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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13202/2023 R.G. promossa da
(avv. PAOLO ZENOGLIO) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. PAOLA MORBINI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente non ha depositato apposito foglio di precisazione delle conclusioni, sicché si deve ritenere che abbia concluso come da note scritte del 26 marzo 2025
(ultime presentate nel fascicolo telematico). Il resistente ha concluso come da foglio depositato in data 15 settembre 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di , nato a [...] Per_1
Garda (BS) il 22 settembre 2021.
La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio, con collocamento presso di sé, ha proposto una disciplina del diritto di visita paterno e ha quantificato in euro 500,00 mensili l'assegno periodico da porre a carico del padre.
Il resistente ha formulato istanza di affidamento condiviso e ha offerto un assegno di euro 320,00 mensili (tale offerta, in seguito, è stata ridotta ad euro 250,00 mensili).
All'udienza del 7 maggio 2024, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in riserva e, all'esito, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che il minore mantenga la residenza abituale presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – senza la presenza della madre – tutti i fine settimana (alternando il sabato e la domenica) per tre ore in orario pomeridiano (le parti avranno cura di concordare la fascia oraria, tenendo conto dei ritmi
e delle esigenze del bambino); dispone che, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità dovuta: novembre 2023) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico per il mantenimento del figlio di euro 320,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è stata istruita mediante mandato ai Servizi sociali.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2024 è stato ampliato il diritto di visita del padre, disponendo che egli potesse tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, alternando sabato e domenica, dalle ore 10.30 alle ore 20.30 con rientro dalla madre dopo cena, nonché un pomeriggio a settimana, in giorno da definire con l'ausilio dei Servizi sociali.
Ultimato il monitoraggio dei Servizi sociali, è stata fissata udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. Di tali termini, si è avvalso il solo resistente, atteso che la ricorrente, dopo il 26 marzo 2025, non ha più depositato alcunché.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
2 3.
La conflittualità fra i genitori resta alta. Tuttavia, tale elemento non è sufficiente a derogare al regime dell'affidamento condiviso, soprattutto se si considera che entrambi i genitori, isolatamente considerati, sono adeguati. Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate dai Servizi sociali nella relazione depositata in data 23 settembre 2025, il
Collegio reputa congrua la conferma dell'affidamento condiviso, già disposta in via provvisoria.
Le frequentazioni padre-figlio sono state progressivamente incrementate, sotto il monitoraggio degli assistenti sociali, i quali non hanno rilevato alcuna criticità in capo al padre, o disagi a carico del figlio. Ne discende che non vi sono ragioni per impedire il pernottamento del bambino presso il padre, che, dunque, potrà vedere e tenere con sé il figlio: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola (o dalle ore 10.00 in assenza di lezioni) fino alla domenica alle 21.00 ed in estate alle ore 21:30; un giorno infrasettimanale, da determinare compatibilmente con i turni lavorativi paterni, durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola sino alle 21:00 e nel periodo in cui non si terranno le lezioni dalle ore 10.00 fino alle ore 21:00, in estate fino alle 21:30; metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno Natale/Capodanno e
Pasqua/Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane, anche non consecutive, in periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
I Servizi sociali manterranno attivo un monitoraggio di supporto, in forma amministrativa, per sei mesi. I genitori, inoltre, sono invitati a proseguire nei percorsi psicologici attivati in loro favore da parte delle Aziende Sanitarie Territoriali coinvolte.
Sul versante economico, il Collegio reputa equo un assegno a carico del padre di euro 250,00 mensili, stante la riduzione reddituale che egli ha patito nell'ultimo anno
(l'ultima dichiarazione tributaria registra un reddito complessivo di appena euro
1.906,00). Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore conservi la residenza abituale presso la madre;
3. dispone che, salvo diverso accordo delle parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo tempi e modalità indicati in parte motiva;
3
4. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al
50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
5. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, in forma amministrativa, per sei mesi;
6. invita le parti a proseguire nei percorsi psicologici attivati in loro favore da parte delle Aziende Sanitarie Territoriali coinvolte;
7. compensa le spese di lite;
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio
Tutela Minori AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13202/2023 R.G. promossa da
(avv. PAOLO ZENOGLIO) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. PAOLA MORBINI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente non ha depositato apposito foglio di precisazione delle conclusioni, sicché si deve ritenere che abbia concluso come da note scritte del 26 marzo 2025
(ultime presentate nel fascicolo telematico). Il resistente ha concluso come da foglio depositato in data 15 settembre 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di , nato a [...] Per_1
Garda (BS) il 22 settembre 2021.
La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio, con collocamento presso di sé, ha proposto una disciplina del diritto di visita paterno e ha quantificato in euro 500,00 mensili l'assegno periodico da porre a carico del padre.
Il resistente ha formulato istanza di affidamento condiviso e ha offerto un assegno di euro 320,00 mensili (tale offerta, in seguito, è stata ridotta ad euro 250,00 mensili).
All'udienza del 7 maggio 2024, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in riserva e, all'esito, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che il minore mantenga la residenza abituale presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – senza la presenza della madre – tutti i fine settimana (alternando il sabato e la domenica) per tre ore in orario pomeridiano (le parti avranno cura di concordare la fascia oraria, tenendo conto dei ritmi
e delle esigenze del bambino); dispone che, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità dovuta: novembre 2023) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico per il mantenimento del figlio di euro 320,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è stata istruita mediante mandato ai Servizi sociali.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2024 è stato ampliato il diritto di visita del padre, disponendo che egli potesse tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, alternando sabato e domenica, dalle ore 10.30 alle ore 20.30 con rientro dalla madre dopo cena, nonché un pomeriggio a settimana, in giorno da definire con l'ausilio dei Servizi sociali.
Ultimato il monitoraggio dei Servizi sociali, è stata fissata udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. Di tali termini, si è avvalso il solo resistente, atteso che la ricorrente, dopo il 26 marzo 2025, non ha più depositato alcunché.
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Si richiamano atti e documenti di causa.
2 3.
La conflittualità fra i genitori resta alta. Tuttavia, tale elemento non è sufficiente a derogare al regime dell'affidamento condiviso, soprattutto se si considera che entrambi i genitori, isolatamente considerati, sono adeguati. Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate dai Servizi sociali nella relazione depositata in data 23 settembre 2025, il
Collegio reputa congrua la conferma dell'affidamento condiviso, già disposta in via provvisoria.
Le frequentazioni padre-figlio sono state progressivamente incrementate, sotto il monitoraggio degli assistenti sociali, i quali non hanno rilevato alcuna criticità in capo al padre, o disagi a carico del figlio. Ne discende che non vi sono ragioni per impedire il pernottamento del bambino presso il padre, che, dunque, potrà vedere e tenere con sé il figlio: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola (o dalle ore 10.00 in assenza di lezioni) fino alla domenica alle 21.00 ed in estate alle ore 21:30; un giorno infrasettimanale, da determinare compatibilmente con i turni lavorativi paterni, durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola sino alle 21:00 e nel periodo in cui non si terranno le lezioni dalle ore 10.00 fino alle ore 21:00, in estate fino alle 21:30; metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno Natale/Capodanno e
Pasqua/Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane, anche non consecutive, in periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
I Servizi sociali manterranno attivo un monitoraggio di supporto, in forma amministrativa, per sei mesi. I genitori, inoltre, sono invitati a proseguire nei percorsi psicologici attivati in loro favore da parte delle Aziende Sanitarie Territoriali coinvolte.
Sul versante economico, il Collegio reputa equo un assegno a carico del padre di euro 250,00 mensili, stante la riduzione reddituale che egli ha patito nell'ultimo anno
(l'ultima dichiarazione tributaria registra un reddito complessivo di appena euro
1.906,00). Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore conservi la residenza abituale presso la madre;
3. dispone che, salvo diverso accordo delle parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo tempi e modalità indicati in parte motiva;
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4. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al
50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
5. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, in forma amministrativa, per sei mesi;
6. invita le parti a proseguire nei percorsi psicologici attivati in loro favore da parte delle Aziende Sanitarie Territoriali coinvolte;
7. compensa le spese di lite;
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio
Tutela Minori AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LL
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