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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5050/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 5050/2021
promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. CUOMO Parte_1 C.F._1
RODOLFO CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF a mezzo della sua Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (già rappresentata CP_2 CP_3
dall'avv. FRANCESCA STRAZZERA
APPELLATA
pagina 1 di 12 , CF: , rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._3
dall'avv. AUGUSTO IMONDI
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_7
), quali eredi di C.F._6 SO
APPELLATI CONTUMACI
CP_8
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_9
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di SO
promissario acquirente, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, , quale promissario venditore, deducendo Controparte_4
di aver sottoscritto con quest'ultimo, in data 16 aprile 1998, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una pluralità di immobili siti in
Caserta, alla Piazza Gramsci n. 4, per un corrispettivo complessivo di vecchie lire 600.000.000, somma interamente versata come comprovato dalle quietanze di pagamento in atti.
Esponeva, inoltre, che, nonostante il contratto definitivo dovesse essere stipulato entro il 21 gennaio 2001, il convenuto, promissario venditore, non aveva mai adempiuto all'obbligo assunto.
pagina 2 di 12 Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l'inadempimento del promissario venditore rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di Controparte_4
compravendita e che, per l'effetto, fosse disposto, con esecuzione in forma specifica di tale obbligo, il trasferimento in suo favore degli immobili sopra indicati con decorrenza dal 31 gennaio 2001, nonché la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
I.2. Nelle more del giudizio, interveniva , con Controparte_9
comparsa depositata in data 28 marzo 2011, deducendo di essere creditrice del convenuto promissario venditore , avendo questi prestato in Controparte_4
suo favore fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società A&D S.p.A., nel frattempo dichiarata fallita, resasi debitrice per l'importo di € 683.232,88. La
Banca eccepiva la natura simulata del predetto contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato, a suo dire, con l'intento di sottrarre beni al patrimonio dell'Ascione, simulazione assoluta desumibile dalla assenza di qualsiasi prova dei rilevanti pagamenti del prezzo indicati nelle quietanze e dal mancato trasferimento del possesso dell'immobile da oltre dieci anni.
Concludeva quindi chiedendo che fosse dichiarato inefficace, nullo e privo di effetti nei confronti della , in quanto simulato, il Controparte_9
contratto preliminare del 16 aprile 1998 stipulato tra e Controparte_4
, avente ad oggetto l'acquisto degli immobili indicati nel SO
medesimo preliminare. Chiedeva altresì il rigetto della domanda di parte attrice di trasferimento coattivo della proprietà immobiliare ex art. 2932 cc e di cancellazione della relativa trascrizione della domanda giudiziale. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna di al pagamento in favore della della somma SO CP_9
residua ancora dovuta a titolo di prezzo di € 51.645,69, con vittoria di spese processuali.
pagina 3 di 12 All'udienza del 12.10.2011 il giudizio veniva interrotto per la morte di SO
.
[...]
Con ricorso del 09.1.2012, , nella qualità di cessionario del diritto Parte_1
all'acquisto di taluni dei cespiti immobiliari oggetto del preliminare concluso dal proprio cedente , riassumeva la causa facendo propria la domanda del cedente e proprio dante causa di trasferimento coattivo ex art. 2932 cc SO
limitatamente ai cespiti oggetto della cessione. A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, il 9.10.2018 interveniva nel giudizio quale Controparte_8
mandataria di a tutela di un credito di quest'ultima verso CP_3 CP_4
dell'importo di € 2.814.291,68, garantito da ipoteca. Chiedeva
[...]
l'ammissibilità dell'intervento e il rigetto della domanda originaria di trasferimento coattivo della proprietà degli immobili di cui è causa, ritenuta nulla, infondata e volta a ledere illegittimamente i propri diritti di credito.
I.3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2174/2021, pubblicata il 23 giugno 2021, preliminarmente, dichiarava la contumacia di
, regolarmente citato ma non costituito, e dichiarava il Controparte_4
procedimento estinto in quanto riassunto da un soggetto privo di legittimazione attiva, , quale cessionario, per atto tra vivi, dei diritti derivanti dal Parte_1
contratto preliminare stipulato il 16 aprile 1998 tra (promissario Controparte_4
venditore) e (promissario acquirente). Precisava il Tribunale SO
che, in quanto cessionario del diritto all'acquisto di taluni degli immobili, il avrebbe potuto tutt'al più intervenire nel processo o essere chiamato in Pt_1
causa, ma non era legittimato a riassumere il giudizio in seguito al decesso del proprio dante causa, in quanto il diritto alla prosecuzione spettava agli eredi del dante causa , ovvero la riassunzione avrebbe dovuto essere SO
effettuata nei confronti di questi ultimi. Veniva infine in sentenza statuita la compensazione delle spese processuali tra le parti ed ordinata al Conservatore
pagina 4 di 12 dei RRII competente la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto gravame con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1
notificato alle controparti.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con un primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo invalida la riassunzione da lui effettuata quale cessionario ed avente causa da . Tale conclusione, a parere SO
dell'appellante, sarebbe frutto di una lettura e interpretazione non corretta dell'art. 111 c.p.c. da parte del giudice di primo grado. Rilevava a riguardo che, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, risultava legittimato non solo a intervenire nel processo, ma anche a riassumerlo in caso di interruzione e a promuoverne autonomamente la prosecuzione. Inoltre precisava che tale legittimazione non era mai stata messa in dubbio dai giudici che si erano succeduti nel corso del procedimento che avevano dato seguito alla riassunzione e proceduto all'istruttoria della causa nel rispetto del principio del contraddittorio.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante di conseguenza Parte_1
deduceva che la sentenza impugnata meritava la riforma anche nella parte in cui non si era pronunciata nel merito e non aveva accolto le domande da lui proposte quale cessionario nei confronti di , domande Controparte_4
originariamente avanzate dal suo dante causa con l'atto SO
introduttivo del giudizio e che egli aveva fatto proprie quale successore a titolo particolare nel diritto che con esse si intendeva far valere. Il Giudice di primo grado, infatti, avrebbe ingiustificatamente omesso un esame nel merito delle pagina 5 di 12 predette domande, ritenendo erroneamente invalida la riassunzione effettuata dall'appellante quale successore a titolo particolare, e dichiarando preliminarmente ed illegittimamente l'estinzione del processo.
Inoltre, il Giudice avrebbe erroneamente considerato irrilevante il documento da lui posto a fondamento della propria legittimazione alla riassunzione, in quanto ritenuto privo di data certa e mancante del certificato di morte del sig.
, nonostante il procuratore si fosse riservato di depositarlo all'udienza SO
del 12.10.2011. Ancora l'appellante sottolineava che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il convenuto, , non aveva Controparte_4
mai contestato le circostanze di fatto esposte nell'atto di citazione, ed era rimasto contumace anche dopo la riassunzione del giudizio. Rilevava, ancora, che l'atto di appello era stato regolarmente notificato anche agli eredi legittimi di
, in quanto parte non estromessa nel giudizio di primo grado, SO
nonché agli interventori Controparte_8 Controparte_1
(cessionaria dei diritti di e Controparte_8 Controparte_9
già costituiti nel procedimento di primo grado, instaurandosi
[...]
così anche nei loro confronti il regolare contraddittorio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiararsi l'inadempimento di dall'obbligo previsto Controparte_4
dal contratto preliminare di vendita del 16.4.1998, di stipulare il contratto definitivo di vendita degli immobili indicati e, per l'effetto, disporsi con sentenza costitutiva il trasferimento, ex art. 2932 c.c., degli immobili in suo favore, quale cessionario dei diritti di all'acquisto dei medesimi, con ordine SO
alla competente Agenzia del Territorio e Conservatore dei RRII di effettuare le relative annotazioni e/o iscrizioni dovute in favore della parte appellante. Infine chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.
pagina 6 di 12 II.2. Si costituiva cessionaria del credito già di Controparte_1
titolarità di , e per essa la mandataria e procuratrice speciale CP_8
contestando quanto dedotto da controparte e ritenendo corretta CP_2
la decisione del Giudice di primo grado laddove aveva statuito che l'appellante avrebbe potuto soltanto intervenire nel giudizio ovvero essere chiamato in causa, essendogli preclusa la legittimazione a riassumere o proseguire il processo a seguito della morte del proprio dante causa, non essendo erede di quest'ultimo. Nelle conclusioni chiedeva inoltre di dichiarare ammissibile l'intervento in primo grado della cedente e della cessionaria CP_8
poiché entrambe aventi originariamente interesse a Controparte_1
tutelare le proprie ragioni creditorie verso , pretese derivanti dal Controparte_4
decreto ingiuntivo 1136/2009 e dalla fideiussione concessa nel 2003. In subordine, richiedeva di dichiarare inefficace, nullo e simulato il contratto preliminare del 16/04/98 tra ed , nonché il SO Controparte_4
contratto del 02/08/2011 tra e , a tutela ed in SO Parte_1
relazione al credito ceduto da ad Ancora CP_8 Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc, con condanna di al pagamento delle spese processuali in favore di SO
Controparte_1
II.3. Si costituiva in appello anche deducendo, in particolare, Controparte_4
che i diritti acquisiti da in forza del citato contratto preliminare SO
erano stati successivamente da quest'ultimo trasferiti all'appellante, Pt_1
, in virtù di contratto di cessione del 2 agosto 2011, del quale il
[...]
comparente era stato regolarmente informato. Precisava pertanto che la sua costituzione nel procedimento di appello aveva come unico scopo quello di evitare la cd. “soccombenza virtuale”.
pagina 7 di 12 II.4. All'udienza del 20 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
L'appello è fondato nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda oggetto della controversia in esame.
In data 16/04/1998, così come dedotto dalle parti in causa, veniva stipulata una scrittura privata, denominata “promessa di compravendita” tra , SO
quale promissario acquirente, ed , quale promittente venditore, Controparte_4
avente ad oggetto una pluralità di unità immobiliari site in Caserta, alla Piazza
Gramsci n. 4, per un corrispettivo complessivo di Lire 600.000.000, interamente quietanzato.
Poiché il contratto definitivo, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 21 gennaio 2001, non veniva concluso, , quale promissario SO
acquirente, conveniva in giudizio , promissario venditore, Controparte_4
chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di quest'ultimo rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita e, per l'effetto, fosse disposto il trasferimento in suo favore degli immobili oggetto del preliminare, con decorrenza dal 31 gennaio 2001.
Nelle more del giudizio, con scrittura privata datata 2 agosto 2011, l'attore
(cedente) cedeva i diritti di acquisto derivanti dal contratto SO
preliminare oggetto del giudizio a (cessionario). Parte_1
Successivamente, decedeva e, pertanto, il procedimento SO
veniva interrotto in data 12 ottobre 2011.
pagina 8 di 12 Con tempestivo ricorso del 9.1.2012, , quale cessionario dei diritti Parte_1
scaturenti dal preliminare, ne riassumeva il giudizio nei confronti di tutte le parti in causa, compresi gli eredi di . SO
A seguito dell'istruttoria, con la sentenza oggetto di gravame, il giudice di rimo grado ha dichiarato l'estinzione del procedimento, in quanto riassunto da soggetto, , ritenuto privo di legittimazione. Parte_1
Sosteneva il Tribunale che questi, quale cessionario dei diritti derivanti dal contratto preliminare del 16 aprile 1998, avrebbe potuto solo intervenire nel giudizio o essere chiamato in causa, ma non riassumerlo dopo il decesso del proprio dante causa (cedente), in quanto legittimati alla prosecuzione del processo o ad essere convocati in riassunzione da un'altra parte del processo sarebbero solo gli eredi, successori a titolo universale di . SO
Pertanto, dichiarava l'estinzione del processo ex art. 307 comma 3 cpc, senza adottare alcuna decisione nel merito sulle domande proposte dalle parti.
La questione preliminare da esaminare, oggetto del primo motivo di appello, concerne pertanto la legittimazione di , in qualità di cessionario e Parte_1
successore a titolo particolare, a riassumere il giudizio interrotto a seguito della morte dell'originario attore , suo dante causa in virtù della più SO
volte richiamata cessione inter vivos.
Il motivo di appello è fondato e va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vedi tra le altre Cass. civ., sez. III, 28 luglio
2017, n. 18775), in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso non si pone una questione di legittimazione del successore alla prosecuzione del processo interrotto, ma soltanto una questione di merito in ordine alla effettiva titolarità di tale diritto oggetto di trasferimento, da decidersi all'esito del giudizio. Pertanto, colui che si afferma successore a titolo particolare nel diritto controverso, e dunque portatore di un interesse attuale e preminente alla pagina 9 di 12 prosecuzione del processo, è senz'altro legittimato alla prosecuzione del giudizio in caso di morte del suo dante causa, ed il giudice è tenuto quindi a dare seguito alla sua istanza di riassunzione e ad istruire il processo, restando naturalmente impregiudicato ogni accertamento di merito circa l'effettiva titolarità sostanziale del diritto medesimo e dunque sulla prova dell'avvenuta successione a titolo particolare.
Al riguardo si ribadisce che tale interpretazione giurisprudenziale trova evidente giustificazione e legittimazione nel fatto che, come emerge anche nel caso di specie, il preminente e principale interesse a proseguire il processo non può che essere di colui che si pone quale successore a titolo particolare nel diritto precedentemente azionato e fatto valere dal suo dante causa poi deceduto
(ovvero, nel caso di specie, del cessionario del diritto all'acquisto degli immobili nascente dal contratto preliminare di vendita oggetto di causa), laddove invece gli eredi del dante causa, se effettivamente non più titolari del diritto controverso, difficilmente potrebbero avere un interesse effettivo e giuridicamente qualificato a proseguire il processo o a parteciparvi.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, stante la legittimazione attiva di Pt_1
a riassumere il processo interrotto a seguito della morte del suo dante
[...]
causa a titolo particolare , la pronuncia di estinzione del SO
processo disposta in sentenza dal giudice di primo grado è errata e va annullata, con conseguente accoglimento dell'appello.
Ne discende che, ai sensi dell'art. 354 commi 2 e 3 c.p.c., nella formulazione previgente alla riforma cd. Cartabia applicabile ratione temporis trattandosi di appello proposto prima del 28.02.2023, va disposta la rimessione della causa al primo giudice, con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c (vecchia formulazione previgente alla riforma Cartabia).
pagina 10 di 12 L'accoglimento di detto preliminare motivo di appello, stante la natura pregiudiziale della questione ad esso sottesa e con esso decisa, assorbe ogni altro motivo di censura attinente al merito della causa, rimesso al primo giudice.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le relative spese processuali di questa fase sostenute dall'appellante devono seguire la soccombenza degli appellati che, costituitisi, hanno effettivamente resistito all'appello, e si liquidano come da dispositivo a loro carico ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicati per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) e tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della natura delle questioni controverse, i valori minimi dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della causa (indeterminabile, scaglione da € 26.000 ad € 52.000, ex art. 5 comma 6 del DM).
Ricorrono invece eccezionali motivi, considerata la condotta delle altre parti appellate, per compensare le spese processuali tra esse e l'appellante, considerato che non hanno contrastato l'appello ed hanno anzi condiviso la prospettazione dell'appellante ( ), ovvero non ne hanno dato in Controparte_4
alcun modo causa e non si sono costituite in appello CP_8 [...]
, e e quali eredi di Controparte_9 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
). SO
Le spese del primo grado andranno, invece, liquidate all'esito della definizione dello stesso, stante la rimessione degli atti al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2174/2021 del 23.6.2021, così provvede:
pagina 11 di 12 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata dichiarativa dell'estinzione del giudizio di primo grado;
2) Visti gli artt. 353 e 354 c.p.c. (vecchia formulazione previgente alla riforma
Cartabia), rimette la causa al primo giudice, Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, fissando alle parti termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c (vecchia formulazione previgente alla riforma Cartabia) per la riassunzione del processo innanzi a detto Tribunale;
3) Condanna l'appellata e per essa la Controparte_1
mandataria , al pagamento, in favore dell'appellante CP_2 Pt_1
, delle spese del giudizio di appello che liquida in € 804,00 per spese vive
[...]
ed € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'appellante e le altre parti Parte_1
appellate.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 5050/2021
promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. CUOMO Parte_1 C.F._1
RODOLFO CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF a mezzo della sua Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (già rappresentata CP_2 CP_3
dall'avv. FRANCESCA STRAZZERA
APPELLATA
pagina 1 di 12 , CF: , rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._3
dall'avv. AUGUSTO IMONDI
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_7
), quali eredi di C.F._6 SO
APPELLATI CONTUMACI
CP_8
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_9
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di SO
promissario acquirente, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, , quale promissario venditore, deducendo Controparte_4
di aver sottoscritto con quest'ultimo, in data 16 aprile 1998, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una pluralità di immobili siti in
Caserta, alla Piazza Gramsci n. 4, per un corrispettivo complessivo di vecchie lire 600.000.000, somma interamente versata come comprovato dalle quietanze di pagamento in atti.
Esponeva, inoltre, che, nonostante il contratto definitivo dovesse essere stipulato entro il 21 gennaio 2001, il convenuto, promissario venditore, non aveva mai adempiuto all'obbligo assunto.
pagina 2 di 12 Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l'inadempimento del promissario venditore rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di Controparte_4
compravendita e che, per l'effetto, fosse disposto, con esecuzione in forma specifica di tale obbligo, il trasferimento in suo favore degli immobili sopra indicati con decorrenza dal 31 gennaio 2001, nonché la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
I.2. Nelle more del giudizio, interveniva , con Controparte_9
comparsa depositata in data 28 marzo 2011, deducendo di essere creditrice del convenuto promissario venditore , avendo questi prestato in Controparte_4
suo favore fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società A&D S.p.A., nel frattempo dichiarata fallita, resasi debitrice per l'importo di € 683.232,88. La
Banca eccepiva la natura simulata del predetto contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato, a suo dire, con l'intento di sottrarre beni al patrimonio dell'Ascione, simulazione assoluta desumibile dalla assenza di qualsiasi prova dei rilevanti pagamenti del prezzo indicati nelle quietanze e dal mancato trasferimento del possesso dell'immobile da oltre dieci anni.
Concludeva quindi chiedendo che fosse dichiarato inefficace, nullo e privo di effetti nei confronti della , in quanto simulato, il Controparte_9
contratto preliminare del 16 aprile 1998 stipulato tra e Controparte_4
, avente ad oggetto l'acquisto degli immobili indicati nel SO
medesimo preliminare. Chiedeva altresì il rigetto della domanda di parte attrice di trasferimento coattivo della proprietà immobiliare ex art. 2932 cc e di cancellazione della relativa trascrizione della domanda giudiziale. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna di al pagamento in favore della della somma SO CP_9
residua ancora dovuta a titolo di prezzo di € 51.645,69, con vittoria di spese processuali.
pagina 3 di 12 All'udienza del 12.10.2011 il giudizio veniva interrotto per la morte di SO
.
[...]
Con ricorso del 09.1.2012, , nella qualità di cessionario del diritto Parte_1
all'acquisto di taluni dei cespiti immobiliari oggetto del preliminare concluso dal proprio cedente , riassumeva la causa facendo propria la domanda del cedente e proprio dante causa di trasferimento coattivo ex art. 2932 cc SO
limitatamente ai cespiti oggetto della cessione. A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, il 9.10.2018 interveniva nel giudizio quale Controparte_8
mandataria di a tutela di un credito di quest'ultima verso CP_3 CP_4
dell'importo di € 2.814.291,68, garantito da ipoteca. Chiedeva
[...]
l'ammissibilità dell'intervento e il rigetto della domanda originaria di trasferimento coattivo della proprietà degli immobili di cui è causa, ritenuta nulla, infondata e volta a ledere illegittimamente i propri diritti di credito.
I.3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2174/2021, pubblicata il 23 giugno 2021, preliminarmente, dichiarava la contumacia di
, regolarmente citato ma non costituito, e dichiarava il Controparte_4
procedimento estinto in quanto riassunto da un soggetto privo di legittimazione attiva, , quale cessionario, per atto tra vivi, dei diritti derivanti dal Parte_1
contratto preliminare stipulato il 16 aprile 1998 tra (promissario Controparte_4
venditore) e (promissario acquirente). Precisava il Tribunale SO
che, in quanto cessionario del diritto all'acquisto di taluni degli immobili, il avrebbe potuto tutt'al più intervenire nel processo o essere chiamato in Pt_1
causa, ma non era legittimato a riassumere il giudizio in seguito al decesso del proprio dante causa, in quanto il diritto alla prosecuzione spettava agli eredi del dante causa , ovvero la riassunzione avrebbe dovuto essere SO
effettuata nei confronti di questi ultimi. Veniva infine in sentenza statuita la compensazione delle spese processuali tra le parti ed ordinata al Conservatore
pagina 4 di 12 dei RRII competente la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto gravame con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1
notificato alle controparti.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con un primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo invalida la riassunzione da lui effettuata quale cessionario ed avente causa da . Tale conclusione, a parere SO
dell'appellante, sarebbe frutto di una lettura e interpretazione non corretta dell'art. 111 c.p.c. da parte del giudice di primo grado. Rilevava a riguardo che, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, risultava legittimato non solo a intervenire nel processo, ma anche a riassumerlo in caso di interruzione e a promuoverne autonomamente la prosecuzione. Inoltre precisava che tale legittimazione non era mai stata messa in dubbio dai giudici che si erano succeduti nel corso del procedimento che avevano dato seguito alla riassunzione e proceduto all'istruttoria della causa nel rispetto del principio del contraddittorio.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante di conseguenza Parte_1
deduceva che la sentenza impugnata meritava la riforma anche nella parte in cui non si era pronunciata nel merito e non aveva accolto le domande da lui proposte quale cessionario nei confronti di , domande Controparte_4
originariamente avanzate dal suo dante causa con l'atto SO
introduttivo del giudizio e che egli aveva fatto proprie quale successore a titolo particolare nel diritto che con esse si intendeva far valere. Il Giudice di primo grado, infatti, avrebbe ingiustificatamente omesso un esame nel merito delle pagina 5 di 12 predette domande, ritenendo erroneamente invalida la riassunzione effettuata dall'appellante quale successore a titolo particolare, e dichiarando preliminarmente ed illegittimamente l'estinzione del processo.
Inoltre, il Giudice avrebbe erroneamente considerato irrilevante il documento da lui posto a fondamento della propria legittimazione alla riassunzione, in quanto ritenuto privo di data certa e mancante del certificato di morte del sig.
, nonostante il procuratore si fosse riservato di depositarlo all'udienza SO
del 12.10.2011. Ancora l'appellante sottolineava che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il convenuto, , non aveva Controparte_4
mai contestato le circostanze di fatto esposte nell'atto di citazione, ed era rimasto contumace anche dopo la riassunzione del giudizio. Rilevava, ancora, che l'atto di appello era stato regolarmente notificato anche agli eredi legittimi di
, in quanto parte non estromessa nel giudizio di primo grado, SO
nonché agli interventori Controparte_8 Controparte_1
(cessionaria dei diritti di e Controparte_8 Controparte_9
già costituiti nel procedimento di primo grado, instaurandosi
[...]
così anche nei loro confronti il regolare contraddittorio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiararsi l'inadempimento di dall'obbligo previsto Controparte_4
dal contratto preliminare di vendita del 16.4.1998, di stipulare il contratto definitivo di vendita degli immobili indicati e, per l'effetto, disporsi con sentenza costitutiva il trasferimento, ex art. 2932 c.c., degli immobili in suo favore, quale cessionario dei diritti di all'acquisto dei medesimi, con ordine SO
alla competente Agenzia del Territorio e Conservatore dei RRII di effettuare le relative annotazioni e/o iscrizioni dovute in favore della parte appellante. Infine chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.
pagina 6 di 12 II.2. Si costituiva cessionaria del credito già di Controparte_1
titolarità di , e per essa la mandataria e procuratrice speciale CP_8
contestando quanto dedotto da controparte e ritenendo corretta CP_2
la decisione del Giudice di primo grado laddove aveva statuito che l'appellante avrebbe potuto soltanto intervenire nel giudizio ovvero essere chiamato in causa, essendogli preclusa la legittimazione a riassumere o proseguire il processo a seguito della morte del proprio dante causa, non essendo erede di quest'ultimo. Nelle conclusioni chiedeva inoltre di dichiarare ammissibile l'intervento in primo grado della cedente e della cessionaria CP_8
poiché entrambe aventi originariamente interesse a Controparte_1
tutelare le proprie ragioni creditorie verso , pretese derivanti dal Controparte_4
decreto ingiuntivo 1136/2009 e dalla fideiussione concessa nel 2003. In subordine, richiedeva di dichiarare inefficace, nullo e simulato il contratto preliminare del 16/04/98 tra ed , nonché il SO Controparte_4
contratto del 02/08/2011 tra e , a tutela ed in SO Parte_1
relazione al credito ceduto da ad Ancora CP_8 Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc, con condanna di al pagamento delle spese processuali in favore di SO
Controparte_1
II.3. Si costituiva in appello anche deducendo, in particolare, Controparte_4
che i diritti acquisiti da in forza del citato contratto preliminare SO
erano stati successivamente da quest'ultimo trasferiti all'appellante, Pt_1
, in virtù di contratto di cessione del 2 agosto 2011, del quale il
[...]
comparente era stato regolarmente informato. Precisava pertanto che la sua costituzione nel procedimento di appello aveva come unico scopo quello di evitare la cd. “soccombenza virtuale”.
pagina 7 di 12 II.4. All'udienza del 20 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
L'appello è fondato nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda oggetto della controversia in esame.
In data 16/04/1998, così come dedotto dalle parti in causa, veniva stipulata una scrittura privata, denominata “promessa di compravendita” tra , SO
quale promissario acquirente, ed , quale promittente venditore, Controparte_4
avente ad oggetto una pluralità di unità immobiliari site in Caserta, alla Piazza
Gramsci n. 4, per un corrispettivo complessivo di Lire 600.000.000, interamente quietanzato.
Poiché il contratto definitivo, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 21 gennaio 2001, non veniva concluso, , quale promissario SO
acquirente, conveniva in giudizio , promissario venditore, Controparte_4
chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di quest'ultimo rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita e, per l'effetto, fosse disposto il trasferimento in suo favore degli immobili oggetto del preliminare, con decorrenza dal 31 gennaio 2001.
Nelle more del giudizio, con scrittura privata datata 2 agosto 2011, l'attore
(cedente) cedeva i diritti di acquisto derivanti dal contratto SO
preliminare oggetto del giudizio a (cessionario). Parte_1
Successivamente, decedeva e, pertanto, il procedimento SO
veniva interrotto in data 12 ottobre 2011.
pagina 8 di 12 Con tempestivo ricorso del 9.1.2012, , quale cessionario dei diritti Parte_1
scaturenti dal preliminare, ne riassumeva il giudizio nei confronti di tutte le parti in causa, compresi gli eredi di . SO
A seguito dell'istruttoria, con la sentenza oggetto di gravame, il giudice di rimo grado ha dichiarato l'estinzione del procedimento, in quanto riassunto da soggetto, , ritenuto privo di legittimazione. Parte_1
Sosteneva il Tribunale che questi, quale cessionario dei diritti derivanti dal contratto preliminare del 16 aprile 1998, avrebbe potuto solo intervenire nel giudizio o essere chiamato in causa, ma non riassumerlo dopo il decesso del proprio dante causa (cedente), in quanto legittimati alla prosecuzione del processo o ad essere convocati in riassunzione da un'altra parte del processo sarebbero solo gli eredi, successori a titolo universale di . SO
Pertanto, dichiarava l'estinzione del processo ex art. 307 comma 3 cpc, senza adottare alcuna decisione nel merito sulle domande proposte dalle parti.
La questione preliminare da esaminare, oggetto del primo motivo di appello, concerne pertanto la legittimazione di , in qualità di cessionario e Parte_1
successore a titolo particolare, a riassumere il giudizio interrotto a seguito della morte dell'originario attore , suo dante causa in virtù della più SO
volte richiamata cessione inter vivos.
Il motivo di appello è fondato e va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vedi tra le altre Cass. civ., sez. III, 28 luglio
2017, n. 18775), in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso non si pone una questione di legittimazione del successore alla prosecuzione del processo interrotto, ma soltanto una questione di merito in ordine alla effettiva titolarità di tale diritto oggetto di trasferimento, da decidersi all'esito del giudizio. Pertanto, colui che si afferma successore a titolo particolare nel diritto controverso, e dunque portatore di un interesse attuale e preminente alla pagina 9 di 12 prosecuzione del processo, è senz'altro legittimato alla prosecuzione del giudizio in caso di morte del suo dante causa, ed il giudice è tenuto quindi a dare seguito alla sua istanza di riassunzione e ad istruire il processo, restando naturalmente impregiudicato ogni accertamento di merito circa l'effettiva titolarità sostanziale del diritto medesimo e dunque sulla prova dell'avvenuta successione a titolo particolare.
Al riguardo si ribadisce che tale interpretazione giurisprudenziale trova evidente giustificazione e legittimazione nel fatto che, come emerge anche nel caso di specie, il preminente e principale interesse a proseguire il processo non può che essere di colui che si pone quale successore a titolo particolare nel diritto precedentemente azionato e fatto valere dal suo dante causa poi deceduto
(ovvero, nel caso di specie, del cessionario del diritto all'acquisto degli immobili nascente dal contratto preliminare di vendita oggetto di causa), laddove invece gli eredi del dante causa, se effettivamente non più titolari del diritto controverso, difficilmente potrebbero avere un interesse effettivo e giuridicamente qualificato a proseguire il processo o a parteciparvi.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, stante la legittimazione attiva di Pt_1
a riassumere il processo interrotto a seguito della morte del suo dante
[...]
causa a titolo particolare , la pronuncia di estinzione del SO
processo disposta in sentenza dal giudice di primo grado è errata e va annullata, con conseguente accoglimento dell'appello.
Ne discende che, ai sensi dell'art. 354 commi 2 e 3 c.p.c., nella formulazione previgente alla riforma cd. Cartabia applicabile ratione temporis trattandosi di appello proposto prima del 28.02.2023, va disposta la rimessione della causa al primo giudice, con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c (vecchia formulazione previgente alla riforma Cartabia).
pagina 10 di 12 L'accoglimento di detto preliminare motivo di appello, stante la natura pregiudiziale della questione ad esso sottesa e con esso decisa, assorbe ogni altro motivo di censura attinente al merito della causa, rimesso al primo giudice.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le relative spese processuali di questa fase sostenute dall'appellante devono seguire la soccombenza degli appellati che, costituitisi, hanno effettivamente resistito all'appello, e si liquidano come da dispositivo a loro carico ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicati per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) e tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della natura delle questioni controverse, i valori minimi dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della causa (indeterminabile, scaglione da € 26.000 ad € 52.000, ex art. 5 comma 6 del DM).
Ricorrono invece eccezionali motivi, considerata la condotta delle altre parti appellate, per compensare le spese processuali tra esse e l'appellante, considerato che non hanno contrastato l'appello ed hanno anzi condiviso la prospettazione dell'appellante ( ), ovvero non ne hanno dato in Controparte_4
alcun modo causa e non si sono costituite in appello CP_8 [...]
, e e quali eredi di Controparte_9 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
). SO
Le spese del primo grado andranno, invece, liquidate all'esito della definizione dello stesso, stante la rimessione degli atti al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2174/2021 del 23.6.2021, così provvede:
pagina 11 di 12 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata dichiarativa dell'estinzione del giudizio di primo grado;
2) Visti gli artt. 353 e 354 c.p.c. (vecchia formulazione previgente alla riforma
Cartabia), rimette la causa al primo giudice, Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, fissando alle parti termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c (vecchia formulazione previgente alla riforma Cartabia) per la riassunzione del processo innanzi a detto Tribunale;
3) Condanna l'appellata e per essa la Controparte_1
mandataria , al pagamento, in favore dell'appellante CP_2 Pt_1
, delle spese del giudizio di appello che liquida in € 804,00 per spese vive
[...]
ed € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'appellante e le altre parti Parte_1
appellate.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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