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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- Dott. Carlo Errico Presidente est.
- Dott. Adele Ferraro Consigliere
- Dott. Alessandra Ferraro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 118/2022 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 28/5/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Nicoletta Maria Mauro, Parte_1
procuratore domiciliatario;
Appellante
E
Controparte_1
[...]
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Lecce;
Appellato
CON L'INTERVENTO DEL P.G. (parere contrario del 13/6/2022) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, nato in [...], premesso che la competente gli aveva Parte_1 CP_1
negato la protezione internazionale, adiva il Tribunale di Lecce, chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento della sola protezione umanitaria ex artt. 32, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008 e art. 5, comma 6 del d.lgs. 286 del 1998.
L'istante riferiva: - di essere cittadino nigeriano, originario del villaggio di Obagie in
Benin City, Edo State, di appartenere al gruppo etnico benin, di essere di fede cristiana, di avere un basso livello di istruzione, di non essere sposato e di non avere figli;
-di aver lasciato il suo Paese il 28/04/2016 e di essere arrivato in Italia il 29/10/2016; - di aver lavorato come contadino nel proprio villaggio, ove si erano verificati dissidi con alcuni allevatori di mucche che distruggevano le coltivazioni per far mangiare il bestiame. Per questo motivo, gli abitanti del villaggio attaccarono i pastori uccidendo una mucca;
qualche giorno dopo i pastori tornarono armati nel villaggio ed uccisero tre persone, ferendone altre. Nello specifico, egli venne minacciato di morte, sebbene avesse denunciato il fatto alla polizia locale, e per paura aveva lasciato il paese;
- che, in caso di rimpatrio, temeva per la propria vita.
La prima, e poi il Tribunale di Lecce rigettavano la domanda, non CP_1
avendo registrato elementi validi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Avverso l'ordinanza del Tribunale, proponeva appello, deducendo che: - Parte_1
il Tribunale non aveva tenuto in debita considerazione il suo stato di estrema vulnerabilità, alla luce della grave situazione di conflitto politico-religioso che caratterizzava la Nigeria, nonché in considerazione della sua giovane età, del suo stato di analfabetismo e dello sradicamento dal suo Paese di origine;
- in considerazione dell''estensione pandemica di coronavirus in Nigeria, delle gravi carenze del servizio sanitario e della insicurezza dell'intero Paese, in caso di rimpatriato, sarebbe stato esposto ad un concreto pericolo di contagio e conseguente compromissione del diritto alla salute, nonché al pericolo per la incolumità della propria vita in una Nazione caratterizzata da continui attacchi terroristici, da violazioni dei diritti umani e da una situazione di insicurezza generale;
- nel corso del giudizio di primo grado, aveva prodotto un affidavit, con relativa traduzione, riguardante i motivi della sua fuga dalla pag. 2/9 Nigeria, ma la predetta documentazione non era stata menzionata nel provvedimento impugnato. Tanto premesso, invocava l'accoglimento del proposto appello, con riforma del provvedimento impugnato e con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa del 6/6/2022, si costituiva il
[...]
di Controparte_4 CP_1
chiedendo il rigetto del proposto appello.
All'udienza del 28/5/2022, svoltasi con trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per memorie di replica.
Il P.G. con parere del 13/6/2022 concludeva in senso contrario all'accoglimento dell'appello.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso, ai fini della individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, che, come di recente affermato dalla Suprema Corte, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 - nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permesso di soggiorno - non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018).
Tali domande, quale quella in esame, devono essere quindi scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
Ciò posto, la disciplina di cui agli artt. 5 d.lgs. nr. 286/1998 e 32 d. lgs. nr.
25/2008 (vigente al momento della presentazione dell'istanza) consente il riconoscimento della protezione “umanitaria”, nel caso in cui ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o pag. 3/9 internazionali dello Stato italiano, laddove i “seri motivi umanitari” devono essere individuati nella particolare vulnerabilità del soggetto che, ove rimpatriato, correrebbe il rischio di non poter esercitare i suoi diritti fondamentali anche per situazioni di carattere temporaneo e suscettibili di evoluzione positiva nel paese di origine (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 1- 6 sez. civ. n. 24544/2011).
Devono dunque essere valutate le condizioni che possono esporre a rischi apprezzabili la posizione del richiedente la protezione, quali situazioni di grave instabilità politica del Paese di origine, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali e così via, situazioni da valutarsi peraltro in relazione a condizioni di vulnerabilità personale del richiedente, con particolare riferimento alle sue condizioni di salute, all'età, a particolari condizioni personali e familiari, al livello di inserimento sociale in Italia o altro.
La giurisprudenza di legittimità, chiarito che "...le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14" (v. Cass.
n. 26566/2013), ha quindi progressivamente individuato una serie di situazioni determinanti la sostanziale vulnerabilità del richiedente che, in quanto tali, legittimano il rilascio della misura protettiva in parola, quali, a titolo esemplificativo, la necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari a causa di gravi patologie impossibili da curare nel Paese di origine ovvero il bisogno di assistere minori.
Accanto a queste situazioni di vulnerabilità legate specificamente alla persona del richiedente e, quindi, di natura soggettiva, ai fini dell'accesso alla protezione umanitaria, rilevano anche ragioni oggettive legate al particolare contesto socio- politico del Paese di provenienza, il quale, sebbene non attraversato da conflitti armati, a fronte di situazioni di violenza sociale, di instabilità politica ovvero di disastri ambientali e naturali, è comunque instabile ed insicuro a tal punto da pag. 4/9 comportare rischi effettivi per l'integrità della persona del richiedente in caso di rimpatrio.
Sennonché, le predette ragioni di carattere oggettivo non possono ritenersi di per sé sufficienti al rilascio del permesso umanitario dovendo pur sempre essere valutate in relazione alla condizione personale del richiedente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha di recente chiarito che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere comunque ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e a cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo Paese
d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286 cit., che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese” (cfr. Cass. 23 febbraio 2018 n. 4455; Cass. 11 gennaio 2019, n. 9304/2019).
Da ultimo, la Suprema Corte a sezioni unite ha assegnato rilievo centrale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, alla “valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. SU 29460/2019 del 13 novembre
2019).
pag. 5/9 Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce delle deduzioni contenute nell'atto di appello, non si ravvisano specifiche situazioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, tali da esporlo, in caso di rimpatrio, ad una grave violazione dei diritti umani, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU.
Tali situazioni di vulnerabilità non possono individuarsi nelle circostanze dedotte dall'appellante.
In particolare, il richiedente si trova in Italia dal 2016 e non risulta documentata in alcun modo una sufficiente integrazione sul territorio dello Stato, né ha fornito prova di svolgere alcuna attività lavorativa dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, né è stata fornita allegazione in merito all'eventuale inserimento del ricorrente nel tessuto sociale del territorio italiano, ad esempio attraverso l'attestazione di frequentazione di corsi di lingua o di altra specie. Nulla nell'atto di appello è stato specificamente dedotto con riferimento all'inserimento lavorativo dell'istante.
Peraltro, l'emergenza epidemiologica cui si fa riferimento ha registrato nel corso degli ultimi anni vicende alterne di tal che neppure nei periodi in cui la criticità si
è attenuata, è stata allegata la circostanza che il richiedente abbia utilmente cercato e trovato un'attività lavorativa. Inoltre, con riferimento alla tutela della salute, può ritenersi che il carattere emergenziale dell'epidemia Covid19, così come indicato in ricorso, sia stato certamente superato.
Non è stato documentato che questi abbia svolto corsi o attività volte a garantire una integrazione nel Paese, non essendo neppure stato allegato lo svolgimento di corsi di lingua o di formazione in Italia.
Non emergono, dunque, motivi di salute, di estrema povertà o ambientali tali da pregiudicare i diritti fondamentali del richiedente, atteso che nella zona di provenienza del richiedente (Sud della Nigeria) non si riscontra la mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa.
pag. 6/9 Infine, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente non può, di per sé, integrare i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, che, nel caso di specie, non presenta rilevanti profili di vulnerabilità soggettiva.
Nemmeno dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla
Commissione possono desumersi tali profili di vulnerabilità soggettiva (egli riferiva di essere fuggito per timore di essere assassinato da un gruppo non definito di pastori del proprio villaggio di origine).
Ed infatti, dalle dichiarazioni rilasciate dinanzi alla Controparte_1 non può ritenersi che l'istante abbia una reale e fondato timore di subire
[...]
rischi per la propria incolumità da membri di tale asserito gruppo di pastori.
L'intera vicenda descritta appare poco credibile, estremamente generica, vaga e contradditoria. Egli ha dichiarato di aver lasciato il Paese per salvare la propria vita, temendo ripercussioni da parte di un gruppo di pastori, che lo aveva ritenuto l'unico responsabile della morte della loro mucca. I membri di tale gruppo, i quali avevano in precedenza ucciso tre persone ferendone altre sette, lo avrebbero inseguito armati e minacciato di morte. Appare poco credibile che sia stato Pt_1
l'unico destinatario delle minacce, che peraltro sono state descritte in modo vago e confuso.
Ha, poi, sostenuto di aver sporto personalmente denuncia in Nigeria, in data
26/4/2016, al momento del verificarsi della minaccia. In sede di audizione, allorquando gli veniva fatto presente che la denuncia prodotta riportava il nome del cugino e la differente data del 28/2/2018, egli rispondeva “può essere che la polizia abbia sbagliato”, non fornendo ulteriori spiegazioni. Anche tale elemento evidenzia le contraddizioni del racconto, così come la circostanza che il richiedente abbia nel modulo C3 dichiarato di svolgere la professione di muratore in luogo di quella di contadino, che avrebbe occasionato la ragione della sua fuga dal Paese di origine.
pag. 7/9 Inoltre, al di là delle contraddizioni insite nel racconto reso (già rilevate dalla
Commissione), deve evidenziarsi che tali vicende si collocano in un periodo lontano nel tempo.
Da ciò consegue che tale profilo non può essere valutato da questa Corte, in ossequio ai principi dell'onere della prova in una materia che, pur connotata da espresse deroghe all'applicazione del principio dispositivo, impone comunque al giudice di merito di attivarsi ufficiosamente solo laddove il cittadino straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria è destinata ad inserirsi, non opera sul versante dell'allegazione, ma esclusivamente su quello della prova.
Resta pertanto fermo il correlato principio che l'allegazione difensiva debba essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, ivi compresi i motivi della sua domanda di protezione internazionale (art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007), nella precisazione che l'inosservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della medesima sul piano probatorio” (cfr. Cass. Sez. 1 ordinanza n. 13403 del 17 maggio 2019)
In conclusione, tenuto conto della situazione personale del richiedente, valutate sulla scorta delle allegazioni difensive, può escludersi che a seguito del rientro del predetto nel Paese di origine "possa determinarsi la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" (cfr. Cass., Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Ritiene il collegio che ricorrano ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, la cui valutazione è fortemente condizionata dall'evoluzione della situazione dello Stato di provenienza del richiedente, soggetta a continue modifiche, tale da rendere particolarmente complesse la fattispecie e le problematiche giuridiche implicate.
pag. 8/9 Stante il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n.
228 ( legge di stabilità 2013), con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato. Si richiama al riguardo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del
20/02/2020).
P.Q.M.
la Corte, come innanzi composta, pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro il in persona del avverso
[...] Controparte_2 CP_5
l'ordinanza resa dal Tribunale di Lecce del 11/02/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese compensate;
3) dà atto che il proposto appello è stato integralmente rigettato, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228, salva l'effettiva debenza alla verifica della sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale, attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Lecce il 30/9/2024.
Il Presidente est.
Dott. Carlo Errico
pag. 9/9