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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6021/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005206 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Valutare quanto in appello in merito alla violazione formale e sostanziale degli obblighi dichiarativi;
valutare in merito alle spese di giudizio, in quanto l'attività di accertamento è stata posta in essere in assenza di elementi informativi che non possono essere fatti ricadere sull'Amministrazione.
Resistente/Appellato: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dal Comune di Roma per l'avvenuta formazione del giudicato esterno tra le medesime parti, avente ad oggetto le medesime questioni fattuali e giuridiche riferite a diversi periodi di imposta e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova presentata in appello dalla controparte. In principale confermare la sentenza appellata, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con l'integrale sgravio dei tributi, imposte ivi richiesti, unitamente ad ogni conseguente onere, sanzione, interesse, accessorio e con il conseguente rimborso delle somme eventualmente indebitamente pagate. Il tutto con vittoria di spese, onorari ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale propone appello avverso la sentenza n. 10135/2024 del 27/06/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 39 depositata il 29/07/2024, con la quale era stato Società_1accolto il ricorso proposto dalla avverso l'avviso di accertamento n. 532300003276 relativo all'anno di imposta 2021 per imposta di soggiorno. Il Comune accertava una differenza tra i pernottamenti effettivi (1602) e quelli dichiarati (0), per cui richiedeva il maggiore importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno (€ 6.408) rispetto a quello versato (0). I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso “in primo luogo, per la scarsa chiarezza della motivazione dell'atto, anche a fronte della complessità dell'accertamento del presupposto contributivo” poiché “l'accertamento impugnato si limita a riportare la discrasia tra i dati relativi ai pernotti dichiarati dalla contribuente e quelli acquisiti in quanto resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la ricorrente non avrebbe dichiarato alcun pernotto a fronte dei 1.602 presenze rilevate tramite i dati comunicati dall' Agenzia delle Entrate come quasi si trattasse di un dato inconfutabile, di agevole lettura e già a conoscenza del contribuente. Di contro la ricorrente nel suo ricorso introduttivo ha rappresentato che nell'anno 2021, ha avuto prenotazioni per 1.086 pernotti regolarmente denunciati all' Agenzia delle Entrate e versato la relativa imposta come da documentazione versata in atti (All.
5 - F24). E tale dato è stato confermato in dibattimento dal rappresentante del comune di Roma Capitale. È chiaro, quindi, che l'atto impugnato non solo è errato in fatto ed in diritto ma è radicalmente nullo in quanto non consente in alcun modo di comprendere come siano stati calcolati i pernotti asseritamente accertati e liquidata la relativa imposta”. Roma Capitale contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. corretta motivazione dell'avviso di accertamento;
2. omessa dichiarazione sul portale Gecos.
3. dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio, che ha comportato l'avviso di accertamento, risultano totali n.
2.489 pernottamenti totali. Per cui, detratti n. 1086, per cui di fatto il relativo importo a titolo di contributo di soggiorno è stato versato, come documentato altresì da controparte e confermato dal giudice di prime cure, residua da versarsi il contributo di soggiorno per n. 1403 pernottamenti assoggettabili.
4. La compensazione delle spese, poiché l'Ente impositore esercita, come avvenuto nel caso di specie, un'attività orientata a realizzare un pubblico interesse, nonché svolta in virtù di un potere/dovere, privo di discrezionalità in capo all'Amministrazione Comunale. Società_1Si costituisce in giudizio la che eccepisce in via preliminare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma n.9285/2024, del 05/07/2024, depositata il 10/07/2024, che ha riguardato le stesse parti relativamente a speculare avviso di accertamento del contributo di soggiorno per l'anno 2022 e l'inammissibilità di domande nuove ex art. 57 d.lgs 546/1992, con riferimento alla questione dell'assolvimento o meno degli obblighi dichiarativi da parte dell'appellata in riferimento all'anno 2021, che è stata sollevata per la prima volta in appello. Nel merito il contribuente contesta la fondatezza dei motivi di appello evidenziando che l'atto di appello riporta un dato inesatto, in quanto l'accertamento di 2.489 pernottamenti afferiva all'avviso di accertamento dell'anno 2022, oggetto della sentenza passata in giudicato, e non all'avviso di accertamento oggetto della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, è intervenuto il difensore della società contribuente, che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare il Collegio osserva la prima eccezione della società contribuente è priva di fondamento. La società contribuente non può invocare gli effetti favorevoli derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma n.9285/2024, del 05/07/2024, depositata il 10/07/2024, che ha riguardato le stesse parti relativamente a speculare avviso di accertamento del contributo di soggiorno per l'anno 2022, appunto poiché il giudicato riguarda altra annualità d'imposta rispetto a quella oggetto del presente giudizio, che è il 2021. Il Collegio, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene infatti che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. n. 22941 del 2013, Cass. n. 1837 del 2014); inoltre, l'efficacia preclusiva va limitata all'accertamento di fatto sugli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta (Cass. n. 12763 del 2014). Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione sollevata in ordine all'inammissibilità del primo motivo di appello, perché domanda nuova, sia priva di fondamento. Per la giurisprudenza maggioritaria si ha infatti una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Ciò premesso, nel merito, il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. L'avviso di accertamento impugnato si fonda sulla contestazione dell'omesso versamento dell'imposta di soggiorno per n. 1608 pernottamenti. Il contribuente ha dimostrato documentalmente non solo di avere regolarmente denunciato, nell'annualità d'imposta in esame, n.
1.086 pernottamenti all' Agenzia delle Entrate, ma anche di avere versato la relativa imposta come da documentazione versata in atti e confermata nel primo grado del giudizio, dal rappresentante del comune di Roma Capitale. In perfetta coerenza è stata presentata anche la Dichiarazione dei Redditi anno 2021 mod 2022, anch'essa depositata in giudizio. Il Collegio ritiene pertanto che l'avviso di accertamento sia errato in fatto ed in diritto, avendo la società contribuente corrisposto integralmente la tassa di soggiorno di sua spettanza per come comunicata all'Agenzia delle Entrate e risultante dai pernottamenti effettivi dell'anno 2021. Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. Il Comune, per evidente refuso, lamenta che dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio, risultino n.
2.489 pernottamenti totali. In realtà l'avviso di accertamento impugnato riporta chiaramente n. 1602 pernottamenti, per ogni altra ulteriore considerazione e doglianza si fonda su un refuso per cui è priva di ogni valore. Assorbito il restante motivo di appello. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di Roma Capitale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6021/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005206 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Valutare quanto in appello in merito alla violazione formale e sostanziale degli obblighi dichiarativi;
valutare in merito alle spese di giudizio, in quanto l'attività di accertamento è stata posta in essere in assenza di elementi informativi che non possono essere fatti ricadere sull'Amministrazione.
Resistente/Appellato: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dal Comune di Roma per l'avvenuta formazione del giudicato esterno tra le medesime parti, avente ad oggetto le medesime questioni fattuali e giuridiche riferite a diversi periodi di imposta e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova presentata in appello dalla controparte. In principale confermare la sentenza appellata, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con l'integrale sgravio dei tributi, imposte ivi richiesti, unitamente ad ogni conseguente onere, sanzione, interesse, accessorio e con il conseguente rimborso delle somme eventualmente indebitamente pagate. Il tutto con vittoria di spese, onorari ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale propone appello avverso la sentenza n. 10135/2024 del 27/06/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 39 depositata il 29/07/2024, con la quale era stato Società_1accolto il ricorso proposto dalla avverso l'avviso di accertamento n. 532300003276 relativo all'anno di imposta 2021 per imposta di soggiorno. Il Comune accertava una differenza tra i pernottamenti effettivi (1602) e quelli dichiarati (0), per cui richiedeva il maggiore importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno (€ 6.408) rispetto a quello versato (0). I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso “in primo luogo, per la scarsa chiarezza della motivazione dell'atto, anche a fronte della complessità dell'accertamento del presupposto contributivo” poiché “l'accertamento impugnato si limita a riportare la discrasia tra i dati relativi ai pernotti dichiarati dalla contribuente e quelli acquisiti in quanto resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la ricorrente non avrebbe dichiarato alcun pernotto a fronte dei 1.602 presenze rilevate tramite i dati comunicati dall' Agenzia delle Entrate come quasi si trattasse di un dato inconfutabile, di agevole lettura e già a conoscenza del contribuente. Di contro la ricorrente nel suo ricorso introduttivo ha rappresentato che nell'anno 2021, ha avuto prenotazioni per 1.086 pernotti regolarmente denunciati all' Agenzia delle Entrate e versato la relativa imposta come da documentazione versata in atti (All.
5 - F24). E tale dato è stato confermato in dibattimento dal rappresentante del comune di Roma Capitale. È chiaro, quindi, che l'atto impugnato non solo è errato in fatto ed in diritto ma è radicalmente nullo in quanto non consente in alcun modo di comprendere come siano stati calcolati i pernotti asseritamente accertati e liquidata la relativa imposta”. Roma Capitale contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. corretta motivazione dell'avviso di accertamento;
2. omessa dichiarazione sul portale Gecos.
3. dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio, che ha comportato l'avviso di accertamento, risultano totali n.
2.489 pernottamenti totali. Per cui, detratti n. 1086, per cui di fatto il relativo importo a titolo di contributo di soggiorno è stato versato, come documentato altresì da controparte e confermato dal giudice di prime cure, residua da versarsi il contributo di soggiorno per n. 1403 pernottamenti assoggettabili.
4. La compensazione delle spese, poiché l'Ente impositore esercita, come avvenuto nel caso di specie, un'attività orientata a realizzare un pubblico interesse, nonché svolta in virtù di un potere/dovere, privo di discrezionalità in capo all'Amministrazione Comunale. Società_1Si costituisce in giudizio la che eccepisce in via preliminare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma n.9285/2024, del 05/07/2024, depositata il 10/07/2024, che ha riguardato le stesse parti relativamente a speculare avviso di accertamento del contributo di soggiorno per l'anno 2022 e l'inammissibilità di domande nuove ex art. 57 d.lgs 546/1992, con riferimento alla questione dell'assolvimento o meno degli obblighi dichiarativi da parte dell'appellata in riferimento all'anno 2021, che è stata sollevata per la prima volta in appello. Nel merito il contribuente contesta la fondatezza dei motivi di appello evidenziando che l'atto di appello riporta un dato inesatto, in quanto l'accertamento di 2.489 pernottamenti afferiva all'avviso di accertamento dell'anno 2022, oggetto della sentenza passata in giudicato, e non all'avviso di accertamento oggetto della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, è intervenuto il difensore della società contribuente, che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare il Collegio osserva la prima eccezione della società contribuente è priva di fondamento. La società contribuente non può invocare gli effetti favorevoli derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma n.9285/2024, del 05/07/2024, depositata il 10/07/2024, che ha riguardato le stesse parti relativamente a speculare avviso di accertamento del contributo di soggiorno per l'anno 2022, appunto poiché il giudicato riguarda altra annualità d'imposta rispetto a quella oggetto del presente giudizio, che è il 2021. Il Collegio, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene infatti che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. n. 22941 del 2013, Cass. n. 1837 del 2014); inoltre, l'efficacia preclusiva va limitata all'accertamento di fatto sugli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta (Cass. n. 12763 del 2014). Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione sollevata in ordine all'inammissibilità del primo motivo di appello, perché domanda nuova, sia priva di fondamento. Per la giurisprudenza maggioritaria si ha infatti una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Ciò premesso, nel merito, il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. L'avviso di accertamento impugnato si fonda sulla contestazione dell'omesso versamento dell'imposta di soggiorno per n. 1608 pernottamenti. Il contribuente ha dimostrato documentalmente non solo di avere regolarmente denunciato, nell'annualità d'imposta in esame, n.
1.086 pernottamenti all' Agenzia delle Entrate, ma anche di avere versato la relativa imposta come da documentazione versata in atti e confermata nel primo grado del giudizio, dal rappresentante del comune di Roma Capitale. In perfetta coerenza è stata presentata anche la Dichiarazione dei Redditi anno 2021 mod 2022, anch'essa depositata in giudizio. Il Collegio ritiene pertanto che l'avviso di accertamento sia errato in fatto ed in diritto, avendo la società contribuente corrisposto integralmente la tassa di soggiorno di sua spettanza per come comunicata all'Agenzia delle Entrate e risultante dai pernottamenti effettivi dell'anno 2021. Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. Il Comune, per evidente refuso, lamenta che dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio, risultino n.
2.489 pernottamenti totali. In realtà l'avviso di accertamento impugnato riporta chiaramente n. 1602 pernottamenti, per ogni altra ulteriore considerazione e doglianza si fonda su un refuso per cui è priva di ogni valore. Assorbito il restante motivo di appello. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di Roma Capitale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero