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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3200/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di AT - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3514/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39589/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti del Comune di AT, non costituitosi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citato, avverso la sentenza n. 3514/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AT, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. 39589, notificato l'8.11.2023, con il quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 962,00 per imu dovuta per l'anno 2018 oltre accessori. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, correttamente il primo giudice ha disatteso la richiesta del contribuente di Indirizzo_2esenzione dall'imu in ordine all'immobile sito in AT siccome abitazione principale, invocata dall'appellante sotto il profilo che, sebbene fosse stato egli nel 2018 residente presso il Comune di Molfetta, aveva da sempre fissato nell'immobile oggetto di tassazione la propria dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare. Al riguardo va fatta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 19684/2024), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di IMU l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass., Sez. 6°-5, 19 febbraio
2020, n. 4166; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2021, n. 2194; Cass., Sez. 6°-5, 3 giugno
2021, n. 15316; Cass., Sez. 6°-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 5°, 13 gennaio 2023, n. 990)”. E, quindi, nella specie il contribuente non ha diritto alla invocata esenzione imu per Indirizzo_2l'anno 2018 in ordine all'immobile sito in AT , nel quale non aveva fissato la residenza anagrafica pur essendo ivi dimorante. Pertanto la sentenza impugnata va confermata. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali di II grado poiché il Comune appellato rimasto vittorioso non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese giudiziali di II grado.
AT 5.12.2024
Il presidente estensore
NI NA
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Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3200/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di AT - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3514/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39589/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti del Comune di AT, non costituitosi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citato, avverso la sentenza n. 3514/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AT, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. 39589, notificato l'8.11.2023, con il quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 962,00 per imu dovuta per l'anno 2018 oltre accessori. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, correttamente il primo giudice ha disatteso la richiesta del contribuente di Indirizzo_2esenzione dall'imu in ordine all'immobile sito in AT siccome abitazione principale, invocata dall'appellante sotto il profilo che, sebbene fosse stato egli nel 2018 residente presso il Comune di Molfetta, aveva da sempre fissato nell'immobile oggetto di tassazione la propria dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare. Al riguardo va fatta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 19684/2024), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di IMU l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass., Sez. 6°-5, 19 febbraio
2020, n. 4166; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2021, n. 2194; Cass., Sez. 6°-5, 3 giugno
2021, n. 15316; Cass., Sez. 6°-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 5°, 13 gennaio 2023, n. 990)”. E, quindi, nella specie il contribuente non ha diritto alla invocata esenzione imu per Indirizzo_2l'anno 2018 in ordine all'immobile sito in AT , nel quale non aveva fissato la residenza anagrafica pur essendo ivi dimorante. Pertanto la sentenza impugnata va confermata. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali di II grado poiché il Comune appellato rimasto vittorioso non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese giudiziali di II grado.
AT 5.12.2024
Il presidente estensore
NI NA
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