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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4852/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letto il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta,
lette le note scritte depositate dalle parti, aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa mediante pronuncia delle motivazioni in allegato.
Aversa, 22/5/2025 R.G. 4852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4852 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dagli avv.ti Nicomede Di Michele
(C.F. ) e Michele Di Michele (C.F.: ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Frattamaggiore (NA) alla via G. Leopardi n.
12;
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata dall'Avv. Michele Nappi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Alcide C.F._4
De Gasperi n. 33;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'opponente conveniva in giudizio
[...]
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2023 emesso il 9/3/2023, Controparte_1 R.G. 4852/2023
notificato in data 21/3/2023, mediante il quale il Tribunale di Napoli nord le aveva intimato il pagamento della somma di € 51.953,55, oltre interessi e spese processuali, in relazione ai crediti bancari maturati con Unicredit CA s.p.a. da Eurogym s.a.s. di società Controparte_3
debitrice ormai cancellata, e garantiti da fideiussione omnibus rilasciata in data 8/10/2004.
Anzitutto, l'opponente si doleva che la controparte aveva agito senza essere legittimata all'esercizio del credito, per non avere dato prova della effettiva titolarità del diritto per effetto della dedotta operazione di cessione.
Si appuntava poi sulla nullità della garanzia, per effetto di una intesa anticoncorrenziale a monte cui avrebbero aderito gli istituti di credito tra il 2003 e il 2005, nel riprodurre le clausole degli schemi raccomandati dall'ABI all'interno dei moduli di fideiussione, in violazione dell'art. 2 L. 287/1990, già censurate dalla CA d'TA con provvedimento n. 55/2005. Secondo la sua prospettazione, la nullità delle clausole censurate avrebbe ripristinato l'operatività dell'art. 1957 c.c., stabilito in via ordinaria per ogni fideiussione, e la liberazione del fideiussore anche nel caso di specie, in assenza di tempestive intimazioni.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, previo diniego della istanza di concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società opposta, respingendo le avverse difese e depositando ulteriore documentazione a supporto della propria legittimazione. In rito, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, che reputava non adeguato al contenuto prescritto dal novellato art. 163 c.p.c. Sempre in via preliminare, eccepiva inoltre la improcedibilità della domanda per omessa mediazione.
Nel merito, respingeva la tesi della nullità della fideiussione, negando un collegamento diretto e funzionale tra il preteso illecito a monte e la garanzia rilasciata a valle, citando precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli.
In conclusione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, e il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Alla luce dei motivi di opposizione sollevati, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
contestualmente, preso atto della conclusione del procedimento di R.G. 4852/2023
mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 con esito negativo, favoriva il contraddittorio cartolare delle parti ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c.
Infine, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che aveva luogo mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre dare atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal Giudice, sebbene con esito negativo per indisponibilità delle stesse a dar seguito a qualunque forma di accordo transattivo.
L'avveramento della condizione di procedibilità risulta essere stata soddisfatta con l'incontro innanzi al mediatore del 12/12/2023, di cui è stato redatto verbale negativo depositato in giudizio da parte opposta.
4. In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione processuale di nullità dell'atto di citazione.
Tale eccezione è infondata: come rilevato in occasione della prima udienza, il rito applicabile alla fattispecie non è quello introdotto dalla riforma cd. Cartabia, con la conseguenza che non possono trovare applicazione le modifiche introdotte all'art. 163 c.p.c. sul contenuto dell'atto di citazione.
Il rito infatti deve essere individuato al momento della introduzione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum, e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo questo momento deve essere individuato alla data del deposito del ricorso monitorio, perché è quello il momento che segna l'esordio della lite (cfr. Cass. S.U. n. 20596/2007).
Siccome il ricorso monitorio è stato depositato nel mese di gennaio 2023 e comunque in data anteriore al 28/2/2023, ne deriva che le norme processuali applicabili sono quelle del codice di procedura civile vigenti prima dell'intervento riformatore.
5. Nel merito occorre anzitutto esaminare la critica alla legittimazione attiva della opposta.
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200). R.G. 4852/2023
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha espresso perplessità sulla inclusione del credito all'interno della operazione di cessione dedotta dalla opposta (cfr. atto di citazione: “Invero, per quanto risulti depositata la cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dalla stessa non è dato determinare se, effettivamente, il credito per il quale si discute sia stato oggetto del trasferimento a titolo particolare”).
Di contro, la società opposta ha integrato la documentazione depositata a corredo della domanda monitoria con specifica e inequivoca dichiarazione della cedente, Unicredit s.p.a., depositata unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Nella dichiarazione, la cedente aveva dichiarato e attestato che “tra i crediti compresi nella cessione
a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di EUROGYM Controparte_1
S.A.S. DI DEL PRETE GIUSEPPE”, con specifica indicazione dei rapporti e dei rispettivi identificativi numerici (cfr. allegato alla memoria). In questo modo, la cedente ha confermato di avere dismesso il diritto di credito in favore della cessionaria e di non avere più interesse al suo esercizio. R.G. 4852/2023
Questo elemento, unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, all'elenco numerico dei crediti ceduti e al contegno processuale dell'opponente, concorrono in maniera decisiva alla dimostrazione dell'acquisto del credito in capo a e della Controparte_1
legittimazione al suo esercizio.
6. Come ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha invocato la nullità parziale della fideiussione, in quanto recettiva di una intesa illecita.
6.1. Accedendo alla prospettazione della parte opponente, la CA d'TA avrebbe ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto per la fideiussione raccomandate dall'ABI contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990. Dunque, le intese con cui gli istituti di credito si accordavano per inserire tali clausole all'interno dei contratti di garanzia sarebbero vietate, e pertanto nulle, perché limitative della concorrenza, ma tale nullità contaminerebbe anche i contratti a valle stipulati per effetto di quella intesa.
6.2. Orbene, non sfugge a questo Giudice che l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, risulta essere stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 41994/2021.
L'autorevole arresto ha sgomberato il campo dalle innumerevoli ed eterogenee tesi dottrinali e giurisprudenziali che si erano contese il campo, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. In questo modo, l'intervento nomofilattico ha premiato la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale. R.G. 4852/2023
Per comprendere appieno le conclusioni della Suprema Corte, è opportuno prendere le mosse dal contesto storico e fattuale nel cui ambito si giunse al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla CA d'TA.
6.3. Nell'ottobre del 2002, l'ABI ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie che – prima della diffusione tra i vari istituti di credito – fu comunicato alla CA di TA, in funzione allora di Autorità Garante della
Concorrenza tra istituti creditizi. Quest'ultima avviò un'istruttoria interpellando in via consultiva l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, ponendo l'attenzione sulle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, con il parere n. 14521 ebbe ad evidenziare come la disciplina della fideiussione omnibus di cui allo schema ABI presentasse clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili di “determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito” nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe remunerare anche il maggior rischio assunto dal fideiussore”.
Sulla scorta di tale parere, preso atto che nelle more dell'istruttoria un numero cospicuo di istituti di credito aveva già recepito lo schema contrattuale, la CA d'TA emanò il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, a mezzo del quale veniva preliminarmente rilevato che tale schema, rientrando nell'ambito delle “deliberazioni” effettuate da un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge antitrust, in ossequio al quale “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
Nel merito, invece, il provvedimento richiamato ha evidenziato che mentre altre clausole contenute nel testo escludevano posizioni di ingiustificato aggravio per il fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, “per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le cd. clausole di sopravvivenza della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Specificamente, R.G. 4852/2023
mentre le clausole di cui agli artt. 2 e 8 del testo (cd. clausole di sopravvivenza) sembravano introdurre una deroga ingiustificata ai doveri di diligenza della banca nella fase precontrattuale stabilendo, rispettivamente, che “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” e che “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”,
l'art. 6 dello schema contrattuale prevedeva che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, introducendo per tal via una sorta di esposizione perpetua del fideiussore agli obblighi di garanzia.
6.4. In seguito a tale deliberazione dell'Autorità Garante, pertanto, si è progressivamente posta sul piano più squisitamente contenzioso la questione della sorte dei contratti di fideiussione stipulati
“a valle” sulla base delle intese anticoncorrenziali “a monte”, cioè degli effetti che la riproduzione delle clausole censurate dall'Autorità Garante produrrebbe nei contratti di fideiussione stipulati dal cliente della banca, in particolar modo per ciò che concerne il tipo di tutela (reale o meramente risarcitoria) conferita alla parte debole.
La dottrina e la giurisprudenza formatasi in materia sino all'intervento delle Sezioni Unite hanno prospettato soluzioni eterogenee e discordanti, muovendo da impostazioni spesso diametralmente opposte: dalla tesi della nullità assoluta dei contratti di fideiussione contenenti le clausole dichiarate lesive della concorrenza, con conseguente attribuzione al fideiussore di una tutela demolitoria oltre che risarcitoria, si è passati alla tesi della nullità parziale degli stessi, circoscritta alle sole clausole conformi a quelle censurate dall'Autorità Garante, sino a giungere al polo opposto rappresentato dai sostenitori della tesi della piena validità dei contratti “a valle” sulla base di un'intesa anticoncorrenziale ratificata “a monte” dall'Associazione bancaria, con conseguente attribuzione al fideiussore della mera tutela risarcitoria.
In tale variegato contesto si è inserita la pronuncia delle Sezioni Unite la quale, consapevole della complessità della questione derivante dalla pluralità di interessi sottesi alla materia, ha stabilito:
“deve ritenersi che, tra le diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che R.G. 4852/2023
perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di nullità parziale”. I Giudici di legittimità, richiamando un indirizzo espresso precedentemente dalle stesse Sezioni Unite (sentenza n.
2207/2005), muovono dall'assunto che la ratio dell'art. 2 della legge antitrust è da ricercare nell'ottica di un bilanciamento tra valori costituzionali quali la libertà di concorrenza e la tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori: in tal ottica, pertanto, la normativa antitrust “detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”. Ciò aprirebbe la strada verso una tutela effettiva dei consumatori finali dei prodotti bancari anticoncorrenziali, da far valere mediante azioni di carattere demolitorio (volte a rimuovere gli effetti giuridici prodotti per effetto di intese anticoncorrenziali vietate) e non solo di carattere risarcitorio (volta al mero ristoro del danno concreto, eventualmente provato, subìto dal consumatore per effetto dell'intesa anticoncorrenziale). La ratio della normativa antitrust, infatti, sarebbe quella di tutelare il mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, nei limiti in cui riesca a provare di aver subito un danno concreto per effetto dell'illecito anticoncorrenziale. Limitare la tutela del consumatore (soggetto del mercato) alla mera tutela risarcitoria non sarebbe sufficiente a garantire gli obiettivi della normativa anticoncorrenziale, posto che “l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha un'efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa,
o che ne hanno recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno”. Al contrario, la piena ed effettiva soddisfazione degli obiettivi della legge 287/1990 va perseguita, secondo la Suprema Corte, attribuendo ai consumatori dei prodotti bancari anticoncorrenziali “il diritto a far valere la nullità del contratto” nell'interesse non del singolo consumatore, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato.
Sul piano probatorio dell'illecito concorrenziale, le Sezioni Unite richiamano la sentenza 22 maggio 2019, n. 13846, con la quale Cassazione ha sancito che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla CA d'TA prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n. R.G. 4852/2023
262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
6.5. Specificamente, nel caso che occupa, la fideiussione sottoscritta dalla contiene Pt_1
esattamente le clausole censurate (cfr. artt. 2, 6 e 8), sia per ciò che concerne le clausole di sopravvivenza della fideiussione, sia per ciò che concerne la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., come risulta dalla comparazione con il provvedimento della CA d'TA, parimenti depositato in giudizio, adempiendo in questo modo ai propri oneri di allegazione e di prova (cfr. allegato n. 3 del fascicolo di parte opponente).
Inoltre la garanzia risulta essere stata rilasciata nel 2004, proprio nell'intervallo di tempo che è stato oggetto di accertamento da parte dell'autorità indipendente, accreditando in questo modo la carica probatoria del provvedimento amministrativo.
In replica, la società opposta ha menzionato precedenti giurisprudenziali difformi, volti ad escludere un nesso automatico e indissolubile tra l'accertamento dell'intesa illecita a monte e la validità del contratto a valle.
In effetti, non si ignora che, in seno alla giurisprudenza di merito, si è sviluppato un orientamento recente, volto ad escludere la nullità della fideiussione quando essa sia stata rilasciata in epoca ampiamente successiva a quello dell'accertamento dell'autorità indipendente. Questa tesi muove dal condivisibile rilievo che l'attitudine probatoria privilegiata del provvedimento della CA d'TA non possa essere estesa in maniera automatica e ultrattiva alle fideiussioni stipulate successivamente al suo accertamento (così Tribunale Milano, 17/10/2022, n. 8031; Tribunale Forlì, 16/5/2022, n.
486). Il presupposto da cui prende le mosse, dunque, è che l'accertamento dell'autorità indipendente sia intervenuto in data anteriore al rilascio della garanzia;
nel caso di specie, invece, la fideiussione
è stata rilasciata esattamente nell'arco temporale esaminato dalla CA d'TA (in questo senso R.G. 4852/2023
appare congruente anche la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 3045/2018 del 20/06/2018 che ha citato la società opposta).
7. La nullità delle clausole censurate dalla CA d'TA comporta la sopravvivenza del regolamento negoziale depurato da quelle clausole, che vanno considerate tamquam non esset.
Opera di conseguenza il meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 1419, co. 2, c.c. e dunque la reviviscenza nel regolamento contrattuale proprio dell'art. 1957 c.c., in ossequio al quale:
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Occorre dunque verificare se il termine semestrale risulta rispettato anche nel caso di specie.
Per individuare il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale semestrale, occorre recuperare la nozione di scadenza del credito, strettamente correlata a quella di esigibilità. Il credito può dirsi scaduto solo dal momento in cui il creditore possa legittimamente esigerne il pagamento.
Secondo la stessa prospettazione della finanziaria, le obbligazioni sarebbero giunte a scadenza nel
2007, quando la banca si determinava a trasmettere una formale lettera di revoca degli affidamenti e di intimazione tanto alla società debitrice quanto al fideiussore (cfr. anche allegato n. 13 del fascicolo di parte opposta).
Dopo questa data, non risulta che la banca si sia mai attivata per coltivare le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale, nemmeno in via stragiudiziale. Il primo tentativo di recupero attestato in atti è proprio l'iniziativa monitoria, risalente al 2023.
L'eccezione si presenta dunque fondata, perché l'inerzia del creditore ha comportato l'avveramento della decadenza.
8. In definitiva, l'opposizione è fondata va accolta per quanto di ragione. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della società opposta, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, in prossimità dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa e della sua prossimità al margine superiore dello scaglione.
P.Q.M.
R.G. 4852/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1021/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 9/3/2023;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 7.800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore degli avv.ti Nicomede Di Michele e Michele Di Michele.
Aversa, 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letto il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta,
lette le note scritte depositate dalle parti, aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa mediante pronuncia delle motivazioni in allegato.
Aversa, 22/5/2025 R.G. 4852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4852 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dagli avv.ti Nicomede Di Michele
(C.F. ) e Michele Di Michele (C.F.: ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Frattamaggiore (NA) alla via G. Leopardi n.
12;
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata dall'Avv. Michele Nappi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Alcide C.F._4
De Gasperi n. 33;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'opponente conveniva in giudizio
[...]
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2023 emesso il 9/3/2023, Controparte_1 R.G. 4852/2023
notificato in data 21/3/2023, mediante il quale il Tribunale di Napoli nord le aveva intimato il pagamento della somma di € 51.953,55, oltre interessi e spese processuali, in relazione ai crediti bancari maturati con Unicredit CA s.p.a. da Eurogym s.a.s. di società Controparte_3
debitrice ormai cancellata, e garantiti da fideiussione omnibus rilasciata in data 8/10/2004.
Anzitutto, l'opponente si doleva che la controparte aveva agito senza essere legittimata all'esercizio del credito, per non avere dato prova della effettiva titolarità del diritto per effetto della dedotta operazione di cessione.
Si appuntava poi sulla nullità della garanzia, per effetto di una intesa anticoncorrenziale a monte cui avrebbero aderito gli istituti di credito tra il 2003 e il 2005, nel riprodurre le clausole degli schemi raccomandati dall'ABI all'interno dei moduli di fideiussione, in violazione dell'art. 2 L. 287/1990, già censurate dalla CA d'TA con provvedimento n. 55/2005. Secondo la sua prospettazione, la nullità delle clausole censurate avrebbe ripristinato l'operatività dell'art. 1957 c.c., stabilito in via ordinaria per ogni fideiussione, e la liberazione del fideiussore anche nel caso di specie, in assenza di tempestive intimazioni.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, previo diniego della istanza di concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società opposta, respingendo le avverse difese e depositando ulteriore documentazione a supporto della propria legittimazione. In rito, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, che reputava non adeguato al contenuto prescritto dal novellato art. 163 c.p.c. Sempre in via preliminare, eccepiva inoltre la improcedibilità della domanda per omessa mediazione.
Nel merito, respingeva la tesi della nullità della fideiussione, negando un collegamento diretto e funzionale tra il preteso illecito a monte e la garanzia rilasciata a valle, citando precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli.
In conclusione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, e il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Alla luce dei motivi di opposizione sollevati, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
contestualmente, preso atto della conclusione del procedimento di R.G. 4852/2023
mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 con esito negativo, favoriva il contraddittorio cartolare delle parti ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c.
Infine, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che aveva luogo mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre dare atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal Giudice, sebbene con esito negativo per indisponibilità delle stesse a dar seguito a qualunque forma di accordo transattivo.
L'avveramento della condizione di procedibilità risulta essere stata soddisfatta con l'incontro innanzi al mediatore del 12/12/2023, di cui è stato redatto verbale negativo depositato in giudizio da parte opposta.
4. In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione processuale di nullità dell'atto di citazione.
Tale eccezione è infondata: come rilevato in occasione della prima udienza, il rito applicabile alla fattispecie non è quello introdotto dalla riforma cd. Cartabia, con la conseguenza che non possono trovare applicazione le modifiche introdotte all'art. 163 c.p.c. sul contenuto dell'atto di citazione.
Il rito infatti deve essere individuato al momento della introduzione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum, e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo questo momento deve essere individuato alla data del deposito del ricorso monitorio, perché è quello il momento che segna l'esordio della lite (cfr. Cass. S.U. n. 20596/2007).
Siccome il ricorso monitorio è stato depositato nel mese di gennaio 2023 e comunque in data anteriore al 28/2/2023, ne deriva che le norme processuali applicabili sono quelle del codice di procedura civile vigenti prima dell'intervento riformatore.
5. Nel merito occorre anzitutto esaminare la critica alla legittimazione attiva della opposta.
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200). R.G. 4852/2023
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha espresso perplessità sulla inclusione del credito all'interno della operazione di cessione dedotta dalla opposta (cfr. atto di citazione: “Invero, per quanto risulti depositata la cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dalla stessa non è dato determinare se, effettivamente, il credito per il quale si discute sia stato oggetto del trasferimento a titolo particolare”).
Di contro, la società opposta ha integrato la documentazione depositata a corredo della domanda monitoria con specifica e inequivoca dichiarazione della cedente, Unicredit s.p.a., depositata unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Nella dichiarazione, la cedente aveva dichiarato e attestato che “tra i crediti compresi nella cessione
a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di EUROGYM Controparte_1
S.A.S. DI DEL PRETE GIUSEPPE”, con specifica indicazione dei rapporti e dei rispettivi identificativi numerici (cfr. allegato alla memoria). In questo modo, la cedente ha confermato di avere dismesso il diritto di credito in favore della cessionaria e di non avere più interesse al suo esercizio. R.G. 4852/2023
Questo elemento, unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, all'elenco numerico dei crediti ceduti e al contegno processuale dell'opponente, concorrono in maniera decisiva alla dimostrazione dell'acquisto del credito in capo a e della Controparte_1
legittimazione al suo esercizio.
6. Come ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha invocato la nullità parziale della fideiussione, in quanto recettiva di una intesa illecita.
6.1. Accedendo alla prospettazione della parte opponente, la CA d'TA avrebbe ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto per la fideiussione raccomandate dall'ABI contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990. Dunque, le intese con cui gli istituti di credito si accordavano per inserire tali clausole all'interno dei contratti di garanzia sarebbero vietate, e pertanto nulle, perché limitative della concorrenza, ma tale nullità contaminerebbe anche i contratti a valle stipulati per effetto di quella intesa.
6.2. Orbene, non sfugge a questo Giudice che l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, risulta essere stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 41994/2021.
L'autorevole arresto ha sgomberato il campo dalle innumerevoli ed eterogenee tesi dottrinali e giurisprudenziali che si erano contese il campo, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. In questo modo, l'intervento nomofilattico ha premiato la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale. R.G. 4852/2023
Per comprendere appieno le conclusioni della Suprema Corte, è opportuno prendere le mosse dal contesto storico e fattuale nel cui ambito si giunse al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla CA d'TA.
6.3. Nell'ottobre del 2002, l'ABI ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie che – prima della diffusione tra i vari istituti di credito – fu comunicato alla CA di TA, in funzione allora di Autorità Garante della
Concorrenza tra istituti creditizi. Quest'ultima avviò un'istruttoria interpellando in via consultiva l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, ponendo l'attenzione sulle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, con il parere n. 14521 ebbe ad evidenziare come la disciplina della fideiussione omnibus di cui allo schema ABI presentasse clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili di “determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito” nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe remunerare anche il maggior rischio assunto dal fideiussore”.
Sulla scorta di tale parere, preso atto che nelle more dell'istruttoria un numero cospicuo di istituti di credito aveva già recepito lo schema contrattuale, la CA d'TA emanò il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, a mezzo del quale veniva preliminarmente rilevato che tale schema, rientrando nell'ambito delle “deliberazioni” effettuate da un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge antitrust, in ossequio al quale “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
Nel merito, invece, il provvedimento richiamato ha evidenziato che mentre altre clausole contenute nel testo escludevano posizioni di ingiustificato aggravio per il fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, “per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le cd. clausole di sopravvivenza della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Specificamente, R.G. 4852/2023
mentre le clausole di cui agli artt. 2 e 8 del testo (cd. clausole di sopravvivenza) sembravano introdurre una deroga ingiustificata ai doveri di diligenza della banca nella fase precontrattuale stabilendo, rispettivamente, che “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” e che “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”,
l'art. 6 dello schema contrattuale prevedeva che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, introducendo per tal via una sorta di esposizione perpetua del fideiussore agli obblighi di garanzia.
6.4. In seguito a tale deliberazione dell'Autorità Garante, pertanto, si è progressivamente posta sul piano più squisitamente contenzioso la questione della sorte dei contratti di fideiussione stipulati
“a valle” sulla base delle intese anticoncorrenziali “a monte”, cioè degli effetti che la riproduzione delle clausole censurate dall'Autorità Garante produrrebbe nei contratti di fideiussione stipulati dal cliente della banca, in particolar modo per ciò che concerne il tipo di tutela (reale o meramente risarcitoria) conferita alla parte debole.
La dottrina e la giurisprudenza formatasi in materia sino all'intervento delle Sezioni Unite hanno prospettato soluzioni eterogenee e discordanti, muovendo da impostazioni spesso diametralmente opposte: dalla tesi della nullità assoluta dei contratti di fideiussione contenenti le clausole dichiarate lesive della concorrenza, con conseguente attribuzione al fideiussore di una tutela demolitoria oltre che risarcitoria, si è passati alla tesi della nullità parziale degli stessi, circoscritta alle sole clausole conformi a quelle censurate dall'Autorità Garante, sino a giungere al polo opposto rappresentato dai sostenitori della tesi della piena validità dei contratti “a valle” sulla base di un'intesa anticoncorrenziale ratificata “a monte” dall'Associazione bancaria, con conseguente attribuzione al fideiussore della mera tutela risarcitoria.
In tale variegato contesto si è inserita la pronuncia delle Sezioni Unite la quale, consapevole della complessità della questione derivante dalla pluralità di interessi sottesi alla materia, ha stabilito:
“deve ritenersi che, tra le diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che R.G. 4852/2023
perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di nullità parziale”. I Giudici di legittimità, richiamando un indirizzo espresso precedentemente dalle stesse Sezioni Unite (sentenza n.
2207/2005), muovono dall'assunto che la ratio dell'art. 2 della legge antitrust è da ricercare nell'ottica di un bilanciamento tra valori costituzionali quali la libertà di concorrenza e la tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori: in tal ottica, pertanto, la normativa antitrust “detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”. Ciò aprirebbe la strada verso una tutela effettiva dei consumatori finali dei prodotti bancari anticoncorrenziali, da far valere mediante azioni di carattere demolitorio (volte a rimuovere gli effetti giuridici prodotti per effetto di intese anticoncorrenziali vietate) e non solo di carattere risarcitorio (volta al mero ristoro del danno concreto, eventualmente provato, subìto dal consumatore per effetto dell'intesa anticoncorrenziale). La ratio della normativa antitrust, infatti, sarebbe quella di tutelare il mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, nei limiti in cui riesca a provare di aver subito un danno concreto per effetto dell'illecito anticoncorrenziale. Limitare la tutela del consumatore (soggetto del mercato) alla mera tutela risarcitoria non sarebbe sufficiente a garantire gli obiettivi della normativa anticoncorrenziale, posto che “l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha un'efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa,
o che ne hanno recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno”. Al contrario, la piena ed effettiva soddisfazione degli obiettivi della legge 287/1990 va perseguita, secondo la Suprema Corte, attribuendo ai consumatori dei prodotti bancari anticoncorrenziali “il diritto a far valere la nullità del contratto” nell'interesse non del singolo consumatore, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato.
Sul piano probatorio dell'illecito concorrenziale, le Sezioni Unite richiamano la sentenza 22 maggio 2019, n. 13846, con la quale Cassazione ha sancito che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla CA d'TA prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n. R.G. 4852/2023
262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
6.5. Specificamente, nel caso che occupa, la fideiussione sottoscritta dalla contiene Pt_1
esattamente le clausole censurate (cfr. artt. 2, 6 e 8), sia per ciò che concerne le clausole di sopravvivenza della fideiussione, sia per ciò che concerne la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., come risulta dalla comparazione con il provvedimento della CA d'TA, parimenti depositato in giudizio, adempiendo in questo modo ai propri oneri di allegazione e di prova (cfr. allegato n. 3 del fascicolo di parte opponente).
Inoltre la garanzia risulta essere stata rilasciata nel 2004, proprio nell'intervallo di tempo che è stato oggetto di accertamento da parte dell'autorità indipendente, accreditando in questo modo la carica probatoria del provvedimento amministrativo.
In replica, la società opposta ha menzionato precedenti giurisprudenziali difformi, volti ad escludere un nesso automatico e indissolubile tra l'accertamento dell'intesa illecita a monte e la validità del contratto a valle.
In effetti, non si ignora che, in seno alla giurisprudenza di merito, si è sviluppato un orientamento recente, volto ad escludere la nullità della fideiussione quando essa sia stata rilasciata in epoca ampiamente successiva a quello dell'accertamento dell'autorità indipendente. Questa tesi muove dal condivisibile rilievo che l'attitudine probatoria privilegiata del provvedimento della CA d'TA non possa essere estesa in maniera automatica e ultrattiva alle fideiussioni stipulate successivamente al suo accertamento (così Tribunale Milano, 17/10/2022, n. 8031; Tribunale Forlì, 16/5/2022, n.
486). Il presupposto da cui prende le mosse, dunque, è che l'accertamento dell'autorità indipendente sia intervenuto in data anteriore al rilascio della garanzia;
nel caso di specie, invece, la fideiussione
è stata rilasciata esattamente nell'arco temporale esaminato dalla CA d'TA (in questo senso R.G. 4852/2023
appare congruente anche la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 3045/2018 del 20/06/2018 che ha citato la società opposta).
7. La nullità delle clausole censurate dalla CA d'TA comporta la sopravvivenza del regolamento negoziale depurato da quelle clausole, che vanno considerate tamquam non esset.
Opera di conseguenza il meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 1419, co. 2, c.c. e dunque la reviviscenza nel regolamento contrattuale proprio dell'art. 1957 c.c., in ossequio al quale:
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Occorre dunque verificare se il termine semestrale risulta rispettato anche nel caso di specie.
Per individuare il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale semestrale, occorre recuperare la nozione di scadenza del credito, strettamente correlata a quella di esigibilità. Il credito può dirsi scaduto solo dal momento in cui il creditore possa legittimamente esigerne il pagamento.
Secondo la stessa prospettazione della finanziaria, le obbligazioni sarebbero giunte a scadenza nel
2007, quando la banca si determinava a trasmettere una formale lettera di revoca degli affidamenti e di intimazione tanto alla società debitrice quanto al fideiussore (cfr. anche allegato n. 13 del fascicolo di parte opposta).
Dopo questa data, non risulta che la banca si sia mai attivata per coltivare le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale, nemmeno in via stragiudiziale. Il primo tentativo di recupero attestato in atti è proprio l'iniziativa monitoria, risalente al 2023.
L'eccezione si presenta dunque fondata, perché l'inerzia del creditore ha comportato l'avveramento della decadenza.
8. In definitiva, l'opposizione è fondata va accolta per quanto di ragione. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della società opposta, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, in prossimità dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa e della sua prossimità al margine superiore dello scaglione.
P.Q.M.
R.G. 4852/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1021/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 9/3/2023;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 7.800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore degli avv.ti Nicomede Di Michele e Michele Di Michele.
Aversa, 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo