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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AU SE, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1402/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang. Via Vespucc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TJKIPBI00070 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 932/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 con cui ha impugnato l'intimazione di pagamento n.TJKIPBI00070.
Il ricorrente assumeva che l'atto di accertamento impugnato era privo di motivazione , nonché l'inesistenza della pretesa non trattandosi di redditi ma di risarcimento del danno .
Si costituiva l'Ade chiedendo il rigetto del ricorso essendo pacifico il mancato adempimento del piano di rateizzazione nei termini di legge.
All'udienza del 27 10 2025 la Corte di Giustizia in composizione monocratica emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore intelligenza della causa , va premesso che l'atto oggi impugnato era stato preceduto da un provvedimento di accertamento n. TJKM001155/2015 per il recupero di redditi diversi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2015.
Tale atto di accertamento non era stato impugnato sicchè è divenuto definitivo inter partes , tant'è che la parte si avvaleva dell'istituto della ratealizzazione della pretesa. L'intimazione de qua quindi era intervenuta allorchè il ricorrente non aveva adempiuto al piano di rateizzazione .
Appare evidente che non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto l'intimazione impugnata evidenziava a chiare lettere come la pretesa trovava origine nel pregresso accertamento e nel piano di rateizzazione concordato e non completato dal contribuente .
Trattasi quindi di recupero di imposta già nota al contribuente per avere lo stesso ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, parzialmente modificato in virtù del pagamento parziale effettuato con il pagamento di parte delle rate concordate . Come si vede il contribuente è stato edotto dei fatti su cui si fonda la pretesa.
Anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato , circa la illegittimità della pretesa.
Va a tal fine ribadito il principio secondo cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quello che il reddito recuperato non era tassabile , è assolutamente preclusa.
Il meccanismo di cui all'art. 19, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, se l'accertamento non viene impugnato per far valere la illegittimità della pretesa, il relativo credito si consolida. Ne consegue che la intimazione di pagamento , che faceva seguito ad un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico che si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione.
Pertanto il ricorso va rigettato e trattandosi di reddito da lavoro appare opportuno compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina , in composizione monocratica , rigetta il ricorso .Spese compensate .
Latina 27.10.2025 Il presidente est.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AU SE, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1402/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang. Via Vespucc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TJKIPBI00070 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 932/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 con cui ha impugnato l'intimazione di pagamento n.TJKIPBI00070.
Il ricorrente assumeva che l'atto di accertamento impugnato era privo di motivazione , nonché l'inesistenza della pretesa non trattandosi di redditi ma di risarcimento del danno .
Si costituiva l'Ade chiedendo il rigetto del ricorso essendo pacifico il mancato adempimento del piano di rateizzazione nei termini di legge.
All'udienza del 27 10 2025 la Corte di Giustizia in composizione monocratica emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore intelligenza della causa , va premesso che l'atto oggi impugnato era stato preceduto da un provvedimento di accertamento n. TJKM001155/2015 per il recupero di redditi diversi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2015.
Tale atto di accertamento non era stato impugnato sicchè è divenuto definitivo inter partes , tant'è che la parte si avvaleva dell'istituto della ratealizzazione della pretesa. L'intimazione de qua quindi era intervenuta allorchè il ricorrente non aveva adempiuto al piano di rateizzazione .
Appare evidente che non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto l'intimazione impugnata evidenziava a chiare lettere come la pretesa trovava origine nel pregresso accertamento e nel piano di rateizzazione concordato e non completato dal contribuente .
Trattasi quindi di recupero di imposta già nota al contribuente per avere lo stesso ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, parzialmente modificato in virtù del pagamento parziale effettuato con il pagamento di parte delle rate concordate . Come si vede il contribuente è stato edotto dei fatti su cui si fonda la pretesa.
Anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato , circa la illegittimità della pretesa.
Va a tal fine ribadito il principio secondo cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quello che il reddito recuperato non era tassabile , è assolutamente preclusa.
Il meccanismo di cui all'art. 19, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, se l'accertamento non viene impugnato per far valere la illegittimità della pretesa, il relativo credito si consolida. Ne consegue che la intimazione di pagamento , che faceva seguito ad un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico che si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione.
Pertanto il ricorso va rigettato e trattandosi di reddito da lavoro appare opportuno compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina , in composizione monocratica , rigetta il ricorso .Spese compensate .
Latina 27.10.2025 Il presidente est.