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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8492 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in 19/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23100/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20
presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP la quale è elett.te dom.to in Napoli presso la sede di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VR n°30036630 a decorrere dall'agosto 2012, come si evinceva dall'allegato prospetto riepilogativo delle pensioni per l'anno 2024 (cfr. doc. n°2); di essere, altresì, titolare di pensione ai superstiti Cat. SR n°32040648 a decorrere dall'aprile 2019 come risultava dalla CP comunicazione di liquidazione emessa in data 18/03/2019 dalla sede Costiero-Vesuviana di CP Portici, che, con provvedimento emesso in data 10/04/2024, 1' pretendeva di recuperare un indebito sorto sulla pensione ai superstiti cat.SR n°32040648 per aver corrisposto quote di integrazione al trattamento minimo non spettanti a causa della titolarità di altra pensione già integrata al minimo (nel caso di specie, pensione di vecchiaia cat. VR n°30036630 di cui l'istante era titolare sin dall'agosto 2012) - relativo agli anni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 per un importo lordo complessivo di € 14.005,77; che avverso la pretesa di restituzione delle anzidette somme aveva proposto ricorso amministrativo in data 27/06/2024 (cfr. all. 6), rimasto senza esito alcuno. CP Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
"-) accertare l'irripetibilità degli importi lordi di € 2.000,70 e di € 2.680,99 (in totale € 4.681,69) indebitamente percepiti dalla ricorrente sulla pensione cat. SR n°32040648 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 412/1991 di interpretazione autentica dell'art. 52
L. 88/1989;
.CP
-) dichiarare, per effetto, la pretesa restitutoria dell' nei confronti della ricorrente -relativa alla pratica di indebito n°18548903 di cui alla comunicazione di riliquidazione della pensione cat. SR
n°32040648 datata 10/04/2024 - ridotta alla minor somma lorda di € 9.324,08, di cui € 2.680,99 per l'anno 2021, € 2.731,95 per l'anno 2022, € 2.953,34 per l'anno 2023 e € 957,80 per l'anno 2024;
,,CP
--) condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario".
CP L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Con le note conclusionali depositate in data 14.11.2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di CP aver ricevuto, in data 08/08/2025, l'allegata comunicazione emessa dalla sede di Napoli
contenente atto di annullamento in autotutela dell'intero indebito oggetto del presente giudizio relativo alla pensione cat. SR n°32040648, per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2024, per un importo complessivo netto di € 12.126,86; che tale importo risultava corrispondere esattamente a quello indicato nella comunicazione di indebito dell'11/04/2024 allegata agli atti (cfr. doc. n°5 fascicolo di parte) nonché a quanto indicato a pag. 2 della comunicazione di riliquidazione del 10/04/2024 alla voce "importo da restituire" anch'essa allegata agli atti (cfr. doc. n°4 fascicolo di parte).
Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese del giudizio in applicazione del principio di soccombenza virtuale, essendo intervenuto il menzionato atto di annullamento in autotutela dell'indebito solo in corso di causa.
All'odierna udienza il Tribunale osserva che:
Nella fattispecie di cui è causa un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto, come riconosciuto da entrambe le parti in causa e come comprovato dalla documentazione all'uopo depositata in atti, la pretesa avanzata dalla parte ricorrente è stata soddisfatta per effetto dell'intervenuto annullamento dell'indebito di cui è causa ad opera dell' CP_2 resistente in data 08.08.2025.
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciato insoddisfatta una pretesa che, poi, ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma, comunque, spontaneo annullamento dell'indebito per cui è causa in un momento successivo a quello del deposito del presente ricorso, ha, in effetti, dato causa alla lite.
Per le suesposte considerazioni va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP Le spese processuali sono poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.503,50 (compreso aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022) per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in 19/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23100/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20
presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP la quale è elett.te dom.to in Napoli presso la sede di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VR n°30036630 a decorrere dall'agosto 2012, come si evinceva dall'allegato prospetto riepilogativo delle pensioni per l'anno 2024 (cfr. doc. n°2); di essere, altresì, titolare di pensione ai superstiti Cat. SR n°32040648 a decorrere dall'aprile 2019 come risultava dalla CP comunicazione di liquidazione emessa in data 18/03/2019 dalla sede Costiero-Vesuviana di CP Portici, che, con provvedimento emesso in data 10/04/2024, 1' pretendeva di recuperare un indebito sorto sulla pensione ai superstiti cat.SR n°32040648 per aver corrisposto quote di integrazione al trattamento minimo non spettanti a causa della titolarità di altra pensione già integrata al minimo (nel caso di specie, pensione di vecchiaia cat. VR n°30036630 di cui l'istante era titolare sin dall'agosto 2012) - relativo agli anni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 per un importo lordo complessivo di € 14.005,77; che avverso la pretesa di restituzione delle anzidette somme aveva proposto ricorso amministrativo in data 27/06/2024 (cfr. all. 6), rimasto senza esito alcuno. CP Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
"-) accertare l'irripetibilità degli importi lordi di € 2.000,70 e di € 2.680,99 (in totale € 4.681,69) indebitamente percepiti dalla ricorrente sulla pensione cat. SR n°32040648 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 412/1991 di interpretazione autentica dell'art. 52
L. 88/1989;
.CP
-) dichiarare, per effetto, la pretesa restitutoria dell' nei confronti della ricorrente -relativa alla pratica di indebito n°18548903 di cui alla comunicazione di riliquidazione della pensione cat. SR
n°32040648 datata 10/04/2024 - ridotta alla minor somma lorda di € 9.324,08, di cui € 2.680,99 per l'anno 2021, € 2.731,95 per l'anno 2022, € 2.953,34 per l'anno 2023 e € 957,80 per l'anno 2024;
,,CP
--) condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario".
CP L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Con le note conclusionali depositate in data 14.11.2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di CP aver ricevuto, in data 08/08/2025, l'allegata comunicazione emessa dalla sede di Napoli
contenente atto di annullamento in autotutela dell'intero indebito oggetto del presente giudizio relativo alla pensione cat. SR n°32040648, per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2024, per un importo complessivo netto di € 12.126,86; che tale importo risultava corrispondere esattamente a quello indicato nella comunicazione di indebito dell'11/04/2024 allegata agli atti (cfr. doc. n°5 fascicolo di parte) nonché a quanto indicato a pag. 2 della comunicazione di riliquidazione del 10/04/2024 alla voce "importo da restituire" anch'essa allegata agli atti (cfr. doc. n°4 fascicolo di parte).
Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese del giudizio in applicazione del principio di soccombenza virtuale, essendo intervenuto il menzionato atto di annullamento in autotutela dell'indebito solo in corso di causa.
All'odierna udienza il Tribunale osserva che:
Nella fattispecie di cui è causa un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto, come riconosciuto da entrambe le parti in causa e come comprovato dalla documentazione all'uopo depositata in atti, la pretesa avanzata dalla parte ricorrente è stata soddisfatta per effetto dell'intervenuto annullamento dell'indebito di cui è causa ad opera dell' CP_2 resistente in data 08.08.2025.
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciato insoddisfatta una pretesa che, poi, ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma, comunque, spontaneo annullamento dell'indebito per cui è causa in un momento successivo a quello del deposito del presente ricorso, ha, in effetti, dato causa alla lite.
Per le suesposte considerazioni va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP Le spese processuali sono poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.503,50 (compreso aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022) per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario