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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4019 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 05/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Fiore Melacrinis ( C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viterbo, Via T. Carletti C.F._3
n° 35, giusta procura in atti;
Appellanti
E
Contro
in persona del l.r. pt (P. I.V.A. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno CP_2 P.IVA_1
Barbaranelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Largo Francesco Nagni n.15, giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 730/2018 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data
08/05/2018.
Conclusioni
Per l'appellante: «Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, riformare la sentenza 730/2018 del
Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, pubblicata il 08.05.2018 e per l'effetto a) in via
1 preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
b) nel merito, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare la domanda di primo grado dei Sig.ri e procedibile Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate nel giudizio di primo grado (ricorso ex art. 702 bis c.p.c) a favore degli attuali appellanti, conclusioni che qui si intendono tutte riportate e trascritte.
Fatto salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado
e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.
Per l'appellata: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui alla narrativa, rigettare l'appello proposto dai Signori e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_3
confermare la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e ricorrevano al Tribunale di Viterbo ex art.702 bis Cpc Parte_1 Parte_2
affinché riconoscesse che la in persona del suo l.r., , di fatto aveva CP_3 Parte_4
occupato e gestito i locali siti in Viterbo Via Garibaldi n.26/28, a partire dal mese di Gennaio 2013 rilasciati a seguito di sfratto per morosità in data 26.7.2013, locati a . Parte_5
Chiedeva, pertanto, che la società risultasse debitrice in solido con , della somma Parte_4
di euro 10.016,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta concludendo per il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo preliminarmente e tempestivamente (sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia alla prima udienza del 3 Luglio 2014) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Con sentenza n. 730/2018 il Tribunale di Viterbo così decideva: “Dichiara improcedibile la domanda di e , per mancato esperimento della procedura di mediazione Parte_1 Parte_2
obbligatoria. Condanna e , al rimborso, in favore della Soc. Parte_1 Parte_2 elle spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 1.733,00 di cui € 233,00 CP_3 per esborsi ed € 1.500,00 per onorario di difesa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Contro Si è costituita la società che ha contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto. CP_2
Con un unico motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile la domanda proposta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito chiedono l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Accolta l'inibitoria e fissata l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09.01.2019 la Corte d'Appello di Roma ha emesso sentenza non definitiva del seguente tenore:
2 “Non definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
ei confronti della vverso la sentenza del Tribunale di Viterbo dep. il 8/5/2018
[...] CP_3
e notificata in pari data, in accoglimento del gravame e in totale riforma dell'impugnata sentenza, cosi provvede: - annulla la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 730/2018 dep. in data 8/5/2018; - dispone come da separata coeva ordinanza il prosieguo del giudizio.”
Con la citata ordinanza, la Corte ha assegnato i termini per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 05 Giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Nel merito l'appello deve essere rigettato.
La società ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, intendendo, eccepire la propria carenza di titolarità della posizione soggettiva posta alla base del giudizio.
Contro Gli odierni appellanti in primo grado hanno richiesto con ricorso 702 bis c.p.c. che la società
[...]
venisse dichiarata debitrice in solido con della somma di € 10.016,00 o della CP_2 Parte_5
maggiore o minore somma accertata in quanto occupante e quindi locataria dei locali di proprietà degli odierni appellanti, conclusioni ribadite nell'atto di appello.
Nella fattispecie in esame si deve rilevare una carenza di titolarità passiva della società CP_3
in quanto la stessa non ha stipulato alcun contratto di locazione con gli odierni appellanti, né è stato
Cont provato alcun contratto di sub-locazione tra il e la società e non è stata fornita Pt_4 CP_2 alcuna prova della sussistenza di affitto di ramo d'azienda.
Si rammenta che l'art 36 della L. 392/1978 dispone che: “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione”.
Nessuna delle condizioni previste dall'art. 36 della citata legge sono state provate da parte degli odierni appellanti.
Le uniche certezze processuali acquisite sono la sussistenza di un rapporto di locazione ad uso commerciale tra gli odierni appellanti e il personalmente, uno sfratto per morosità Parte_5
ottenuto nei confronti del , un decreto ingiuntivo per canoni di locazione non Parte_4
pagati ottenuto sempre nei confronti del Parte_4
3 Contro La società ha invece fornito prova documentale relativa alla stipula di un contratto di CP_2 locazione ad uso commerciale in data 8.5.2013 per altro immobile, e che nell'immobile oggetto della presente controversia vi era anche la sede dell'impresa IB Roberto, fatti questi e circostanze che non sono superati dall'ulteriore prova documentale prodotta e dalle prove testimoniali escusse in primo grado.
L'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 730/2018 del Tribunale di Viterbo, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello;
2- condanna e al pagamento, in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 18.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
4
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4019 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 05/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Fiore Melacrinis ( C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viterbo, Via T. Carletti C.F._3
n° 35, giusta procura in atti;
Appellanti
E
Contro
in persona del l.r. pt (P. I.V.A. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno CP_2 P.IVA_1
Barbaranelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Largo Francesco Nagni n.15, giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 730/2018 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data
08/05/2018.
Conclusioni
Per l'appellante: «Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, riformare la sentenza 730/2018 del
Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, pubblicata il 08.05.2018 e per l'effetto a) in via
1 preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
b) nel merito, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare la domanda di primo grado dei Sig.ri e procedibile Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate nel giudizio di primo grado (ricorso ex art. 702 bis c.p.c) a favore degli attuali appellanti, conclusioni che qui si intendono tutte riportate e trascritte.
Fatto salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado
e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.
Per l'appellata: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui alla narrativa, rigettare l'appello proposto dai Signori e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_3
confermare la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e ricorrevano al Tribunale di Viterbo ex art.702 bis Cpc Parte_1 Parte_2
affinché riconoscesse che la in persona del suo l.r., , di fatto aveva CP_3 Parte_4
occupato e gestito i locali siti in Viterbo Via Garibaldi n.26/28, a partire dal mese di Gennaio 2013 rilasciati a seguito di sfratto per morosità in data 26.7.2013, locati a . Parte_5
Chiedeva, pertanto, che la società risultasse debitrice in solido con , della somma Parte_4
di euro 10.016,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta concludendo per il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo preliminarmente e tempestivamente (sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia alla prima udienza del 3 Luglio 2014) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Con sentenza n. 730/2018 il Tribunale di Viterbo così decideva: “Dichiara improcedibile la domanda di e , per mancato esperimento della procedura di mediazione Parte_1 Parte_2
obbligatoria. Condanna e , al rimborso, in favore della Soc. Parte_1 Parte_2 elle spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 1.733,00 di cui € 233,00 CP_3 per esborsi ed € 1.500,00 per onorario di difesa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Contro Si è costituita la società che ha contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto. CP_2
Con un unico motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile la domanda proposta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito chiedono l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Accolta l'inibitoria e fissata l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09.01.2019 la Corte d'Appello di Roma ha emesso sentenza non definitiva del seguente tenore:
2 “Non definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
ei confronti della vverso la sentenza del Tribunale di Viterbo dep. il 8/5/2018
[...] CP_3
e notificata in pari data, in accoglimento del gravame e in totale riforma dell'impugnata sentenza, cosi provvede: - annulla la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 730/2018 dep. in data 8/5/2018; - dispone come da separata coeva ordinanza il prosieguo del giudizio.”
Con la citata ordinanza, la Corte ha assegnato i termini per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 05 Giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Nel merito l'appello deve essere rigettato.
La società ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, intendendo, eccepire la propria carenza di titolarità della posizione soggettiva posta alla base del giudizio.
Contro Gli odierni appellanti in primo grado hanno richiesto con ricorso 702 bis c.p.c. che la società
[...]
venisse dichiarata debitrice in solido con della somma di € 10.016,00 o della CP_2 Parte_5
maggiore o minore somma accertata in quanto occupante e quindi locataria dei locali di proprietà degli odierni appellanti, conclusioni ribadite nell'atto di appello.
Nella fattispecie in esame si deve rilevare una carenza di titolarità passiva della società CP_3
in quanto la stessa non ha stipulato alcun contratto di locazione con gli odierni appellanti, né è stato
Cont provato alcun contratto di sub-locazione tra il e la società e non è stata fornita Pt_4 CP_2 alcuna prova della sussistenza di affitto di ramo d'azienda.
Si rammenta che l'art 36 della L. 392/1978 dispone che: “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione”.
Nessuna delle condizioni previste dall'art. 36 della citata legge sono state provate da parte degli odierni appellanti.
Le uniche certezze processuali acquisite sono la sussistenza di un rapporto di locazione ad uso commerciale tra gli odierni appellanti e il personalmente, uno sfratto per morosità Parte_5
ottenuto nei confronti del , un decreto ingiuntivo per canoni di locazione non Parte_4
pagati ottenuto sempre nei confronti del Parte_4
3 Contro La società ha invece fornito prova documentale relativa alla stipula di un contratto di CP_2 locazione ad uso commerciale in data 8.5.2013 per altro immobile, e che nell'immobile oggetto della presente controversia vi era anche la sede dell'impresa IB Roberto, fatti questi e circostanze che non sono superati dall'ulteriore prova documentale prodotta e dalle prove testimoniali escusse in primo grado.
L'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 730/2018 del Tribunale di Viterbo, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello;
2- condanna e al pagamento, in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 18.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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