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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Vincenzo Di Pede Presidente
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2449/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la revisione delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Rota;
- ricorrente -
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica in data 30.12.2024 ha dedotto che - Parte_1
sulla scorta delle condizioni convenute in sede di separazione personale con il coniuge
[...]
omologate dall'intestato Tribunale con provvedimento del 16.5.2014 - era tenuto a CP_2
corrispondere direttamente in favore del figlio la somma di € 300,00 Controparte_1
mensili a titolo di mantenimento, oltre ad € 100,00 da versare annualmente nel mese di dicembre;
ha, tuttavia, rappresentato che, a far data dal giugno 2023, il resistente era divenuto economicamente autosufficiente, avendo trovato lavoro con contratto a tempo indeterminato, sicché ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, modificare le condizioni di separazione di cui in premessa, siccome omologate con decreto del 16.05.2014, esclusivamente in relazione al mantenimento riconosciuto in favore del Sig. per le Controparte_1 motivazioni ivi esposte e, per l'effetto, revocato tale diritto, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento a far data dal giugno 2023; - ancora nel merito, accertato il regolare versamento in favore del resistente dei ratei mensili di mantenimento a far data dal giugno 2023 ad oggi, accogliere la domanda di ripetizione formulata dal ricorrente con conseguente condanna del resistente al rimborso dell'importo di Euro 5.900,00 (corrisposto sino dalla data odierna) nonché degli ulteriori ratei maturati e maturandi nel periodo successivo all'instaurazione del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, costituisce ius receptum il principio secondo cui in sede di revisione delle statuizioni rese in punto di mantenimento non possono essere presi in considerazione eventuali vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti - preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno medesimo - che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato (seppur "rebus sic stantibus") sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potendo - di converso - legittimare una modifica il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi o dei figli che sia idoneo a determinare una significativa alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non già una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti e l'entità dell'assegno medesimo sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta nella precedente statuizione.
2. Ciò posto, ritiene questo Collegio che la domanda con cui parte ricorrente ha invocato la modifica delle condizioni di separazione pattuite nel 2014 - limitatamente alla parte in cui fu ivi convenuto che avrebbe dovuto corrispondere direttamente al figlio Parte_1 [...]
(oggi di anni 32, ed all'epoca della separazione dei di lui genitori già maggiorenne ma CP_1
non autosufficiente economicamente) la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre ad € 100,00 per il solo mese di dicembre - sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, risultando documentato per tabulas che l'odierno resistente risulta impiegato alle dipendenze della compagine societaria “Mes System s.r.l.” con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come evincibile dalla documentazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Castrovillari.
Ed infatti, lo svolgimento di un'attività retribuita - peraltro prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - costituisce chiaro ed inequivoco elemento rappresentativo della raggiunta capacità del figlio, oggi trentaduenne, di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, dell'ormai conseguita autosufficienza economica che esclude la permanenza dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore in precedenza obbligato, con conseguente venir meno di detto obbligo a far data dal giugno 2023.
2.1 In ordine, poi, alla ulteriore domanda di ripetizione azionata dall'odierno istante, va osservato come la Suprema Corte abbia efficacemente chiarito che “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art.
2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”; d'altra parte, (...) “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n. 3659).
Tale domanda restitutoria, tuttavia, è inammissibile nell'odierna sede, essendo soggetta a rito ordinario ed essendo esclusa la possibilità di un "simultaneus processus" in seno al presente procedimento.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del giudizio e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2449/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente.
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto - a modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 16.5.2014 - accerta e dichiara il venir meno, per il ricorrente, dell'obbligo di mantenimento del resistente , a Controparte_1
decorrere dal mese di giugno 2023.
3) Dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dal ricorrente.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Vincenzo Di Pede
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Vincenzo Di Pede Presidente
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2449/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la revisione delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Rota;
- ricorrente -
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica in data 30.12.2024 ha dedotto che - Parte_1
sulla scorta delle condizioni convenute in sede di separazione personale con il coniuge
[...]
omologate dall'intestato Tribunale con provvedimento del 16.5.2014 - era tenuto a CP_2
corrispondere direttamente in favore del figlio la somma di € 300,00 Controparte_1
mensili a titolo di mantenimento, oltre ad € 100,00 da versare annualmente nel mese di dicembre;
ha, tuttavia, rappresentato che, a far data dal giugno 2023, il resistente era divenuto economicamente autosufficiente, avendo trovato lavoro con contratto a tempo indeterminato, sicché ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, modificare le condizioni di separazione di cui in premessa, siccome omologate con decreto del 16.05.2014, esclusivamente in relazione al mantenimento riconosciuto in favore del Sig. per le Controparte_1 motivazioni ivi esposte e, per l'effetto, revocato tale diritto, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento a far data dal giugno 2023; - ancora nel merito, accertato il regolare versamento in favore del resistente dei ratei mensili di mantenimento a far data dal giugno 2023 ad oggi, accogliere la domanda di ripetizione formulata dal ricorrente con conseguente condanna del resistente al rimborso dell'importo di Euro 5.900,00 (corrisposto sino dalla data odierna) nonché degli ulteriori ratei maturati e maturandi nel periodo successivo all'instaurazione del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, costituisce ius receptum il principio secondo cui in sede di revisione delle statuizioni rese in punto di mantenimento non possono essere presi in considerazione eventuali vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti - preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno medesimo - che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato (seppur "rebus sic stantibus") sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potendo - di converso - legittimare una modifica il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi o dei figli che sia idoneo a determinare una significativa alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non già una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti e l'entità dell'assegno medesimo sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta nella precedente statuizione.
2. Ciò posto, ritiene questo Collegio che la domanda con cui parte ricorrente ha invocato la modifica delle condizioni di separazione pattuite nel 2014 - limitatamente alla parte in cui fu ivi convenuto che avrebbe dovuto corrispondere direttamente al figlio Parte_1 [...]
(oggi di anni 32, ed all'epoca della separazione dei di lui genitori già maggiorenne ma CP_1
non autosufficiente economicamente) la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre ad € 100,00 per il solo mese di dicembre - sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, risultando documentato per tabulas che l'odierno resistente risulta impiegato alle dipendenze della compagine societaria “Mes System s.r.l.” con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come evincibile dalla documentazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Castrovillari.
Ed infatti, lo svolgimento di un'attività retribuita - peraltro prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - costituisce chiaro ed inequivoco elemento rappresentativo della raggiunta capacità del figlio, oggi trentaduenne, di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, dell'ormai conseguita autosufficienza economica che esclude la permanenza dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore in precedenza obbligato, con conseguente venir meno di detto obbligo a far data dal giugno 2023.
2.1 In ordine, poi, alla ulteriore domanda di ripetizione azionata dall'odierno istante, va osservato come la Suprema Corte abbia efficacemente chiarito che “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art.
2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”; d'altra parte, (...) “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n. 3659).
Tale domanda restitutoria, tuttavia, è inammissibile nell'odierna sede, essendo soggetta a rito ordinario ed essendo esclusa la possibilità di un "simultaneus processus" in seno al presente procedimento.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del giudizio e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2449/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente.
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto - a modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 16.5.2014 - accerta e dichiara il venir meno, per il ricorrente, dell'obbligo di mantenimento del resistente , a Controparte_1
decorrere dal mese di giugno 2023.
3) Dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dal ricorrente.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Vincenzo Di Pede