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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3225/24 R.G. promossa da:
Controparte_1
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Giuseppe Mangiardi
attrice contro
Controparte_2
con l'Avv. Roberto Bella
convenuto
premesso
che
- con citazione notificata il 19.2.24 le IG.ra e hanno Controparte_1 Parte_1
instaurato il presente procedimento impugnando il terzo punto della delibera assunta il
17.10.23 dall'assemblea del;
Controparte_2
pagina 1 di 6 - il si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda;
CP_2
- con ordinanza del 5.4.24 è stata respinta l'istanza di sospensione della delibera impugnata;
- la causa non ha richiesto attività istruttorie;
- con atto depositato l'11.9.24 la IG.ra a rinunciato agli atti del giudizio, che è Pt_1
quindi proseguito nei soli rapporti tra la IG.ra e il Condominio;
CP_1
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte attrice ha impugnato esclusivamente il punto 3 approvato dall'assemblea straordinaria del 17.10.23;
- con il primo motivo di impugnazione è stata prospettata la nullità della delibera per eccessiva indeterminatezza, inesistenza dell'oggetto e illiceità dell'oggetto
- l'impugnazione corrisponde, sostanzialmente alla censura addotta con la domanda di mediazione;
- in relazione alla prima doglianza si rileva che:
a) mentre nella domanda di mediazione le attrici avevano sostenuto di non aver ricevuto alcun documento in allegato alla convocazione, a pag. 2 della citazione hanno dato atto che il riparto era stato inviato con la convocazione;
b) pertanto appaiono adeguatamente specifici sia il punto 3 dell'ordine del giorno
("costituzione del fondo speciale destinato al pagamento degli oneri amministrativi che pagina 2 di 6 l'impresa chiede al condominio (…)"), sia la corrispondente statuizione dell'assemblea
("si approva ad unanimità di m/m 693,50 la costituzione del fondo speciale destinato al pagamento degli oneri amministrativi come da elaborato allegato alla convocazione. Il
medesimo verrà corretto come sopra specificato");
c) in particolare, la menzione del riparto e la decisione di approvarlo con le modifiche di cui al precedente punto 2, cioè detraendo a favore delle attrici le due voci ivi indicate,
escludono l'indeterminatezza della delibera;
d) l'eventuale successiva richiesta di maggiori somme da parte del rispetto a CP_2
quelle approvate il 17.10.23 non inficia la delibera ma semmai il fondamento delle relative pretese creditorie;
- pertanto la doglianza è infondata;
- quanto alle doglianze relative all'inesistenza e all'illiceità dell'oggetto, si rileva che:
a) la delibera di cui al punto 3 è strettamente consequenziale all'approvazione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno (approvazione delle offerte per interventi "trainanti" e "trainati" su parti condominiali e delle offerte per interventi
"trainati" su parti private);
b) le delibere di cui ai punti 1 e 2 non sono state impugnate;
c) in conseguenza dell'approvazione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 si è resa doverosa la costituzione del fondo speciale di euro 215.869,32 richiesto dall'art. 1135 c.c.: fondo il cui ammontare corrisponde a quello di cui alla "ripartizione preventivo simulazione"
allegata alla convocazione ed è dato dalla somma delle voci che non rientrano tra i costi ammessi alla detrazione del 110% mediante sconto in fattura, cioè delle voci destinate a restare a carico dei condomini (euro 175.571,35), e della percentuale accordata all'amministratore a titolo di emolumento dall'assemblea condominiale del 21.11.22;
- pertanto anche la seconda doglianza è infondata;
pagina 3 di 6 - ne consegue il rigetto sotto tutti i profili del primo motivo di impugnazione;
*
- con il secondo motivo di impugnazione parte attrice ha sostenuto che la delibera di cui al punto 3 sarebbe nulla perché l'assemblea sarebbe stata convocata dalla Dott.ssa CP_3
benché quest'ultima fosse stata revocata dalla carica di amministratore con
[...]
provvedimento del Tribunale di Torino del 23.6.21 confermato dalla Corte d'Appello il
14.10.21;
- la convocazione da parte di un soggetto carente di poteri potrebbe configurare, al più, un profilo di annullabilità, peraltro non deducibile dal condomino che, nonostante il vizio di convocazione, abbia partecipato all'assemblea comunque tenutasi con il rispetto al
quorum costitutivo;
- la IG.ra è decaduta dall'azione di annullamento sia perché ha depositato la CP_1
domanda di mediazione solo il 18.12.23, ben oltre i 30 giorni successivi all'assemblea alla quale aveva partecipato, sia perché nell'istanza di mediazione non ha dedotto il profilo in oggetto, per cui manca la necessaria simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale;
- perciò anche il secondo motivo di impugnazione è infondato
*
- le spese di giudizio seguono la soccombenza della IG.ra ; CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 851
b) fase introduttiva: euro 602
c) fase istruttoria: euro 903
pagina 4 di 6 d) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 3.809 oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- dovendosi evitare la duplicazione dei compensi con ingiustificata locupletazione a favore del , originariamente evocato in giudizio da due parti assumendo le CP_2
medesime difese, si precisa il debito della IG.ra di euro 3.809 più accessori di CP_1
legge dev'essere considerato un'obbligazione solidale rispetto al debito della rinunciante
IG.ra i euro 2.356 più accessori di legge di cui all'ordinanza del 12.9.24; Pt_1
- pertanto il Condominio potrà agire nei confronti delle controparti per l'importo complessivo di euro 2.356 più accessori rispetto al quale vige la solidarietà e solo nei confronti della IG.ra per il maggior importo differenziale di euro 1.453 (3.809 - CP_1
2.356) più accessori di legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 3.809 per Controparte_2
compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Giuseppe
Mangiardi per l'attività svolta nel presente giudizio per , parte ammessa Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 5 di 6 Così deciso in Torino il 22 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3225/24 R.G. promossa da:
Controparte_1
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Giuseppe Mangiardi
attrice contro
Controparte_2
con l'Avv. Roberto Bella
convenuto
premesso
che
- con citazione notificata il 19.2.24 le IG.ra e hanno Controparte_1 Parte_1
instaurato il presente procedimento impugnando il terzo punto della delibera assunta il
17.10.23 dall'assemblea del;
Controparte_2
pagina 1 di 6 - il si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda;
CP_2
- con ordinanza del 5.4.24 è stata respinta l'istanza di sospensione della delibera impugnata;
- la causa non ha richiesto attività istruttorie;
- con atto depositato l'11.9.24 la IG.ra a rinunciato agli atti del giudizio, che è Pt_1
quindi proseguito nei soli rapporti tra la IG.ra e il Condominio;
CP_1
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte attrice ha impugnato esclusivamente il punto 3 approvato dall'assemblea straordinaria del 17.10.23;
- con il primo motivo di impugnazione è stata prospettata la nullità della delibera per eccessiva indeterminatezza, inesistenza dell'oggetto e illiceità dell'oggetto
- l'impugnazione corrisponde, sostanzialmente alla censura addotta con la domanda di mediazione;
- in relazione alla prima doglianza si rileva che:
a) mentre nella domanda di mediazione le attrici avevano sostenuto di non aver ricevuto alcun documento in allegato alla convocazione, a pag. 2 della citazione hanno dato atto che il riparto era stato inviato con la convocazione;
b) pertanto appaiono adeguatamente specifici sia il punto 3 dell'ordine del giorno
("costituzione del fondo speciale destinato al pagamento degli oneri amministrativi che pagina 2 di 6 l'impresa chiede al condominio (…)"), sia la corrispondente statuizione dell'assemblea
("si approva ad unanimità di m/m 693,50 la costituzione del fondo speciale destinato al pagamento degli oneri amministrativi come da elaborato allegato alla convocazione. Il
medesimo verrà corretto come sopra specificato");
c) in particolare, la menzione del riparto e la decisione di approvarlo con le modifiche di cui al precedente punto 2, cioè detraendo a favore delle attrici le due voci ivi indicate,
escludono l'indeterminatezza della delibera;
d) l'eventuale successiva richiesta di maggiori somme da parte del rispetto a CP_2
quelle approvate il 17.10.23 non inficia la delibera ma semmai il fondamento delle relative pretese creditorie;
- pertanto la doglianza è infondata;
- quanto alle doglianze relative all'inesistenza e all'illiceità dell'oggetto, si rileva che:
a) la delibera di cui al punto 3 è strettamente consequenziale all'approvazione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno (approvazione delle offerte per interventi "trainanti" e "trainati" su parti condominiali e delle offerte per interventi
"trainati" su parti private);
b) le delibere di cui ai punti 1 e 2 non sono state impugnate;
c) in conseguenza dell'approvazione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 si è resa doverosa la costituzione del fondo speciale di euro 215.869,32 richiesto dall'art. 1135 c.c.: fondo il cui ammontare corrisponde a quello di cui alla "ripartizione preventivo simulazione"
allegata alla convocazione ed è dato dalla somma delle voci che non rientrano tra i costi ammessi alla detrazione del 110% mediante sconto in fattura, cioè delle voci destinate a restare a carico dei condomini (euro 175.571,35), e della percentuale accordata all'amministratore a titolo di emolumento dall'assemblea condominiale del 21.11.22;
- pertanto anche la seconda doglianza è infondata;
pagina 3 di 6 - ne consegue il rigetto sotto tutti i profili del primo motivo di impugnazione;
*
- con il secondo motivo di impugnazione parte attrice ha sostenuto che la delibera di cui al punto 3 sarebbe nulla perché l'assemblea sarebbe stata convocata dalla Dott.ssa CP_3
benché quest'ultima fosse stata revocata dalla carica di amministratore con
[...]
provvedimento del Tribunale di Torino del 23.6.21 confermato dalla Corte d'Appello il
14.10.21;
- la convocazione da parte di un soggetto carente di poteri potrebbe configurare, al più, un profilo di annullabilità, peraltro non deducibile dal condomino che, nonostante il vizio di convocazione, abbia partecipato all'assemblea comunque tenutasi con il rispetto al
quorum costitutivo;
- la IG.ra è decaduta dall'azione di annullamento sia perché ha depositato la CP_1
domanda di mediazione solo il 18.12.23, ben oltre i 30 giorni successivi all'assemblea alla quale aveva partecipato, sia perché nell'istanza di mediazione non ha dedotto il profilo in oggetto, per cui manca la necessaria simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale;
- perciò anche il secondo motivo di impugnazione è infondato
*
- le spese di giudizio seguono la soccombenza della IG.ra ; CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 851
b) fase introduttiva: euro 602
c) fase istruttoria: euro 903
pagina 4 di 6 d) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 3.809 oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- dovendosi evitare la duplicazione dei compensi con ingiustificata locupletazione a favore del , originariamente evocato in giudizio da due parti assumendo le CP_2
medesime difese, si precisa il debito della IG.ra di euro 3.809 più accessori di CP_1
legge dev'essere considerato un'obbligazione solidale rispetto al debito della rinunciante
IG.ra i euro 2.356 più accessori di legge di cui all'ordinanza del 12.9.24; Pt_1
- pertanto il Condominio potrà agire nei confronti delle controparti per l'importo complessivo di euro 2.356 più accessori rispetto al quale vige la solidarietà e solo nei confronti della IG.ra per il maggior importo differenziale di euro 1.453 (3.809 - CP_1
2.356) più accessori di legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 3.809 per Controparte_2
compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Giuseppe
Mangiardi per l'attività svolta nel presente giudizio per , parte ammessa Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 5 di 6 Così deciso in Torino il 22 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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