TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2308/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GAMMAROTA ROBERTO, come da procura in Parte_1
atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.24 la ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Giudice del Lavoro per i seguenti motivi.
Esponeva di essere dipendente del con rapporto di lavoro a tem-po indeterminato con CP_1 qualifica di collaboratore scolastico nell'aera professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area A, immesso in ruolo a far data dal 1.9.08. Successivamente alla conferma in ruolo, presentava domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo , prestati dal 26.11.99,per la c.d. “ricostruzione di carriera”; quindi agiva al fine di ottenere la condanna del al riconoscimento dello stesso trattamento economico e giuridico previsto per il personale a tempo CP_2 indeterminato del comparto scuola e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con il pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto a tempo determinato, previa disapplicazione di quanto statuito dal decreto di Ricostruzione carriera prot. N. 220 del 5.10.2010 emesso dall'istituto scolastico scuola Primaria i° c.d. Bovio di Ruvo di Puglia in ragione del quale la anzianità di servizio preruolo della assistente amministrativa equivalente nel totale a giorni 2973 ovvero anni 8 mesi
3 e giorni 3 veniva illegittimamente decurtata e rideterminata in anni 6 mesi 8 e giorni 12 con evidente nocumento della progressione di carriera giuridica ed economica dell'istante.
Cont
IL non si costituiva in giudizio.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria, ad eccezione di una ctu contabile.
******
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. E' incontroversa la ricostruzione dei fatti e la successione dei contratti a tempo determinato della ricorrente, così come indicati in ricorso e non specificatamente contestati dal resistente. CP_2
Appare – alla luce dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fondati sul principio sancito dall'art. 526, comma 1°, del D.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, a cui il personale non docente è equiparato) – che vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato all'odierna parte ricorrente rispetto a quello riservato al personale ATA assunto a tempo indeterminato, avendo la predetta parte conservato per tutto il periodo in cui è stata assunta a tempo determinato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
Tanto si rinviene da una serie di riferimenti normativi e giurisprudenziali. L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 così prevede: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.” Il successivo art. 570 così prevede: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili
a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. Ebbene, tali norme appaiono contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Infatti, già la Corte di giustizia 13.9.2007, C-307/05, : chiamata a Persona_1 pronunciarsi sulla questione “in sostanza, se la nozione di 'condizioni di impiego' di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; veniva inoltre ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello
Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva
1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68)”; si concludeva nel senso che “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegatoalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”; La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22558/2016, ha indicato, quale giudice della nomofilachia, i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'Il luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e
71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. L'approdo giurisprudenziale a cui era pervenuta la Corte di Cassazione nel 2016 è stato nuovamente messo in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20.9.2018, Per_2 secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Tanto precisato devono recepirsi, in particolare, i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, innanzi richiamata, evidenziando che a tali conclusioni la Suprema
Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla
Direttiva 99/70/CE), da non confondere, peraltro, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola n. 5 dello stesso Accordo.
Ed invero, la Corte di legittimità ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della
Corte di Giustizia – che: a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, DE
CE ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (DE CE Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi). L'accertata incompatibilità, con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso. In linea di principio, sussiste pertanto il diritto del docente e del personale amministrativo precario al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo lavorativo a tempo determinato. Non incide sulle argomentazioni appena esposte l'istituto della ricostruzione di carriera, di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994,, che attiene ad un momento successivo, eventuale ed indipendente dallo svolgimento del contratto a termine, nel corso del quale si realizza la discriminazione economica vietata dall'ordinamento (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2018, n. 8995). Il principio di non discriminazione – come dianzi richiamato – nondimeno si estende, ricorrendone i presupposti di applicabilità, anche al tema della ricostruzione della carriera. Ed invero, una volta applicato il principio di non discriminazione alla progressione economica stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, come riconosciuta in favore di lavoratori a tempo indeterminato (di ruolo) “comparabili” - ed in assenza, dunque, di “ragioni oggettive” di differenziazione -, la sola circostanza dell'assunzione a tempo determinato si risolverebbe in una ingiustificata compressione dell'ambito coperto dallo stesso principio di non discriminazione. La recente sentenza resa in data 20.9.2018 dalla Corte di Giustizia nella causa C466/17/Motter contro la impone, tuttavia, le seguenti riflessioni. Parte_2 Ed invero, con tale sentenza la Corte Europea si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva n. 1999/70/CE (ma il ragionamento è applicabile per analogia al personale ATA), affermando che: “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. Ebbene, per quanto rilevato dalla Corte di Giustizia, la comparabilità tra l'attività lavorativa svolta dal personale scolastico di ruolo e quella svolta dal personale non di ruolo deve coinvolgere la verifica in concreto delle condizioni di lavoro e quindi il contenuto delle mansioni, desumibili, in parte, anche dalla tipologia dei contratti stipulati.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente allegato di aver svolto, durante il periodo di lavoro a tempo determinato, le medesime attività espletate dal personale ATA immesso in ruolo. Il non ha contestato alcunché, non avendo allegato (né, tanto meno, provato) CP_1 alcuna peculiarità del servizio a termine rispetto a quello di ruolo che giustifichi tale disparità di trattamento.
Nella più completa assenza di elementi che depongano in senso contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale ATA di ruolo e a termine inducono a ritenere che la posizione rivestita da parte ricorrente come personale ATA a termine sia pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo.
DE resto, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente ha svolto di fatto servizi pre-ruolo con incarichi annuali e comunque per più di 180 giorni in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area A, profilo collaboratore scolastico (c.d. personale ATA), per 36 ore settimanali,
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 sopra citato in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della parte ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo. D'altronde, una condivisibile giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino, Sez Lav. Sent. n. 840/2017) aveva già chiarito (in analoga fattispecie relativa ad un docente) che l'ipotesi discriminatoria si realizza senz'altro quando il lavoratore abbia prestato servizio pre-ruolo nell'ambito di rapporti a termine della durata annua di 12 mesi o poco meno, perché in tali casi l'abbattimento di un terzo dei servizi prestati oltre il quarto anno è penalizzante rispetto alla valorizzazione del servizio prestato dai dipendenti a tempo indeterminato per lo stesso tempo.
Tale opzione ermeneutica è stata confermata dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 31150/2019 del 28.11.2019, che ha ribadito il medesimo principio: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr., altresì, ancora più di recente, Cass. n. 2924/2020 e Cass. n. 3472/2020). L'amministrazione scolastica va pertanto condannata a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato. In definitiva, la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo. Cont Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico del , nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della particolarità dell' evoluzione processuale,che comunque ha attestato un margine di errore nella ricostruzione della carriera della ricorrente non sempre significativamente apprezzabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21.3.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1 accoglie per quanto di ragione la domanda e, dichiara il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta un ' anzianità pari ad anni 8 mesi 3 e giorni 3 ; condanna per l' effetto il convenuto ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e previdenziali dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti;
Cont condanna infine il al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari, in € 3700,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Così deciso in Trani, il 12/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GAMMAROTA ROBERTO, come da procura in Parte_1
atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.24 la ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Giudice del Lavoro per i seguenti motivi.
Esponeva di essere dipendente del con rapporto di lavoro a tem-po indeterminato con CP_1 qualifica di collaboratore scolastico nell'aera professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area A, immesso in ruolo a far data dal 1.9.08. Successivamente alla conferma in ruolo, presentava domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo , prestati dal 26.11.99,per la c.d. “ricostruzione di carriera”; quindi agiva al fine di ottenere la condanna del al riconoscimento dello stesso trattamento economico e giuridico previsto per il personale a tempo CP_2 indeterminato del comparto scuola e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con il pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto a tempo determinato, previa disapplicazione di quanto statuito dal decreto di Ricostruzione carriera prot. N. 220 del 5.10.2010 emesso dall'istituto scolastico scuola Primaria i° c.d. Bovio di Ruvo di Puglia in ragione del quale la anzianità di servizio preruolo della assistente amministrativa equivalente nel totale a giorni 2973 ovvero anni 8 mesi
3 e giorni 3 veniva illegittimamente decurtata e rideterminata in anni 6 mesi 8 e giorni 12 con evidente nocumento della progressione di carriera giuridica ed economica dell'istante.
Cont
IL non si costituiva in giudizio.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria, ad eccezione di una ctu contabile.
******
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. E' incontroversa la ricostruzione dei fatti e la successione dei contratti a tempo determinato della ricorrente, così come indicati in ricorso e non specificatamente contestati dal resistente. CP_2
Appare – alla luce dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fondati sul principio sancito dall'art. 526, comma 1°, del D.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, a cui il personale non docente è equiparato) – che vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato all'odierna parte ricorrente rispetto a quello riservato al personale ATA assunto a tempo indeterminato, avendo la predetta parte conservato per tutto il periodo in cui è stata assunta a tempo determinato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
Tanto si rinviene da una serie di riferimenti normativi e giurisprudenziali. L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 così prevede: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.” Il successivo art. 570 così prevede: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili
a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. Ebbene, tali norme appaiono contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Infatti, già la Corte di giustizia 13.9.2007, C-307/05, : chiamata a Persona_1 pronunciarsi sulla questione “in sostanza, se la nozione di 'condizioni di impiego' di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; veniva inoltre ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello
Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva
1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68)”; si concludeva nel senso che “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegatoalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”; La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22558/2016, ha indicato, quale giudice della nomofilachia, i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'Il luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e
71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. L'approdo giurisprudenziale a cui era pervenuta la Corte di Cassazione nel 2016 è stato nuovamente messo in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20.9.2018, Per_2 secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Tanto precisato devono recepirsi, in particolare, i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, innanzi richiamata, evidenziando che a tali conclusioni la Suprema
Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla
Direttiva 99/70/CE), da non confondere, peraltro, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola n. 5 dello stesso Accordo.
Ed invero, la Corte di legittimità ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della
Corte di Giustizia – che: a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, DE
CE ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (DE CE Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi). L'accertata incompatibilità, con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso. In linea di principio, sussiste pertanto il diritto del docente e del personale amministrativo precario al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo lavorativo a tempo determinato. Non incide sulle argomentazioni appena esposte l'istituto della ricostruzione di carriera, di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994,, che attiene ad un momento successivo, eventuale ed indipendente dallo svolgimento del contratto a termine, nel corso del quale si realizza la discriminazione economica vietata dall'ordinamento (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2018, n. 8995). Il principio di non discriminazione – come dianzi richiamato – nondimeno si estende, ricorrendone i presupposti di applicabilità, anche al tema della ricostruzione della carriera. Ed invero, una volta applicato il principio di non discriminazione alla progressione economica stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, come riconosciuta in favore di lavoratori a tempo indeterminato (di ruolo) “comparabili” - ed in assenza, dunque, di “ragioni oggettive” di differenziazione -, la sola circostanza dell'assunzione a tempo determinato si risolverebbe in una ingiustificata compressione dell'ambito coperto dallo stesso principio di non discriminazione. La recente sentenza resa in data 20.9.2018 dalla Corte di Giustizia nella causa C466/17/Motter contro la impone, tuttavia, le seguenti riflessioni. Parte_2 Ed invero, con tale sentenza la Corte Europea si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva n. 1999/70/CE (ma il ragionamento è applicabile per analogia al personale ATA), affermando che: “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. Ebbene, per quanto rilevato dalla Corte di Giustizia, la comparabilità tra l'attività lavorativa svolta dal personale scolastico di ruolo e quella svolta dal personale non di ruolo deve coinvolgere la verifica in concreto delle condizioni di lavoro e quindi il contenuto delle mansioni, desumibili, in parte, anche dalla tipologia dei contratti stipulati.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente allegato di aver svolto, durante il periodo di lavoro a tempo determinato, le medesime attività espletate dal personale ATA immesso in ruolo. Il non ha contestato alcunché, non avendo allegato (né, tanto meno, provato) CP_1 alcuna peculiarità del servizio a termine rispetto a quello di ruolo che giustifichi tale disparità di trattamento.
Nella più completa assenza di elementi che depongano in senso contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale ATA di ruolo e a termine inducono a ritenere che la posizione rivestita da parte ricorrente come personale ATA a termine sia pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo.
DE resto, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente ha svolto di fatto servizi pre-ruolo con incarichi annuali e comunque per più di 180 giorni in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area A, profilo collaboratore scolastico (c.d. personale ATA), per 36 ore settimanali,
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 sopra citato in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della parte ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo. D'altronde, una condivisibile giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino, Sez Lav. Sent. n. 840/2017) aveva già chiarito (in analoga fattispecie relativa ad un docente) che l'ipotesi discriminatoria si realizza senz'altro quando il lavoratore abbia prestato servizio pre-ruolo nell'ambito di rapporti a termine della durata annua di 12 mesi o poco meno, perché in tali casi l'abbattimento di un terzo dei servizi prestati oltre il quarto anno è penalizzante rispetto alla valorizzazione del servizio prestato dai dipendenti a tempo indeterminato per lo stesso tempo.
Tale opzione ermeneutica è stata confermata dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 31150/2019 del 28.11.2019, che ha ribadito il medesimo principio: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr., altresì, ancora più di recente, Cass. n. 2924/2020 e Cass. n. 3472/2020). L'amministrazione scolastica va pertanto condannata a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato. In definitiva, la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo. Cont Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico del , nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della particolarità dell' evoluzione processuale,che comunque ha attestato un margine di errore nella ricostruzione della carriera della ricorrente non sempre significativamente apprezzabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21.3.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1 accoglie per quanto di ragione la domanda e, dichiara il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta un ' anzianità pari ad anni 8 mesi 3 e giorni 3 ; condanna per l' effetto il convenuto ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e previdenziali dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti;
Cont condanna infine il al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari, in € 3700,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Così deciso in Trani, il 12/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore