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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/12/2024, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(c.f. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore (c.f. PE
), elettivamente domiciliata in Venezia – Mestre, Via Caneve n. 13, C.F._2 presso lo Studio dell'avv. Pierfrancesco Zampieri (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura Email_1 allegata telematicamente all'atto di citazione;
attrice contro
c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia Controparte_1 C.F._3
– Mestre, Corso del Popolo 81, presso lo Studio degli avv.ti Roberta Orlandi (pec e Valter Duse (pec i Email_2 Email_3 quali lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
resistente in contraddittorio con
AVV. quale curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...]; PE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
1 In punto: filiazione naturale
Conclusioni:
Per parte attrice: “disattesa e reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione voglia l'adito Tribunale, sentito il P.M., così decidere:
NEL MERITO:
- datosi atto che il IG. ha stragiudizialmente provveduto a riconoscersi padre di Controparte_1
, nato a [...] il [...], presso il competente Ufficio PE di Stato Civile, limitatamente al punto dichiararsi cessata la materia del contendere;
SEMPRE NEL MERITO:
- Disporsi l' affido esclusivo o - in subordine congiunto - in favore di del minore Parte_1
col quale risiederà in VENEZIA - Murano - Calle del Millefiori, n. 3/1; PE
- in ogni caso disporsi la presa in carico di entrambi genitori da parte del Consultorio Familiare dell , Parte_2 che dovrà offrire loro un programma di supporto alla genitorialità per tutto il tempo necessario, secondo valutazione del medesimo;
- per l'effetto, porsi a carico di per il mantenimento del figlio la somma di € Controparte_1 PE
500,00= mensili, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria processuale, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli Parte_1 indici ISTAT senza richiesta da parte dell'avente diritto, con prima decorrenza da un anno dall'emissione del provvedimento qui richiesto;
- porsi altresì a carico di il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso il Controparte_1
Tribunale di Venezia;
- condannarsi a corrispondere a le somme che avrebbe dovuto erogare per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio dal giorno della sua nascita ad oggi, attualmente pari a somma non PE inferiore ad € 15.000,00=, per differenza con quanto versato per contributo ordinario, non corrisposto pari ad €
8.100,00 dalla nascita del bambino ad agosto 2022 detratto il versato (€ 12.000,00 dovuti - € 3900,00 versati)
< versando regolarmente solo da sett. 2022 > e - per intero - per contributo straordinario totalmente omesso, o la diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e con espressa riserva di precisazione ed attualizzazione, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- disporsi e regolamentarsi il diritto-dovere di visita del padre al piccolo e di custodia secondo l'articolato PE disposto dalla C.T.U. con relazione dep. in atti in data 29.04.2022;
- autorizzare la madre in via esclusiva a richiedere il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per
l'espatrio di . PE
IN OGNI CASO: con vittoria e rifusione di spese e competenze di causa, anche di c.t.u.”.
2 Per parte convenuta: “voglia il Tribunale di Venezia, respinta ogni contraria domanda, eccezione od istanza
…
NEL MERITO:
1. dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto all'accertamento della paternità di PE avendo il padre provveduto al riconoscimento del figlio spontaneamente nel dicembre dell'anno 2019, come documentato in atti;
2. ai sensi dell'art. 262 co. 2 cod. civ. stabilire che assuma il cognome del padre aggiungendolo o PE sostituendolo a quello della madre, in base alla soluzione che il Tribunale riterrà più congrua nell'interesse del minore;
3. ai sensi dell'art. 277 co. 2 cod. civ., regolamentare tutti gli aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, stabilendo: in via principale
- il regime dell'affidamento esclusivo del minore al padre, rafforzato con specifico riguardo alle scelte in materia scolastica e sanitaria;
- il collocamento prevalente e la residenza del figlio minore presso la casa paterna, con regolamentazione del PE turno di responsabilità della madre che sarà ritenuto idoneo;
- la misura del contributo al mantenimento del minore a carico della madre;
spese straordinarie a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, come da vigente protocollo del Tribunale di Venezia;
- la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI territorialmente competente, il monitoraggio della situazione del minore e dei contesti familiari paterno e materno da Parte del Servizio Sociale con incarico, ad entrambi i Servizi, di relazionare al Tribunale semestralmente.
In via subordinata,
- confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale;
- disporre il collocamento prevalente e la residenza anagrafica di presso la casa paterna, con PE regolamentazione del turno di responsabilità della madre che sarà ritenuto idoneo;
- stabilire la misura del contributo al mantenimento del minore a carico della madre;
spese straordinarie a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, come da vigente protocollo del Tribunale di Venezia;
- disporre espressamente la prosecuzione della presa in carico di da parte della NPI territorialmente PE competente in base alla residenza anagrafica del minore quale sarà decisa in via definitiva;
- disporre che il servizio di NPI che ha in carico il minore e il Servizio Sociale affidatario relazionino al Tribunale sulle condizioni del minore semestralmente.
In ogni caso statuire condanna della ricorrente alle spese, anche di ctu, ed onorari di causa.
Chiede termine per il deposito di memoria conclusionale e di replica.”
3 Per parte il curatore speciale del minore: il Tribunale: “oltre a derogare alla competenza per territorio del distretto sanitario che impedisce di fatto al padre di accedere al servizio neppure per il sostegno alla genitorialità, preveda:
a) disporsi un affidamento e una presa in carico e monitoraggio ai Servizi del Consultorio Familiare disponendo un approfondimento clinico, (attuale ed altresì da modularsi nel tempo attese le rapide evoluzioni legate all'età del bambino) degli aspetti della genitorialità di entrambi i genitori e della relazione di ciascun genitore col bambino
b) Disporre che il Servizio NPI svolga attenta valutazione clinica sul benessere del minore allo stato attuale con monitoraggio nel tempo fino alla stabilizzazione degli esiti, con possibilità di segnalare problematiche e suggerire percorsi al fine di reperire soluzioni.
c) che il Servizio Sociale continui a sostenere la famiglia con l'affido del bambino, gli interventi e osservazioni dell'educatore domiciliare e con interventi di sostegno alla genitorialità.
- Alla luce delle informazioni in proprio possesso dunque il Curatore conclude come richiesto nel presente atto, riportandosi altresì alla precedente relazione del 12.07.2022, in relazione al cognome del bambino”.
Per il Pubblico Ministero: “affidamento del mi ore ai Servizi sociali con suo collocamento prevalente presso la madre, ma ampia possibilità per il padre di trascorrere del tempo col bambino”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI ha introdotto il presente procedimento al fine di vedere Parte_1 accertato e dichiarato che è padre di (n. a Mirano il Controparte_1 PE
3.12.2018) e, conseguentemente, vedere ordinato al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
A fondamento della domanda, ha riferito di avere intrattenuto relazione sentimentale con il conosciuto sin da bambino. Tale conoscenza era evoluta in una relazione amorosa, CP_1 intrattenutasi a cavallo tra il 2017 ed il 2018.
Nell'ambito del rapporto era intervenuto il concepimento del piccolo nato il [...]. PE
Non appena messo al corrente della gravidanza, il aveva dichiarato di non essere CP_1 disposto ad assumersi alcuna responsabilità nei riguardi del nascituro né di riconoscerne la paternità, troncando bruscamente ogni relazione con l'attrice.
Il IGnor non aveva mai poi nemmeno contribuito sotto il profilo economico alle CP_1 necessità del piccolo ed anche i tentativi esperiti in via stragiudiziale tramite il legale di fiducia, non avevano sortito esito positivo.
4 Al fine di compiuta rappresentazione della propria situazione familiare ed economica l'attrice ha poi riferito di versare in ristrettezze economiche dovute anche al fatto di essere madre di un'altra bambina, avuta da precedente relazione, tanto che viveva con i figli presso i propri genitori.
Il IGnor per contro, lavorava nell'avviata azienda di famiglia, la quale da anni gestisce CP_1 la panetteria in via Bissuola n. 30 in Mestre, sotto l'insegna “Panificio da Luca” ed era pertanto era in grado di contribuire al mantenimento di PE
***
Si è costituito contestando la rappresentazione della vicenda operata Controparte_1 dalla SI . PE
Ha negato di conoscere la stessa sin dall'infanzia, vero essendo solo che le rispettive famiglie abitano nella stessa zona.
In realtà, le parti erano conosciute solo in età adulta quando il ha iniziato a lavorare, CP_1 per un periodo, presso il panificio del padre, sito in via Bissuola in prossimità dell'abitazione della famiglia , della quale l'attrice era una cliente. I due avevano così intrapreso un'amicizia PE su facebook e hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio del 2017.
La relazione è durata circa tre mesi ed è stata interrotta dal IGnor per mancanza di CP_1 affinità ed in quanto non condivideva di essersi trovato, a soli vent'anni, coinvolto nella gestione della figlia di parte attrice sin dai primi giorni della frequentazione.
Conclusa la relazione con la SI , nel giugno 2017 il convenuto conosceva la sua PE attuale compagna , con la quale andava a convivere nel dicembre dello stesso Persona_2 anno, in un appartamento sito in Mestre via Emo, acquistato con un mutuo di 30 anni e rata mensile di € 340,00. All'epoca il IGnor aveva un contratto a termine alle dipendenze CP_1 del panificio (NI. ) sito in Spinea. CP_3 CP_4
Il 14 aprile 2018 è nata la prima figlia della giovanissima coppia, Per_3
Nel febbraio 2018, il convenuto e la compagna avevano un litigio piuttosto acceso cosicchè il IGnor al fine di consentire agli animi di placarsi e riappacificarsi, tornava per due o tre CP_1 sere a dormire dai genitori nella casa di via Bissuola e, in quell'occasione, rincontrava la SI
. PE
Dopo qualche giorno, il IGnor già sentimentalmente impegnato con un'altra donna e CP_1 in attesa di una figlia, tornava dalla compagna.
Una settimana dopo, il convenuto riceveva un messaggio dalla SI , la quale gli PE comunicava di essere rimasta incinta. Era comprensibile che il convenuto, e con lui la sua famiglia, in quel momento abbia subito un duro colpo alla inaspettata notizia. In conseguenza
5 dell'accaduto e del relativo shock emotivo il IGnor era stato anche più volte colto da CP_1 malore sul posto di lavoro, tanto che il contratto di lavoro non gli veniva rinnovato.
Il ha poi negato, stante anche la propria giovane età, di essere un giovane benestante, CP_1 così come non lo era il proprio padre, titolare, nell'attualità, di un solo punto vendita che non poteva dare lavoro anche ai figli tanto che il convenuto, a fine 2018, aveva dovuto lasciare il panificio paterno e cercare un altro lavoro.
Come sopra già accennato, era stato assunto dal panificio sito in Spinea con contratto a CP_3 termine, cessato alla fine di febbraio 2019 per mancato rinnovo del contratto. Il padre, per aiutarlo a pagare il mutuo, nelle more della ricerca di un lavoro a tempo pieno, lo aveva nuovamente assunto alle proprie dipendenze con contratto part-time e retribuzione mensile di ca.
€ 640,00 (doc. n. 5, 6 e 7), mentre il fratello aveva dovuto cercare un altro lavoro ed era Per_4 stato assunto all'Aeroporto di Tessera come addetto al carico / scarico bagagli dal giugno dell'anno 2019.
Allo stato, pertanto, il suo introito era di € 640,00 al mese, aveva un figlia in tenera età, la compagna non lavorerà sino a quando la piccola otrà essere inserita all'asilo ed aveva un Per_3 mutuo mensile da pagare.
Ciò premesso, il convenuto ha precisato di avere infine accettato di sottoporsi all'esame di paternità che le parti, concordemente, hanno svolto, suddividendo la spesa al 50%, presso il laboratorio di analisi A.R.C. sito in Mestre e di cui stanno attendendo l'esito. Ha precisato che, ove accertata la sua paternità, il IGnor intendeva assumersi la responsabilità del CP_1 bambino, attribuirgli il proprio cognome ed instaurare con lui un legame solido.
Ha ulteriormente precisato che stava corrispondendo alla SI , dal mese di agosto, PE un contributo mensile di € 150,00, in ragione della propria attuale capacità economica e si è dichiarato pronto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie documentate.
***
Alla prima udienza del 19.09.2019, le parti hanno poi confermato che il si era CP_1 sottoposto spontaneamente al test del DNA, il quale era risultato positivo, dimettendo i risultati dell'analisi. Hanno, quindi, richiesto rinvio per regolamentare gli aspetti patrimoniali e per consentire il riconoscimento aventi all'ufficiale dello Stato civile.
Su richiesta concorde delle stesse parti, alla medesima udienza veniva delegato il Consultorio
Familiare dell'Ulss 3 Serenissima – di avviare un percorso al fine della facilitazione dell'instaurazione la relazione padre - figlio e di sostegno alla genitorialità. La causa subiva alcuni rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con conseguente ritardo nell'avvio del
6 percorso delegato al Consultorio. All'esito del deposito della relazione sull'attività svolta dal
Consultorio, con ordinanza 6.09.2021, il GI:
- assegnava termine ex art. 210 c.p.c. per il deposito di documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale delle parti;
- considerata l'opposizione formulata dalla ricorrente all'aggiunta del cognome del padre a quello materno, nominava curatore speciale del minore , l'avv. PE CP_2 al fine di valutare se fosse nell'interesse del minore assumere il cognome del padre
[...] aggiungendolo a quello della madre ai sensi del secondo comma dell'art. 262 c.c.;
- considerato, poi, che dalle relazioni del Consultorio Familiare e del Servizio Sociale incaricati era emersa una forte conflittualità tra le parti, la quale si andava aggrando anche sul piano processuale con la richiesta di parte ricorrente di affidamento esclusivo del minore presso di sé e con la contrapposta richiesta di collocazione prevalente di presso il padre, disponeva Persona_5
C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale delle parti e ad individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazione di con il genitore non collocatario. PE
All'esito del deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con ordinanza 18.07.2022, il giudice istruttore, provvedendo in via provvisoria, ha:
- affidato al Servizio Sociale del Comune di Venezia, affinché PE coadiuvi i genitori nelle scelte che riguarderanno il figlio e attribuendo allo stesso il potere di prendere le decisioni in sostituzione dei genitori in caso d'inconciliabile conflitto tra di essi;
- disposto che il Servizio monitori il rispetto da parte dei genitori del presente provvedimento, con il potere di derogare alle modalità di frequentazione sotto indicate in caso ciò sia necessario o nell'interesse del minore;
valuti la necessità dell'attivazione del Servizio di tutela domiciliare minori;
- disposto che sia collocato prevalentemente presso la madre con PE diritto – dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate dalla C.T.U.
(pp. 102 – 105, consulenza);
- autorizzato l'iscrizione scolastica di alla scuola di Murano, dove la PE madre si è trasferita nelle more del giudizio;
- disposto la presa in carico di e da parte del Consultorio Parte_1 Controparte_1
Familiare dell' , al fine di attivazione di un programma di supporto alla genitorialità; Parte_2
- posto a carico di l'obbligo di corrispondere , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e di concorrere nella misura del
7 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
- disposto l'acquisizione di documentazione aggiornata in ordine alla situazione reddituale delle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii legati all'avvicendamento dei giudici assegnatari del procedimento, all'ultima udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, stante l'intervenuto spontaneo riconoscimento del minore presso l'Ufficio dello stato civile di Venezia, in data 18.12.2019, da parte del IGnor va dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere in ordine alla iniziale domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dalla SI . PE
Stante il legame instauratosi tra padre e figlio sin dalla tenerissima età di appare PE rispondente all'interesse del minore l'aggiunta del cognome paterno a quello della madre, tenuto anche conto che, in considerazione dell'età di non è ravvisabile una lesione della identità PE personale del figlio, non ancora definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (v. ad esempio Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023). In tal senso sono anche le conclusioni del curatore speciale.
La soluzione appare del resto coerente con la collocazione del minore presso il padre che qui di seguito si va a disporre.
***
In questa sede, deve infatti procedersi alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, rispetto alla quale permane un elevato conflitto tra i due genitori, mai del tutto sopito sin dalla nascita di PE
Con la prima relazione del 17.06.2020, i Servizi sociali incaricati dell'avvio di un percorso di sostegno del nucleo familiare al fine di facilitare l'instaurazione della relazione padre- figlio, tramite l'U.O.S. Servizi per la Famiglia – Consultorio familiare di Favaro, hanno confermato le complicate circostanze che hanno portato al concepimento di ed il fatto che la Persona_5 decisione di portare avanti la gravidanza è stata presa dalla SI , mentre il PE desiderava non farsene carico anche perché in attesa di altro figlio dalla compagna, CP_1 convivente more uxorio ( ). Persona_2
I servizi riferiscono che il bambino ha avuto problemi di salute sin da piccolissimo, che è stato a lungo alimentato a latte di soia e frutta omogeneizzata (era stata anche ipotizzato che il minore fosse affetto da morbo di Crohn, ma l'ipotesi non è stata confermata a seguito degli approfondimenti svolti), presentando anche disturbi del sonno e manifestando una certa
8 aggressività rispetto ai pari del nido. Era quindi emersa anche la necessità di un intervento di presa in carico logopedico e di un intervento educativo domiciliare, al fine di sviluppare la capacità linguistica e una modalità più adeguata di alimentarsi, avviata durante i ricoveri ospedalieri.
La relazione padre – figlio si era attivata positivamente anche in occasione di ricovero di – PE consentendo al padre di interessarsi e partecipare in prima persona alle questioni PE mediche ed alle necessità, specie nell'alimentazione, del figlio. Via via il rapporto si è consolidato dapprima con visite in spazio neutro alla presenza della madre e poi con la graduale conoscenza della famiglia del La prima relazione si conclude, quindi, con una valutazione positiva CP_1 della capacità nella coppia genitoriale di collaborare nell'interesse del minore, seppure con qualche comprensibile resistenza.
L'introduzione nella vita del minore della figura paterna, sicuramente positiva per il minore, ha peraltro innescato nel tempo una mai del tutto sopita conflittualità tra i genitori, soprattutto da parte della SI la quale, nei fatti, ha ostacolato sotto plurimi aspetti lo stabile PE inserimento del nella vita di determinando una situazione di vita ed CP_1 PE affettiva per il bambino che, in questo momento, si sta rivelando dannosa e contraria ad un percorso di crescita sereno ed equilibrato.
Già all'udienza del 22 luglio 2020, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h),
D.L. 18/2020, la parte ricorrente, pur dichiarando opportuna la continuazione del percorso di familiarizzazione del minore con il padre sotto la vigilanza del consultorio medesimo, lamentava come, di recente, il piccolo fosse rientrato presso la madre dopo l'incontro con il padre recando evidenti segni di morsicature (valutate con tre gg. di prognosi) sul viso e sul corpo, dovuti ad un gioco (così definito dalla controparte) intrapreso dal IG. con il bimbo. Chiedeva, CP_1 pertanto, che eventuali incontri tra il padre ed il bambino si tenessero sotto la vigilanza della madre e/o di personale dell'Assistenza Sociale o del Consultorio stesso.
Il a quella stessa udienza, dopo avere dato atto del positivo avvio della relazione padre CP_1
– figlio, lamentava che, a seguito della denuncia della per fatti rispetto ai quali si è PE dichiarato del tutto estraneo ha ritenuto, suo malgrado, di sospendere gli incontri con il figlio in attesa delle valutazioni del U.O.S. chiedendo, in ogni caso, la proroga dell'incarico al Consultorio di Favaro, confermato dal Giudice istruttore.
Con la successiva relazione datata 11.02.2021 i Servizi riferiscono che “cominciano ad essere ora ancora più evidenti i rancori, le parole non dette, le accuse, il fallimento delle aspettative legate alla loro storia di coppia”, riferendo dell'atteggiamento manifestato dalla SI di ottenere “soddisfazione PE anche personale” rispetto al proprio vissuto e riportando, esemplificativamente, quanto avvenuto
9 presso il Consultorio familiare rispetto all'episodio della “denuncia per i morsi” dando atto che la SI è apparsa “estremamente proiettata alla denuncia e vuole giustizia con un atteggiamento molto rivendicativo, esternato in misura superiore anche a quello sempre dimostrato” e ciò pur a fronte della limitata rilevanza dell'episodio rispetto al percorso familiare sino a quel momento avviato con esiti positivi.
Dalla medesima relazione si riferisce, infatti, che il giorno 9 luglio 2020 l'assistente sociale “riceve una telefonata dal reparto di NPI dell'O.C. di Padova, Dr.ssa che riferisce di avere visto martedì, Per_6 PE il giorno seguente l'episodio denunciato dalla madre, per un controllo, già fissato da tempo. La SI anche a loro ha portato copia del referto del Pronto Soccorso e le 25 fotografie allegate. La dottoressa afferma che il bambino non presentava più alcun segno visibile di morsi sul corpo, tranne una leggera ombratura sulle guance e che i segni non sembravano compatibili con la dentatura di un adulto, ma piuttosto di un minore”.
In ogni caso, i servizi hanno concluso che, stante la denuncia della madre a carico del CP_1 ed il venir meno del rapporto di fiducia reciproco, in ogni caso non era stato più possibile lavorare sul rapporto tra padre e bambino.
All'udienza del 16.02.2021 il IGnor ha, poi confermato che, a seguito della denuncia, CP_1 per sei mesi non aveva più visto il figlio, fino a quando, in data 22.12.2020, era stata la SI
a contattarlo, via whatsapp, affermando che il bambino desiderava incontrare i nonni PE paterni. Ha rappresentato, quindi, che da gennaio 2021, in base ad accordi presi direttamente con la , vedeva il figlio regolarmente, manifestando peraltro preoccupazione per il fatto PE che, in occasione della visita domiciliare del 9 novembre, ha appreso dall'A.S. che l'attrice aveva chiesto ed ottenuto l'assegnazione di un alloggio a Murano dove era in procinto di trasferirsi a vivere con così come poi ha effettivamente fatto il successivo marzo, creando così nuove PE ulteriori difficoltà nella stabilizzazione del ritrovato rapporto padre – figlio.
La CTU espletata ha poi confermato le criticità e le dinamiche della coppia genitoriale e le inevitabili ripercussioni sul benessere di PE
Ricostruito, così, l'evolversi della vicenda familiare del minore alla luce delle risultanze processuali, non può che concludersi come, in questo momento, il genitore maggiormente idoneo a prendersi cura del minore e a garantire, nel contempo, adeguato accesso anche all'altro genitore sia il padre.
Nonostante gli iniziali dubbi al riconoscimento del minore e le criticità evidenziate dalla CTU laddove si spiega che il “ ha dimostrato di essere poco incline alla progettazione e di adottare CP_1 comportamenti poco funzionali alle situazioni soprattutto se complesse”, non può non evidenziarsi come, una volta maturata la consapevolezza di essere il padre di il se ne è PE CP_1 assunto tutte responsabilità, inserendo il piccolo nella propria famiglia, dove è stato bene accolto
10 da tutti i suoi componenti e dimostrando di essere in grado di prendersi cura di lui sotto ogni profilo legato alla crescita, con particolare riferimento al profilo della salute del minore e del suo equilibrato sviluppo.
Ciò, quantomeno, nei limiti in cui gli è stato consentito dalla in questi anni, PE considerata la nuova situazione di stallo venutasi a creare a seguito del trasferimento di a PE
Murano e delle denunce sporte nei suoi confronti dalla madre del bambino.
Nella relazione dei servizi sociali 24.05.2021 si riporta l'esito positivo delle osservazioni svolte al domicilio del IG. in quanto è emerso un clima familiare caldo e coinvolgente e come le CP_1 capacità di accudimento del padre e della sua compagna siano adeguate a rispondere alle eIGenze del bambino. La presenza della sorellina di pochi mesi più grande, è un elemento di Per_3 coesione ulteriore. è apparso sereno e disponibile con tutti i componenti del nucleo, anche PE con la nonna paterna nei momenti di visita. Si riferisce, ad esempio che: “In occasione di un colloquio con i genitori per gli accordi relativi al calendario per le visite di a casa del papà, la scrivente ha PE accompagnato il bambino nel corridoio per prendere dei giochi. che anche con la scrivente si è dimostrato PE sereno e disponibile, nel rientrare nella stanza dov'erano i genitori parlottava allegro: “papà, .papà, Per_7 Per_3
.”. Per_7 Per_3
I servizi sociali, hanno riferito, inoltre, di avere svolto dei colloqui telefonici con l'asilo “La
Bottega dei Sogni” dove è inserito dal 2019 e che le insegnanti avevano riferito di un PE bambino educato, estroverso, vivace ad affettuoso, che non presenta alcuna problematica rilevante (v. in particolare relazione dei responsabili della struttura datata 18.03.2021, relativa quindi a periodo anteriore al trasferimento a Murano).
Maggiori e ben più gravi le criticità a carico della SI , individuata sia dai servizi PE che dal CTU quale genitore maggiormente incline al conflitto.
La dott.ssa ha evidenziato che lo sviluppo di non è stato privo di criticità proprio Tes_1 PE in quelle aree tipiche che segnalano un attaccamento madre-bambino con delle difficoltà
(disturbo dell'autoregolazione, disturbo del sonno, disturbo alimentare). La IG.ra , che PE aveva già una situazione personale difficile -viveva a casa dei genitori dove vi era anche una sorella e una figlia avuta da una relazione conclusa e conflittuale- presenta anche delle criticità personologiche.
“La IG.ra ha dimostrato di avere una IGnificativa tendenza all'agito, si comporta in modo poco PE riflessivo, senza considerare le possibili conseguenze negative delle sue azioni e che tende ad esagerare rispetto alla situazione. Nella relazione con l'altro, in particolare con tende ad essere incalzante generando delle CP_1 resistenze da parte dell'interlocutore. Con il suo comportamento ha rinforzato la tendenza del IG. CP_1
11 a sottrarsi alle situazioni, a negarle, in un rapporto di influenza reciproca che autonomamente CP_1 difficilmente si riuscirà a interrompere”.
Come sopra accennato, la stessa, dopo avere vissuto con i due figli presso i propri genitori con i due fratelli di lei a Mestre, da inizio marzo 2021, unilateralmente e senza preventiva concertazione né con il né con i servizi, si è trasferita coi bambini a Murano presso l'alloggio ERP CP_1 assegnatole in seguito al Bando regionale 2019, frustrando, così, la possibilità per PE di frequentare regolarmente la casa paterna, stanti le innegabili difficoltà logistiche legate ai trasferimenti Mestre – Murano da coordinarsi anche con i turni di lavoro dei genitori.
Si legge al riguardo nell'ultima relazione dei Servizi sociali: “ Il IG. in seguito al trasferimento CP_1 della scuola di a Murano ha cercato di rendersi disponibile per vedere il figlio, compatibilmente con le sue PE eIGenze di lavoro, ma la SI ha posto frequenti e sistematici impedimenti a che gli avvicendamenti del bambino fossero agevoli. La SI ha spesso riportato impedimenti di orari lavorativi senza mai esibire alcun giustificativo, riportando diversi cambi di orari e sede di lavoro o impossibilità di altra natura. La SI non si è mai resa disponibile ad accompagnare il bambino a casa del padre, ma ha sempre preteso che l'avvicendamento avvenisse in piazzale Roma a Venezia. Di contro il IG. si è sempre reso disponibile ad ogni modalità avanzata CP_1 dalla SI, ad ogni orario, ad ogni cambiamento. Sono innumerevoli le circostanze in cui la SI PE ha innescato situazioni conflittuali o portato pretesti per screditare il IG. nei momenti di CP_1 accompagnamento di a casa. …”. PE
Il trasferimento del minore a Murano ha poi determinato anche l'impossibilità di prosecuzione del percorso di sostegno per attivato presso il servizio di NPI di Favaro. PE
E, dall'ultima relazione in atti, emerge chiaramente come tale trasferimento abbia avuto ripercussioni dannose sull'equilibrio psico-fisico e sul benessere di . PE
Al punto 4. della relazione si legge, infatti che: “I due genitori nel periodo precedente l'avvio della CTU avevano trovato, in accordo col Servizio scrivente, una modalità equilibrata di condivisione delle visite e della gestione del figlio. Da parte degli operatori del servizio scrivente e del servizio Npi, nonché da parte delle insegnanti del nido frequentato dal bambino in quel periodo, è apparso da subito in maniera chiara quanto la frequentazione dell'ambiente familiare paterno fosse benefico per il bambino è sembrato maggiormente stimolato PE nell'acquisizione delle autonomie, in particolare l'aspetto relativo all'alimentazione ha iniziato a mangiare PE senza riempire esageratamente la bocca con il cibo) e il controllo sfinterico, stante che il bambino a casa del padre chiamava per andare in bagno e aveva iniziato ad usare il vasino, mentre a casa della madre la stessa riferiva che il bambino non avesse ancora acquisito tali autonomie. Nelle relazioni del Servizio educativo domiciliare e del nido risalenti al 2021 viene descritto come un bambino capace, affettuoso e disponibile. PE
Occorre rappresentare che nella relazione dell'asilo nido del 18/03/2021 emergeva la seguente descrizione del bambino: “Durante le attività didattiche proposte (laboratori manuali, laboratori per lo sviluppo cognitivo, della
12 motricità fine, per lo sviluppo del linguaggio, per lo sviluppo motorio) partecipa con entusiasmo a tutto ciò che gli viene proposto, esegue le consegne senza problematiche particolari e partecipa attivamente e con voglia al riordino degli spazi e dei giochi;
lo sviluppo del tratto grafico è in linea con i parametri previsti dalla sua età, riconosce i colori, le stagioni etc..” . Dopo qualche tempo dal trasferimento a Murano presso la scuola dell'infanzia
[...] veniva descritto diversamente: nella relazione del 05/05/2023 un bambino di quattro Persona_8 Pt_3 anni che da settembre di quest'anno ha iniziato a frequentare la nostra scuola dell'infanzia P.M.Letizia di
Murano. (...)l bambino è solare, estroverso, vivace, sempre in movimento. Ha raggiunto una buona autonomia nel vestirsi, nel mangiare, nel recarsi ai servizi. Cerca in continuazione l'attenzione degli adulti e dei compagni, attraverso atteggiamenti buffi o ballando e cantando. Dopo il primo momento graduale di inserimento, il bambino ha imparato a muoversi tranquillamente in tutti gli ambienti scolastici. Ha consolidato le regole e ora le rispetta.
Partecipa spontaneamente a tutte le attività proposte, sia nel gruppo dei pari che nel gruppo classe eterogenea, ma difficilmente le porta a termine perché si distrae continuamente. Solo se seguito individualmente riesce a conseguire dei risultati. Il suo linguaggio è molto povero di vocaboli e poco articolato, comunque il bambino si fa capire sia dagli adulti che dai compagni.
(...) Partecipa alle conversazioni di classe, dalle quali si intuisce un vissuto molto povero di esperienze;
non racconta mai ciò che riguarda la sua sfera familiare. Il disegno del suo schema corporeo è frammentato e non adeguato ad un bambino della sua età, quando disegna spontaneamente, tende poi a coprire il disegno con altri colori, solitamente scuri. Non riconosce i colori e non li sa nominare, mentre ha iniziato a riconoscere le prime forme geometriche.
Anche nei giochi da tavolo che sceglie spontaneamente non riesce ad usarli adeguatamente (puzzle, memory, costruzioni). Riesce a partecipare ai giochi motori e ha una buona coordinazione motoria generale. E' attratto dalla musica e dal ritmo. Da settembre ad oggi, il bambino ha sicuramente acquisito un po' di tranquillità, viene a scuola serenamente e si affida alle insegnanti, si lascia coccolare, accettando anche di essere a volte ripreso, quando non rispetta le regole dell'ambiente scolastico. Si rapporta correttamente con tutti i compagni, anche se predilige, sia nel gruppo dei pari sia in classe eterogenea, rapportarsi con i bambini più piccoli. Non è aggressivo né prepotente, riesce a condividere i giochi, predilige il gioco spontaneo nell'angolo della casetta, non ricoprendo nessun ruolo specifico.”
In seguito nella relazione del 10/10/2023 si evince un peggioramento generale “Gli aspetti che preoccupano noi insegnanti, rilevati da un'osservazione in itinere, sono i seguenti:
• più iperattivo dell'anno scorso e se richiamato a rispettare le regole dell'ambiente scolastico il suo atteggiamento è decisamente di rifiuto e oppositivo.
• durante le prime attività di accoglienza proposte si è nuovamente evidenziato la sua difficoltà a mantenere
l'attenzione, sia durante la lettura del libro, usato come filo conduttore delle attività, sia durante le attività pittoriche e grafiche sia in situazioni strutturate e organizzate che richiedono calma e precisione;
perché facilmente distraibile da stimoli esterni.
13 • Il bambino passa frequentemente da un'attività all'altra, sembrando perdere interesse in una attività proposta o duratura, perché distratto da altro. Ad esempio durante le conversazioni continua a disturbare i compagni, chiacchiera, fa rumore eccessivamente, agitandosi e dimenandosi.
• Il bambino sembra sempre in uno stato di irrequietezza, anche a tavola fatica a rimanere seduto, facendo cadere posate e bicchieri frequentemente.
• Il suo linguaggio è rimasto molto povero e fatica ad esprimersi e a raccontare il proprio vissuto.
• Usa un tono molto alto di voce e tende spessissimo ad urlare.
• Queste difficoltà vengono evidenziate anche dalla mamma, figura sempre presente e collaborativa con le insegnanti
e nonostante i conIGli, sembrano non sortire alcun effetto sul bambino.
Nella relazione della scuola del 24/04/2024 vengono riferite le stesse criticità…”.
A seguito dell'indicazione della scuola, è stato quindi svolto un percorso di valutazione ai fini scolastici presso il Servizio di NPI che già da anni ha in carico il bambino. Dalla relazione valutativa del Servizio NPI consegnata ai genitori emerge: ”In sintesi, l'atteggiamento di PE mette in evidenzia delle difficoltà adattive su quanto viene proposto, nonostante cerchi di sforzarsi a volte ad essere collaborante, ma la modalità è caratterizzata da una forte opposizione e aggressività se invitato a svolgere l'attività.
E' emerso un quadro di disturbo oppositivo provocatorio (F91.3) e disturbo dell'attenzione e irrequietezza (F90).
In presenza di un contesto difficile con genitori fortemente conflittuali (Asse V: problemi correlati al gruppo primario di supporto Z63) In Asse VI: 3 Disabilità Sociale Moderata, Vengono proposte la certificazione scolastica con insegnante di sostegno e con operatore del Comune per la relazione e di porre la richiesta per gravità all'INPS da chiedere al PLS.”.
I servizi riferiscono di ulteriori e gravi elementi di criticità legati alla vita del minore a Murano, sia sotto il profilo organizzativo, sia quanto all'inserimento nella vita di dei compagni della PE
, sia allo stesso modo di rapportarsi della madre con il figlio. La descrizione resa dal PE servizio è particolarmente dettagliata ed esaustiva e si ritiene necessario ripotarne per esteso ampi brani al fine di meglio circostanziare la gravità della situazione: “Da quando vive a Murano e PE frequenta la scuola in isola, le figure adulte cui la SI si appoggia per l'organizzazione della vita di PE
da quanto riferito dalla SI, sono i nonni materni nei fine settimana, il fratello minore della SI PE
l'anziana zia paterna che vive a Murano, oltre ai due compagni con cui la SI ha dichiarato di PE aver avuto una relazione IGnificativa negli ultimi due anni. La SI in entrambi i casi ha introdotto i due compagni nella vita dei figli già dall'inizio della frequentazione, motivando la scelta in considerazione della sua necessità di conciliare i tempi del lavoro e dei figli. Con La SI nei primi mesi del 2022 ha avuto una relazione con un uomo, IGnor con quattro figli. PE
Da subito, come racconta la SI, ha iniziato a frequentare questa persona assieme ai figli presso la propria abitazione, accogliendo anche i figli del compagno. Tale relazione si è conclusa dopo pochi mesi, in seguito ad un
14 litigio violento e una conseguente colluttazione che ha coinvolto la coppia, cui hanno assistito i figli di entrambi. La situazione è stata interrotta dall'intervento di alcuni vicini allertati dalle urla provenienti dall'abitazione. …
L'anno scorso la scrivente aveva proposto alla SI di considerare la possibilità che andasse a vivere col
PE papà, in considerazione delle sue difficoltà educative ed organizzative, ovvero riflettendo sulla possibilità di dare al bambino l'opportunità di beneficiare di un ambiente di vita probabilmente più in grado di rispondere adeguatamente alle necessità di crescita di La stessa si è dichiarata assolutamente contraria all'ipotesi
PE presentata, ritenendo di non percepire alcun problema relativamente all'accudimento del figlio, ribadendo che è che “ha un problema” che va curato. Successivamente a questo colloquio la SI ha iniziato a dire al
PE bambino che presto se ne sarebbe andato via a vivere col padre e lei non l'avrebbe più visto, come viene descritto nella relazione del servizio educativo allegata alla presente. La SI è stata invitata a riflettere sull'impatto emotivo che tali comunicazioni hanno avuto sul figlio, tanto più che quanto prospettato al bambino non era legato ad un elemento di realtà, ma la stessa ha riferito di ritenere importante che sapesse che si sarebbero separati.
PE
In seguito, la SI ha intrapreso una diversa relazione, coinvolgendo il nuovo compagno nella vita dei figli da subito. L'operatrice domiciliare in diverse occasioni ha raccolto da racconti e riferimenti sul compagno della PE madre, tale e chiedendo alla SI chi fosse la persona nominata dal figlio la stessa riferiva fosse un Per_9 semplice amico. Dopo poco tempo durante una visita presso il Servizio di NPI le operatrici riferiscono che PE abbia spesso citato il IG. Alla richiesta della psicologa al bambino di spiegare chi fosse “ il Per_9 Per_9 bambino ha risposto che era “papà , e contemporaneamente la madre l'ha ripreso dicendo che no, che Per_9
è un suo amico della scuola, al che il bambino confuso ha ribadito alla psicologa che è “papà Per_9 Per_9
e nuovamente la madre l'ha corretto ribadendo alle operatrici che in realtà si tratta di un amico di scuola del bambino. Le operatrici hanno descritto la reazione del bambino che guadava stranito la madre.
Nel periodo successivo, infine, l'educatrice domiciliare riporta che la madre ha confidato che tale sia in Per_9 effetti il suo nuovo compagno, e che le darebbe una mano nella gestione dei figli. Di fatto l'educatrice di recente ha potuto osservare l'interazione familiare in occasione di una festa a scuola di cui ha partecipato. All'occasione PE erano presenti la madre, il nonno paterno, e il IG. compagno della madre. L'educatrice riporta che in Per_9 quella occasione il IG. abbia assunto il ruolo educativo nei confronti di nei momenti in cui il Per_9 PE bambino andava ripreso, mentre la madre osservava passivamente.”.
L'Assistente Sociale, che conosce il bambino e la sua situazione familiare dal 2020, ritiene, alla luce degli approfondimenti svolti, “che il benessere del bambino si stia sempre più deteriorando come conseguenza di un ambiente familiare confusivo e negligente nel rispondere in maniera adeguata alle sue necessità di crescita armonica. Dal suo trasferimento scolastico a Murano, che ha radicalmente modificato le routine del bambino che assicuravano prima un buon equilibrio relazionale con le due famiglie d'origine, si è osservata una grave progressiva compromissione delle competenze e delle modalità comportamentali, così come si evince dalle relazioni della scuola e degli specialisti del Servizio NPI dell'aulss3 serenissima. Non è stato possibile eseguire il
15 mandato di codesto Tribunale relativo al coadiuvare i genitori nelle scelte che riguardano il figlio, in quanto la SI non ha mai comunicato preventivamente alcuna scelta al Servizio né al padre del minore, ovvero PE ha iniziato a comunicare al IG. le sue intenzioni per tramite del proprio avvocato, agendo in autonomia CP_1 come nel caso del cambio di iscrizione di anagrafe sanitaria del bambino. Nessuno dei due genitori ha rispettato i precetti relativi alle visite, e nessuno dei due si è reso disponibile a trovare o ad accogliere una soluzione alternativa
… “.
In definitiva, il cambio di iscrizione scolastica e anagrafico - sanitaria del minore ha influito negativamente sulla situazione generale, facendo venir meno in un solo momento la continuità delle relazioni familiari del minore, non solo relativamente alla famiglia paterna, ma anche diradando in maniera IGnificativa la frequentazione con i nonni e gli zii materni e con gli operatori dei servizi con i quali era da tempo instaurato un percorso positivo.
Alla luce di quanto sopra, ferma la necessità di mantenere l'affidamento di ai PE
Servizi sociali alla luce del grave conflitto tutt'ora in essere tra i genitori, al fine di monitoraggio della condizione del minore e di sostegno dell'intero nucleo familiare, va disposta la collocazione prevalente del minore presso il padre, con cui vivrà presso la sua abitazione in Venezia, via Emo
n. 9.
Il passaggio dovrà avvenire sotto stretta sorveglianza dei servizi sociali e con le più opportune modalità da individuarsi a cura dei medesimi Servizi e solamente dopo adeguata preparazione del minore e del suo nucleo familiare.
La madre potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità e le tempistiche PE stabilite in sede di CTU per il genitore non collocatario e, quindi, per due weekend consecutivi dal venerdì alla domenica sera (il terzo week – end il minore rimarrà, invece, con il padre) e secondo l'ulteriore programma che qui di seguito si riporta per maggior precisione.
Pur tenuto delle difficoltà evidenziate, rimane essenziale quanto evidenziato dalla CTU in ordine al fatto che gli accompagnamenti Roma siano oggetto di gestione da parte del Parte_4
Servizio Sociale evitando, quantomeno in un primo momento, ogni contatto diretto tra i genitori.
In caso di ponti o di festività infrasettimanali starà con la mamma fino al giorno PE precedente la ripresa scolastica.
Durante il periodo non scolastico la madre potrà tenere con sé 4 settimane con moduli di PE una settimana alla volta con inizio e fine il venerdì.
Il IGnor potrà tenere con sé il figlio per due settimane esclusive anche consecutive con CP_1 inizio e fine il venerdì.
In caso di difficoltà del rispetto di tutti i criteri dovrà prevalere la faciliazione e il maggior accesso possibile alla madre come compensazione di una minore frequentazione nel periodo scolastico.
16 Indipendentemente dalla regolare turnazione starà con la madre negli anni dispari dal 24 PE dicembre ore 16.00 al 25 dicembre ore 11.00 e dal 30 dicembre ore 16.00 al 6 gennaio ore 18.00.
L'anno seguente la madre terrà dal 25 dicembre ore 11.00 al 31 dicembre ore 16.00. PE
Primo weekend con il genitore che non ha tenuto con sé il figlio nell'ultima parte delle vacanze.
Le vacanze di Pasqua e di carnevale andranno suddivise a metà usando il criterio che starà PE con il genitore con cui per normale turnazione avrà il weekend in questione la prima parte e con l'altro genitore la seconda parte. Se i giorni non saranno perfettamente divisibili in due parti uguali la madre terrà con sé il figlio quel tempo in più.
Il genitore che ha con sé il figlio in caso di malattia è tenuto a comunicare tempestivamente all'altro lo stato di salute e le iniziative intraprese o da intraprendere. Ogni documento deve essere condiviso con l'altro. E' opportuno che il bambino venga visitato in presenza del sintomo in modo che si possa valutare oggettivamente lo stato di salute del bambino.
***
Venendo, infine, alle questioni economiche, tenuto conto della rilevante disparità economico – reddituale in capo alle parti appare congruo porre a carico della resistente a decorrere dall'effettivo trasferimento di presso il padre un contributo al mantenimento del PE minore nella misura di € 100,00 mensili, mentre dal riconoscimento di sino a quel PE momento può essere mantenuto il contributo stabilito in via provvisoria a carico del CP_1 nella misura di € 250,00. Tali somme sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore continueranno ad essere ripartite tra i coniugi in egual misura e regolate secondo le previsioni di cui al protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Quanto alla condizione economica delle parti, la SI ha documentato un CUD PE
2022 per i redditi 2021 di poco al di sopra dei 4.000,00= euro annui, e attestazione ISEE rilasciata dall‟INPS alla data del 15 gennaio 2023, da ove risulta una situazione reddituale per il 2022 di €
11.621,00, corrispondente ad occupazione di un solo mese e, di seguito, da marzo a dicembre
2022, all'assegno sociale percepito.
In data 27.3.2023 la IG.ra è stata assunta a tempo determinato (contratto poi PE trasformato a tempo indeterminato) come domestica presso un privato a Murano con paga netta di circa € 950/1000,00. Vive in una casa popolare messa a disposizione dal Comune di Venezia, e per la quale versa un contributo mensile di euro 81,00 e deve provvedere anche al mantenimento PE della figlia
17 Il IGnor per contro, ha rilevato il panificio già gestito dal padre dove lavorano anche la CP_1 madre e la compagna, ed è stato in grado di acquistare l'immobile dove vive con la compagna di cui continua a sostenere il mutuo con rata mensile di circa € 330. Pur dovendo provvedere anche PE al mantenimento anche delle due figlie e (nata il [...]), si trova in una Per_3 situazione patrimoniale e reddituale certamente più stabile e solida di quella della SI
. PE
***
La SI ha chiesto, infine, la condanna del IGnor alla corresponsione PE CP_1 delle somme che questi avrebbe dovuto erogare per il mantenimento del figlio dal PE giorno della sua nascita all'attualità, quantificate in € 15.000.
Al riguardo, va ricordato che, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore (Cass. civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 7960 del
28/03/2017), incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.
La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza dell'altro, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. civ., sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi chiarito, che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c.
La necessità di analoga domanda non ricorre, invece, riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (Cass ibid.).
Il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile
18 anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata (o il cui riconoscimento sia intervenuto in un secondo momento, n.d.e.), ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili eIGenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del
25/05/2022).
Fermo restando, quindi, che il periodo successivo alla proposizione dell'azione è regolato come sopra stabilito, in assenza di più specifiche allegazioni in ordine alle spese sostenute, appare congruo determinare l'indennizzo spettante alla SI per le spese sostenute per le PE eIGenze di dalla nascita (3.12.2018) sino all'introduzione del presente giudizio PE nell'aprile 2019 nella misura forfettaria di € 350 mensili (tenuto conto delle spese per il corredo iniziale necessario alla nascita del minore e delle spese mediche sostenute a causa dei problemi di salute del medesimo) e, quindi, in complessivi € 1.750 (i bonifici allegati quale doc. 42 di parte sono tutti di epoca successiva essendo anche ammesso dal che lo stesso ha iniziato a CP_1 contribuire al mantenimento di dal mese di agosto 2019: v. pag. 4 comparsa di PE costituzione e risposta), somma sulla quale dovranno computarsi interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Da ultimo, si rileva che le questioni inerenti al rilascio del passaporto sono di competenza del
Giudice tutelare.
Devono essere, infine, regolate le spese di lite dell'intero procedimento, le quali possono e debbono essere integralmente compensate stante la complessità della vicenda e l'evoluzione della medesima nel corso del giudizio.
Per lo stesso motivo le spese di CTU vanno poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo in via definitiva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
1) dato atto che il IG. ha provveduto a riconoscersi padre di Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], presso il competente Ufficio di Stato PE
Civile, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dalla SI nei suoi confronti;
Parte_1
19 2) dispone che il minore assuma il cognome in sostituzione Parte_5 del cognome “ ”, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Venezia PE
l'annotazione e la conseguente variazione nell'atto di nascita del minore;
3) conferma l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Venezia affinché, anche con l'ausilio dei Servizi specialistici di riferimento e, in particolare, del servizio di NPI competente in base alla collocazione del minore presso il padre, coadiuvi i genitori nelle scelte che riguarderanno il figlio e attribuendo allo stesso il potere di prendere le decisioni in sostituzione dei genitori in caso d'inconciliabile conflitto tra di essi;
dispone che i Servizi sopra indicati relazionino sull'attività svolta al GT entro il 30.06.2025 e, a seguire, ogni sei mesi salva diversa disposizione del medesimo GT;
4) dispone che il minore, anche a fini anagrafici, scolastici e sanitari, sia collocato prevalentemente presso il padre presso l'abitazione in Venezia, via Emo n. 9; la madre potrà e dovrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
il trasferimento del minore dovrà avvenire sotto stretta sorveglianza dei
Servizi sociali e con le più opportune modalità da individuarsi a cura dei medesimi Servizi e solamente dopo adeguata preparazione del minore e del suo nucleo familiare;
dispone altresì che il Servizio monitori il rispetto da parte dei genitori della presente sentenza, con il potere di derogare alle modalità di frequentazione (ferma la collocazione prevalente presso il padre) in caso ciò sia necessario o nell'interesse del minore;
5) a decorrere dall'effettivo trasferimento del minore presso il padre, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fermo fino a quel momento il contributo a carico del stabilito con ordinanza 18.07.2022; CP_1
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno regolate secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
7) condanna al pagamento in favore della SI della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.750 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo a titolo di indennizzo per le spese sostenute nell'interesse del minore dalla nascita (3.12.2018) sino all'introduzione del presente giudizio;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
20 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali del Comune di Venezia e all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune.
Venezia, così deciso della Camera di conIGlio del 15.10.2024.
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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