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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1884/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianpaolo Esposito;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Amato Gaetano;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 10/04/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr. prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito per quanto di ragione, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dalla dott.ssa – da intendersi Persona_1 qui integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che Il CTU nell'integrazione alla consulenza medica ha evidenziato l'intervenuto peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente (aggravamento del quadro neurologico con comparsa di dispercezioni visive e turbe comportamentali in incipiente demenza senile) ritenendo la mancanza di autonomia della sig.ra e la sua Pt_1 dipendenza da terze persone nei più elementari bisogni della vita quotidiana (igiene personale, vestizione etc) e la meritevolezza del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2024. Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la metà considerando la decorrenza della prestazione e vengono poste per la residua metà a carico dell' CP_1
Spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1884 2024 Accerta e dichiara sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2024 e condanna l' CP_2 convenuto al pagamento della prestazione in favore della stessa . Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che CP_1 liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott.ssa CP_1
in euro 340,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 22 GENNAIO 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianpaolo Esposito;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Amato Gaetano;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 10/04/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr. prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito per quanto di ragione, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dalla dott.ssa – da intendersi Persona_1 qui integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che Il CTU nell'integrazione alla consulenza medica ha evidenziato l'intervenuto peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente (aggravamento del quadro neurologico con comparsa di dispercezioni visive e turbe comportamentali in incipiente demenza senile) ritenendo la mancanza di autonomia della sig.ra e la sua Pt_1 dipendenza da terze persone nei più elementari bisogni della vita quotidiana (igiene personale, vestizione etc) e la meritevolezza del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2024. Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la metà considerando la decorrenza della prestazione e vengono poste per la residua metà a carico dell' CP_1
Spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1884 2024 Accerta e dichiara sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2024 e condanna l' CP_2 convenuto al pagamento della prestazione in favore della stessa . Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che CP_1 liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott.ssa CP_1
in euro 340,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 22 GENNAIO 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale