Art. 31. Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
La Cassa puo' essere autorizzata dal Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dal consorzi medesimi.
I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione puo' essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.
Al fine dell'applicazione della presente legge e dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 , come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608 , e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successiva modificazioni e integrazioni.
In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell' articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ".
La Cassa puo' essere autorizzata dal Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dal consorzi medesimi.
I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione puo' essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.
Al fine dell'applicazione della presente legge e dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 , come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608 , e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successiva modificazioni e integrazioni.
In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell' articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ".