Sentenza 23 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/08/2025, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06964/2025REG.PROV.COLL.
N. 01468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2025, proposto dal dott. GU LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale G. D'Annunzio, n. 142;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Dott. IO UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23292/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del dott. IO UT e del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giulio Cerceo e Luigi Medugno;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata il 15.5.2024, con cui è stata disposta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Perugia del dott. IO UT, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui, in particolare, la proposta formulata dalla V Commissione del CSM, di concerto con il Ministero della Giustizia, e il decreto ministeriale di nomina del dott. IO UT a Presidente della Corte di Appello di Perugia, ove nelle more intervenuto.
2.- Nell’ambito del procedimento controverso hanno presentato domanda i magistrati Francesco Cassano, Giovanni Buonomo, Pierfrancesco De Angelis, Angelo Matteo SO, IO UT, Giovanni TR, Roberto Carrelli Palombi di Montrone e il ricorrente, quest’ultimo magistrato alla VII valutazione di professionalità, “ nominato con D.M. 8.3.1990, è stato: dal 14.5.1991 giudice presso il Tribunale di Gela; dal 19.12.1994 giudice presso il Tribunale di Vasto; dal 28.12.2004 giudice presso il Tribunale di Pescara; dal 23.6.2011 consigliere presso la Corte di Appello di NA; dal 9.11.2018 Presidente del Tribunale di Chieti (delibera consiliare di conferma del 20.12.2023 ”.
La Commissione, relativamente al ricorrente, ha registrato che “ dal 13.5.1991 è stato giudice presso il Tribunale di Gela con funzioni promiscue (comprese le funzioni G1P/GUP quanto al settore penale e al contenzioso in materia di lavoro, di esecuzioni e fallimentare quanto al settore civile). Dal 19.12.1994, tramutato a domanda al Tribunale di Vasto, ha ivi esercitato le funzioni di giudice civile, giudice del collegio penale e magistrato addetto alle esecuzioni immobiliari. Successivamente ha svolto anche, presso il medesimo citato Ufficio, funzioni di GIP/GUP, di giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali, di giudice incaricato delle esecuzioni mobiliari e di giudice monocratico civile e penale. Nel periodo in esame è stato più volte applicato presso il Tribunale di Lanciano con funzioni di GUP. Dal 28.12.2004 il dott. LI è stato giudice presso il Tribunale di Pescara, dove ha esercitato le funzioni di G1P, anche come "coordinatore" del settore. Dal 22.6.2011 è stato consigliere presso la Corte di Appello di NA, assegnato alla sezione penale, applicato alle sezioni promiscue e alla Corte di SE di Appello quale componente effettivo. Si è tabellarmente occupato di tutti i procedimenti in materia di rogatorie internazionali. Dal 9.11.2018 ad oggi il dott. LI è Presidente del Tribunale di Chieti (delibera consiliare di conferma del 20.12.2023). Quanto agli "indicatori specifici" (art. 20 T. U.), il dott. LI vanta una "esperienza in secondo grado", avendo esercitato tali funzioni sia in regime di applicazione presso la Corte di Appello di Caltanissetta e presso la Corte di Appello di L'Aquila sia, per circa 7 anni, quale consigliere della Corte di Appello di NA. Quanto all'attività di "direzione di uffici di primo grado", il dott. LI svolge funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Chieti, come detto, dal 9.11.2018. L'esercizio delle funzioni direttive in parola, oltre ad essere stato oggetto di rituale conferma all'esito del primo quadriennio, è connotato per il raggiungimento di risultati positivi in termini di abbattimento delle pendenze. Quale Presidente del Tribunale, il dott. LI ha adottato i programmi di gestione sia per il settore civile che per il settore penale, tutti favorevolmente valutati dal Consiglio Giudiziario. Ha inoltre stipulato numerose convenzioni e protocolli d'intesa con diversi organi istituzionali, come precisato nelle fonti di conoscenza in atti. Fin dal 2019 ha instaurato "buone prassi" per la gestione dell'attività dell'ufficio, sia nel settore civile che in quello penale. Quanto agli "indicatori generali" il dott. LI ha maturato una pluralità di esperienze nei vari settori della giurisdizione, sia nella materia del diritto penale che civile, sia in primo che in secondo grado; presso il Tribunale di Pescara ha svolto il ruolo di magistrato "coordinatore" dell'Ufficio GIP/GUP (arti. 7 e 8 TU). Ha svolto il ruolo di MAGRIF presso la Corte d'Appello di NA (art. 9 T.U.). È stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per il biennio 1993/1995 e presso la Corte di Appello di L'Aquila per il quadriennio 1999/2003 (art. 11 TU.). Durante l'esercizio delle funzioni presso il Tribunale di Pescara è stato più volte affidatario di uditori giudiziari e MOT; medesime funzioni di magistrato affidatario sono state ricoperte anche durante l'esercizio di funzioni di consigliere della Corte di Appello di NA. È stato componente della Commissione per l'abilitazione alla professione forense. È presidente di sezione di commissione tributaria provinciale dal 9 luglio 1992, con incarico di Presidente f.f. della CTP di Chieti dal 22 febbraio 2018 al 20 ottobre 2022 (art. 13 T.U.) ”.
A prevalere è stato, tuttavia, il dott. IO UT, anch’egli magistrato alla VII valutazione, “ nominato con D.M. 25.2.1989, è stato: dal 12.3.1990 giudice presso il Tribunale di Monza; dall'8.2.2001 giudice presso il Tribunale di Milano; dal 23.11.2009 consigliere presso la Corte di Appello di Brescia; dal 7.12.2011 giudice presso il Tribunale di Rimini; dal 3.4.2017 presidente del Tribunale di Sondrio (delibera consiliare di conferma del 15.6.2022) ”.
Secondo la Commissione, si tratta del candidato che meglio può ricoprire l’ufficio a concorso, posto che lo stesso “ vanta una carriera ampia e completa, pari a circa 33 anni alla vacanza, interamente spesa nell'esercizio di funzioni giudicanti sia in primo grado – anche quale Presidente di Tribunale – sia in appello. Ha esercitato, negli anni, sia le funzioni giudicanti civili, con particolare riferimento alla materia della famiglia e della volontaria giurisdizione, sia le funzioni giudicanti penali, nella qualità di giudice del dibattimento, GIP/GUP, componente (e presidente) della Corte di SE. In particolare, il candidato proposto ha iniziato la carriera in data 12.3.1990 come giudice presso il Tribunale di Monza, dapprima svolgendo funzioni di giudice del dibattimento e dell'esecuzione penale, sino al 1993 e, successivamente, esercitando le funzioni di giudice civile in materia di famiglia e volontaria giurisdizione. Nel periodo in parola, il candidato proposto ha altresì composto la Corte di SE. Dall'8.2.2001, tramutato, a domanda, al Tribunale di Milano, il dott. UT ha svolto le funzioni di GIP/GUP. Dal 23.11.2009, il candidato proposto ha, quindi, assunto le funzioni di secondo grado quale consigliere della Corte di Appello di Brescia, presso la prima sezione penale, con specializzazione nella trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione, la persona, i soggetti deboli e il patrimonio, nonché in materia di M.A.E., revisioni ed esecuzione. In seguito, dal 7.12.2011, il dott. UT è stato giudice presso il Tribunale di Rimini con funzioni di giudice penale (monocratico e componente del collegio). Ha svolto, altresì, presso l'Ufficio appena citato le funzioni di presidente del collegio penale e della Corte di SE fino al 2016, oltre che Presidente f.f. della Sezione penale. Successivamente, ha svolto le funzioni di giudice civile ed è stato delegato dal presidente del collegio per i provvedimenti in materia di famiglia (separazioni e divorzi; adozioni di maggiorenni; volontaria giurisdizione). Dal 3.4.2017 ad oggi il dott. UT presiede il Tribunale di Sondrio (delibera consiliare di conferma del 15.6.2022). In ogni settore e funzione, il dott. UT ha raggiunto sempre ottimi risultati e conseguenti valutazioni lusinghiere, altresì espresse in termini di "eccellenza". Il p.a.s. in atti richiama i precedenti pareri positivi, tra i quali si segnala, in particolare, il parere del Consiglio Giudiziario di Milano del 13.9.2022 per il conferimento dell'incarico di Presidente del Tribunale di Milano, ove si osserva che l'aspirante «... è magistrato di trasversale esperienza, preparazione e competenza in tutti i settori della giurisdizione giudicante, civile e penale, dotato di indiscussa preparazione, lodevole dedizione al lavoro e non comune spirito di servizio, già dimostratosi eccellente presidente di Tribunale, capace di instaurare un clima sereno all'interno dell'Ufficio e di ottenere la stima incondizionata dei colleghi, del personale amministrativo e della classe forense, oltre che di adottare soluzioni organizzative che, in uno a garantire l'effettivo esercizio della giurisdizione anche a fronte di situazioni di gravi scoperture (di magistrati e di personale amministrativo), hanno determinato l'abbattimento dell'arretrato e il raggiungimento di indici di smaltimento ampiamente positivi, con il c.d. "disposition time" addirittura pari alla metà della media degli uffici di un distretto - quello milanese - già di per sé tra i più virtuosi del territorio nazionale... » ”.
In particolare, per quanto interessa il presente giudizio, la Commissione ha evidenziato che “ la comparazione tra il dott. UT e il dott. LI, con riferimento alla "valutazione attitudinale specifica", restituisce, invece, un giudizio di equivalenza. Entrambi gli aspiranti ora considerati vantano sia l'esperienza in secondo grado sia l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, peraltro entrambi in Uffici di "piccole e medie dimensioni" ai sensi dell'art. 3 co. III, T.U. A fronte di tale equivalenza, la valutazione degli "indicatori generali", che in questo caso assume maggiore valenza selettiva (in ragione della argomentata equivalenza tra i dott.ri LI e UT sul piano degli indicatori specifici), assegna l'indiscutibile prevalenza del candidato proposto nella comparazione con il percorso professionale del dott. LI ”; inoltre, “ solo il dott. UT, invero, vanta, oltre all'esperienza ordinamentale (maturata anche dal dott. LI), il pregresso svolgimento delle funzioni di presidente di Sezione f.f. presso il Tribunale di Rimini (art 7 T. U.), la stabile presidenza di collegi civili e penali e la presidenza della Corte di SE presso il medesimo Tribunale di Rimini, da ritenersi più pregnanti, alla luce delle esigenze funzionali da soddisfare (art. 25 TU.), rispetto alle esperienze di collaborazione svolte dall'aspirante in comparazione ”; e ha sottolineato che “ da ultimo, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione – ma non è questo il caso per le ragioni già innanzi esposte – prevarrebbe comunque il profilo del dott. UT, rispetto alla posizione del dott. TR e del dott. LI, in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (ex art. 24, comma 3, T. U.) ”; cosicché la Commissione ha concluso che “ all'esito delle illustrate comparazioni, deve, pertanto, concludersi che il dott. IO UT è senz'altro il candidato più idoneo a ricoprire lo specifico posto a concorso, prevalendo quest'ultimo rispetto agli "indicatori specifici", quanto alle posizioni dei dott.ri SO e TR e rispetto agli "indicatori generali" quanto alla posizione del dott. LI ”.
3.- A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
I) violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007; degli artt. 4, 7-13, 20, 25, 26 e 30 della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015; dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed irrazionalità manifeste: il ricorrente ha lamentato che “ alcuna motivazione nel provvedimento gravato dell’avvenuta partecipazione, quale membro effettivo, a ben n. 3 Consigli Giudiziari in due diversi distretti di Corte di Appello (uno a Caltanissetta, in un periodo – 1992-1994 – caratterizzato dai gravissimi e tristemente noti fenomeni di criminalità organizzata e due a L’Aquila, con riconferma avvenuta a seguito di votazione conseguente alla decisione assunta per acclamazione dalla assemblea sezionale dell’A.N.M.), alla quale, per vero, si fa solo cenno – a questo punto contraddittoriamente – nelle premesse dello stesso provvedimento ”; ha soggiunto inoltre che si sarebbe omesso di considerare “ l’avvenuto svolgimento, da parte del dott. LI, delle funzioni di appello in ben tre distretti di Corte di Appello, tutti per dimensioni avvicinabili a quello di Perugia e due anche prossimi per collocazione geografica: Caltanissetta e L’Aquila, in ripetute applicazioni, ove il medesimo ha redatto svariate decine di sentenze, ed NA, per ben sette anni, presiedendo in appello anche il Collegio penale e redigendo circa 2.500 sentenze (con un picco di 750 circa per l’anno 2013), oltre che comporre il cd. “Collegio ALFA”, contraddistinto dalla redazione di una media di 1.500 sentenze l’anno, concorrendo a condurre la Sezione Penale della Corte di Appello di NA dall’ultimo al primo posto nazionale per produttività nel triennio 2011-2014 ”.
Il nominato dott. UT, di contro, avrebbe esercitato “ le funzioni giudicanti civili essenzialmente nel settore della famiglia e della volontaria giurisdizione, e quelle penali, nella qualità di Giudice del dibattimento, GIP/GUP, e quale componente e, poi, Presidente della Corte di SE (circostanza, pervero, conseguente alla organizzazione tabellare dell’Ufficio Giudiziario da ultimo diretto che sussiste anche per il dott. LI, il quale, a sua volta, presiede anche tutti i Collegi penali del Tribunale di Chieti, oltre alla Corte di SE, concorrendo alla redazione delle motivazioni delle sentenze come tutti gli altri Giudici del settore, oltre a curare, in via esclusiva, il ruolo di Giudice dell’Esecuzione penale – come si ricava agevolmente dalle statistiche allegate alla domanda di conferimento del nuovo incarico direttivo in esame, laddove emerge anche lo svolgimento, nel settore penale, di attività di giudice monocratico), nonché trattando i reati contro la P.A., la persona, i soggetti deboli ed il patrimonio, in materia di M.A.E., delle revisioni e della esecuzione nel biennio in cui è stato Consigliere della Corte di Appello di Brescia ”.
Cosicché, emergerebbe una lacuna valutativa in danno del ricorrente, riferibile alla “ indubbia maggiore e diversificata esperienza maturata dal medesimo nell’esercizio delle funzioni di secondo grado, svolta nei tre distretti di Corte di Appello dianzi richiamati ”.
II) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007; degli artt. 4, 7-13, 20, 25, 26 e 30 della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015; dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed irrazionalità manifeste, disparità di trattamento.
Con tale motivo si è dedotto che “ la comparazione tra il dott. UT ed il dott. LI, con riferimento alla “valutazione attitudinale specifica”, restituisca un giudizio di equivalenza, sul rilievo per cui entrambi vantino sia l’esperienza in secondo grado sia l’esperienza di direzione di uffici di primo grado, la valutazione degli “indicatori generali”, che in questo caso assume maggiore valenza selettiva, assegnerebbe prevalenza al primo, in ragione del fatto che il medesimo vanterebbe “il pregresso svolgimento delle funzioni di presidente di Sezione f.f. presso il Tribunale di Rimini (art. 7 T.U.), la stabile presidenza di collegi civili e penali e la presidenza della Corte di SE presso il medesimo Tribunale di Rimini, da ritenersi più pregnanti, alla luce delle esigenze funzionali da soddisfare (art. 25 T.U.), rispetto alle esperienze di collaborazione svolte dall’aspirante in comparazione ”.
In particolare, il ricorrente ha censurato l’incompleta elencazione delle proprie esperienze professionali, con la conseguenza che sarebbe “ l’intera valutazione comparativa a risultare inesorabilmente vulnerata per non aver il CSM consentito di dare conto del puntuale ed effettivo raffronto tra i due candidati e della verifica della oggettiva conclusiva prevalenza dell’uno sull’altro ”, come dimostrerebbe il fatto che il provvedimento impugnato “ non ha tenuto conto della circostanza, pur puntualmente indicata nell’autorelazione in atti, che anche il dott. LI ha svolto identiche funzioni presidenziali vicarie presso il Tribunale di Gela ”, oltre che “ ha svolto in appello il ruolo di Giudice a latere in Corte di SE per ben sette anni, alla stregua di quanto in precedenza diffusamente illustrato ”.
4.- L’adito TAR del Lazio ha respinto il ricorso, tuttavia compensando le spese del giudizio.
5.- L’appello deduce:
(i) Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Errore della sentenza per omessa pronuncia. Palese difetto di motivazione, nonché erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito il rigetto del primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D.L.vo n. 160/2006, come modificato dalla Legge n. 111/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7-13, 20, 25, 26 e 30 della Circolare P14858 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicità ed irrazionalità manifeste .
A fronte di una prima censura enucleata in maniera chiara, dettagliata e specifica, sostiene l’appellante che il primo giudice avrebbe omesso di considerare come non sia stata rinvenuta alcuna motivazione nel provvedimento gravato dell’avvenuta partecipazione del medesimo, quale membro effettivo, a ben tre Consigli Giudiziari in due diversi distretti di Corte di Appello (uno a Caltanissetta, in un periodo – 1992-1994 – caratterizzato dai gravissimi e tristemente noti fenomeni di criminalità organizzata e due a L’Aquila, con riconferma avvenuta a seguito di votazione conseguente alla decisione assunta per acclamazione dalla assemblea sezionale dell’A.N.M.), alla quale, per vero, si farebbe solo cenno –a questo punto contraddittoriamente– nelle premesse dello stesso provvedimento; inoltre, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l’avvenuto svolgimento, da parte del ricorrente, delle funzioni di appello in ben tre distretti di Corte di Appello, tutti per dimensioni avvicinabili a quello di Perugia e due anche prossimi per collocazione geografica: Caltanissetta e L’Aquila, in ripetute applicazioni, ove il medesimo ha redatto svariate decine di sentenze, ed NA, per ben sette anni, presiedendo in appello anche il Collegio penale e redigendo circa 2.500 sentenze (con un picco di 750 circa per l’anno 2013), oltre che comporre il cd. “Collegio ALFA”, contraddistinto dalla redazione di una media di 1.500 sentenze l’anno, concorrendo a condurre la Sezione Penale della Corte di Appello di NA dall’ultimo al primo posto nazionale per produttività nel triennio 2011- 2014; inoltre, dal raffronto dei profili curriculari dei due candidati, non avrebbe nemmeno colto la evidente maggiore estensione e molteplicità dei settori nei quali il ricorrente ha operato, sin dall’inizio della sua carriera professionale (svolgendo funzioni di GIP/GUP e di giudice dibattimentale nel settore penale e occupandosi di tutte le materie del contenzioso civile, compresa quella del lavoro –che, all’epoca, vale a dire prima della soppressione delle Preture circondariali, era già di secondo grado- delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali e fallimentari, di regola presiedendo, dall’anno 1993, tutti i Collegi), sin da quando è stato Giudice presso il Tribunale di Gela, per poi proseguire in tali diversificate funzioni quando è stato tramutato al Tribunale di Vasto, ove ha esercitato il ruolo di Giudice civile, di Giudice del Collegio penale (in più occasioni presiedendolo) e di magistrato addetto alle esecuzioni immobiliari, per poi svolgere anche funzioni di GIP/GUP, di Giudice delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali, di Giudice incaricato delle esecuzioni mobiliari e di Giudice monocratico civile e penale. Ciò a differenza del dott. UT, il quale, nel corso della propria carriera professionale, ha esercitato le funzioni giudicanti civili essenzialmente nel settore della famiglia e della volontaria giurisdizione, e quelle penali, nella qualità di Giudice del dibattimento, GIP/GUP, e quale componente e, poi, Presidente della Corte di SE.
(ii) In via subordinata, Erroneità ed infondatezza della sentenza nella parte in cui ha disposto il rigetto del secondo motivo di gravame. Difetto palese di motivazione. Erronea ed inconferente interpretazione degli artt. 104 e 108 del R.D. n. 12/1941, letti in combinato disposto con gli artt. 93 e 99 della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D.L.vo n. 160/2006, come modificato dalla Legge n. 111/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-13, 25 e 26 della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Errore sui presupposti. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Disparità di trattamento .
Erronee e infondate sarebbero le argomentazioni enunciate dal Collegio di primo grado con riguardo alla figura del cd. “funzionario di fatto”, siccome non pertinenti e inconferenti alla fattispecie concretamente esaminata. Seppure, infatti, risponde al vero che difetta, nel caso di specie, la formale designazione del ricorrente quale Presidente vicario presso il Tribunale di Gela, ciò non comporterebbe la applicazione dell’istituto del cd. “funzionario di fatto”, stante la previsione recata dal comma 2 dell’art. 104 del R.D. n. 12/1941. Pur, dunque, in assenza di un formale provvedimento di designazione in capo al ricorrente, tali funzioni avrebbero dovuto essere regolarmente valutate dal CSM in sede di conferimento dell’incarico per cui è contesa.
6.- Hanno resistito il CSM e il Ministero della giustizia, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
7.- Ha pure resistito il controinteressato dichiarato vincitore dell’ufficio messo a concorso, instando per la reiezione dell’appello.
8.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
9.- Alla udienza pubblica del 17 giugno 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
10.- L’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalle parti resistenti per violazione del divieto dei nova in appello a fronte di una statuizione di primo grado non in linea con la originaria censura, può essere assorbita, attesa la infondatezza dell’appello medesimo, che in buona sostanza devolve alla odierna cognizione l’intera, originaria materia del contendere.
Nondimeno vale rimarcare il fatto che il ricorrente, con il ricorso proposto in primo grado, non ha esteso l’impugnativa al passaggio motivazionale della delibera gravata ove viene affermata l’equivalenza dei due aspiranti sul versante degli indicatori specifici, facendo valere piuttosto la sua asserita prevalenza sul diverso crinale della valutazione del merito professionale.
La preminenza riconosciuta al vincitore della procedura è risultata basata infatti sulla valenza attitudinale attribuita agli indicatori generali.
Quanto alle attitudini specifiche, il CSM ha espresso, invece, un giudizio di equivalenza, osservando che entrambi i candidati “vantano sia l’esperienza in secondo grado sia l’esperienza di direzione di uffici di primo grado, peraltro (…) in uffici di piccole e medie dimensioni”.
Ciò significa che, anche ad ammettere che l’estrapolazione di questo segmento motivazionale possa ritenersi compatibile con la regola notoriamente invalsa della ponderazione complessiva e integrata di tutti i fattori di valutazione, va rilevato che il ricorrente non ha rivendicato né comprovato alcuna supremazia sul versante degli indicatori specifici, omettendo di spendere qualsiasi argomento in proposito; inoltre, la riconosciuta equivalenza in parte qua delle posizioni oggetto di raffronto determinerebbe comunque l’applicazione in favore del controinteressato del criterio residuale della maggiore anzianità nel ruolo.
11.- Ciò detto, anche le restanti censure riproposte non colgono nel segno.
Ai sensi dell’art. 4 della Circolare P‐14858‐2015 del 28 luglio 2015, il parametro del merito non investe le peculiarità delle esperienze maturate dal magistrato nel corso della sua carriera, bensì “il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità”, e dunque opera a prescindere dall’ufficio di appartenenza, dovendo il raffronto avere riguardo non alla varietà delle esperienze maturate -che ben potrebbe sussistere anche a fronte di uno scarso impegno professionale-, bensì alla misura dell’apporto lavorativo, in termini di qualità e quantità, fornito dal magistrato nello svolgimento della prestazione lavorativa.
La delibera impugnata è stata adottata all’unanimità dei votanti su proposta unanime della V^ Commissione.
Il solo dott. UT è risultato destinatario della proposta, sicché in sede plenaria non è pervenuta alcuna designazione alternativa che potesse dare adito ad un ballottaggio in ragione di una possibile predominanza del dott. LI rispetto agli altri candidati versanti nella sua stessa condizione di soggetto non destinatario della proposta.
Giova rammentare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, nonché quello di difetto di istruttoria, può essere dedotto soltanto quando l’Amministrazione abbia ingiustificatamente negato ingresso, nelle sue determinazioni, ad elementi di valutazione risultanti dagli atti del procedimento, dotati di una valenza idonea a scardinare l’impianto motivazionale del provvedimento. Non, invece, quando la P.A. abbia espresso, nell’esercizio della propria discrezionalità, una valutazione delle emergenze istruttorie diversa da quella postulata dal ricorrente.
Alla stessa stregua, di illogicità e contraddittorietà della motivazione può parlarsi solo quando gli atti del procedimento siano affetti da aporie logico-motivazionali tali da inficiare radicalmente il complessivo apparato motivazionale, e non dunque quando i fattori di valutazione siano stati, invece, compiutamente ed esaustivamente analizzati nel provvedimento impugnato, sebbene in termini divergenti da quelli prospettati dal ricorrente.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve infatti limitarsi a verificare se la motivazione del provvedimento (i) sia effettiva e non meramente apparente, e cioè idonea ad esplicitare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione adottata; (ii) non sia “manifestatamente illogica”, in quanto sorretta, nei suoi passaggi essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole imposte dalla logica; (iii) non intrinsecamente contraddittoria, ovverosia esente da insormontabili incongruenze nel suo sviluppo argomentativo o da insuperabili inconciliabilità logiche.
Non ha travalicato i limiti della discrezionalità la decisione del CSM di ritenere “più pregnanti alla luce delle esigenze funzionali da soddisfare” (art. 25 T.U.) rispetto alle esperienze di collaborazione svolte dall’aspirante in comparazione” gli elementi risultanti dal curriculum del controinteressato: “solo il dott. UT, invero, vanta, oltre all'esperienza ordinamentale (maturata anche dal dott. LI), il pregresso svolgimento delle funzioni di presidente di Sezione f.f. presso il Tribunale di Rimini (art 7 T. U.), la stabile presidenza di collegi civili e penali e la presidenza della Corte di SE presso il medesimo Tribunale di Rimini”.
La delibera ha infatti motivato che “ in ogni settore e funzione, il dott. BU ha raggiunto sempre ottimi risultati e conseguenti valutazioni lusinghiere, altresì espresse in termini di eccellenza”. Il p.a.s. in atti richiama i precedenti pareri positivi, tra i quali si segnala, in particolare, il parere del Consiglio Giudiziario di Milano del 13.9.2022 per il conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Milano, ove si osserva che l'aspirante «…è magistrato di trasversale esperienza, preparazione e competenza in tutti i settori della giurisdizione giudicante, civile e penale, dotato di indiscussa preparazione, lodevole dedizione al lavoro e non comune spirito di servizio, già dimostratosi eccellente presidente di Tribunale, capace di instaurare un clima sereno all'interno dell'Ufficio e di ottenere la stima incondizionata dei colleghi, del personale amministrativo e della classe forense, oltre che di adottare soluzioni organizzative che, in uno a garantire l'effettivo esercizio della giurisdizione anche a fronte di situazioni di gravi scoperture (di magistrati e di personale amministrativo), hanno determinato l'abbattimento dell'arretrato e il raggiungimento di indici di smaltimento ampiamente positivi, con il c.d. "disposition time" addirittura pari alla metà della media degli uffici di un distretto - quello milanese - già di per sé tra i più virtuosi del territorio nazionale…» ”.
A fronte di questa articolata enunciazione dei dati di riscontro presi in considerazione, appare inconferente e pretestuosa la doglianza, con la quale si lamenta il mancato apprezzamento di elementi di valutazione estranei all’indicatore di riferimento, essendo irragionevole pretendere che, in seno ad un giudizio, per definizione unitario e integrato, debba darsi conto di ogni singolo spunto valutativo reperibile negli atti del procedimento, con l’attribuzione a ciascuno di essi di un’apposita rilevanza ponderale.
Parimenti destituito di fondamento è il motivo di impugnazione con cui ci si duole che non sarebbero state considerate “le esperienze di collaborazione svolte dall’aspirante in comparazione”, che, secondo il suo personale assunto, avrebbero dovuto essere stimate più pregnanti.
La deduzione mira infatti a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito, basato su opinioni di parte, contrapposte alle conclusioni motivatamente raggiunte dall’organo di autogoverno all’esito del raffronto comparativo affidato alla sua discrezionalità.
Senza considerare che la pregnanza attribuita ai titoli rivendicati dal diretto interessato è stata debitamente riportata nella parte descrittiva del profilo professionale del candidato, ma non è riuscita a scalfire la supremazia del profilo del controinteressato.
Lo svolgimento del ruolo di giudice a latere in Corte di SE (quale che ne sia la durata) non è, infatti, plausibilmente equiparabile all’esercizio delle funzioni di presidente e lo stesso discorso vale per l’esercizio di funzioni presidenziali vicarie svolte per un esiguo lasso temporale presso il Tribunale di Gela.
Appare, quindi, pienamente coerente con il disposto dell’art. 25 del T.U. la scelta caduta sul controinteressato in ragione del pregresso suo stabile svolgimento delle funzioni di presidente di sezione f.f. presso il Tribunale di Rimini, della presidenza di collegi civili e penali e della presidenza della Corte d’SE presso il medesimo Tribunale. Quanto, infine, al ruolo di MAGRIF rivestito dal ricorrente presso la Corte d’Appello di NA (seppure astrattamente suscettibile di valutazione alla stregua degli indicatori generali), va rilevato che esso è stato ragionevolmente considerato titolo recessivo rispetto allo svolgimento delle funzioni presidenziali, che il CSM ha correttamente collocato in primo piano nella graduazione delle esperienze pregresse giudicate più significative per l’attribuzione del posto.
Il riferimento fatto alla durata dell’incarico rivestito dal ricorrente in uffici di secondo grado non può inoltre considerarsi idoneo a rimarcare la dedotta prevalenza, in quanto l’organo di autogoverno ha ragionevolmente stimato che lo svolgimento di funzioni direttive da parte del controinteressato, connotato da più vasta estensione temporale, costituisce, attesa la oggettiva maggiore ampiezza, rilevanza e carico di responsabilità, testimonianza di un indicatore specifico meritevole di decisivo apprezzamento nel raffronto comparativo con l’appellante.
La doglianza si risolve, quindi, ancora una volta, nella enfatizzazione unilaterale del proprio profilo processuale, fondata sulla contestazione di un giudizio di valore (quello relativo alla prevalenza dei titoli di carriera oggetto di scrutinio) sottratto ad un sindacato di merito.
Né ha maggiore pregio il secondo motivo, con il quale l’appellante, con riferimento agli indicatori generali, lamenta una sottovalutazione delle attività svolte nel corso della propria carriera. Sotto questo profilo sono state riconosciute al controinteressato: (i) la presidenza di sezione f.f. del Tribunale di Rimini; (ii) la stabile presidenza del Collegio della sezione unica civile e del Collegio della sezione unica penale; (iii) la presidenza della Corte di SE di detto Tribunale.
Di contro, con riferimento alle funzioni vicarie asseritamente svolte dal ricorrente, che secondo lo stesso non necessiterebbero di formale designazione ex artt. 104 e 108 del RD 12/1940, il TAR ha ritenuto, con condivisibile motivazione, la indefettibile esigenza di preventiva autorizzazione allo svolgimento delle funzioni presidenziali, imposta dal principio di rilevanza costituzionale del buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa, e la necessità della specifica allegazione probatoria a supporto, nel caso all’esame mancante, dovendosi rimarcare come il dirigente reggente non possa considerarsi un mero delegato, ma assuma i pieni poteri del titolare assente o impedito, di tal che l’assenza (o impedimento) e il relativo incarico di supplenza devono essere provati, pena la legittimazione del “funzionario di fatto” in deroga ai normali criteri organizzativi degli apparati pubblici.
12.- In definitiva, alla luce delle considerazioni illustrate, l’appello va respinto.
13.- Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO