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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.sa Francesca Altrui Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.131/2023 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv. Parte_1
)
[...]
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
(Avv.ti Roberto D'Amico ed Andrea Pensi)
Appellati
La pronuncia qui gravata ha respinto la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e (ora Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
diretta ad accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art 2043
[...] cc per i danni subiti dall'attore consequenziali all'atteggiamento ingiurioso, diffamatorio e/o calunnioso da essi assunto;
denunciava quindi una lesione alla propria immagine e al decoro professionale, con consequenziale diminuzione del fatturato dell'attività professionale svolta, nonché il deterioramento del rapporto coniugale.
L'attività diffamatoria lamentata sarebbe stata perpetrata in conseguenza della degenerazione del rapporto professionale che un tempo legava in qualità di Avvocato Parte_1
al Cliente ed alla In particolare il avrebbe Controparte_1 Controparte_2 CP_1 sostenuto di essere stato truffato dall'Avvocato di aver reiteratamente corrisposto Pt_1
compensi per medesime prestazioni professionali e di essere stato raggirato attraverso la caparra confirmatoria di un negozio simulato per dissimulare il pagamento di compensi professionali.
Il avrebbe ancora tenuto un contegno diffamatorio nel lasciare intendere alla moglie CP_1
del una relazione extraconiugale del marito tanto da far deteriorare il rapporto Pt_1
matrimoniale sino alla separazione personale dei coniugi. Narrava ancora il che il Pt_1 discredito perpetrato nei suoi confronti, con riguardo anche all'immagine professionale, aveva creato un disagio psicofisico con consequenziale danno biologico di elevata entità. Si difendevano i convenuti negando recisamente gli assunti attorei;
in particolare CP_1
poneva in evidenza il proprio difetto di legittimazione passiva negando di aver posto in essere alcun comportamento diffamatorio nei confronti dell'attore, mentre il affermava di CP_1
aver posto in essere solo un atteggiamento difensivo avverso un intento a suo dire persecutorio posto in essere dall'Avvocato Pt_1
Il Tribunale di Spoleto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione versata dalle parti, si pronunciava rigettando la domanda.
Si lamenta della decisione l'odierno appellante che evidenzia all'intestata Corte come il Primo
Giudice abbia ingiustamente disatteso di ammettere le prove proposte ed abbia operato una errata ricostruzione fattuale della vicenda non considerando adeguatamente la documentazione versata agli atti. Chiede pertanto la riforma della pronuncia gravata ed il riconoscimento del
2 danno subito da porre a carico solidale degli appellati;
vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Resistono all'appello il e l' che ne rilevano l'infondatezza; chiedono la CP_1 CP_1
conferma della prima pronuncia col favore delle spese del grado.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
Le questioni istruttorie sono state risolte dalla Corte con ordinanza 25/9/2023.
Deduce parte appellante che l'attività diffamatoria, ingiuriosa e/o calunniosa perpetrata nei suoi confronti dagli appellati può essere individuata:
1-Nella missiva del 2012 ove testualmente si legge: ..o chiudiamo questa storia nel rispetto di tutto il passato e chi ha avuto ha avuto e chi ha dato mi restituisci tutti i documenti e finisce qui o se vuoi la guerra io sono pronto a difendermi, certamente giocandomi tutte le mie carte
– a te la scelta . Controparte_1
2-Nella missiva del 2013 ove testualmente si legge: “attento, stai esagerando. E' Pasqua ti faccio gli auguri a te e famiglia”.
3-Nell'sms del 2013 ove testualmente si legge: “Grazie. Ti faccio gli auguri di buon anno a te
e famiglia”.
4-Nella denuncia penale del 2013 ove riferito al afferma “non posso accettare CP_1 Pt_1 adesso tale forma di sopruso e di vera e propria truffa ai miei danni..”.
5-Nella querela del 2014 ove si legge “...l'attività incessante proposta dall'Avv. Pt_1 ritengo abbia carattere ricattatorio” ed ancora “Ill.mo Magistrato, ritengo l'atteggiamento e la condotta dell'avvocato nei miei confronti e della mia società abbiano avuto Pt_1 caratteri estorsivi..” inoltre :“Ritengo che l'istanza di fallimento proposta e le modalità con cui l'ha fatto e la procedura esecutiva pendente abbiano i connotati per individuare un comportamento estorsivo o di esercizio arbitrario di ragioni …” ed ancora “Tutto ciò argomentato denuncio penalmente il comportamento che ho subito … ritenendolo espressivo di un esercizio arbitrario delle sue sole ragioni ed espressione di una condotta estorsiva..”.
6-Nell'esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ove il dichiara: CP_1
“nonostante avessi tentato di difendermi in giudizio innanzi al Dott. che alla luce CP_4
3 dell'esposto depositato e della denuncia penale inoltrata alla procura avrebbe potuto sospendere il processo. Sono stato costretto a richiedere un mutuo per corrispondere all'avvocato le some richieste, per quanto mi concerne estorte”. Ed ancora “non Pt_1
capisco perché il Dott. permetta tutto ciò, visto che è il Magistrato che ha nelle mani CP_4 tanto l'esecuzione immobiliare che il fallimento. Ritengo che l'atteggiamento e la condotta dell'Avvocato nei miei confronti e della mia società abbia assunto caratteri estorsivi Pt_1
..”
A fronte delle sopra illustrate espressioni l'Avvocato reitera la domanda di Pt_1
accertamento delle condotte illecite perpetrate dal e da nei suoi confronti, CP_1 CP_1
e, quindi, la sussistenza dei danni consequenziali;
per l'effetto chiede la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni da quantificare come da giustizia ad istruttoria espletata anche in via equitativa. Il danno da fatto illecito lamentato parte appellante si afferma rappresentato dall'offesa alla propria reputazione, dalla diminuzione del proprio fatturato ed infine quello consequenziale alla perdita del rapporto di coniugio.
La reputazione del sarebbe stata lesa nelle espressioni Pt_1
“o chiudiamo questa storia nel rispetto di tutto il passato e chi ha avuto ha avuto e chi ha dato mi restituisci tutti i documenti e finisce qui o se vuoi la guerra io sono pronto a difendermi certamente giocandomi tutte le mie carte – a te la scelta ” oppure “Attento, Controparte_1 stai esagerando”. Dette espressioni debbono essere inquadrate nella globalità di una situazione conflittuale Cliente/Avvocato nella quale il primo propone una definizione bonaria in defetto della quale preavverte di una “guerra” ovviamente intesa quale reazione giudiziale a pretese ritenute ingiuste;
ed anche “giocandomi tutte le mie carte” non appare integrare alcun previsione di danno ingiusto bensì l'esposizione della propria possibile attuazione di strategia difensiva. Anche l'avvertimento “attento, stai esagerando” appare carente di elementi per attribuire valenza minatoria ad una frase che per lo stesso valore semantico che la caratterizza, appare dotata di dubbia 'carica intimidatoria', non esplicitando l'ingiustizia del male prospettato, in presenza di espressioni non univocamente indicative di iniziative antigiuridiche in danno del destinatario. Anche nell'sms del 2013 con gli auguri pasquali in concomitanza di una istanza di fallimento e nella corrispondenza invocata per sottolineare l'espressione
“….attento tutti sbagliano ma tu stai esagerando…” non rivestono la richiesta offensività in quanto estrapolate da un contesto del seguente tenore integrale: “Caro , dopo tutti questi Pt_1 anni non posso credere che tu eri così, non posso accettarlo perché tra noi non c'è stata mai
4 una parola contraria o altro. Tutte le riflessioni mi portano a pensare che tu ce l'hai personalmente con me, e se fosse questo, sono pronto e disponibile a qualsiasi confronto con
chi vuoi, davanti a qualsiasi persona, perché io sono così sicuro e sereno del mio comportamento;
perché chiarire, se non mi vuoi incontrare, trova tu una persona di tua fiducia, io sono pronto a qualsiasi prova, altrimenti mi costringi a difendermi da tutti i dispetti che mi stai facendo. Io sono sempre lo stesso, la mia forza, la mia tenacia mi fanno capire tutti e perdonare finché è possibile;
per me i soldi sono l'ultima cosa nella vita. Ti chiedo scusa per questa insistenza, spero solo che, un giorno, mi ringrazierai per questo comportamento;
attento, tutti sbagliamo ma tu stai esagerando. È Pasqua, ti faccio gli auguri a te e famiglia.
”. Parte_2
I rilievi di censure delle frasi contenute nelle denunce/querele sporte dal nei confronti CP_1 del sono i seguenti “non posso accettare adesso tale forma di sopruso e di vera e Pt_1 propria truffa ai miei danni..” ed ancora nella querela del Luglio 2014 “...l'attività incessante proposta dall'Avv. ritengo abbia carattere ricattatorio” ed ancora “Ill.mo Pt_1
Magistrato, ritengo l'atteggiamento e la condotta dell'avvocato nei miei confronti e Pt_1
della mia società abbiano avuto caratteri estorsivi..” “Ritengo che l'istanza di fallimento proposta e le modalità con cui l'ha fatto e la procedura esecutiva pendente abbiano i connotati per individuare un comportamento estorsivo o di esercizio arbitrario di ragioni …” - “Tutto ciò argomentato denuncio penalmente il comportamento che ho subito … ritenendolo espressivo di un esercizio arbitrario delle sue sole ragioni ed espressione di una condotta estorsiva..”.
Quanto alla valutazione delle espressioni che denunciano condotte estorsive contenute negli esposti diretti ad una censura disciplinare presentati all'Ordine degli Avvocati di Perugia dal si riportano alla denuncia penale sporta evidenziando un illecito disciplinare nelle CP_1
condotte assunte come anche dazioni di denaro, consegna di assegni bancari in garanzia e pretese di compensi per prestazioni inesistenti. Sul punto la Corte aderisce all'impianto motivazionale assunto dal Tribunale per respingere la domanda;
infatti, al di la di una possibile illecita offensività delle espressioni e condotte assunte dal nella vicenda, dovrebbe CP_1 emergere l'esistenza provata, come danno evento consequenziale al fatto illecito, della lesione all'immagine ed alla reputazione personale e lavorativa del Il Primo Giudice ha Pt_1
correttamente colto la carenza di dimostrazione che la lesione ai rilevati beni giuridici tutelati sia derivato un danno conseguenza non rilevabile “in re ipsa” nel danno all'immagine ed alla
5 reputazione. Parte appellante deduce una diminuzione del proprio reddito con diretta consequenzialità alla lesione della propria onorabilità. Non può sul punto sottacersi una assoluta carenza di prova afferente la redditualità in assenza del fatto illecito denunciato senza neppure allegare lo squilibrio degli utili comparando i diversi periodi antecedenti ai fatti in disamina.
Infatti come noto tale danno richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Quanto all'asserito nocumento determinato dal fallimento del rapporto coniugale che per i fatti lamentati sarebbe culminato nella separazione dei coniugi. Anche in tal caso la domanda è rimasta totalmente priva di riscontri probatori. La separazione dei coniugi è avvenuta consensualmente e le motivazioni della decisione sono state indicate in incompatibilità tali da non consentire la prosecuzione ulteriore della convivenza coniugale.
Ancora condivisibli le valutazioni del Tribunale in punto di reiezione della domanda di responsabilità aggravata attribuita al contegno processuale di parte resistente attesa la carenza dei necessari presupposti, infatti la condanna a tal titolo, per colpa grave o dolo, presuppone: - la soccombenza dell'avversario; -la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
-la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Circostanze tutte estranee al caso di specie.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali attesa la non complessità del procedimento, ridotte per assenza di questioni in
6 fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna parte appellante a rifondere a parti appellate le spese di giudizio che si liquidano complessivamente per competenze professionali in €.3.497,20 oltre rimborso forfettario 15%,
Iva e CA come per legge.
Dichiara l'appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 18/2/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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