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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11368 /2024 alla quale venivano riunite le cause rg. 11369/2024, 11370/2024, 11404/2024, 11405/2024, 12445/24, 12446/2024, 12447/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
, nata a [...] il [...], Parte_3
, nato a [...] il [...], Parte_4
, nato a [...] il [...], Parte_5
, nata a [...] il [...], Parte_6
, nata a [...] il [...], Parte_7
nata a [...] il [...] Parte_8
rappresentati e difesi dall'avv. , come in atti Parte_9
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. PALAZZO GIOVINA, MARINA RAGOZZINO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: straordinario lavoro in festività infrasettimanali. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2024, alla quale venivano riunite le cause indicate in epigrafe, ciascuna parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito nei confronti dell , presso cui presta servizio con Controparte_2 le decorrenze e la qualifica in atti come turnista, lamentando che, nonostante la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali indicati, non ha
1 ricevuto le quote di straordinario a lei spettanti in base all'art. 9 del CCNL
1999/2000. Ha invocato una pronuncia di legittimità a lei favorevole, la sent. della Cassazione n. 1505 del 25.01.2021 ed ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 2016- 2018, per il periodo lavorativo:
dal gennaio 2018 al novembre 2019, con la conseguente Parte_1 Contr condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.388,28;
dal novembre 2018 al dicembre, con la Parte_2 Contr conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.767,50
dal mese di Novembre 2016 al mese Dicembre 2022, con Parte_3 Contr la conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 4.904,94,
dal mese di agosto 2022 al mese di dicembre 2022, con la Parte_4 Contr conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 310,32,
, dal mese di gennaio 2018 ad agosto 2022, con la Parte_5 Contr conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 3.279,42,
dal Dicembre dell'anno 2019 al Gennaio dell'anno 2022, con Parte_6 Contr la conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.692,18 DELLA CORTE PATRIZIA dal Gennaio dell'anno 2019 al Maggio dell'anno Contr 2021, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.884,20
dal Agosto dell'anno 2019 al Dicembre dell'anno Parte_8 Contr 2022, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.896,32
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
il tutto, oltre spese. L'azienda convenuta, regolarmente costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei crediti nonché l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
*** La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista alla 2 stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 e da lei percepita è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dalla ricorrente, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9, secondo la parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. A tal proposito invoca, a suo favore, la sentenza n. 1505/2021 della Suprema Corte secondo cui l'art. 44 non ha un carattere onnicomprensivo, non voluto dalle parti collettive e, laddove sostenuto, condurrebbe al risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno. Trattasi di un principio del tutto condivisibile in punto di diritto, tra l'altro confermato anche da pronunce di legittimità successive a quella invocata dalla ricorrente.
Ed, infatti, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va osservato che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 3 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716) Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi " è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima 4 mensilità ed, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive, con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 CP_2 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute, in via generale, a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che 5 le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario, l'art. 9 che riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario Contr festivo;
…gli ulteriori rilievi critici della rispetto a tale orientamento di questa S.C. non sono tali da giustificare una diversa valutazione giuridica;
in particolare: non è convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero, a priori, non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati, nel caso di specie, da questa S.C. nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta;
l'art. 9 cit. prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, sicché deve opinarsi Contr diversamente da quanto sostenuto dalla e deve ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022 n.23880). Alla Contr stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dalla ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben 6 vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto. L' resistente sottolinea, infatti, nella sostanza, nel corpo CP_2 della propria memoria di costituzione, l'errore in cui sarebbe incorsa parte ricorrente laddove “appiattendosi sulle pronunce innanzi richiamate della Suprema Corte, finisce anch'essa per operare una superficiale e non condivisibile disamina delle norme contrattuali più volte richiamate, che peraltro non tiene conto dell'esegesi sistematica delle stesse, pervenendo a conclusioni altrettanto ingiuste ed errate”. Essa evidenzia, infatti, che la giornata festiva infrasettimanale è stata, a priori, sottratta al debito orario che parte ricorrente deve prestare nel mese per cui l'orario lavorativo effettivamente richiesto, che non si alimenta del giorno festivo, è stato spalmato nel corso del mese stesso secondo la peculiare articolazione dei giorni lavorativi organizzati, sequenzialmente, in mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo, per cui, in tesi, parte ricorrente già usufruisce, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo. Secondo la suddetta ricostruzione, quindi, lo specifico giorno festivo (più precisamente, le ore che compongono il turno ordinario di quel giorno festivo) viene pagato con la remunerazione ordinaria spettante. Ed, infatti, l'orario dovuto, sintetizzato nella voce " ore lavorabili " sul cartellino,
è stato calcolato moltiplicando le 6 ore giornaliere previste da contratto per il numero di giorni del mese, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali (che sono stati già scomputati a priori, atteso che, per quegli specifici giorni, non è stata calcolata la prestazione). Ne consegue che il mese lavorato dal turnista su 5 giorni ha, sì, un'articolazione settimanale variabile ma, secondo la suddetta ricostruzione ermeneutica, osservandolo a consuntivo (una volta concluso il mese), è facile verificare che il medesimo non ha maturato, rispetto al personale non turnista, un'eccedenza oraria, tenendo in considerazione anche i riposi compensativi inseriti e fruiti. Ciò posto, trattasi di un'argomentazione non determinante ai fini della decisione della presente controversia alla luce dell'avvenuta fruizione, da parte della ricorrente, nell'arco temporale rivendicato - nonostante la prestazione dell'attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali così come indicate nel corpo del ricorso introduttivo ed a fronte della retribuzione della stessa con la remunerazione ordinaria - di un numero di giorni di riposo compensativo comunque inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato qualora l' sanitaria resistente avesse aderito all'opzione interpretativa delle citate CP_2 clausole contrattuali nei termini di cui alle pronunce di legittimità richiamate. Cosa che, ovviamente, non è avvenuta se solo si consideri che, non avendo ritenuto di dover provvedere all'applicazione, anche nei confronti del personale turnista, dell'art. 29 del CCNL di Settore, ne deriva, quale logico corollario, che la stessa abbia riconosciuto, in favore della ricorrente, in via esclusiva, il numero di 7 giorni di riposo compensativo esattamente corrispondente a quello a lei spettante sulla base dell'articolazione del suo orario lavorativo secondi turni. Non si è, quindi, provveduto al riconoscimento, in suo favore, dell'ulteriore giorno di riposo compensativo che le sarebbe, al contrario, spettato, ai sensi dell'art 29 citato, per effetto dell'articolazione del suo orario di lavoro, oltre che secondo turni, anche nel corso della giornata festiva infrasettimanale. Contr A tale riguardo, in definitiva, la deduzione dell resistente di avere articolato i turni di servizio di parte ricorrente prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo non sortisce conseguenze rilevanti essendo ciò avvenuto nell'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti. Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
La domanda giudiziale va, pertanto, accolta nei limiti di cui si dirà: Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di prescrizione, Parte_1
è destituita di fondamento dal momento che l'atto interruttivo è stato inviato con racc.Ta A/R n° 20071987085-5 del 16.12.2022 (Cfr. Doc. 3). Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da Contr mese di Gennaio 2018 al mese Novembre 2019. Conseguentemente l' va condannata al pagamento di euro 1.388,28 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_2 prescrizione è destituita di fondamento, l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 12.06.2023 (Cfr. Doc. 3). Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Novembre 2018 al mese Dicembre Contr 2022. Conseguentemente l' resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale dal novembre 2018 al dicembre 2022 e per un totale di € 2.767,50 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta nei limiti della prescrizione Parte_3 Contr quinquennale così come eccepita dall resistente nella propria memoria di costituzione, l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 27.05.2024. Tale atto interruttivo non copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Novembre 2016 al mese Dicembre 2022, ma sino al 27.5.2019. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale dal maggio 2017 al dicembre 2022 e per la minor somma di € 2.869,54 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di prescrizione Parte_4
è destituita di fondamento dal momento che l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 09.05.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Agosto 2022 al mese di Dicembre 2022. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di
8 parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 310,32 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_5 prescrizione non può essere accolta, posto che l'atto interruttivo è stato inviato con racc.Ta A/R n° 20071987085-5 del 16.12.2022 (Cfr. Doc. 3). Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da Contr mese di Gennaio 2018 al mese Agosto 2022. Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 3.279,42 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di prescrizione Parte_6
è destituita di fondamento posto che l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 16.09.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Dicembre 2019 al mese di Gennaio 2022. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 1.692,18 oltre accessori di legge. Per , la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_7 prescrizione è destituita di fondamento in quanto l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 21.12.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Gennaio 2019 al mese di Maggio 2021. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 2.884,20 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_8 prescrizione è destituita di fondamento posto che l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 29.07.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Agosto 2019 al mese di Dicembre 2022.
In proposito questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto da procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato e non oggetto di specifica contestazione nel corpo della memoria di costituzione. Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). 9 Le spese seguono la soccombenza, sono parametrate al secondo scaglione delle causa di lavoro ( da 1100,01 a 5.200,00), nella misura dei minimi, stante la serialità della questione, aumentati del 30% per ogni soggetto oltre il primo ( ex art 4 co. 2 Dm 55/2014), nonché aumentato sino al 30% ex art. 4 co. 1 bis dm 55/2014 per la presenza dei collegamenti ipertestuali che hanno in concreto agevolato la consultazione del fascicolo telematico;
si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 1.388,28, Parte_1 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_2
2.767,50 oltre accessori di legge;
parzialmente per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo Parte_3 di € 2.869,54 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 310,32 oltre Parte_4 accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 3.279,42 Parte_5 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 1.692,18 Parte_6 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_7
2.884,20 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_8
2.896,32 oltre accessori di legge;
Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida, per tale CP_1 misura ridotta, in € 7.120,00 per compenso professionale, con attribuzione oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Si comunichi
Aversa, 26/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11368 /2024 alla quale venivano riunite le cause rg. 11369/2024, 11370/2024, 11404/2024, 11405/2024, 12445/24, 12446/2024, 12447/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
, nata a [...] il [...], Parte_3
, nato a [...] il [...], Parte_4
, nato a [...] il [...], Parte_5
, nata a [...] il [...], Parte_6
, nata a [...] il [...], Parte_7
nata a [...] il [...] Parte_8
rappresentati e difesi dall'avv. , come in atti Parte_9
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. PALAZZO GIOVINA, MARINA RAGOZZINO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: straordinario lavoro in festività infrasettimanali. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2024, alla quale venivano riunite le cause indicate in epigrafe, ciascuna parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito nei confronti dell , presso cui presta servizio con Controparte_2 le decorrenze e la qualifica in atti come turnista, lamentando che, nonostante la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali indicati, non ha
1 ricevuto le quote di straordinario a lei spettanti in base all'art. 9 del CCNL
1999/2000. Ha invocato una pronuncia di legittimità a lei favorevole, la sent. della Cassazione n. 1505 del 25.01.2021 ed ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 2016- 2018, per il periodo lavorativo:
dal gennaio 2018 al novembre 2019, con la conseguente Parte_1 Contr condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.388,28;
dal novembre 2018 al dicembre, con la Parte_2 Contr conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.767,50
dal mese di Novembre 2016 al mese Dicembre 2022, con Parte_3 Contr la conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 4.904,94,
dal mese di agosto 2022 al mese di dicembre 2022, con la Parte_4 Contr conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 310,32,
, dal mese di gennaio 2018 ad agosto 2022, con la Parte_5 Contr conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 3.279,42,
dal Dicembre dell'anno 2019 al Gennaio dell'anno 2022, con Parte_6 Contr la conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.692,18 DELLA CORTE PATRIZIA dal Gennaio dell'anno 2019 al Maggio dell'anno Contr 2021, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.884,20
dal Agosto dell'anno 2019 al Dicembre dell'anno Parte_8 Contr 2022, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.896,32
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
il tutto, oltre spese. L'azienda convenuta, regolarmente costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei crediti nonché l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
*** La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista alla 2 stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 e da lei percepita è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dalla ricorrente, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9, secondo la parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. A tal proposito invoca, a suo favore, la sentenza n. 1505/2021 della Suprema Corte secondo cui l'art. 44 non ha un carattere onnicomprensivo, non voluto dalle parti collettive e, laddove sostenuto, condurrebbe al risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno. Trattasi di un principio del tutto condivisibile in punto di diritto, tra l'altro confermato anche da pronunce di legittimità successive a quella invocata dalla ricorrente.
Ed, infatti, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va osservato che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 3 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716) Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi " è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima 4 mensilità ed, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive, con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 CP_2 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute, in via generale, a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che 5 le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario, l'art. 9 che riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario Contr festivo;
…gli ulteriori rilievi critici della rispetto a tale orientamento di questa S.C. non sono tali da giustificare una diversa valutazione giuridica;
in particolare: non è convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero, a priori, non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati, nel caso di specie, da questa S.C. nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta;
l'art. 9 cit. prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, sicché deve opinarsi Contr diversamente da quanto sostenuto dalla e deve ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022 n.23880). Alla Contr stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dalla ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben 6 vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto. L' resistente sottolinea, infatti, nella sostanza, nel corpo CP_2 della propria memoria di costituzione, l'errore in cui sarebbe incorsa parte ricorrente laddove “appiattendosi sulle pronunce innanzi richiamate della Suprema Corte, finisce anch'essa per operare una superficiale e non condivisibile disamina delle norme contrattuali più volte richiamate, che peraltro non tiene conto dell'esegesi sistematica delle stesse, pervenendo a conclusioni altrettanto ingiuste ed errate”. Essa evidenzia, infatti, che la giornata festiva infrasettimanale è stata, a priori, sottratta al debito orario che parte ricorrente deve prestare nel mese per cui l'orario lavorativo effettivamente richiesto, che non si alimenta del giorno festivo, è stato spalmato nel corso del mese stesso secondo la peculiare articolazione dei giorni lavorativi organizzati, sequenzialmente, in mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo, per cui, in tesi, parte ricorrente già usufruisce, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo. Secondo la suddetta ricostruzione, quindi, lo specifico giorno festivo (più precisamente, le ore che compongono il turno ordinario di quel giorno festivo) viene pagato con la remunerazione ordinaria spettante. Ed, infatti, l'orario dovuto, sintetizzato nella voce " ore lavorabili " sul cartellino,
è stato calcolato moltiplicando le 6 ore giornaliere previste da contratto per il numero di giorni del mese, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali (che sono stati già scomputati a priori, atteso che, per quegli specifici giorni, non è stata calcolata la prestazione). Ne consegue che il mese lavorato dal turnista su 5 giorni ha, sì, un'articolazione settimanale variabile ma, secondo la suddetta ricostruzione ermeneutica, osservandolo a consuntivo (una volta concluso il mese), è facile verificare che il medesimo non ha maturato, rispetto al personale non turnista, un'eccedenza oraria, tenendo in considerazione anche i riposi compensativi inseriti e fruiti. Ciò posto, trattasi di un'argomentazione non determinante ai fini della decisione della presente controversia alla luce dell'avvenuta fruizione, da parte della ricorrente, nell'arco temporale rivendicato - nonostante la prestazione dell'attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali così come indicate nel corpo del ricorso introduttivo ed a fronte della retribuzione della stessa con la remunerazione ordinaria - di un numero di giorni di riposo compensativo comunque inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato qualora l' sanitaria resistente avesse aderito all'opzione interpretativa delle citate CP_2 clausole contrattuali nei termini di cui alle pronunce di legittimità richiamate. Cosa che, ovviamente, non è avvenuta se solo si consideri che, non avendo ritenuto di dover provvedere all'applicazione, anche nei confronti del personale turnista, dell'art. 29 del CCNL di Settore, ne deriva, quale logico corollario, che la stessa abbia riconosciuto, in favore della ricorrente, in via esclusiva, il numero di 7 giorni di riposo compensativo esattamente corrispondente a quello a lei spettante sulla base dell'articolazione del suo orario lavorativo secondi turni. Non si è, quindi, provveduto al riconoscimento, in suo favore, dell'ulteriore giorno di riposo compensativo che le sarebbe, al contrario, spettato, ai sensi dell'art 29 citato, per effetto dell'articolazione del suo orario di lavoro, oltre che secondo turni, anche nel corso della giornata festiva infrasettimanale. Contr A tale riguardo, in definitiva, la deduzione dell resistente di avere articolato i turni di servizio di parte ricorrente prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo non sortisce conseguenze rilevanti essendo ciò avvenuto nell'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti. Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
La domanda giudiziale va, pertanto, accolta nei limiti di cui si dirà: Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di prescrizione, Parte_1
è destituita di fondamento dal momento che l'atto interruttivo è stato inviato con racc.Ta A/R n° 20071987085-5 del 16.12.2022 (Cfr. Doc. 3). Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da Contr mese di Gennaio 2018 al mese Novembre 2019. Conseguentemente l' va condannata al pagamento di euro 1.388,28 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_2 prescrizione è destituita di fondamento, l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 12.06.2023 (Cfr. Doc. 3). Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Novembre 2018 al mese Dicembre Contr 2022. Conseguentemente l' resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale dal novembre 2018 al dicembre 2022 e per un totale di € 2.767,50 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta nei limiti della prescrizione Parte_3 Contr quinquennale così come eccepita dall resistente nella propria memoria di costituzione, l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 27.05.2024. Tale atto interruttivo non copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Novembre 2016 al mese Dicembre 2022, ma sino al 27.5.2019. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale dal maggio 2017 al dicembre 2022 e per la minor somma di € 2.869,54 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di prescrizione Parte_4
è destituita di fondamento dal momento che l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 09.05.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Agosto 2022 al mese di Dicembre 2022. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di
8 parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 310,32 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_5 prescrizione non può essere accolta, posto che l'atto interruttivo è stato inviato con racc.Ta A/R n° 20071987085-5 del 16.12.2022 (Cfr. Doc. 3). Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da Contr mese di Gennaio 2018 al mese Agosto 2022. Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 3.279,42 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di prescrizione Parte_6
è destituita di fondamento posto che l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 16.09.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Dicembre 2019 al mese di Gennaio 2022. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 1.692,18 oltre accessori di legge. Per , la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_7 prescrizione è destituita di fondamento in quanto l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 21.12.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Gennaio 2019 al mese di Maggio 2021. Contr Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato e per un totale di € 2.884,20 oltre accessori di legge. Per la domanda va accolta integralmente;
l'eccezione di Parte_8 prescrizione è destituita di fondamento posto che l'atto interruttivo è stato inviato con pec del 29.07.2024. Tale atto interruttivo copre l'intero arco temporale della richiesta giudiziale, ovvero, da mese di Agosto 2019 al mese di Dicembre 2022.
In proposito questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto da procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato e non oggetto di specifica contestazione nel corpo della memoria di costituzione. Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). 9 Le spese seguono la soccombenza, sono parametrate al secondo scaglione delle causa di lavoro ( da 1100,01 a 5.200,00), nella misura dei minimi, stante la serialità della questione, aumentati del 30% per ogni soggetto oltre il primo ( ex art 4 co. 2 Dm 55/2014), nonché aumentato sino al 30% ex art. 4 co. 1 bis dm 55/2014 per la presenza dei collegamenti ipertestuali che hanno in concreto agevolato la consultazione del fascicolo telematico;
si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 1.388,28, Parte_1 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_2
2.767,50 oltre accessori di legge;
parzialmente per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo Parte_3 di € 2.869,54 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 310,32 oltre Parte_4 accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 3.279,42 Parte_5 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 1.692,18 Parte_6 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_7
2.884,20 oltre accessori di legge;
per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_8
2.896,32 oltre accessori di legge;
Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida, per tale CP_1 misura ridotta, in € 7.120,00 per compenso professionale, con attribuzione oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Si comunichi
Aversa, 26/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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