Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2296.
(Pubblicazione).
L'atto costitutivo della societa', con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.
(Pubblicazione).
L'atto costitutivo della societa', con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.
Commentari • 19
- 1. Cassazione civile n. 4569/1992https://www.brocardi.it/ · 257.71674
(massima n. 1) Il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di società (personali) non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
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Giurisprudenza • 57
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 238Provvedimento: […] Tuttavia, ai sensi dell'art. 2296 cc., anche in assenza di una fase di liquidazione, perché non v'è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata, così come fu costituita, solo in presenza di un atto pubblico o di una scrittura priva autenticata, da cui risultino la causa di scioglimento e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione.Leggi di più...
- esclusione sanzioni·
- art. 2296 cc·
- liquidazione società·
- compensazione spese·
- invalidità notifica·
- art. 2275 cc·
- scioglimento società·
- cancellazione società di persone·
- diritto annuale CCIAA·
- Consiglio nazionale del notariato