dei CP_3 materassi in negozi monomarca, nuovo per le concorrenti.
2) In diritto, soccorre il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, secondo cui lo storno dei dipendenti costituisce condotta illecita se attuata “con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e dalla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore, in tal modo procurandosi un vantaggio competitivo indebito” (ex multis, Cass. n. 3865 del 2020).
La regola d'approccio tradizionale è stata dalla più recente giurisprudenza di legittimità declinata in termini più specifici, come segue: “per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente: il proposito supposto quindi deve essere quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa. Invero, tale regime di tutela si spiega con l'esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro ed alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), dovendosi tuttavia, considerare, in proposito, che la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica” (Cass. n° 14944 del 2024).
3) Ne consegue, sul piano soggettivo, che la condotta in tesi illecita richiede il dolo specifico, costituito dall'intenzione di danneggiare l'azienda del concorrente. Più specificamente, l'intenzione deve essere volta a procurare al concorrente quel danno eccedente il normale pregiudizio che gli sarebbe derivato dalla lecita perdita di personale.
E' questo il c.d. animus nocendi;
che sul piano probatorio può soltanto essere presunto, in forza della quantità e concordanza degli indizi disponibili in causa.
4) Ne consegue altresì, sul piano oggettivo, che occorre l'esatta individuazione del danno ricollegabile alla condotta illecita, che è di natura differenziale.
In effetti, ogni trasferimento di personale fra imprese concorrenti ha conseguenze economiche.
L'impresa che subisce una riduzione della forza lavoro dovrà inevitabilmente sopportare i costi di rimpiazzo (da assunzione e formazione nuovo personale, ovvero riallocazione delle risorse disponibili), e può essere esposta a perdite di mercato nel tempo necessario alla propria riorganizzazione. Si tratta del normale pregiudizio derivante all'impresa per la perdita di proprio personale, che, ove lecitamente avvenuta, non rappresenta per essa un danno risarcibile, ma una fisiologica conseguenza della concorrenza delle imprese sul mercato del lavoro.
Danno, soggetto a risarcimento, è ciò che al di fuori di tale fisiologia.
5) L'indagine va pertanto in primo luogo condotta con particolare attenzione alla posizione della asserita danneggiata, onde verificare se lo storno abbia per essa avuto effetti di traumatica disgregazione della propria efficienza aziendale, procurandole un pregiudizio straordinario, soggetto a risarcimento.
In assenza di ciò, non v'è danno, e la domanda andrebbe per ciò solo rigettata.
Riscontrata la sussistenza del danno, l'indagine va spostata sull'asserito danneggiante, onde verificare se, alla luce degli altri elementi disponibili in causa, possa presumersi in costui l'intenzione di procurare al concorrente tale danno.
Ove non possa pervenirsi a tale risultato, la domanda andrebbe del pari rigettata, questa volta per difetto di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito.
6) Ai fini dell'esatta definizione dei confini fra le due categorie di conseguenze, lecite od illecite, deve in generale osservarsi che, in assenza di patto di non concorrenza stipulato con il proprio datore di lavoro, ogni dipendente è libero di dare secondo legge le dimissioni e di andare a svolgere attività concorrenziale nel medesimo mercato.
Lecitamente utilizzando, a tal fine, il proprio bagaglio professionale e le proprie conoscenze acquisite nel corso della precedente attività lavorativa, salvo che non sia vincolato da patto di riservatezza, o che i dati siano stati da lui illecitamente acquisiti da fonti oggettivamente riservate.
Si tratta di attività che può essere svolta in proprio, ma anche alle dipendenze di altri, essendo del pari legittima la sua assunzione da parte di impresa concorrente, nel rispetto della legge.
Anche se si tratti di impresa che inizi a concorrere su quel particolare mercato;
posto che ogni mercato, proprio in ossequio alle regole della concorrenza, è aperto a tutti.
Si tratta dell'esercizio di diritti di rango costituzionale, ovvero del diritto al lavoro ed alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.) e del diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art.
41 Cost.).
Ne consegue l'inconferenza della difesa di parte attrice, nella parte in cui si lamenta di altrui condotte costituenti in realtà esercizio di tali diritti.
6) Lo storno riguarderebbe ed altri otto addetti, tramite costui reclutati. Controparte_3 Combinando le allegazioni con i documenti e gli esiti della prova testimoniale, può darsi per certo che: Contr 1) non è poi stato assunto da , per non aver positivamente superato il periodo Controparte_3 di prova.
2) addetto al punto vendita di Gorizia con non meglio precisate mansioni, è stato Testimone_1 assunto in COG come progettista formatore;
3) presso “in periodo di prova come Super Store Manager, 3° livello”, è Testimone_2 Parte_2 stata assunta in COG come responsabile di centralino (vedi sua deposizione testimoniale);
4) addetto al punto vendita di Sondrio con non meglio precisate mansioni, è Testimone_3 stato assunto in , affiancando la predetta al centralino (sempre teste;
CP_2 Tes_2
Contr
5) addetto al punto vendita di Lodi, è stato assunto in come commesso al punto Testimone_4 vendita di Trezzano sul Naviglio;
Contr
6) addetta al punto vendita di Milano/Trezzano, è stata assunta in come Testimone_5 commessa al punto vendita di Trezzano sul Naviglio;
Contr
7) addetta al punto vendita di Caneva, è stata assunta in come commessa al Testimone_6 punto vendita di Trezzano sul Naviglio;
8) in nell'area di Roma con “contratto a termine” (vedi sua deposizione Testimone_7 Parte_2 testimoniale), è stato poi assunto in con mansioni di “Super Store Manager”; CP_2
9) in nell'area di Roma come “District Manager”, non è poi stata Testimone_8 Parte_2 assunta da per non aver positivamente superato il periodo di prova. CP_2
6) Secondo allegazione, il mercato oggetto d'indagine è quello della vendita diretta dei materassi in negozi monomarca sul territorio italiano.
All'epoca dei fatti, era dislocata sul mercato italiano con 107 unita locali e 411 Parte_1 addetti.
La perdita riguarda nove addetti e sei unità locali.
Tale, pertanto, da non poter determinare effetti patologici, in base al solo dato quantitativo.
Sul piano qualitativo, la perdita di personale con mansioni fungibili, quali commessi od assimilati, non è significativa, perché, secondo regolarità statistica, in una impresa delle indicate dimensioni determina soltanto la necessità del loro rimpiazzo, senza ricadute sul piano organizzativo.
A parte e in tal categoria rientrano tutti gli altri, ovvero i tre Controparte_3 Testimone_8 commessi ( e;
i due addetti generici ( Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_1
e ; vincolato da contratto a termine;
[...] Testimone_3 Testimone_7 Testimone_2 ancora in periodo di prova. Quanto agli altri due, si tratta di perdite potenzialmente significative, avendo l'istruttoria certificato che “l'organizzazione commerciale del prima delle dimissioni del Sig. Parte_2 era così composta: direttore commerciale Sig. retail manager Sig. CP_3 CP_5 CP_6
da cui dipendevano n. 4 district manager, la Sig.ra , il Sig. la Sig.ra
[...] Pt_3 CP_3
Pt_ ed il Sig. a copertura dell'intero territorio italiano con suddivisione tra gli stessi Tes_8 delle zone di pertinenza”.
La perdita contemporanea di due dei quattro responsabili d'area effettivamente può, in potenza, generare un pregiudizio, in termini di costi e perdita di mercato conseguenti alla necessaria riorganizzazione, eccedente l'ordinario.
In concreto, ciò è posto in dubbio dalla circostanza, pacifica, che i due non fossero stati vincolati da alcun patto di non concorrenza, ovvero di riservatezza.
Ciò fa presumere che la società non li considerasse portatori di un patrimonio di personali conoscenze da mantenere riservate, al termine del rapporto.
Probabilmente si è trattato di una corretta politica aziendale, visto che, nell'anno a metà del quale sono accaduti gli eventi di causa, la società attrice ha aumentato significativamente il fatturato.
In definitiva, gli elementi di riscontro del dato oggettivo producono un risultato quantomeno dubbio, in ordine all'esistenza di un danno risarcibile.
7) Anche ad ammettere l'esistenza di un siffatto danno, è necessario, in più, che esso sia stato l'obbiettivo dell'altrui agire.
Per accertare ciò, è quindi necessario passare all'analisi delle imprese concorrenti, che, secondo allegazione, fanno parte di un gruppo industriale che “da oltre 40 anni produce, promuove e commercializza articoli per il riposo recanti i brands , e , negli CP_7 CP_8 CP_9 anni ha sempre differenziato le proprie offerte di prodotto ed ha sempre mantenuto distinti i canali commerciali utilizzati per ogni singolo marchio ( offerte al pubblico tramite televendita, CP_7
offerte riservate a mezzo incaricati qualificati nel retail e divisione alberghiera)”, e CP_8 che già “nel 2013 aveva adottato la scelta strategica di affiancare ai canali commerciali differenziati per brand come sopra chiarito, ulteriori punti di vendita diretta al pubblico, cumulando all'offerta televisiva delle televendite , ed ai canali di vendita riservata alla CP_7 divisione alberghiera, oltre che di rivenditori qualificati appunto, i primi tre retail diretti monomarca esclusivi e di DR in Bologna, di SE in Caserta e di CP_7 CP_8
Palmanova in Udine con relativi show room che, da subito, avuto un buon risultato di vendite pertanto, nel 2014, è stato aperto il punto vendita monomarca di Catania, il 28 aprile CP_8
2014 è stato poi attivato il retail sempre monomarca di Piazza Caneva in Milano e il CP_8 21 aprile 2016 è stato convertito il retail (già plurimarca) di Roma, Via delle Valli. CP_8
Successivamente poi, sono stati aperti altri punti vendita esclusivi a Bari, Brescia, CP_7
Milano e di Via Emilia a Modena”.
Data per notoria la presenza pluridecennale sul mercato italiano dei prodotti a marchio ed CP_10
, rispettivamente ora commercializzati da e l'attrice riconosce che “tra CP_11 CP_2 CP_1 il 2014 ed il 2016, è stata avviata dal gruppo l'attività commerciale con il nuovo canale CP_12 retail monomarca con appena n. 3 negozi e cioè Catania, Milano, Piazza Cava e Roma CP_10
Via delle Valli. Solo successivamente, sono stati aperti altri punti vendita esclusivi a Bari, CP_11
Brescia, Milano e Modena, Via Emilia”.
Ciò significa che il gruppo concorrente, certamente presente sul mercato italiano dei materassi venduti ai clienti finali da terzi in negozi plurimarca prima della nascita della società attrice, nel
2020 era già ben presente anche sul mercato della vendita diretta in negozi monomarca.
Di ciò si trova ulteriore conferma nelle visure camerali delle società convenute, da cui risulta che, già prima dei fatti di causa, le due società avevano sul territorio italiano, complessivamente, oltre
100 dipendenti distribuiti in 16 unità locali.
Ciò significa, però, che l'operazione del gruppo, di acquisizione di ulteriore forza-lavoro, non ha avuto finalità di penetrazione in un nuovo mercato, ma di espansione in un mercato già noto, in cui aveva già avuto modo e tempo di perfezionare in autonomia i propri canali e le proprie procedure commerciali.
Mercato le cui dimensioni geografiche coincidono con l'Italia, sicché risulta irrilevante in che modo l'espansione si sia diffusa sul territorio.
In tale contesto, l'acquisizione di dipendenti da una concorrente non risulta connotata dal fine illecito di acquisizione dell'altrui avviamento in ordine a metodi e procedure di vendita.
7.1) Sicuramente il travaso di dipendenti dall'attrice alle convenute è avvenuto in un ristretto lasso temporale, tramite il coinvolgimento di nel reclutamento. CP_3
Ciò risulta sostanzialmente confermato dalla prova testimoniale.
7.2) Da tale prova è, però, emerso che ciascuno dei dipendenti ha tratto vantaggio nel cambio, in termini d'inquadramento retributivo a parità di mansioni, ovvero di stabilizzazione (vedi deposizioni testimoniali e ). Tes_4 Tes_7 Tes_6 Tes_5
In questa sede, può darsi per ammesso che ciascuna delle parti abbia regolato, e regoli, i rapporti con il proprio personale dipendente secondo legge.
Ciò, però, comporta che alle convenute era sufficiente garantire ai nuovi assunti lo stesso inquadramento dei propri dipendenti già in carico, nel settore commercio, per rendere il trasferimento appetibile ai dipendenti dell'attrice, inquadrati nel meno remunerativo settore legno. Non avevano bisogno, pertanto, di mezzi contrari alla correttezza professionale per procacciarsi l'altrui forza-lavoro.
7.3) Risulta, inoltre, che le due convenute hanno perseguito la politica di espansione sul territorio tramite reclutamento indifferenziato attraverso annunci a mezzo stampa e web.
L'allegazione, non contestata, e che tale politica ha portato nel periodo all'assunzione di un numero ben più consistente di personale, già alle dipendenze di altre aziende, anche concorrenti.
7.4) Risulta, ancora, che i due che hanno abbandonato l'attrice ed Controparte_13 CP_3
Contr non hanno poi positivamente superato il periodo di prova presso ed , e non Tes_8 CP_2 sono stati pertanto mai assunti d tali società.
Ciò significa che il disegno in tesi criminoso di costoro è consistito nel sottrarre alla concorrenza due dirigenti apicali non al fine di sfruttarne le competenze sul campo, ma al solo fine di reclutare dall'attrice sette addetti, fra commessi ed assimilati, da distribuire sul territorio italiano.
Si tratterebbe di un danno procurato per ottenere un vantaggio competitivo del tutto irrilevante;
dunque, senza ragione.
7.5) L'insieme degli elementi di giudizio testè elencati, in definitiva, non consente affatto di presumere l'animus nocendi in capo ai concorrenti -e, di riflesso, in capo all'ex dipendente.
8) Le domande proposte dall'attrice vanno per tali motivi tutte rigettate.
9) Resta assorbita la domanda trasversale proposta da Controparte_3
10) Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art.96 cpc
11) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerando il valore di causa indeterminabile medio;
quindi, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra
€.52.000,01 ed €.260.000. Quanto alle due società, con aumento del 30% ex art.4 co.2° del DM
n°55/14.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza assorbita o rigettata, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute dalle controparti per il presente Parte_1 giudizio, che liquida:
a) quanto a ed in complessivi €.14.700 per compenso, oltre spese generali in CP_1 CP_2 ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
a) quanto a in complessivi €.11.300 per compenso, oltre spese generali in ragione Controparte_3 del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 26 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-M EL