Sentenza 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/04/2022, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00609/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2021, proposto da
Consorzio Santa Venardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Francesco Errico e Clara Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli relativo alla diffida con istanza di accesso agli atti, inoltrata in nome e per conto del Consorzio dall’Avv. Clara Fumarola, in data 8 febbraio 2021, con cui veniva chiesto di “ fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio Santa Venardia, già a far data dal 18.04.2019 ” nonché di “ voler fornire informazioni circa lo stato del procedimento relativo all’adeguamento del PRG al PPTR ”; istanza volta, quindi, a ottenere un provvedimento in relazione al piano di lottizzazione;
- dell’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente in ordine a detta istanza nonché per la condanna del Comune di Gallipoli a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni
e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'A.C. intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine che vorrà assegnare Codesto Ecc.mo TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Alessandro PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Santa Venardia è stato costituito in data 03.10.2018 con atto per notar Roberto Vinci, con lo scopo di attuare il piano di lottizzazione delle aree ricadenti nel “ comparto R6 ” del Comune di Gallipoli, attraverso la realizzazione delle urbanizzazioni primarie previste dallo stesso e la cessione da parte dei singoli associati delle aree destinate a standard e a viabilità, in proporzione alle rispettive proprietà.
Le proprietà ricadenti nel comparto sono 10 (dieci), compreso il Comune di Gallipoli; l’adesione al comparto è dell’81,16%; la superficie è di 40.786,00 mq e il volume totale ammissibile ammonta a 32.628,80 mc.
In data 18.04.2019, con nota prot. n. 0021341, è stata trasmessa al Comune di Gallipoli istanza per l’adozione di un piano di lottizzazione. In data 10.06.2019, con prot. n. 0030289, è stata inoltrata integrazione documentale.
Con nota del 14.08.2019, trasmessa telematicamente in pari data con prot. n. 042020, il responsabile del procedimento inoltrava al Consorzio odierno ricorrente una relazione istruttoria con richiesta di chiarimenti e integrazioni.
In data 20.02.2020, pertanto, il consorzio trasmetteva all’Amministrazione Comunale le controdeduzioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la relazione istruttoria, nonché gli elaborati aggiornati. Detta trasmissione acquisiva prot. n. 0010207.
Poiché nessuna comunicazione è seguita all’inoltro della nuova documentazione, il Consorzio ha formulato formale diffida, con inclusa istanza di accesso agli atti amministrativi, mediante pec del 08.02.2021.
In sostanza, il legale incaricato ha chiesto all’Amministrazione Comunale di voler fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata, la cui istanza è stata trasmessa dal Consorzio, già a far data dal 18.04.2019. Nondimeno, stante la particolare incidenza della questione rispetto alla realizzazione del piano di lottizzazione, si è diffidato l’Ente a voler fornire informazioni circa lo stato del procedimento relativo all’adeguamento del PRG al PPTR.
Alcun riscontro è pervenuto in ordine alla diffida dell’8 febbraio 2021, né è stato adottato alcun provvedimento relativo al procedimento del piano di lottizzazione convenzionata.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Gallipoli è insorto il ricorrente deducendo: Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 L. n. 241/1990. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Inosservanza del termine di conclusione del procedimento e silenzio inadempimento dell’amministrazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione del principio di non aggravamento. Eccesso di potere.
In data 17.09.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità, la improcedibilità, la improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
Il Comune sostiene che il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù del provvedimento con cui il Comune ha avviato la verifica di assoggettabilità a VAS e ha individuato gli enti competenti.
Tuttavia, come dimostrato con la produzione documentale depositata dal Consorzio Santa Venardia, il procedimento è ancora in una fase istruttoria, alcun provvedimento conclusivo è intervenuto in ordine al Piano di Lottizzazione, né tantomeno sulla istanza de qua .
Tale aspetto è confermato dal provvedimento di avvio delle consultazioni in cui si legge che “ si comunica alle SS.VV. l’avvio della procedura ex art. 8, c.2 della L.R. n.44/2012 e s.m.i. Si informa, inoltre, che gli elaborati di cui sopra sono stati pubblicati in data 20.09.2021 al n. 4086 dell’Albo Pretorio del Comune di Gallipoli nella Sezione Tutela Ambientale pertanto consultabili sullo stesso sito. I pareri degli Enti relativi alla procedura in oggetto dovranno essere trasmessi a quest’Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della presente al seguente indirizzo PEC: demanio.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ”.
Si è, dunque, al cospetto di un procedimento in fase di avvio che non può certamente caratterizzarsi per una valenza dispositiva.
Giova sottolineare, infatti, che “ la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale ” (cfr. tra le più recenti T.A.R. Molise, Sez. I, 09/11/2020, n. 302; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19/10/2020, n. 1481; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 05/03/2021, n. 608).
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha emanato alcun provvedimento, positivo o negativo, sull’istanza del Consorzio, pertanto il ricorso non può ritenersi improcedibile.
Quanto al merito del ricorso, la giurisprudenza ha chiarito che “ È illegittimo il silenzio serbato dalla P.A. su di una istanza di approvazione di un piano di lottizzazione, nel caso in cui risulti che il Comune non abbia tempestivamente provveduto alla definitiva conclusione del procedimento, in aperto contrasto con l’obbligo imposto dall’art. 2 l. n. 241/1990, nel testo novellato dalla l. n. 15/2005, nonché dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. Ovviamente, dalla constatazione dell’inerzia del Comune a porre in essere gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento Regionale in materia non può discendere altro che l’ordine, all’ente, di concludere, sul piano formale, il procedimento già avviato e rimasto in situazione di stallo, laddove l’esito del procedimento medesimo non può che rimanere, altrettanto ovviamente, affidato alle determinazioni discrezionali della P.A. al riguardo ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 05/10/2020, n. 1311).
In presenza di una formale istanza l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte.
Il ricorso deve essere accolto con condanna del Comune di Gallipoli a provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza decorsi i quali: - si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta , le cui spese saranno poste a carico dell’Amministrazione intimata; - il Segretario comunale dovrà comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo T.A.R. la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sua competenza con riferimento a eventuali profili di danno erariale.
Il Comune di Gallipoli deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in base alla regola della soccombenza; esse si liquidano come in dispositivo, ferma restando la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1190 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Gallipoli alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario comunale del Comune di Gallipoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro PA | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO