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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 66 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati FURCAS LAURA e Pt_1
CERNIGLIARO DELIA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 29/05/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da atto di appello FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 2941/2023 del 14.09.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta con ricorso depositato il 3.02.2022 da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 59620210003581630000, avente ad oggetto
[...] la complessiva somma di € 2.327,91 riferita a crediti contributivi IVS non versati alla gestione artigiani per i primi due trimestri del 2018; aveva assunto il ricorrente di avere aperto la partita Iva soltanto il 1°.07.2018 e che, per il periodo pregresso, nel quale pure deduceva di non aver svolto attività autonoma, aveva già proposto ricorso avverso l'avviso di addebito notificatogli dall' per la riscossione dei Pt_1 relativi contributi, opponendosi all'iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani, domanda che era stata accolta dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2959/2021. Riteneva il Tribunale che andasse affermato il carattere subordinato dell'attività svolta dal , richiamando all'uopo, ex art. 118 c.p.c., le sentenze CP_1 rese dal medesimo Tribunale in paralleli analoghi contenziosi: in particolare richiamava gli esiti della corposa istruzione orale svolta in quei giudizi, dalla quale
1 desumeva la sussistenza di svariati indici della subordinazione (predisposizione di turni di servizio da parte delle alla cui osservanza i tassisti erano Parte_2 obbligati, obbligo di avvisare delle assenze e di giustificarle, costante controllo delle prestazioni mediante telefono cellulare, necessità di ottenere un'autorizzazione per la fruizione di ferie, corresponsione di una retribuzione fissa commisurata all'orario contrattuale, assunzione dell'onere delle spese di manutenzione dei mezzi da parte della società); riteneva, dunque, errato l'accertamento compiuto dall' che non Pt_1 aveva, come era suo onere, dato prova della natura autonoma dei rapporti da cui, secondo l'Istituto, era scaturito l'obbligo, per i lavoratori, di versare la contribuzione alla gestione artigiani. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma. Pt_1
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 29/05/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1 pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Con il primo motivo l' lamenta la violazione, da parte del primo Pt_1 giudice, delle norme che sovrintendono l'acquisizione e la valutazione delle prove nel giudizio civile ed, in particolare, il principio generale veicolato dall'art. 2697 c.c. secondo cui è onere di chi agisce provare i fatti posti a fondamento della domanda;
evidenzia che, nella sentenza impugnata, il giudice aveva posto a sostegno della propria decisione un compendio probatorio acquisito in altri giudizi (neppure indicati specificamente) di cui lo stesso ricorrente non aveva neppure chiesto l'acquisizione, limitandosi a richiamare la sentenza n. 2959/2021 che aveva annullato l'avviso di addebito notificatogli per la riscossione dei contributi relativi ai periodi precedenti (dal 2013 al primo trimestre del 2018), al fine di estendere l'efficacia di quel giudicato anche ai periodi successivi;
sentenza che, peraltro, era stata riformata dalla locale Corte di Appello. Lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe comunque prudentemente apprezzato l'efficacia probatoria delle citate deposizioni testimoniali, omettendo di considerarne il contenuto generico e, sotto il profilo soggettivo, la scarsa attendibilità, provenendo da soggetti che avevano incardinato analoghi contenziosi aventi il medesimo oggetto e che, dunque, erano verosimilmente portatori di un interesse di fatto in tutto sovrapponibile a quello del ricorrente. Reitera, conseguentemente, tutte le deduzioni e difese già spiegate con la memoria difensiva di primo grado, esponendo le ragioni, già esplicitate nel verbale
2 unico di accertamento n. 000683548/DDL, dell'annullamento dei rapporti di lavoro subordinato apparentemente costituiti con la Cooperativa AutoRadioTaxi di Palermo ed, in particolare, quello dell'appellato. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Con riguardo al primo motivo occorre dare atto che, con il ricorso di primo grado il non aveva articolato alcun mezzo istruttorio diretto a dimostrare CP_1 la natura subordinata della propria attività di tassista svolta nel periodo oggetto di accertamento, natura invero neppure allegata;
lo stesso si era infatti limitato a dedurre di aver “formalmente” iniziato l'attività di lavoro autonomo di tassista a far data dall'apertura della partita IVA (1.07.2018) e che, per il medesimo motivo, aveva proposto opposizione al distinto avviso di addebito già notificatogli dall'istituto per la riscossione dei contributi asseritamente dovuti per il periodo pregresso. A fronte di tale lacuna allegativa (relativa alla diversa qualificazione dell'attività svolta) ed in difetto di deduzioni istruttorie conseguenziali ha, pertanto, errato il primo giudice ad adottare ex art. 118 c.p.c. la motivazione di altre sentenze rese dal medesimo Tribunale - come pure ad utilizzare le prove da esse valutate - in contenziosi nei quali, invece, oggetto del contendere era proprio la natura subordinata (dedotta dai lavoratori) o autonoma (sostenuta dall dell'attività Pt_1 svolta dai soggetti impiegati dalla Cooperativa Autoradio Taxi di Palermo;
prove che, nella presente controversia, non avrebbero potuto essere utilizzate non solo in quanto non indicate e/o prodotte dal ricorrente ma, ancor di più, perché concernenti circostanze e soggetti estranei al presente giudizio. A fronte dell'assenza di deduzioni di segno contrario, non allegate dal
, non resta che dare rilievo agli elementi raccolti dall' in sede ispettiva CP_1 Pt_1 che, già valorizzati, con riferimento al periodo pregresso, dalla sentenza n. 1112/2013 di questa Corte (che ha riformato la sentenza n. 2959/2021 del Tribunale di Palermo, invocata dal ) non possono che essere qui assunti CP_1 come prova della natura autonoma dell'attività di tassista dallo stesso svolta, con la decorrenza indicata nel medesimo verbale. Quanto alla valenza dei verbali ispettivi, è appena il caso di osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità essi “fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il
3 concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/02/2021, n. 4182). Giova premettere che ai sensi dell'art.7 della legge n.21/92 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), “I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1”. Secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, “I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducenti possono svolgere la loro attività secondo una delle modalità tassativamente previste” dalla norma dianzi citata;
“pertanto, i titolari di licenza o autorizzazione, che non si siano avvalsi delle opzioni alternative previste alle lettere b), c) e d) di tale articolo (rispettivamente, associazione in cooperativa di produzione e lavoro o di servizi, associazione in consorzio fra imprese artigiane, impresa privata di autonoleggio con ausilio di dipendenti addetti alla conduzione delle autovetture aziendali) e svolgano la loro attività in forma non associata e senza ausilio di dipendenti, sono da considerarsi, in base a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 7 cit., titolari di impresa artigiana, soggetti all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 legge n. 443 del 1985 ed al versamento dei relativi contributi assicurativi” (Cass. Civ. sez. lav., 25.11.2000 n.15233). Sicchè, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo (come risulta dal verbale ispettivo in atti) una cooperativa di “produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva”, i singoli tassisti (soci-lavoratori) sono tenuti a conferire al nuovo soggetto giuridico la propria licenza nonché la proprietà del veicolo assumendo la cooperativa il compito di acquistare e gestire le vetture provvedendo altresì alla relativa manutenzione e alle spese di carburante. Il singolo tassista quale socio dipendente della cooperativa così costituitasi è tenuto ad osservare le direttive dell'azienda relativamente all'orario di lavoro e a coordinarsi con gli altri dipendenti. Come è stato osservato dalla giurisprudenza amministrativa “…Le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò
4 concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d'esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d'adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d'impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci….” (T.A.R. Lazio, sent. n.6606/2013). Tanto premesso, dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione n.000683548/DDL (redatto il 4.10.2016) risultano molteplici elementi che depongono per l'insussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra il e la rapporto invero neppure allegato, seppure CP_1 Parte_2 apparentemente costituito. In primo luogo, infatti, quand'anche il fosse inquadrato come CP_1 socio-lavoratore della Cooperativa AutoRadioTaxi di Palermo, costituita nelle forme di “cooperativa di produzione e lavoro”, tuttavia gli ispettori operanti hanno escluso l'esistenza degli elementi “essenziali della stessa” non essendoci “mai stati conferimenti funzionali alla cooperativa delle licenze dei tassisti, risultando di conseguenza ingiustificati i rapporti di lavoro di natura subordinata instaurati con i soci”. Segnatamente, hanno accertato che la Cooperativa “non ha mai provveduto alla gestione dei mezzi, né al loro acquisto, rimanendo a carico di ciascun tassista tutte le spese relative al veicolo (acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazione e carburante)”. Dirimenti, sul punto, si disvelano le dichiarazioni rese dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione della (all. 8 fasc. il quale, in Parte_2 Pt_1 data 9.5.2016, ha, tra l'altro, dichiarato: “I tassisti sono circa 140 (centoquaranta), sono soci della cooperativa, utilizzano dei mezzi di proprietà degli stessi tassisti. Ogni tassista paga l'assicurazione del suo veicolo, si occupa personalmente e a proprio carico dei lavori di meccanica, carrozzeria e revisione del veicolo, dell'approvvigionamento del carburante e provvede a versare all'la contribuzione dovuta. In cambio riceve mensilmente la busta paga con una retribuzione fissa mensile …”.
5 In siffatto contesto, già di per sé esaustivo ai fini della decisione, ha aggiunto:
“Preciso che noi tassisti godiamo di piena autonomia, ci gestiamo le ore di lavoro come vogliamo ma dobbiamo lavorare 24 (ventiquattro) giorni al mese …”. Relativamente al compenso, lo stesso ha riferito che ogni tassista riceve “una retribuzione fissa mensile essendo legata quest'ultima ad un monte orario mensile”. Di analogo tenore (in termini di assenza sia di conferimenti che di subordinazione), sono state le dichiarazioni rese in sede ispettiva da altri tassisti della Cooperativa (v. dichiarazioni allegate al verbale ispettivo dalle quali è emerso: che i tassisti provvedevano alle spese di manutenzione, riparazione e assicurazione del veicolo, ad essi intestato, ed anche al carburante;
che gestivano in autonomia la distribuzione oraria del proprio lavoro, senza alcuna necessaria coordinazione con gli altri colleghi e senza ricevere direttive da nessuno). Non appare emergere, pertanto, alcuno dei requisiti previsti dalla normativa citata applicabile alla fattispecie (conferimento alla della licenza e della Parte_2 proprietà del veicolo); né, sotto altro profilo, sussiste prova di alcuno dei tratti caratteristici del rapporto di lavoro di tipo subordinato (eterodirezione, inserimento nell'organizzazione aziendale e assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro). Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui Controparte_1 dichiarata, in riforma della sentenza n. 2941/2023 emessa il 14.09.2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado proposto da CP_1
.
[...]
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in complessi euro 1.278,00 e, per il secondo grado, in complessivi euro 962,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Palermo, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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