Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 87/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA J. F. KENNEDY, 21 90040 CAPACI, presso lo studio dell'Avv.
FOTI PASQUALE ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE J.F. KENNEDY, 21 90040 CAPACI, presso lo studio dell'Avv. FOTI PASQUALE ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 8 gennaio 2025 e sottoscritto il 7 gennaio 2025. (matrimonio celebrato in ISOLA DELLE
FEMMINE, il 4.08.2007); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato a entrambi i genitori con residenza e domicilio prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. La casa familiare sita in Isola delle Femmine via G. Pascoli, 8 è assegnata alla SI.ra , con tutti gli arredi. Parte_1
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le CP_1 modalità di seguito indicati: nei giorni di martedi e giovedi di ogni settimana, dalle h. 17 alle h. 21,30
Inoltre, a settimane alterne, dalle h. 17 del venerdi fino alle h. 21,30 della domenica;
Durante le festività natalizie il minore trascorrerà alternativamente ora con l'uno ora con l'altro genitore, 5 giorni consecutivi nei giorni compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio, che comprendano ad anni alterni il Natale o il
Capodanno, fatte salve eventuali difformi intese tra questi ultimi raggiunte. Le stesse trascorreranno le festività di Pasqua e Pasquetta, con l'uno o l'altro dei genitori, alternandole annualmente con le festività del 25 aprile e del 1° maggio;
Durante il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per 10 giorni consecutivi da concordare tra loro.
In caso di disaccordo le ferie decorreranno per il padre dal 10 luglio di ogni anno e per la madre dal 10 agosto.
I coniugi si impegnano comunque a venirsi reciprocamente incontro a seconda delle eventuali eSIenze.
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di
2 serena comunicazione tra loro cosi come ad oggi hanno fatto, al fine di continuare a garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. 1 coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
6. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio. La SI.ra percepirà per intero l'assegno unico erogato dall' . Pt_1 CP_2
Il SI. e la Sig.ra si impegnano ed obbligano Controparte_1 Parte_1
a continuare a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese relative alle rate del mutuo, contratto per l'acquisto della casa sita a Capaci. I ricorrenti si impegnano a mantenere, fino all'estinzione del mutuo in essere, il conto corrente cointestato trattenuto presso nel quale mensilmente il loro Pt_2 inquilino versa il canone di locazione e dal quale la preleva la rata di CP_3 mutuo.
I ricorrenti inoltre al compimento del diciottesimo anno del figlio si Per_1 obbligano a trasferire in favore di quest'ultimo la proprietà dell'appartamento sito a Capaci via G. Verga n. 20-22 Scala B Interno 3 Piano 1 e del box di pertinenza sito a Capaci via Salvatore Quasimodo n. 5 piano S1.
I ricorrenti si impegnano a collaborare per la risoluzione di qualsiasi problema e dichiarano di ritenere vincolanti le presenti condizioni a far data dalla loro sottoscrizione, indipendentemente dalla data di omologa della separazione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
3 di Stato Civile del Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (atto n. 9, P. II, S. A,
Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4