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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 1250/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Perugia alla via Fonti Coperte n. 38 presso e nello studio dell'avv. Rosa Petruccelli che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attrice
(C.F. ) - in proprio e quale titolare del Controparte_1 C.F._2
Centro Estetico Marco Post Pisa Ospedaletto - e (C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Pietrasanta alla via Garibaldi n.108., C.F._3 presso e nello studio degli avvocati Michela Bertolozzi e Elena Libone che le rappresentano e le difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenute
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 05.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la signora chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1 violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno morale
1 e patrimoniale da quantificarsi in euro 5.000,00; e in ogni caso di condannare i convenuti alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali di contratto.
Nel merito della controversia la ricorrente ha dedotto che:
1. In data 18.07.2020 si è recata presso il Centro Estetico Marco Post di Ospedaletto
(d'ora in poi denominato “Centro Estetico”) per effettuare una seduta di prova di un trattamento estetico consistente in un massaggio;
2. Prima di cominciare la seduta ha sottoscritto i moduli relativi alla privacy, negando il consenso alla realizzazione, uso e riproduzione delle proprie immagini;
3. All'esito della seduta di prova, la ricorrente ha acquistato un pacchetto di massaggi, composto da sei sedute, il cui costo ammontava ad euro 970 più euro 87 per la prima seduta di prova (per un ammontare complessivo di € 1.057,00);
4. In data 25 luglio 2020 si è recata presso il Centro Estetico per effettuare la prima seduta del trattamento, e, in quella sede, le è stato fatto indossare un perizoma ed un accappatoio ed è stata invitata ad appoggiarsi praticamente nuda ad una parete, affinché la dipendente del centro misurasse la massa grassa con lo strumento del plicometro;
5. Subito dopo quest'operazione, improvvisamente e senza il consenso della signora
, la massaggiatrice con un tablet ha scattato delle foto a corpo nudo e a T_ viso scoperto ritraenti la ricorrente;
6. La dipendente del centro, nonostante il diniego del consenso previamente espresso dalla ricorrente in ordine all'effettuazione di foto della sua immagine nuda, ha proceduto ugualmente alla suddetta attività, cogliendo di sorpresa la ricorrente, la quale, in realtà, si era denudata al solo scopo di consentire la misurazione della massa grassa;
7. In conseguenza di tale comportamento è stata colta da un attacco di ansia, e in lacrime ha implorato l'incaricata del trattamento, , di cancellare le foto Per_1 scattate senza il suo consenso;
2 8. La condotta della responsabile del trattamento dei dati personali e dell'incaricata presenta i caratteri della illiceità, in quanto l'immagine così furtivamente “scattata” con il tablet contiene informazioni riguardanti dati genetici della ricorrente;
9. Si ravvisa dunque una violazione dei diritti fondamentali di riservatezza, immagine e privacy e altresì una violazione di quanto dettato dalla normativa in materia di trattamento dati personali sensibili;
10. In data 7.08.2020 la ricorrente è ritornata presso il Centro chiedendo di parlare con la titolare, allo scopo di verificare se le sue immagini fossero state Controparte_1 definitivamente cancellate, per poi appurare che in realtà le stesse erano state soltanto spostate nell'icona “cestino” del tablet, con conseguente possibilità di un ripristino delle stesse;
11. A seguito di tale scoperta la ricorrente ha interrotto ogni rapporto con il Centro
Estetico.
Si sono regolarmente costituite e chiedendo di rigettare Controparte_1 Controparte_2 integralmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, contenere nel giusto l'avversa domanda.
Parti convenute, in replica alle deduzioni avversarie, hanno dedotto che:
12. In data 18.07.2020 la titolare del Centro Estetico, ha esibito alla Controparte_1
ricorrente tutti i moduli relativi al trattamento dei dati personali, che la cliente ha sottoscritto in ogni pagina, eccezion fatta per la pagina relativa alla “liberatoria per
l'utilizzo di immagini fotografiche” sulla quale è stato apposto un segno di sbarramento;
13. La ricorrente ha sottoscritto il contratto con il Centro estetico, apponendo la sua firma altresì alla pagina 5 del contratto nel punto in cui autorizzava il centro “ad effettuare scatti fotografici inerenti i servizi, al fine di documentarne gli esiti”, cioè allo stesso fine di dimostrazione degli “effetti benefici dei trattamenti” previsto al punto c) dell'informativa;
14. In quell'occasione la IG.ra ha fatto presente alla ricorrente che è CP_1 nell'interesse delle clienti farsi scattare delle foto all'unico fine di poter comparare lo stato iniziale col risultato finale del trattamento, e non anche al fine di divulgare o pubblicare le foto;
e tale spiegazione (relativa all'opportunità di scattare foto) è
3 stata ribadita anche successivamente, nell'occasione della prima seduta, dalla ragazza addetta ai massaggi Persona_2
15. Non corrisponde al vero che le foto (effettuate durante la prima seduta) sono state scattate furtivamente, senza il consenso della cliente, cogliendola di sorpresa, ben potendo la IG.ra confermare di aver ricevuto il consenso verbale della Per_2 ricorrente;
16. Dopo aver finito di scattare le foto, la IG.ra ha iniziato a piangere, e, a T_
fronte di tale crisi di pianto, la ragazza del centro ha provveduto immediatamente a cancellare tutte le foto dal tablet proprio davanti agli occhi della IG.ra ; T_
All'udienza del 30.6.2022 il giudice precedentemente assegnatario ha preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti e mediante prove orali, ammesse con provvedimento del 17.08.2022.
Con provvedimento del 05.06.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente.
Il Giudice con provvedimento del 13.01.2025 ha rinviato la causa per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 05.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
***
In via preliminare si dichiara l'inammissibilità delle note del 23.5.2021 di parte ricorrente in quando redatte in violazione di quanto prescritto nel decreto di fissazione udienza del giudice, composte di n. 24 pagine e contenenti allegazioni e conclusioni nuove.
Sono ugualmente inammissibili le note di replica depositate dalla resistente in data
25.05.2021 e del 23.02.2022 e quelle della ricorrente del 26.05.2021, del 09.02.2023 in quanto non autorizzate.
È rigettata l'eccezione di nullità della testimonianza del teste ollevata dalla parte Per_2 ricorrente in quanto non è stata riproposta al termine dell'escussione, stante l'inammissibilità della nota del 09.02.2023 – in quanto irrituale e non autorizzata – e l'irrilevanza dell'istanza formulata con nota del 13.02.2023 in quanto riferita all'eccezione formulata prima dell'escussione del teste.
4 In relazione alle domande formulate da parte ricorrente si osserva che la parte ha domandato in sede di ricorso “di accertare e dichiarare la violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno morale e patrimoniale (restituzione delle somme versate per il trattamento estetico non eseguito) da quantificarsi in via equitativa in euro 5000,00 o la minor o maggior somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso condannare i convenuti alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali di contratto (diritto di recesso).” In sede di udienza del 18.3.2022 – fissata a seguito di contestazioni sorte tra le parti in merito all'ammissibilità delle note di udienza depositate – parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini “accertare e dichiarare che la modulistica del
Centro Estetico sottoposta alla IGnora non rispetta la normativa italiana ed europea in T_ materia e, per l'effetto, dichiarare che il consenso al trattamento dei dati personali (scatto delle fotografie) non è stato validamente prestato, accertare e dichiarare dovuti i danni morali e punitivi quantificati nella somma di euro 10.000,00 o nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, provvedere alla relativa condanna;
accertare e dichiarare dovuto il danno patrimoniale quantificato in euro
1.057,00 come da scontrino prodotto in atti e, per l'effetto, provvedere alla relativa condanna;
Solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste di cui ai precedenti punti 1-2-3) la
IGnor si dichiara disponibile ad accettare la somma offerta da controparte a titolo di T_ restituzione delle somme versate per i trattamenti non eseguiti ex art. 7 delle condizioni generali di contratto. Insiste nella domanda ex art. 96 e ribadisce l'irrilevanza delle istanze istruttorie. Con vittorie di onorari e compensi.” La parte ha pertanto modificato le proprie conclusioni, da ritenere in questa sede inammissibili. In ultima istanza si osserva che in sede di note di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha depositato 3 pagine di conclusioni, articolati in 11 punti, contenenti domande nuove e come tali inammissibili.
In ragione di quanto sopra le domande di parte ricorrente esaminate saranno quelle di cui in atto introduttivo.
a) Sulla domanda di accertamento e dichiarazione della violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili
5 L'odierno contenzioso muove dalla richiesta di parte ricorrente di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di trattamento illecito dei dati personali sensibili da parte del personale del Centro Estetico;
in via preliminare si osserva che le condotte oggetto di esame saranno solo quelle contestate in sede di atto introduttivo, stante la tardività delle ulteriori allegazioni dedotte nei successivi atti e note depositate – per lo più irritualmente
– da parte ricorrente.
In punto di diritto si osserva che l'art. 10 del c.c. “Abuso dell'immagine altrui” stabilisce che “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla all'identità personale ed alla riservatezza, è stato riconosciuto dapprima con la L.
675/1996, in seguito confermato dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), oggi sostituito dalla legge 163/2017 (v. GDPR - regolamento UE
679/2016).
Sul punto deve premettersi, in diritto, che l'art. 15 d.lgs. 196/2003 statuiva che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile". Detta norma è stata abrogata dal d.lgs. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n.2016/679, sicché attualmente la norma di riferimento - avente natura sostanziale - è unicamente l'art. 82 comma 1° del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n.2016/679, a mente del quale, "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento", i quali, stante il successivo comma 3° del GDPR, sono esonerati dalla responsabilità se dimostrano che "l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile".
In tema di ripartizione dell'onere della prova in relazione alla responsabilità ex art. 82
GDPR, si può affermare che la responsabilità per violazione della privacy continua ad
6 ispirarsi al modello della responsabilità per esercizio di attività pericolosa di cui all'art.2050
c. c.
Sul punto la Cassazione ha affermato che i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
(Cassazione civile, sez. 1, 23/05/2016, n. 10638; Cass. civ. n. 18812/2014).
In particolare, la Cassazione negli anni si è così espressa: “Quanto all'onere della prova, va ricordato che, alla stregua dell'articolo 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'articolo 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa - l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale” (Cass. Civ. 23/05/2016 n. 10638).
Nel dettaglio, in relazione alla figura del danneggiato e al profilo della risarcibilità del danno, la Cassazione ha chiarito che “in caso di illecito trattamento dei dati personali, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'articolo 2050 c.c., il danno, e in particolare la perdita, deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato” (Cass. 25/1/2017,
n. 1931).
I suesposti principi, del resto, seguono l'autorevole orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno da tempo respinto la tesi per cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, snaturando altrimenti la funzione del risarcimento, che è riparatoria e non sanzionatoria (Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972).
Il danno previsto dall'art. 15 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) non può poi identificarsi nell'evento dannoso, ovvero nell'illecito trattamento dei dati personali, essendo necessario che si concreti in un pregiudizio della sfera non patrimoniale di interessi del danneggiato. Tale danno, quale danno-conseguenza, deve essere allegato dal danneggiato e, dunque, da lui provato, senza che possa soccorrere la liquidazione in via equitativa, che attiene non all'esistenza del danno, ma alla sua determinazione, quando il
7 danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (così, ex multis, Cass.,
5/09/2014, n. 18812; Cass., 05/09/2014, n. 18812).
Ed invero, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il postulato della tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art.11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 20/08/2020, n. 17383).
Con riferimento al caso di specie, le condotte contestate dalla ricorrente sono due,
l'illecita raccolta del consenso e la mancata corretta cancellazione della foto.
In merito all'illecita raccolta del consenso si rappresenta che nel contratto, regolarmente sottoscritto dalla parte ricorrente, è stata barrata la pagina relativa alla liberatoria per l'utilizzo di immagini fotografiche, avendo pertanto la parte negato l'autorizzazione alla realizzazione, uso, riproduzione, e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal fotografo anti-age specialist, con l'esclusione che le fotografie potessero essere utilizzate per finalità di marketing relativamente ai servizi estetici effettuati dal Centro Estetico. Tale scelta consapevole della parte permette di ritenere accertato che la stessa ebbe modo di leggere e comprendere il contratto sottoposto, avendo espressamente valutato e deciso di negare il consenso all'utilizzo delle immagini fotografiche per le finalità di cui sopra.
Diversamente la parte ha firmato invece la pag. 5 del contratto in cui ha acconsentito all'effettuazione di scatti fotografici inerenti i servizi erogati, al fine di documentarne gli esiti. In sede di atto introduttivo la parte nulla ha dedotto in merito alle modalità con cui tale consenso è stato raccolto, dovendo pertanto – ritenute tardive le allegazioni fattuali successive – ritenere accertato che la parte abbia consapevolmente concesso
8 l'autorizzazione allo scatto di fotografie per verificare l'andamento ed esito del trattamento.
Sul punto la parte ha dedotto che “Le suddette, infatti, nonostante il diniego deciso del consenso dell'odierna ricorrente, in ordine all'effettuazione di foto della sua immagine nuda, procedevano ugualmente alla suddetta attività illecità, cogliendo di sorpresa, la IGnora , che su indicazione delle Parte_1 incaricate si denudava al solo scopo di consentire la misurazione della massa grassa e comunque di prendere le misure per effettuare il trattamento estetico.”
La circostanza di cui sopra è smentita dal fatto che:
1.La parte ha dato il consenso allo scatto di fotografie per attestare l'andamento dei trattamenti,
2.La teste – dipendente del Centro Estetico – ha confermato di aver spiegato la finalità delle foto e di aver ottenuto il consenso della parte,
3.La medesima teste ha confermato che la stessa attrice si mise in posa per lo scatto.
Per le ragioni di cui sopra è quindi escluso che parte convenuta abbia posto in essere uno condotta illecita o abusiva, sia con riferimento alla raccolta del consenso che allo scatto della foto.
L'ulteriore condotta censurata da parte attrice attiene alla mancata cancellazione delle foto scattate, in quanto l'addetta le ha cancellate senza provvedere allo svuotamento del cestino del tablet.
Sul punto in virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito
“sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”
e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014; Cass. n. 23621/2011), si analizzerà esclusivamente il profilo dell'assenza di prova dell'eventuale danno patito dalla condotta censurata. In particolare, si evidenzia che la parte dopo lo scatto delle foto ha comunque eseguito il massaggio (in data 25.07.2020), per poi eseguire anche il successivo in data 01.08.2020 e solo in data 07.08.2020 ha interrotto i rapporti con il centro estetico.
9 Ciò premesso si osserva che l'onere probatorio non può considerarsi assolto riguardo al danno, poiché dello stato di ansia e angoscia su cui parte attrice fonda la richiesta risarcitoria non vi è riscontro probatorio, non avendo parte attrice prodotto il certificato medico inizialmente indicato in atti introduttivi dalla stessa. Nessuna prova è stata fornita con riguardo al nesso di causalità, tra l'asserito danno ed il mantenimento della fotografia dentro il “cestino” del tablet.
Ad ogni modo non risultano integrati nel caso di specie i requisiti della “gravità della lesione” e alla “serietà del danno” relativi al danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per le ragioni di cui sopra la domanda di condanna al risarcimento del danno è rigettata.
Infine, in merito alla domanda relativa alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali del contratto, la domanda va accolta limitatamente alla cifra di € 642,00, somma corrispondente al valore delle sedute del trattamento non effettuate, così come offerte dalla parte convenuta. Si ritiene che la domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere non possa essere accolta non essendo stata data esecuzione al pagamento ed avendo la parte convenuta domandato in restituzione la maggior somma di € 1.057,00.
Non si ritengono integrati i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti.
In merito alla domanda circa l'ordine all'attrice di cancellazione ex art.89 c.p.c. dell'espressione “assoluta incompetenza, superficialità, ignoranza, insensibilità” riferita alla difesa delle convenute e contenuta a pag.11 delle note scritte del 23.5.2021 questa è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità delle note.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei parametri di cui al D.M. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento, a nulla rilevando l'accoglimento della domanda di restituzione della somma versata per i trattamenti non eseguiti stante la condotta processuale di parte convenuta, che ha fin dalla costituzione ha formalmente offerto il pagamento di tale somma.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1250/2021, disattesa ogni contraria istanza, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da T_
,
[...] accoglie la domanda relativa alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito e, per l'effetto, condanna - quale titolare del Centro Estetico Marco Post Pisa Controparte_1
Ospedaletto – alla restituzione dell'importo di € 642,00 in favore di T_
a titolo di restituzione delle somme versate per i trattamenti non eseguiti ex
[...] art.7 condizioni generali di contratto, condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte Parte_1 convenuta liquidate in € 5.077,00, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pisa, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 1250/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Perugia alla via Fonti Coperte n. 38 presso e nello studio dell'avv. Rosa Petruccelli che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attrice
(C.F. ) - in proprio e quale titolare del Controparte_1 C.F._2
Centro Estetico Marco Post Pisa Ospedaletto - e (C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Pietrasanta alla via Garibaldi n.108., C.F._3 presso e nello studio degli avvocati Michela Bertolozzi e Elena Libone che le rappresentano e le difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenute
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 05.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la signora chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1 violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno morale
1 e patrimoniale da quantificarsi in euro 5.000,00; e in ogni caso di condannare i convenuti alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali di contratto.
Nel merito della controversia la ricorrente ha dedotto che:
1. In data 18.07.2020 si è recata presso il Centro Estetico Marco Post di Ospedaletto
(d'ora in poi denominato “Centro Estetico”) per effettuare una seduta di prova di un trattamento estetico consistente in un massaggio;
2. Prima di cominciare la seduta ha sottoscritto i moduli relativi alla privacy, negando il consenso alla realizzazione, uso e riproduzione delle proprie immagini;
3. All'esito della seduta di prova, la ricorrente ha acquistato un pacchetto di massaggi, composto da sei sedute, il cui costo ammontava ad euro 970 più euro 87 per la prima seduta di prova (per un ammontare complessivo di € 1.057,00);
4. In data 25 luglio 2020 si è recata presso il Centro Estetico per effettuare la prima seduta del trattamento, e, in quella sede, le è stato fatto indossare un perizoma ed un accappatoio ed è stata invitata ad appoggiarsi praticamente nuda ad una parete, affinché la dipendente del centro misurasse la massa grassa con lo strumento del plicometro;
5. Subito dopo quest'operazione, improvvisamente e senza il consenso della signora
, la massaggiatrice con un tablet ha scattato delle foto a corpo nudo e a T_ viso scoperto ritraenti la ricorrente;
6. La dipendente del centro, nonostante il diniego del consenso previamente espresso dalla ricorrente in ordine all'effettuazione di foto della sua immagine nuda, ha proceduto ugualmente alla suddetta attività, cogliendo di sorpresa la ricorrente, la quale, in realtà, si era denudata al solo scopo di consentire la misurazione della massa grassa;
7. In conseguenza di tale comportamento è stata colta da un attacco di ansia, e in lacrime ha implorato l'incaricata del trattamento, , di cancellare le foto Per_1 scattate senza il suo consenso;
2 8. La condotta della responsabile del trattamento dei dati personali e dell'incaricata presenta i caratteri della illiceità, in quanto l'immagine così furtivamente “scattata” con il tablet contiene informazioni riguardanti dati genetici della ricorrente;
9. Si ravvisa dunque una violazione dei diritti fondamentali di riservatezza, immagine e privacy e altresì una violazione di quanto dettato dalla normativa in materia di trattamento dati personali sensibili;
10. In data 7.08.2020 la ricorrente è ritornata presso il Centro chiedendo di parlare con la titolare, allo scopo di verificare se le sue immagini fossero state Controparte_1 definitivamente cancellate, per poi appurare che in realtà le stesse erano state soltanto spostate nell'icona “cestino” del tablet, con conseguente possibilità di un ripristino delle stesse;
11. A seguito di tale scoperta la ricorrente ha interrotto ogni rapporto con il Centro
Estetico.
Si sono regolarmente costituite e chiedendo di rigettare Controparte_1 Controparte_2 integralmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, contenere nel giusto l'avversa domanda.
Parti convenute, in replica alle deduzioni avversarie, hanno dedotto che:
12. In data 18.07.2020 la titolare del Centro Estetico, ha esibito alla Controparte_1
ricorrente tutti i moduli relativi al trattamento dei dati personali, che la cliente ha sottoscritto in ogni pagina, eccezion fatta per la pagina relativa alla “liberatoria per
l'utilizzo di immagini fotografiche” sulla quale è stato apposto un segno di sbarramento;
13. La ricorrente ha sottoscritto il contratto con il Centro estetico, apponendo la sua firma altresì alla pagina 5 del contratto nel punto in cui autorizzava il centro “ad effettuare scatti fotografici inerenti i servizi, al fine di documentarne gli esiti”, cioè allo stesso fine di dimostrazione degli “effetti benefici dei trattamenti” previsto al punto c) dell'informativa;
14. In quell'occasione la IG.ra ha fatto presente alla ricorrente che è CP_1 nell'interesse delle clienti farsi scattare delle foto all'unico fine di poter comparare lo stato iniziale col risultato finale del trattamento, e non anche al fine di divulgare o pubblicare le foto;
e tale spiegazione (relativa all'opportunità di scattare foto) è
3 stata ribadita anche successivamente, nell'occasione della prima seduta, dalla ragazza addetta ai massaggi Persona_2
15. Non corrisponde al vero che le foto (effettuate durante la prima seduta) sono state scattate furtivamente, senza il consenso della cliente, cogliendola di sorpresa, ben potendo la IG.ra confermare di aver ricevuto il consenso verbale della Per_2 ricorrente;
16. Dopo aver finito di scattare le foto, la IG.ra ha iniziato a piangere, e, a T_
fronte di tale crisi di pianto, la ragazza del centro ha provveduto immediatamente a cancellare tutte le foto dal tablet proprio davanti agli occhi della IG.ra ; T_
All'udienza del 30.6.2022 il giudice precedentemente assegnatario ha preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti e mediante prove orali, ammesse con provvedimento del 17.08.2022.
Con provvedimento del 05.06.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente.
Il Giudice con provvedimento del 13.01.2025 ha rinviato la causa per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 05.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
***
In via preliminare si dichiara l'inammissibilità delle note del 23.5.2021 di parte ricorrente in quando redatte in violazione di quanto prescritto nel decreto di fissazione udienza del giudice, composte di n. 24 pagine e contenenti allegazioni e conclusioni nuove.
Sono ugualmente inammissibili le note di replica depositate dalla resistente in data
25.05.2021 e del 23.02.2022 e quelle della ricorrente del 26.05.2021, del 09.02.2023 in quanto non autorizzate.
È rigettata l'eccezione di nullità della testimonianza del teste ollevata dalla parte Per_2 ricorrente in quanto non è stata riproposta al termine dell'escussione, stante l'inammissibilità della nota del 09.02.2023 – in quanto irrituale e non autorizzata – e l'irrilevanza dell'istanza formulata con nota del 13.02.2023 in quanto riferita all'eccezione formulata prima dell'escussione del teste.
4 In relazione alle domande formulate da parte ricorrente si osserva che la parte ha domandato in sede di ricorso “di accertare e dichiarare la violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno morale e patrimoniale (restituzione delle somme versate per il trattamento estetico non eseguito) da quantificarsi in via equitativa in euro 5000,00 o la minor o maggior somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso condannare i convenuti alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali di contratto (diritto di recesso).” In sede di udienza del 18.3.2022 – fissata a seguito di contestazioni sorte tra le parti in merito all'ammissibilità delle note di udienza depositate – parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini “accertare e dichiarare che la modulistica del
Centro Estetico sottoposta alla IGnora non rispetta la normativa italiana ed europea in T_ materia e, per l'effetto, dichiarare che il consenso al trattamento dei dati personali (scatto delle fotografie) non è stato validamente prestato, accertare e dichiarare dovuti i danni morali e punitivi quantificati nella somma di euro 10.000,00 o nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, provvedere alla relativa condanna;
accertare e dichiarare dovuto il danno patrimoniale quantificato in euro
1.057,00 come da scontrino prodotto in atti e, per l'effetto, provvedere alla relativa condanna;
Solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste di cui ai precedenti punti 1-2-3) la
IGnor si dichiara disponibile ad accettare la somma offerta da controparte a titolo di T_ restituzione delle somme versate per i trattamenti non eseguiti ex art. 7 delle condizioni generali di contratto. Insiste nella domanda ex art. 96 e ribadisce l'irrilevanza delle istanze istruttorie. Con vittorie di onorari e compensi.” La parte ha pertanto modificato le proprie conclusioni, da ritenere in questa sede inammissibili. In ultima istanza si osserva che in sede di note di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente ha depositato 3 pagine di conclusioni, articolati in 11 punti, contenenti domande nuove e come tali inammissibili.
In ragione di quanto sopra le domande di parte ricorrente esaminate saranno quelle di cui in atto introduttivo.
a) Sulla domanda di accertamento e dichiarazione della violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili
5 L'odierno contenzioso muove dalla richiesta di parte ricorrente di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di trattamento illecito dei dati personali sensibili da parte del personale del Centro Estetico;
in via preliminare si osserva che le condotte oggetto di esame saranno solo quelle contestate in sede di atto introduttivo, stante la tardività delle ulteriori allegazioni dedotte nei successivi atti e note depositate – per lo più irritualmente
– da parte ricorrente.
In punto di diritto si osserva che l'art. 10 del c.c. “Abuso dell'immagine altrui” stabilisce che “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla all'identità personale ed alla riservatezza, è stato riconosciuto dapprima con la L.
675/1996, in seguito confermato dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), oggi sostituito dalla legge 163/2017 (v. GDPR - regolamento UE
679/2016).
Sul punto deve premettersi, in diritto, che l'art. 15 d.lgs. 196/2003 statuiva che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile". Detta norma è stata abrogata dal d.lgs. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n.2016/679, sicché attualmente la norma di riferimento - avente natura sostanziale - è unicamente l'art. 82 comma 1° del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n.2016/679, a mente del quale, "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento", i quali, stante il successivo comma 3° del GDPR, sono esonerati dalla responsabilità se dimostrano che "l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile".
In tema di ripartizione dell'onere della prova in relazione alla responsabilità ex art. 82
GDPR, si può affermare che la responsabilità per violazione della privacy continua ad
6 ispirarsi al modello della responsabilità per esercizio di attività pericolosa di cui all'art.2050
c. c.
Sul punto la Cassazione ha affermato che i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
(Cassazione civile, sez. 1, 23/05/2016, n. 10638; Cass. civ. n. 18812/2014).
In particolare, la Cassazione negli anni si è così espressa: “Quanto all'onere della prova, va ricordato che, alla stregua dell'articolo 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'articolo 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa - l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale” (Cass. Civ. 23/05/2016 n. 10638).
Nel dettaglio, in relazione alla figura del danneggiato e al profilo della risarcibilità del danno, la Cassazione ha chiarito che “in caso di illecito trattamento dei dati personali, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'articolo 2050 c.c., il danno, e in particolare la perdita, deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato” (Cass. 25/1/2017,
n. 1931).
I suesposti principi, del resto, seguono l'autorevole orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno da tempo respinto la tesi per cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, snaturando altrimenti la funzione del risarcimento, che è riparatoria e non sanzionatoria (Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972).
Il danno previsto dall'art. 15 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) non può poi identificarsi nell'evento dannoso, ovvero nell'illecito trattamento dei dati personali, essendo necessario che si concreti in un pregiudizio della sfera non patrimoniale di interessi del danneggiato. Tale danno, quale danno-conseguenza, deve essere allegato dal danneggiato e, dunque, da lui provato, senza che possa soccorrere la liquidazione in via equitativa, che attiene non all'esistenza del danno, ma alla sua determinazione, quando il
7 danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (così, ex multis, Cass.,
5/09/2014, n. 18812; Cass., 05/09/2014, n. 18812).
Ed invero, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il postulato della tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art.11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 20/08/2020, n. 17383).
Con riferimento al caso di specie, le condotte contestate dalla ricorrente sono due,
l'illecita raccolta del consenso e la mancata corretta cancellazione della foto.
In merito all'illecita raccolta del consenso si rappresenta che nel contratto, regolarmente sottoscritto dalla parte ricorrente, è stata barrata la pagina relativa alla liberatoria per l'utilizzo di immagini fotografiche, avendo pertanto la parte negato l'autorizzazione alla realizzazione, uso, riproduzione, e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal fotografo anti-age specialist, con l'esclusione che le fotografie potessero essere utilizzate per finalità di marketing relativamente ai servizi estetici effettuati dal Centro Estetico. Tale scelta consapevole della parte permette di ritenere accertato che la stessa ebbe modo di leggere e comprendere il contratto sottoposto, avendo espressamente valutato e deciso di negare il consenso all'utilizzo delle immagini fotografiche per le finalità di cui sopra.
Diversamente la parte ha firmato invece la pag. 5 del contratto in cui ha acconsentito all'effettuazione di scatti fotografici inerenti i servizi erogati, al fine di documentarne gli esiti. In sede di atto introduttivo la parte nulla ha dedotto in merito alle modalità con cui tale consenso è stato raccolto, dovendo pertanto – ritenute tardive le allegazioni fattuali successive – ritenere accertato che la parte abbia consapevolmente concesso
8 l'autorizzazione allo scatto di fotografie per verificare l'andamento ed esito del trattamento.
Sul punto la parte ha dedotto che “Le suddette, infatti, nonostante il diniego deciso del consenso dell'odierna ricorrente, in ordine all'effettuazione di foto della sua immagine nuda, procedevano ugualmente alla suddetta attività illecità, cogliendo di sorpresa, la IGnora , che su indicazione delle Parte_1 incaricate si denudava al solo scopo di consentire la misurazione della massa grassa e comunque di prendere le misure per effettuare il trattamento estetico.”
La circostanza di cui sopra è smentita dal fatto che:
1.La parte ha dato il consenso allo scatto di fotografie per attestare l'andamento dei trattamenti,
2.La teste – dipendente del Centro Estetico – ha confermato di aver spiegato la finalità delle foto e di aver ottenuto il consenso della parte,
3.La medesima teste ha confermato che la stessa attrice si mise in posa per lo scatto.
Per le ragioni di cui sopra è quindi escluso che parte convenuta abbia posto in essere uno condotta illecita o abusiva, sia con riferimento alla raccolta del consenso che allo scatto della foto.
L'ulteriore condotta censurata da parte attrice attiene alla mancata cancellazione delle foto scattate, in quanto l'addetta le ha cancellate senza provvedere allo svuotamento del cestino del tablet.
Sul punto in virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito
“sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”
e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014; Cass. n. 23621/2011), si analizzerà esclusivamente il profilo dell'assenza di prova dell'eventuale danno patito dalla condotta censurata. In particolare, si evidenzia che la parte dopo lo scatto delle foto ha comunque eseguito il massaggio (in data 25.07.2020), per poi eseguire anche il successivo in data 01.08.2020 e solo in data 07.08.2020 ha interrotto i rapporti con il centro estetico.
9 Ciò premesso si osserva che l'onere probatorio non può considerarsi assolto riguardo al danno, poiché dello stato di ansia e angoscia su cui parte attrice fonda la richiesta risarcitoria non vi è riscontro probatorio, non avendo parte attrice prodotto il certificato medico inizialmente indicato in atti introduttivi dalla stessa. Nessuna prova è stata fornita con riguardo al nesso di causalità, tra l'asserito danno ed il mantenimento della fotografia dentro il “cestino” del tablet.
Ad ogni modo non risultano integrati nel caso di specie i requisiti della “gravità della lesione” e alla “serietà del danno” relativi al danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per le ragioni di cui sopra la domanda di condanna al risarcimento del danno è rigettata.
Infine, in merito alla domanda relativa alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali del contratto, la domanda va accolta limitatamente alla cifra di € 642,00, somma corrispondente al valore delle sedute del trattamento non effettuate, così come offerte dalla parte convenuta. Si ritiene che la domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere non possa essere accolta non essendo stata data esecuzione al pagamento ed avendo la parte convenuta domandato in restituzione la maggior somma di € 1.057,00.
Non si ritengono integrati i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti.
In merito alla domanda circa l'ordine all'attrice di cancellazione ex art.89 c.p.c. dell'espressione “assoluta incompetenza, superficialità, ignoranza, insensibilità” riferita alla difesa delle convenute e contenuta a pag.11 delle note scritte del 23.5.2021 questa è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità delle note.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei parametri di cui al D.M. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento, a nulla rilevando l'accoglimento della domanda di restituzione della somma versata per i trattamenti non eseguiti stante la condotta processuale di parte convenuta, che ha fin dalla costituzione ha formalmente offerto il pagamento di tale somma.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1250/2021, disattesa ogni contraria istanza, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da T_
,
[...] accoglie la domanda relativa alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito e, per l'effetto, condanna - quale titolare del Centro Estetico Marco Post Pisa Controparte_1
Ospedaletto – alla restituzione dell'importo di € 642,00 in favore di T_
a titolo di restituzione delle somme versate per i trattamenti non eseguiti ex
[...] art.7 condizioni generali di contratto, condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte Parte_1 convenuta liquidate in € 5.077,00, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pisa, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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