Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. nr. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 28 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 865\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 22057/2022 (ATP), tra
, nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Duca d'Aosta n. 49, presso lo studio dell'avv. Avv. Gabriella Mangiapia, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1
e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. N.37875 del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 22057/2022, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla prestazione previdenziale-assistenziale quale pensione di invalidità civile. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni CP_ richieste (pensione di inabilità civile) con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_ Si è costituito l resistendo al ricorso e opponendosi alle richieste di parte ricorrente, concludendo per il rigetto della pretesa. Disposta una integrazione della Ctu, in relazione alle contestazioni di cui al ricorso introduttivo e alla nuova documentazione sanitaria depositata anche nel corso del presente giudizio, sulla base delle deduzioni integrative rese a verbale dal CTU, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 22057/2022 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, è stata disposta una integrazione della perizia resa nella prima fase, al fine di consentire l'esame e la valutazione delle contestazioni alla relazione peritale della fase di ATP, contenute nel ricorso introduttivo, nonché per la valutazione delle risultanze della documentazione sanitaria, depositata nel presente giudizio, di epoca successiva alle conclusioni rese dall'ausiliario nella fase di ATP, in relazione alla quale parte istante ha dedotto una maggiore gravità delle patologie rispetto a quanto valutato dal Ctu sia l'insorgenza di nuove patologie rilevanti. Orbene, l'ausiliario del tribunale, dott. , all'esito dell'esame delle Persona_2 contestazioni di cui al ricorso nonché dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la propria valutazione, diagnosi e percentualizzazione delle limitazioni funzionali, testualmente precisando: “Il sig. nato il [...], affetto da: malattia Parte_1 di Parkinson in trattamento farmacologico associato a DBS, sindrome ansiosa, dislipidemia, dopo rinnovata e accurata visita medico-legale, non è risultato in condizioni aggravate rispetto al precedente accertamento, pertanto, confermando quanto già riportato in atp, egli va riconosciuto: ► INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88) - Percentuale: 75% decorrenza: 22/11/2021”. Ritiene, ordunque, il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992. Deve, in particolare, ritenersi dirimente l'avvenuto nuovo esame clinico diretto, espletato sul ricorrente con accesso a seguito dell'incarico integrativo al CTU, che ha giustificato le conclusioni del CTU circa la insussistenza dei requisiti sanitari in accertamento né, pertanto, è stata fornita prova diversa da parte ricorrente riguardo alla non attendibilità del contestato esame peritale .
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso volto a ottenere l'accertamento della sussistenza di una percentuale invalidante pari al 100%, necessaria per conseguire l'assegno d'invalidità civile, va pertanto rigettato.
Sussistono i presupposti per l'esonero della parte privata dalle spese di lite del presente giudizio e della fase di ATP, ex art. 152 disp att c.p.c..
Le spese della Ctu, resa nel giudizio per ATP nonché nel presente procedimento, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonero dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto.
Napoli, 28.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo