Art. 9.
In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la prova della proprieta' dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, puo' essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.
In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la prova della proprieta' dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, puo' essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.