TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE SARA, come Parte_1
da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/03/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 13/07/2002 matrimonio in Torricella con , CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli nato il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , nato il Persona_2
14/02/2013, che in data 17/10/2023 era stata pronunciata la loro separazione personale con sentenza su accordo delle parti, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 31/03/2025 la parte costituita compariva dinanzi al Giudice
Delegato il quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione di , CP_1 prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, confermava in via temporanea e urgente i provvedimenti della separazione e invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c.; la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione su accordo delle parti pronunciata con sentenza n. 2447/2023 del Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta nella sentenza di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius. Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/07/2002 a
Torricella da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto CP_1
negli atti dello stato civile del Comune di Torricella dell'anno 2002, parte 1, serie A, numero 2;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) CONFERMA i provvedimenti della separazione relativi al mantenimento, al collocamento e al regime di visita del genitore non collocatario del figlio
, di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2447/2023. Persona_3
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE SARA, come Parte_1
da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/03/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 13/07/2002 matrimonio in Torricella con , CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli nato il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , nato il Persona_2
14/02/2013, che in data 17/10/2023 era stata pronunciata la loro separazione personale con sentenza su accordo delle parti, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 31/03/2025 la parte costituita compariva dinanzi al Giudice
Delegato il quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione di , CP_1 prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, confermava in via temporanea e urgente i provvedimenti della separazione e invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c.; la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione su accordo delle parti pronunciata con sentenza n. 2447/2023 del Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta nella sentenza di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius. Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/07/2002 a
Torricella da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto CP_1
negli atti dello stato civile del Comune di Torricella dell'anno 2002, parte 1, serie A, numero 2;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) CONFERMA i provvedimenti della separazione relativi al mantenimento, al collocamento e al regime di visita del genitore non collocatario del figlio
, di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2447/2023. Persona_3
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara