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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/03/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
n. 1324/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice Acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06/11/2023, da: 1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura C.F._1 rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. D'ANNA GIUSEPPE (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._2 difensore 2) , nata a [...] il [...] Parte_2
(Cod. Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, per C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. TUDISCA ANGELO (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._4 difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 3 FATTO Con ricorso in data 06/11/2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati in data 11/11/2020, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: e alle condizioni già esposte in premessa Parte_1 Parte_2 che si intendono qui integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 22/03/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
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EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06/11/2023, da: 1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura C.F._1 rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. D'ANNA GIUSEPPE (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._2 difensore 2) , nata a [...] il [...] Parte_2
(Cod. Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, per C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. TUDISCA ANGELO (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._4 difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 3 FATTO Con ricorso in data 06/11/2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati in data 11/11/2020, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: e alle condizioni già esposte in premessa Parte_1 Parte_2 che si intendono qui integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 22/03/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
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