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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12616/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12616/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLO Parte_1
LASSERE DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in NICHELINO il 30/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 134 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 24 febbraio 1998, in data 6 gennaio 2001, Per_1 Per_2
e , gemelli, in data 19 marzo 2008. Il primogenito è, da tempo, economicamente Per_3 Per_4
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/03/2017.
1 Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, questa è ritenuta equa dal Tribunale ex art. 5 co 8 l. div.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_3 Per_4 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno la pura residenza anagrafica, seppur in regime di collocazione alternata settimanale come meglio specificato nel prosieguo, presso la NO in CP_1
Nichelino (TO), Via Stupinigi n. 76.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbano necessariamente essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE, in considerazione dei loro impegni lavorativi, che i genitori si organizzino nella gestione dei ragazzi, indicativamente, come segue:
- i figli minori staranno con un genitore dal lunedì pomeriggio dopo l'uscita da scuola e/o dalle attività sportive/ricreative, in ogni caso, prima della cena fino al lunedì mattina successivo prima dell'ingresso a scuola. Dopodiché si ripeterà il calendario;
2 - durante le vacanze natalizie: i figli resteranno con ciascun genitore per metà delle vacanze natalizie
(un anno dal 23 al 30 dicembre - Vigilia con un genitore e Natale con l'altro) con un genitore ed un anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
- durante le vacanze estive: e trascorreranno i mesi di luglio e agosto con entrambi i Per_3 Per_4 genitori in tempi da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
DA' ATTO che i NOi e , in caso di malattia dei figli che li costringa a rimanere più Pt_1 CP_1 giorni del previsto presso l'abitazione di un genitore, si autorizzano sin d'ora a far loro visita in orari che verranno tra loro pattuiti, così come a concordare, ove necessario, il recupero del calendario.
DA' ATTO che le parti precisano che il medico di base dei ragazzi è la dottoressa con studio Per_5 in Nichelino, Largo delle Alpi n 12.
DA' ATTO che i genitori si impegnano a valutare, in alternativa al piano appena prospettato e considerata la reazione dei minori e al nuovo calendario, l'applicazione dell'alternanza Per_3 Per_4 prevista in sede di omologa di separazione, e puntualmente rispettata dall'anno 2017, ossia:
- durante la settimana: il lunedì e usciti da scuola si recano a casa della madre che li Per_3 Per_4 terrà presso di sé sino al martedì mattina;
all'uscita da scuola del martedì si recano presso la casa del padre che li terrà presso di sé sino al mercoledì mattina;
il mercoledì all'uscita da scuola si recano presso l'abitazione della madre che li terrà con sé sino al giovedì mattina;
il giovedì all'uscita da scuola i gemelli si recano presso l'abitazione del padre che li terrà con sé sino al venerdì mattina;
- nei fine settimana: a week end alterni i figli restano con ciascun genitore dall'uscita di scuola del venerdì al rientro a scuola del lunedì mattina;
DA' ATTO che le parti precisano inoltre che frequenta la seconda superiore presso il Liceo Per_4 Scientifico “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino. Il suo orario scolastico prevede l'ingresso sempre alle 8.00 e l'uscita alle 13.00, con l'eccezione del mercoledì e del giovedì in cui l'uscita è prevista per le ore 14.00. frequenta invece la seconda superiore presso l'Istituto Tecnico Industriale “C. Per_3 Maxwell” sempre di Nichelino. Il suo orario prevede l'ingresso, come per il fratello, alle 8.00 e l'uscita alle 13.50 con una giornata in cui è previsto il rientro pomeridiano per 2 ore. Entrambi gli istituti scolastici sono vicini alle abitazioni dei genitori per tale motivo i gemelli possono agevolmente spostarsi a piedi. Entrambi i ragazzi, nel pomeriggio, giocano a calcio in un oratorio cittadino. Inoltre, dal mese di gennaio 2024 si sono iscritti in palestra, attività che praticano ¾ volte alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici. A quanto precede si aggiungano uscite saltuarie e concordate con un gruppo di amici presso pizzerie e cinema.
DISPONE che i genitori provvedano in egual misura al mantenimento diretto dei figli minorenni Per_3
e nonché di , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nei periodi in cui Per_4 Per_2 gli stessi saranno presso ciascun genitore.
DA' ATTO che il NO acconsente a che l'assegno unico familiare, sino ad ora dal Pt_1 medesimo percepito, resti in capo esclusivamente alla NO , precisando di rinunciare per la CP_1 sua quota all'assegno unico e impegnandosi a comunicare tempestivamente tale modifica all'Inps. Detto assegno verrà quindi percepito nella misura del 100% dalla NO . CP_1
DISPONE che il NO si accolli in ragione del 100% le spese straordinarie da sostenersi Pt_1 per i figli , e , purché previamente concordate e autorizzate e successivamente Per_2 Per_3 Per_4 documentate. Elenco spese straordinarie che saranno supportate al 100% dal NO : Pt_1
- trattamenti sanitari convenzionati e privati, ivi comprese spese dentistiche;
- spese farmaceutiche, ivi compresi i farmaci da banco;
- gite scolastiche e campi estivi;
3 - mensa scolastica;
- cancelleria richiesta per ogni inizio anno dall'Istituto frequentato;
- rette scolastiche;
- iscrizioni universitarie;
- vacanze-studio;
- attività sportive;
- corsi patente, autovetture/scooter.
DISPONE che le seguenti spese siano ripartite in ragione del 50% tra i genitori:
- abbigliamento;
- calzature;
- cancelleria corrente.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese afferenti eventuali cure omeopatiche dei figli, siano invece interamente a carico della NO . CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la documentazione fiscale dovrà essere intestata ai ragazzi e la detrazione spetterà al NO . I giustificativi delle spese -documentazione fiscale- afferenti Pt_1 al mese in corso dovranno essere reciprocamente inviati entro il giorno 20 del mese successivo. A mero scopo esemplificativo, le spese relative al mese di marzo 2024 dovranno essere reciprocamente inviate entro il 20 aprile 2024. La regolarizzazione delle spese verrà effettuata attraverso conguagli mensili tra i genitori. Si precisa che le spese mediche, previamente concordate, superiori alla somma di euro 100,00, dovranno essere anticipate dal padre, sempre salvo l'obbligo di documentazione. I versamenti da parte del padre, in caso d'urgenza, potranno essere regolati anche attraverso l'applicazione Satispay, applicazione di cui entrambi i genitori si dovranno tempestivamente dotare.
DA' ATTO che le parti precisano che il NO ha, altresì, anticipato nell'ultimo periodo la Pt_1 quota di spese spettanti alla NO , secondo la ripartizione concordata in sede di omologa, e CP_1 allo stato vigente (segnatamente 2/3 in capo al padre e 1/3 in capo alla madre). L'importo totale, al
31 marzo 2024, è pari ad euro10.500,00.
DA' ATTO che il NO si rende disponibile a rinunciare alla somma anticipata a favore Pt_1 della NO pari ad euro 3.500,00 fatta eccezione per l'importo di euro 1.000,00, che verrà CP_1 detratto dalla quota riconosciuta alla NO a titolo di assegno divorzile. CP_1
DA' ATTO che il NO si rende inoltre disponibile a partecipare, nella misura del 50%, Pt_1 alle spese/CURE mediche (in questo caso comprese quelle omeopatiche) del cane domestico , Per_6 sempre se strettamente necessarie, preventivamente concordate e opportunamente documentate, in ogni caso, per una cifra mensile da contenersi entro euro 50,00. Seguiranno conguagli mensili tra i
NOi e come per le spese riconducibili ai figli. Pt_1 CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di richiamarsi per quanto non specificatamente pattuito alle Linee
Guida del Protocollo Spese di Torino.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
DISPONE che il NO si obblighi a versare ex art. 5 L. 1 dicembre 1970 numero 898 la Pt_1 somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila/00).
DA'ATTO che dalla predetta somma viene detratto l'importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo dell'arretrato “spese” spettante alla NO secondo la ripartizione pattuita in sede di omologa. CP_1
4 DISPONE che pertanto il restante importo pari ad euro 9.000,00, venga versato attraverso le seguenti modalità:
- euro 5.000,00 entro i 5 giorni successivi al deposito del ricorso;
- La residua somma pari ad euro 4.000,00 in n. 10 ratei mensili di pari importo di euro 400,00
(quattrocento/00) a mezzo bonifico bancario a titolo solutorio di ogni pretesa personale di mantenimento, a far data dal mese di Luglio 2024, con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo della legge 1/12/1970, n. 898, dichiarando di essere consapevole che, successivamente a tale dazione non potrà essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico. A tal fine la NO indica le proprie coordinate bancarie: [...]. CP_1
DA' ATTO che nell'ottica della definizione di tutti i rapporti costituiti nel matrimonio o conseguenti allo stato di separazione e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni dell'una o dell'altra parte, il NO rinuncia agli importi dovuti dalla NO secondo la Pt_1 CP_1 ripartizione delle spese ad oggi vigente e prevista in sede di omologa di separazione e dunque alla somma pari ad euro 2.500,00, come sopra dettagliata e calcolata.
DA' ATTO checon gli adempimenti di cui sopra le parti dichiarano di nulla aver più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione e/o titolo, di aver con essa definito ogni rapporto economico e/o patrimoniale di dare/avere anche in relazione ai rapporti tutti intercorrenti e ciò per qualsivoglia motivo e/o ragione.
DA' ATTO che entrambi i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
DA' ATTO che con l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avanzare e pretendere alcunché, per qualsiasi titolo, ragione e causa, l'una nei confronti dell'altra;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
5/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12616/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLO Parte_1
LASSERE DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in NICHELINO il 30/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 134 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 24 febbraio 1998, in data 6 gennaio 2001, Per_1 Per_2
e , gemelli, in data 19 marzo 2008. Il primogenito è, da tempo, economicamente Per_3 Per_4
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/03/2017.
1 Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, questa è ritenuta equa dal Tribunale ex art. 5 co 8 l. div.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_3 Per_4 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno la pura residenza anagrafica, seppur in regime di collocazione alternata settimanale come meglio specificato nel prosieguo, presso la NO in CP_1
Nichelino (TO), Via Stupinigi n. 76.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbano necessariamente essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE, in considerazione dei loro impegni lavorativi, che i genitori si organizzino nella gestione dei ragazzi, indicativamente, come segue:
- i figli minori staranno con un genitore dal lunedì pomeriggio dopo l'uscita da scuola e/o dalle attività sportive/ricreative, in ogni caso, prima della cena fino al lunedì mattina successivo prima dell'ingresso a scuola. Dopodiché si ripeterà il calendario;
2 - durante le vacanze natalizie: i figli resteranno con ciascun genitore per metà delle vacanze natalizie
(un anno dal 23 al 30 dicembre - Vigilia con un genitore e Natale con l'altro) con un genitore ed un anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
- durante le vacanze estive: e trascorreranno i mesi di luglio e agosto con entrambi i Per_3 Per_4 genitori in tempi da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
DA' ATTO che i NOi e , in caso di malattia dei figli che li costringa a rimanere più Pt_1 CP_1 giorni del previsto presso l'abitazione di un genitore, si autorizzano sin d'ora a far loro visita in orari che verranno tra loro pattuiti, così come a concordare, ove necessario, il recupero del calendario.
DA' ATTO che le parti precisano che il medico di base dei ragazzi è la dottoressa con studio Per_5 in Nichelino, Largo delle Alpi n 12.
DA' ATTO che i genitori si impegnano a valutare, in alternativa al piano appena prospettato e considerata la reazione dei minori e al nuovo calendario, l'applicazione dell'alternanza Per_3 Per_4 prevista in sede di omologa di separazione, e puntualmente rispettata dall'anno 2017, ossia:
- durante la settimana: il lunedì e usciti da scuola si recano a casa della madre che li Per_3 Per_4 terrà presso di sé sino al martedì mattina;
all'uscita da scuola del martedì si recano presso la casa del padre che li terrà presso di sé sino al mercoledì mattina;
il mercoledì all'uscita da scuola si recano presso l'abitazione della madre che li terrà con sé sino al giovedì mattina;
il giovedì all'uscita da scuola i gemelli si recano presso l'abitazione del padre che li terrà con sé sino al venerdì mattina;
- nei fine settimana: a week end alterni i figli restano con ciascun genitore dall'uscita di scuola del venerdì al rientro a scuola del lunedì mattina;
DA' ATTO che le parti precisano inoltre che frequenta la seconda superiore presso il Liceo Per_4 Scientifico “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino. Il suo orario scolastico prevede l'ingresso sempre alle 8.00 e l'uscita alle 13.00, con l'eccezione del mercoledì e del giovedì in cui l'uscita è prevista per le ore 14.00. frequenta invece la seconda superiore presso l'Istituto Tecnico Industriale “C. Per_3 Maxwell” sempre di Nichelino. Il suo orario prevede l'ingresso, come per il fratello, alle 8.00 e l'uscita alle 13.50 con una giornata in cui è previsto il rientro pomeridiano per 2 ore. Entrambi gli istituti scolastici sono vicini alle abitazioni dei genitori per tale motivo i gemelli possono agevolmente spostarsi a piedi. Entrambi i ragazzi, nel pomeriggio, giocano a calcio in un oratorio cittadino. Inoltre, dal mese di gennaio 2024 si sono iscritti in palestra, attività che praticano ¾ volte alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici. A quanto precede si aggiungano uscite saltuarie e concordate con un gruppo di amici presso pizzerie e cinema.
DISPONE che i genitori provvedano in egual misura al mantenimento diretto dei figli minorenni Per_3
e nonché di , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nei periodi in cui Per_4 Per_2 gli stessi saranno presso ciascun genitore.
DA' ATTO che il NO acconsente a che l'assegno unico familiare, sino ad ora dal Pt_1 medesimo percepito, resti in capo esclusivamente alla NO , precisando di rinunciare per la CP_1 sua quota all'assegno unico e impegnandosi a comunicare tempestivamente tale modifica all'Inps. Detto assegno verrà quindi percepito nella misura del 100% dalla NO . CP_1
DISPONE che il NO si accolli in ragione del 100% le spese straordinarie da sostenersi Pt_1 per i figli , e , purché previamente concordate e autorizzate e successivamente Per_2 Per_3 Per_4 documentate. Elenco spese straordinarie che saranno supportate al 100% dal NO : Pt_1
- trattamenti sanitari convenzionati e privati, ivi comprese spese dentistiche;
- spese farmaceutiche, ivi compresi i farmaci da banco;
- gite scolastiche e campi estivi;
3 - mensa scolastica;
- cancelleria richiesta per ogni inizio anno dall'Istituto frequentato;
- rette scolastiche;
- iscrizioni universitarie;
- vacanze-studio;
- attività sportive;
- corsi patente, autovetture/scooter.
DISPONE che le seguenti spese siano ripartite in ragione del 50% tra i genitori:
- abbigliamento;
- calzature;
- cancelleria corrente.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese afferenti eventuali cure omeopatiche dei figli, siano invece interamente a carico della NO . CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la documentazione fiscale dovrà essere intestata ai ragazzi e la detrazione spetterà al NO . I giustificativi delle spese -documentazione fiscale- afferenti Pt_1 al mese in corso dovranno essere reciprocamente inviati entro il giorno 20 del mese successivo. A mero scopo esemplificativo, le spese relative al mese di marzo 2024 dovranno essere reciprocamente inviate entro il 20 aprile 2024. La regolarizzazione delle spese verrà effettuata attraverso conguagli mensili tra i genitori. Si precisa che le spese mediche, previamente concordate, superiori alla somma di euro 100,00, dovranno essere anticipate dal padre, sempre salvo l'obbligo di documentazione. I versamenti da parte del padre, in caso d'urgenza, potranno essere regolati anche attraverso l'applicazione Satispay, applicazione di cui entrambi i genitori si dovranno tempestivamente dotare.
DA' ATTO che le parti precisano che il NO ha, altresì, anticipato nell'ultimo periodo la Pt_1 quota di spese spettanti alla NO , secondo la ripartizione concordata in sede di omologa, e CP_1 allo stato vigente (segnatamente 2/3 in capo al padre e 1/3 in capo alla madre). L'importo totale, al
31 marzo 2024, è pari ad euro10.500,00.
DA' ATTO che il NO si rende disponibile a rinunciare alla somma anticipata a favore Pt_1 della NO pari ad euro 3.500,00 fatta eccezione per l'importo di euro 1.000,00, che verrà CP_1 detratto dalla quota riconosciuta alla NO a titolo di assegno divorzile. CP_1
DA' ATTO che il NO si rende inoltre disponibile a partecipare, nella misura del 50%, Pt_1 alle spese/CURE mediche (in questo caso comprese quelle omeopatiche) del cane domestico , Per_6 sempre se strettamente necessarie, preventivamente concordate e opportunamente documentate, in ogni caso, per una cifra mensile da contenersi entro euro 50,00. Seguiranno conguagli mensili tra i
NOi e come per le spese riconducibili ai figli. Pt_1 CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di richiamarsi per quanto non specificatamente pattuito alle Linee
Guida del Protocollo Spese di Torino.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
DISPONE che il NO si obblighi a versare ex art. 5 L. 1 dicembre 1970 numero 898 la Pt_1 somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila/00).
DA'ATTO che dalla predetta somma viene detratto l'importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo dell'arretrato “spese” spettante alla NO secondo la ripartizione pattuita in sede di omologa. CP_1
4 DISPONE che pertanto il restante importo pari ad euro 9.000,00, venga versato attraverso le seguenti modalità:
- euro 5.000,00 entro i 5 giorni successivi al deposito del ricorso;
- La residua somma pari ad euro 4.000,00 in n. 10 ratei mensili di pari importo di euro 400,00
(quattrocento/00) a mezzo bonifico bancario a titolo solutorio di ogni pretesa personale di mantenimento, a far data dal mese di Luglio 2024, con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo della legge 1/12/1970, n. 898, dichiarando di essere consapevole che, successivamente a tale dazione non potrà essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico. A tal fine la NO indica le proprie coordinate bancarie: [...]. CP_1
DA' ATTO che nell'ottica della definizione di tutti i rapporti costituiti nel matrimonio o conseguenti allo stato di separazione e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni dell'una o dell'altra parte, il NO rinuncia agli importi dovuti dalla NO secondo la Pt_1 CP_1 ripartizione delle spese ad oggi vigente e prevista in sede di omologa di separazione e dunque alla somma pari ad euro 2.500,00, come sopra dettagliata e calcolata.
DA' ATTO checon gli adempimenti di cui sopra le parti dichiarano di nulla aver più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione e/o titolo, di aver con essa definito ogni rapporto economico e/o patrimoniale di dare/avere anche in relazione ai rapporti tutti intercorrenti e ciò per qualsivoglia motivo e/o ragione.
DA' ATTO che entrambi i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
DA' ATTO che con l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avanzare e pretendere alcunché, per qualsiasi titolo, ragione e causa, l'una nei confronti dell'altra;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
5/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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