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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6772/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 12.9.2019 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti con l'Avv. GALLINA Parte_4 C.F._4
MORENO, giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parti attrici - contro
(C.F. ), con l'Avv. DUSSIN Controparte_1 C.F._5
GIORGIO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Servitù
Conclusioni di parte attrice:
- per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 : “nel merito Parte_4
A) Previo rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria siccome infondata in fatto e diritto, accertata la esistenza del diritto di servitù di passaggio per pedoni e per qualsiasi mezzo da esercitarsi sugli immobili censiti del Catasto Fabbricati del Comune di Morgano, foglio 11 (già NCEU partita 780), mappale 29 sub 10 e
1 mappale 902 sub 7 (già mappale 902 sub 4), quest'ultimo ora di proprietà del VE sig. precisamente, sul percorso evidenziato nella Controparte_1 planimetria allegata sub “B” all'atto di divisione del 21.9.1999 a rogito del notaio dr. (nn. 56.277 Rep e 28.271 Racc), a carico e a favore Persona_1 dei sudd é a favore degli immobili censiti in Comune di Morgano, Catasto Terreni -foglio 11: mappali 894-898-899-896-751, ora di proprietà degli Attori signori , Parte_3 Parte_2 Parte_4
e individuarsi e delimitarsi la stessa in loco,
[...] Parte_1 mediante apposizione di idonei punti di riferimento e, conseguentemente, condannarsi il VE , quale proprietario del fondo servente Controparte_1 censito in Comune di Morgano, via G. Marconi, Catasto Urbano, foglio 11, map. 902 sub 7 area scoperta mq 1518 comune ai sub 1-2-3-5-6, alla rimozione di ogni ostacolo, opera, manufatto che possano pregiudicare e, comunque, rendere gravoso l'esercizio della predetta servitù, abilitando gli Attori, in caso di inerzia, a provvedervi direttamente e/o a mezzi terzi, con ogni spesa a carico del VE.
B) Condannarsi il sig. al risarcimento dei danni tutti patiti e Controparte_1 patiendi dagli Attori, che si quantificano nella somma di € 2.500,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che è risulta, anche in via equitativa, in corso di causa,
C) Compensi, anticipazioni e spese di lite interamente rifusi, ivi comprese quelle del consulente d'ufficio pari a € 1.247,50 (fattura n. 33/2023 - doc. 12)
In via istruttoria
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il sedime dell'area evidenziata in giallo nella planimetria allegata sub B dell'atto di divisione del 21.9.1999 che si rammostra (doc. 6 da rammostrarsi) dal 2014 ad oggi è occupato da autoveicoli in riparazione e in vendita presso la carrozzeria di proprietà del sig. sita in Controparte_1 ER di Morgano (TV), via G. Marconi n. 50- 52.
2. Vero che la documentazione fotografica che si rammostra (doc. 7 da rammostrarsi) riproduce il sedime dell'area evidenziata in giallo nella planimetria allegata sub B dell'atto di divisione del 21.9.1999 che si rammostra (doc.ti 6 e 6 bis da rammostrarsi) con cono visuale (v. 1) dalla abitazione (evidenziata in azzurro) dei sig.ri , e Parte_3 Parte_4
, sita in ER di M so Parte_1 la carrozzeria (evidenziata in verde) del sig. , sita al civico Parte_5 50/52 stessa via e comune.
3. Vero che la documentazione fotografica che si rammostra (doc. 8 da rammostrarsi) riproduce il sedime dell'area evidenziata in giallo nella planimetria allegata sub B dell'atto di divisione del 21.9.1999 che si rammostra (doc.ti 6 e 6 bis da rammostrarsi) con cono visuale (v. 2) dalla carrozzeria (evidenziata in verde) del sig. , sita in ER (TV), via Marconi Parte_5 50/52, verso l'accesso al mappale 894, Foglio 11, del Comune di Morgano.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli, i geometri e Testimone_1 [...]
di ER (TV); i geometri Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 ER (TV), il sig. e , entrambi di Quinto di Controparte_2 Controparte_3
2 Treviso (TV), il sig. di ER (TV), via Ongarie e la sig.ra Testimone_5 Per_2
, di ER (TV) via Zeriole.”
[...]
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “Il Sig. come rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso
- nulla oppone all'accoglimento della domanda di accertamento dell'esistenza e dell'esatta identificazione della servitù, come da atto di divisione, svolta dagli attori sub A);
- contestualmente, chiede che sia ordinata agli attori la rimozione delle autovetture e dei manufatti da questi posti nell'area adibita a servitù di passaggio;
- chiede il rigetto delle domande ex adverso formulate sub B) e C), in quanto destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto;
- spese e compenso professionale interamente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori, quali eredi di , chiedono l'accertamento Persona_3 dell'esistenza di una servitù di passaggio, per pedoni e per qualsiasi mezzo, da esercitarsi sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Morgano, foglio 11 (già NCEU partita 780), mappale 29 sub 10 e mappale 902 sub 7 (già mappale 902 sub 4), quest'ultimo ora di proprietà del convenuto
(avente causa da ) e, precisamente, sul percorso evidenziato Persona_4 nella planimetria allegata sub “B” all'atto di divisione del 21.9.1999 a rogito del notaio dr. (nn. 56.277 Rep e 28.271 Racc), a carico e a Persona_1 favore dei suddetti mappali nonché a favore degli immobili censiti in Comune di Morgano, Catasto Terreni, foglio 11, mappali 894-898-899-896-751, ora di proprietà degli attori, nonché procedersi alla esatta individuazione e delimitazione della medesima in loco, mediante apposizione di idonei punti di riferimento e, conseguentemente, condannarsi il convenuto, quale proprietario del fondo servente censito in Comune di Morgano, via G. Marconi, Catasto
Urbano, foglio 11, map. 902 sub 7, area scoperta mq 1518 comune ai sub 1-2-
3-5-6, alla rimozione di ogni ostacolo, opera, manufatto che possano pregiudicare e, comunque, rendere gravoso l'esercizio della predetta servitù; chiedono, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dagli attori, che si quantificano nella somma di € 2.500,00.
Allegano, in particolare, che i danti causa delle parti, nell'addivenire allo scioglimento della comunione sugli immobili ad essi facenti capo pro indiviso,
3 avrebbero costituito la predetta servitù di passaggio. Lamentano, in particolare, che il sedime della servitù sarebbe occupato da ostacoli naturali
(piante e fossati), manufatti (costruzioni e recinzioni) e autovetture, anche di terzi, ivi parcheggiate dal convenuto, che esercita attività di carrozziere.
2.1 A fronte della contumacia del convenuto, la causa è stata istruita mediante fissazione di udienza nella quale il convenuto era chiamato a rendere interpello su tutti i capitoli di cui alla memoria istruttoria attorea (cfr. verbale di udienza del 4.3.2021, alla quale il convenuto non è comparso) e, quindi, mediante consulenza tecnica d'ufficio volta all'esatta individuazione e delimitazione della servitù di passaggio costituita con atto di divisione del
21.9.1999 ed oggetto di causa, anche mediante apposizione di idonei punti di riferimento, accertando se gli ostacoli lamentati dagli attori ne pregiudichino l'utilizzo o, comunque, ne rendano gravoso l'esercizio, indicando gli eventuali interventi necessari per la loro eliminazione, calcolandone i relativi costi.
2.2 Con comparsa di costituzione in data 21.9.2022, una volta esaurite le operazioni peritali e depositata la relazione da parte del c.t.u., si costituiva in giudizio il convenuto, contestando l'esistenza di ostacoli all'esercizio della pacifica servitù di passaggio, visto che i proprietari del fondo dominante avrebbero sempre esercitato il loro legittimo diritto in modo pacifico e senza limitazione alcuna, raggiungendo il fondo agricolo con ogni mezzo. Nessuna modifica sarebbe stata apportata all'immobile e al sedime della servitù dal convenuto in data successiva al suo acquisto, intervenuto nel 2019; né risulterebbe che in data successiva alla costituzione della servitù (1999) siano stati collocati ostacoli/manufatti o apportate modifiche di sorta, da parte del precedente proprietario del fondo servente o del proprietario del fondo dominante, atte a pregiudicare o a rendere gravoso l'esercizio della servitù. Lo stato rilevato dal CTU corrisponderebbe, dunque, allo stato di fatto in cui si trovava l'immobile nel settembre del 1999, quando venne costituita la servitù.
Non nega che talvolta, nel sedime adibito all'esercizio della servitù, vi abbiano sostato autovetture parcheggiate, rectius mal parcheggiate, dai clienti del convenuto o anche dai residenti, ivi inclusi gli attori, ma ciò si sarebbe verificato solo occasionalmente e, per quel che più conta, mai in modo da rendere impossibile o gravoso il passaggio da parte degli attori, che avrebbero
4 sempre potuto godere di uno spazio percorribile molto ampio, anche con mezzi agricoli, di certo mai inferiore a 3,25 metri (trattasi dell'ingombro massimo utilizzabile dal fondo dominante e determinato dall'ampiezza della servitù nel tratto che - partendo dalla strada provinciale - costeggia l'abitazione degli attori), come evincibile dalle stesse fotografie prodotte in giudizio dagli attori.
Seguendo il costante e granitico insegnamento della Cassazione, infatti, secondo il convenuto sarebbe ragionevole affermare come la previsione contrattuale contenuta nell'art. 8 dell'atto di divisione intercorso tra i danti causa delle parti abbia inteso costituire, per tutto il tratto interessato, una servitù di passaggio di dimensioni non inferiori a metri 3,25 (la dimensione che si trova a ridosso dell'abitazione degli attori), mentre l'allargamento nella parte successiva al tratto corrispondente all'abitazione degli attori, sino alla larghezza di metri 6, “tenendo conto della situazione dei luoghi, dell'estensione, della natura e delle esigenze dei fondi”, costituirebbe un immotivato ed inaccettabile aggravio per il fondo servente. Dunque, la clausola contrattuale dovrebbe essere interpretata nel senso che l'area evidenziata in giallo di cui all'allegato B all'atto di divisione rappresenti il sedime all'interno del quale la servitù di metri 3,25 di larghezza può essere collocata, con volontà espressa dal convenuto di collocare la servitù a ridosso della proprietà confinante con la terza , ovvero sul lato est. Diversamente argomentando, le Controparte_4 opere da rimuovere riguarderebbero tutta l'area indicata nell'allegato B all'atto di divisione e, dunque, tutti gli ostacoli, ivi inclusi quelli che gli attori hanno posto e sovente ancora lasciano nell'area dedicata a servitù.
Conseguentemente, il convenuto nulla oppone all'accoglimento della domanda di accertamento dell'esistenza e dell'esatta identificazione della servitù, come da atto di divisione, svolta dagli attori sub A), ma contestualmente chiede che il Giudice voglia ordinare agli attori la rimozione delle autovetture e dei manufatti da questi posti nell'area adibita a servitù di passaggio;
chiede, inoltre, il rigetto delle domande formulate sub B) e C), in quanto destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto, per le medesime ragioni di cui sopra.
3.1 Nel merito, risulta comprovata documentalmente, oltre che espressamente riconosciuta dallo stesso convenuto, l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio per pedoni e qualsiasi mezzo da esercitarsi sugli immobili
5 censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Morgano, foglio 11 (già NCEU partita 780), mappale 29 sub 10 e mappale 902 sub 7 (già mappale 902 sub
4), precisamente, sul percorso evidenziato nella planimetria allegata sub “B” all'atto di divisione del 21.9.1999 (cfr. doc. 6bis attoreo), a carico e a favore dei suddetti mappali e a favore degli immobili censiti in Comune di Morgano,
Catasto Terreni, foglio 11, mappali 894-898-899-896-751, ora di proprietà degli attori. In base all'art. 8 dell'atto notarile di divisione (cfr. doc. 6 attoreo), la servitù è da esercitarsi sul percorso evidenziato in detta planimetria, che rappresenta in colore giallo l'area da adibire a servitù di passaggio, addirittura con indicazione della sua larghezza nei diversi tratti.
Risulta, pertanto, documentalmente che, per la quasi totalità del tracciato, la larghezza del passaggio è prevista in sei metri, di tal che, la richiesta attorea di poter usufruire di detto passaggio nella suddetta misura, è pienamente conforme al titolo.
Dunque, la pretesa del convenuto di limitare l'estensione della servitù a metri 3,25, dovendosi intendere l'area colorata in giallo come sedime all'interno del quale una servitù di minore larghezza avrebbe dovuto essere collocata, non appare fondata. Se è vero, infatti, che l'art. 1065 c.c. prevede che la servitù debba intendersi costituita “in guisa da soddisfare il bisogno del
6 fondo dominante con il minor aggravio per quello servente”, è altrettanto vero che detta prescrizione vale qualora, come specificato nello stesso articolo, vi sia un “dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio”; incertezza che, nel caso di specie, non sussiste, in virtù della chiara volontà contrattuale delle parti che, nel costituire il gravame, si sono anche premurate di evidenziarlo graficamente, addirittura con indicazione dell'estensione del passaggio nei diversi tratti.
Nessun dubbio, pertanto, può esservi in ordine al diritto degli attori di pretenderne l'utilizzo “a norma del suo titolo”, ex art. 1065 c.c., e che questo coincida con il tracciato riportato nell'allegato B) del contratto del 21.9.1999.
3.2 Quanto alla doglianza attorea per cui il libero esercizio di detta servitù sarebbe impedito dalla presenza di ostacoli frapposti dal convenuto, in particolare da autoveicoli ivi presenti in relazione alla sua attività di carrozzeria, in primo luogo detta circostanza deve intendersi come ammessa, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a seguito dell'immotivata mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di cui alla memoria istruttoria attorea all'udienza del 4.3.2021; infatti, il capitolo di prova formulato da parte attrice sul punto diceva: “
1. Vero che il sedime dell'area evidenziata in giallo nella planimetria allegata sub B dell'atto di divisione del
21.9.1999 che si rammostra (doc. 6 da rammostrarsi) dal 2014 ad oggi è occupato da autoveicoli in riparazione e in vendita presso la carrozzeria di proprietà del sig. sita in ER di Morgano (TV), via G. Controparte_1
Marconi n. 50- 52”.
In secondo luogo, detta circostanza è stata confermato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, nei vari sopralluoghi effettuati (ben tre nell'arco di quattro mesi), accertava che “L'utilizzo della servitù è, nei tratti sopra descritti, significativamente limitato in ampiezza dalla presenza di quei mezzi che sono ivi collocati a scopo espositivo;
su tali tratti il passaggio è possibile a piedi e con mezzi di modestissime dimensioni (es. ciclomotori, carriole, motozappe ecc.); è da escludere il passaggio sulla sede della servitù costituita con automezzi e con la maggior parte dei mezzi agricoli anche di contenute dimensioni, senza dover invadere la proprietà convenuta non gravata di passaggio. Salvo che a piedi, anche il transito con mezzi modesti richiede una certa attenzione, considerato
7 che la sede del passaggio non è delimitata e che sulla proprietà convenuta non gravata di servitù è stato riscontrato un certo traffico di mezzi e persone;
la promiscuità, anche visiva, fra il piazzale pertinenziale agli immobili del convenuto e la sede della servitù, così ristretta, pare rendere gravoso l'esercizio anche sotto il profilo della sicurezza” (cfr. pag. 10 ss. relazione c.t.u.).
Come ben visibile nelle fotografie prodotte, in particolare in quelle in cui il sedime della servitù è evidente per l'apposizione di un nastro bianco e rosso
(cfr. da foto 12 in avanti sub allegato 4 alla c.t.u.), l'occupazione dell'area del passaggio da parte delle automobili legate all'attività esercitata dal convenuto non lascia sgombro nemmeno un passaggio dalla larghezza più ristretta di metri 3,25 pretesa dal convenuto.
3.3 Del tutto inammissibile, in quanto tardivamente formulata solo nella comparsa di risposta con cui il convenuto si è costituito in giudizio successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie e addirittura dopo che le operazioni peritali si erano già concluse, risulta la domanda riconvenzionale del convenuto di rimozione degli ostacoli asseritamente apposti dagli stessi attori, al pari della richiesta di rimessione della causa in istruttoria affinché il c.t.u. chiarisca l'esatto sedime della servitù.
Risulta, infine, infondata la domanda attorea di risarcimento del danno, a fronte dell'assoluta carenza di qualsivoglia allegazione in ordine al danno concretamente patito dagli attori in ragione della lamentata restrizione del passaggio cui essi hanno diritto.
Per tutti i predetti motivi, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento, seppur limitatamente a quanto richiesto sub A).
4.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della prevalente soccombenza, il convenuto è tenuto a rifondere agli attori le spese di lite del presente giudizio;
esse vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, tenuto conto del valore della controversia (dichiarato pari ad € 2.500,00), della sua relativa complessità, del numero di udienze e di atti redatti, dell'attività
8 istruttoria svolta, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi.
4.2 Per i medesimi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accertata l'esistenza del diritto di servitù di passaggio per pedoni e per qualsiasi mezzo da esercitarsi sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di Morgano, foglio 11 (già NCEU partita 780), mappale 29 sub 10 e mappale 902 sub 7 (già mappale 902 sub 4), quest'ultimo di proprietà del convenuto , e, precisamente, sul percorso evidenziato Controparte_1 nella planimetria allegata sub “B” all'atto di divisione del 21.9.1999 a rogito del notaio dr. (nn. 56.277 Rep e 28.271 Racc), a carico e a Persona_1 favore dei suddetti mappali nonché a favore degli immobili censiti in Comune di Morgano, Catasto Terreni, foglio 11, mappali 894-898-899-896-751, ora di proprietà degli attori , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , condanna il convenuto
[...] Parte_4 [...]
, quale proprietario del fondo servente censito in Comune di CP_1
Morgano, via G. Marconi,
Catasto Urbano, foglio 11, map. 902 sub 7 area scoperta mq 1518 comune ai sub 1-2-3-5-6, alla rimozione di ogni ostacolo, opera, manufatto che possano pregiudicare e, comunque, rendere gravoso l'esercizio della predetta servitù;
2) pone le spese della c.t.u., a firma del Geom. , definitivamente CP_5
a carico del convenuto;
Controparte_1
3) condanna il convenuto a rifondere agli attori Controparte_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese di lite, liquidate nell'importo di € 2.552,00 a titolo di
[...] compenso e di € 160,99 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 28 marzo 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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