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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2024
Udienza “cartolare” del 4.3.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di entrambe le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UC, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 130/2024 in materia di opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.), promossa da:
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Viareggio (LU), via Coppino n. 433, in persona del legale rappresentante Cirillo, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Andrea Gemignani (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU), via Giuseppe Verdi n. 281, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II Controparte_3 P.IVA_2
n.24/28, in persona dell'amministratore unico dott.ssa e per essa la mandataria Controparte_4 con sede legale in Milano, Corso Italia n. 8, in persona dell'amministratore Controparte_5
delegato dott. nominato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione CP_6 dell'08.06.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Riviera di C.F._2
Chiaia n. 267, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo a ed il difetto di titolarità del credito;
- accertata e dichiarata la natura di mutuo di Controparte_3
scopo del finanziamento in oggetto e, quindi, l'inapplicabilità alla fattispecie della previsione dell'art. 41 TUB, voglia dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente;
- accertare
e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per omessa indicazione della modalità di ammortamento, mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato e della mancata pattuizione ed indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi, dichiarando non dovuti gli interessi a favore della convenuta;
- accertata e dichiarata la CP_7 violazione dell'art. 117 TUB per le ragioni di cui in premessa, determinare l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che sarà effettuato in sede di ctu considerando
l'applicazione del tasso BOT in regime di interessi semplici, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente riscosse e/o addebitate oltre ad interessi;
- previo accertamento dell'indeterminatezza del tasso indicato nel contratto di mutuo, dichiarare la nullità parziale del contratto in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, anche di mora, determinando la misura legale degli stessi e rideterminando
l'importo eventualmente dovuto condannando la convenuta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente riscosse e/o addebitate oltre ad interessi. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di ctu contabile omissis”. per la convenuta: “Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte nella presente memoria e negli scritti difensivi depositati e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo del 06.03.2006, con garanzia ipotecaria sugli immobili della società 2) Rigettare l'istanza di Controparte_1
sospensione non sussistendone i presupposti per i motivi indicati in comparsa;
c) In subordine: condannare società al pagamento di spese e compensi del Controparte_1
giudizio, oltre oneri come per legge;
d) In via istruttoria: rigettare l'istanza di nomina di CTU contabile per le ragioni meglio esposte in comparsa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale mandataria di , cessionaria di , notificava alla atto CP_5 CP_3 CP_8 CP_1 di precetto per la somma di € 1.011.409,90 (oltre interessi), in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.03.2006 con Cassa di Risparmio di UC Spa per la somma originaria di €
2.200.000,00, di cui capitale insoluto € 818.798,51, e in forza di decreto ingiuntivo n. 1854/2022 emesso dal Tribunale di UC per l'importo di € 138.355,74, oltre interessi e spese. La proponeva opposizione, eccependo il difetto di titolarità del credito e di legittimazione CP_1
processuale e sostanziale della , non avendo provato la cessione e l'inclusione del credito nel CP_3 perimetro della stessa;
l'inesistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto a procedere ad esecuzione per difetto dei presupposti ex art. 38 e 41 TUB, dovendosi qualificare il mutuo come di scopo e non fondiario, e per difetto dei presupposti ex art. 474 c.p.c., non essendo stata erogata contestualmente alla stipula l'intera somma mutuata. Contestava, inoltre, la nullità parziale del mutuo per omessa indicazione della modalità di ammortamento, la mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato e la mancata pattuizione della modalità di calcolo degli interessi.
Chiedeva quindi, previa sospensione della esecutività del titolo, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, di dichiarare la nullità parziale del mutuo e di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti.
Si costituiva , contestando tutto quanto dedotto dall'opponente, chiedendo il rigetto CP_3 dell'opposizione.
Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione per carenza di fumus boni iuris; dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria conclusasi con esito negativo, la causa veniva istruita documentalmente e veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie e trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difetto di titolarità del credito eccepisce la carenza di legittimazione attiva di , cessionaria del credito di CP_1 CP_3
, assumendo che non vi è prova né della intervenuta cessione né dell'inclusione del CP_8
credito de quo all'interno della stessa, ma l'eccezione è palesemente infondata.
L'opposta ha prodotto la proposta di cessione di Banco BPM Spa e l'accettazione di CP_3
del 18.07.2023 (doc. 4 e 5 di parte opposta), oltre all'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione
(doc. 4, pag. 19), che comprovano l'esistenza della cessione in blocco ex art 4 e 7 L.130/1999 e che il credito oggetto di causa è ricompreso, specificamente, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Il credito è infatti chiaramente descritto nell'allegato A del contratto alla pagina 19 (doc. 4 di parte opposta), nella quale sono espressamente indicati il nome del debitore, il titolo (contratto di mutuo),
l'ammontare del credito e le garanzie. Inoltre, l'avviso di cessione veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 01.08.2023 (doc. 8 di parte opposta) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e dell'art. 58 T.U.B, nella quale i crediti ceduti erano così descritti: “derivano da contratti di conto corrente e mutuo fondiario regolati dalla legge italiana;
ii) tali crediti sono classificati come deteriorati e, in particolare, come “sofferenze” e “inadempienza probabile”, (ai sensi della circolare della Banca d'Italia 272/2008, come successivamente modificata e integrata); e iii) i contratti da cui tali crediti originano sono stati stipulati nel periodo compreso tra marzo 1986 e febbraio 2015.”
Per costante giurisprudenza, la legittimazione a provare la titolarità del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB e L. 130/199 è fornita con la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. (Cass. 10200/21, 17110/19, 15884/19, 31188/17):
“E' sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nel caso de quo, la descrizione dei crediti ceduti contenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
01.08.2023 consentiva al debitore di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenere che inter alia fosse ricompreso anche il credito per cui è causa, in quanto derivante da contratto di mutuo del 06.03.2006 (doc. 2 di parte opponente) e classificato a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia. Inoltre, nella G.U. era indicato il sito internet dove poter consultare l'elenco dei debiti ceduti.
Occorre anche tener presente che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28.2.2020 n. 5617).
La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e l'opposta ha prodotto anche la contabile di pagamento relativa al prezzo di cessione (di quattro posizioni tra cui quella della CP_1
e la dichiarazione della società cedente Banco BPM Spa del 11.04.24 (allegate alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
A quanto sopra si aggiunga che il contratto di cessione si perfeziona con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, legittimando il cessionario a pretendere l'esecuzione della prestazione dal debitore ceduto. La notifica al debitore è necessaria soltanto per garantire che l'effetto liberatorio sia generato soltanto dall'esecuzione della prestazione nei confronti del cessionario (Cass.
15364/2011). Pertanto, la mancata effettuazione della notifica al debitore non potrebbe mai determinare l'invalidità della cessione.
L'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata
L'opponente afferma che il mutuo dovrebbe essere qualificato come “mutuo di scopo” e pertanto ad esso non sarebbe applicabile la disciplina speciale prevista dall'art. 41 TUB per l'espropriazione promossa dal creditore fondiario, ma tale eccezione risulta priva di fondamento.
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario" (Cass.
29 settembre 2020, n. 20552).
Pertanto, il mutuo di scopo si differenzia dal mutuo fondiario in quanto chi riceve la somma mutuata si obbliga non solo a restituirla, ma anche a realizzare la specifica finalità concordata nel contratto alla quale è finalizzata l'erogazione della somma.
Inoltre, nel mutuo di scopo la somma erogata deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo convenuto, essendo rigidamente escluso ogni diverso volontario utilizzo della somma, e l'istituto mutuante deve controllare che tale prescrizione venga rispettata.
Il mutuo ipotecario è connotato invece dalla possibilità di prestare una garanzia ipotecaria da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani. Nel caso di specie, il fatto che le parti abbiano specificato nel contratto che il finanziamento era erogato per la costruzione di un fabbricato nel comune di Forte costituisce soltanto Parte_1 un'esteriorizzazione dei motivi del negozio che non può portare ad escludere la natura fondiaria del mutuo.
Infatti, l'ipoteca di primo grado è stata concessa e il denaro è stato erogato, indipendentemente dall'utilizzo che ne è seguito.
Si precisa altresì che il controllo da parte della previsto dall'art. 1 comma 3 del contratto, CP_7
non riguardava la specifica destinazione della somma erogata, ma lo stato di avanzamento lavori, al quale doveva essere collegata ogni erogazione di denaro.
In secondo luogo, l'opponente sostiene che il contratto di mutuo sarebbe carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., dal momento che l'erogazione della somma mutuata non è stata contestuale, ma è stata subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal contratto stesso.
L'infondatezza dell'eccezione in punto di mancata traditio della somma finanziata emerge dall'art. 1 del contratto del 06.03.2006 (doc. 2 di parte opponente): “Della somma di € 1.500.000 omissis la parte mutuataria, ricevutala qui all'atto dalla banca mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero intestato alla parte mutuataria medesima, ne dà alla Banca stessa quietanza”, nonché dall'atto di erogazione del 12.8.2009 (doc. 9 di parte opposta): “… il suddetto mutuo è stato già parzialmente erogato alla parte mutuataria, fino ad oggi, per l'importo di € 1.500.000,00 omissis
La parte mutuataria dichiara di avere oggi ricevuto dalla omissis l'ulteriore erogazione del CP_7
mutuo stesso nella somma di euro 434.000,00 omissis a mezzo di versamento in conto corrente omissis della quale, con la presente, rilascia ampia quietanza”.
In entrambi i contratti, quindi, emerge che la somma concessa a titolo di mutuo è stata messa giuridicamente a disposizione della parte mutuataria (c.d. realità del contratto di mutuo), mediante immediato accredito sul conto corrente ad essa intestato (cfr. Cass. ordinanza 38884/2021, Cass. sentenza n. 17194/15, secondo cui la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro, rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario).
Il vincolo delle somme finanziate, già versate alla parte mutuataria (all'art. 4 è previsto che la somma erogata sarà messa effettivamente a disposizione dopo che sarà provata l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca di primo grado senza concorrenti), costituisce una garanzia provvisoria che consente alla banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza degli incombenti assunti con il contratto di mutuo, di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva (Cass.
5654/2023).
Pertanto, la immediata disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico, integrano, per il mutuo de quo, un valido titolo esecutivo, non pregiudicato dall'accredito della somma sul conto corrente infruttifero aperto presso la CP_7
La nullità parziale del mutuo
L'opponente lamenta la mancata indicazione, nei contratti, del regime finanziario applicato
(capitalizzazione semplice o composta), con conseguente violazione degli artt. 1284 comma 3 c.c.
(indeterminatezza del tasso di interesse) e 117 comma 4 TUB (mancanza di trasparenza).
Il contratto prevede l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, come riferito anche dall'opponente.
Copiosa giurisprudenza ha escluso che nel piano di ammortamento alla francese possa esserci capitalizzazione degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo. (ex multis, cfr.
Cass. 9237/2020; Tribunale di Ancona sentenza n. 506 del 9.5.2023).
Da ultimo Cass. SS.UU. 15340/2024 ha ribadito che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quindi, una volta individuato esattamente il sistema di ammortamento, il regime finanziario da applicarsi deriva automaticamente dalla tipologia scelta.
Gli opponenti sostengono che il piano di ammortamento non sia allegato al contratto ma, trattandosi di un mutuo a tasso variabile, la ha allegato il documento di sintesi (allegato A. doc. 2 di CP_7
parte opponente, pag. 9).
Sul punto, la Suprema Corte (sentenza n. 12922/2020) ha affermato che “la predisposizione di un piano di ammortamento – che ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che
la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme maturate… Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo”.
Quanto alla indeterminatezza delle condizioni, si osserva che il contratto di mutuo è sufficiente, ex lege, a rendere edotto il mutuatario del costo complessivo dell'operazione sottoscritta. Nel contratto sono specificamente indicati: capitale mutuato (€ 2.200.000,00); durata (10 anni); periodicità di pagamento (semestrale); numero delle rate (20) e composizione delle stesse (capitale + interessi);
TAEG/ISC (4,327%) modalità di determinazione del tasso di interesse fisso e variabile;
modalità di determinazione del tasso degli interessi moratori;
spese e costi accessori.
Pertanto, in presenza di un contratto “completo” – come quello sottoscritto da – non può CP_1
parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni né di “costo occulto” o maggiore di quello concordato in contratto, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Pertanto, nel caso di specie, il sistema di ammortamento pattuito è legittimo e rispettoso degli artt.
1284 c.c. e 117 TUB.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore tra € 1.000.001 ed € 2.000.000, data la non elevata complessità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di UC, definitivamente decidendo, rigetta integralmente l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in €
10.180,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente