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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/02/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3115/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3115/2018 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. ROBERTO EMITERIO Parte_1 C.F._1
VANNINI
ATTORE contro
(C.F.: ), col patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO SACCHIERO e CP_1 P.IVA_1
ANTONIO CANALIS, presso cui è elettivamente domiciliata e
con il patrocinio dell'avv. ANDREA OPPIA presso cui è Controparte_2 elettivamente domiciliata
CONVENUTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “In via preliminare: 1) condannare la , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore con sede in Bevilacqua e la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, ciascuno per quanto di propria responsabilità, alla sostituzione della pompa di calore indicata nella fattura in espositiva n. C01/37000697 del 31.01.2017 con altra idonea nonché dei “fan coil” installati;
2) condannare conseguentemente la , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore e la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, ciascuno per quanto di propria responsabilità, alla installazione di nuova ed idonea pompa di calore come richiesto dal geom. al momento dell'ordine con idonei “fan coil” per il Parte_1 funzionamento della stessa;
3) condannare la , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore e la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2 pagamento di quanto resosi necessario per la sostituzione dei “fan coil”; 4) condannare altresì la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e la in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal geom. Parte_1 per il mancato utilizzo della pompa acquistata ed indicata nella fattura n. C01/37000697 del 31.01.2017 dal 31 gennaio 2017 a tutt'oggi; 5) con vittoria di spese e competenze. In via subordinata: a) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore alla Controparte_2
pagina 1 di 6 sostituzione della pompa di calore indicata nella fattura in espositiva n. C01/37000697 del 31.01.2017 CP_ con altra idonea nonché dei “fan coil” installati;
b) condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, alla installazione di nuova ed idonea pompa di calore come richiesto dal geom. al momento dell'ordine con idonei “fan coil” per il funzionamento Parte_1 della stessa;
c) condannare ditta in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento di quanto resosi necessario per la sostituzione dei “fan coil”; d) condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni Controparte_2 subiti dal geom. per il mancato utilizzo della pompa acquistata e indicata nella fattura n. Parte_1
C01/37000697 del 31.01.2017 dal 31 gennaio 2017 a tutt'oggi; e) con vittoria di spese e competenze. ”. PER LA SPA: “In via preliminare di rito visto ed applicato l'art. 115 c.p.c. : a. accertare e CP_1 dichiarare la nullità dell'atto di citazione : ex art 163 n° 7 c.p.c., in quanto è omesso l'avviso ex art 38
c.p.c. ; la nullità della citazione ex art 163 comma III n° 3 ) e n° 4) c.p.c. b. accertare e dichiarare, in relazione alle condizioni generali di vendita e di garanzia, l'improcedibilità dell'azione; accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza dall'azione e l'infondatezza della domanda del sign. c. Pt_1 accertare e dichiarare, salva l'infondatezza della domanda, la tardiva contestazione con conseguente prescrizione e decadenza dalla denuncia dei vizi e dalla garanzia di cui alle condizioni generali di vendita e dall'art. 1495 e segg. del codice civile. Nel merito visto ed applicato l'art. 115 c.p.c.
1. respingersi la domanda posta dall'attore sign. nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1 inammissibile, generica ed integralmente infondata.
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di risarcimento del danno ex art 2059 C.C. in quanto non dimostrata 3. respingersi il contraddittorio su ogni domanda nuova ed ogni altra eccezione formulata dalle parti, sulla quale non si accetta contraddittorio 4. Nel merito ed in via riconvenzionale visto ed applicato l'art. 115
c.p.c. a. accertare dichiarare e condannare l'attore al pagamento a favore di Parte_2 CP_1
della somma capitale di euro 1.396,36 oltre interessi moratori ex art 1284 comma IV c.c. dalla data
[...] di proposizione della domanda giudiziale (13. Sett. 2018) al saldo effettivo.
5. In via istruttoria visto ed applicato l'art. 115 c.p.c.
6. la difesa di contestate le prove orali e documentali attoree, CP_1 richiama le istanze ex art 177 c.p.c. depositate il 17.06.22 il 29.09.22 ed il 20.12.22, chiede sul punto l'ammissione delle domande ivi formulate con conseguente revoca delle ordinanze 3.11.20, 15.06.22,
22.12.22 e successive con conseguente ammissione delle prove ed eccezioni ivi dedotte 7. Rileva il tardivo deposito della CTU pervenuta il giorno 13.04.23 al CTP;
rileva la genericità dell'elaborato peritale privo di riferimenti tecnico/scientifici in rapporto alle norme UNI EN 12831 (metodo di calcolo delle dispersioni termiche) e UNI TS 11300 (prestazione energetica negli edifici) al fine di spiegare l'iter logico attraverso cui il CTU è giunto a quelle conclusioni.
8. si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per testimoni 9. In ogni caso condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge”. PER LA “1) Dichiarare la ditta convenuta assolta da ogni Controparte_2 avversa domanda;
2) con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2018 conveniva davanti a questo tribunale la Parte_1
e la ditta chiedendone la condanna alla sostituzione della pompa CP_1 Controparte_2 di calore fornitagli il 31 gennaio 2017, nonché dei “fan coil” successivamente installati, con altra idonea apparecchiatura. Esponeva l'attore che l'11 gennaio 2017 si era recato presso la ditta CP_2
pagina 2 di 6 agenzia di vendita per le Province di Sassari e Nuoro, per acquistare un CP_2 CP_1 impianto di climatizzazione di 9 KW destinato a riscaldare e raffreddare un immobile di sua proprietà di 250 mc, sito in Sassari e adibito a suo studio professionale.
Asseriva di avere poi ordinato, su consiglio del rivenditore, una pompa di 7,5 KW, a parere della ditta convenuta di potenza sufficiente per le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi cui era destinata.
Installata la macchina, alla fine del mese di gennaio 2017 veniva effettuata dalla ditta , centro Org_1 assistenza autorizzato a Sassari, una prima accensione con esito negativo a cui seguiva, dopo CP_1 due sopralluoghi della ditta un secondo collaudo avente sempre lo stesso esito. A seguito delle CP_2 contestazioni mosse dall'attore, la eseguiva un ulteriore sopralluogo, consigliando al CP_2 Pt_1 di sostituire i ventilconvettori. Aggiungeva che, affidandosi al parere dell'esperto rivenditore, aveva sostituito, nel gennaio 2018, i ventilconvettori, concordando che il relativo prezzo sarebbe stato versato solo se la pompa di calore avesse regolarmente funzionato. Nel gennaio 2018 la aveva Org_2 eseguito il relativo collaudo, riferendo all'attore che, nonostante la sostituzione dei “fan coil”, la pompa di calore non avrebbe mai funzionato e proponendo, per tale ragione e su autorizzazione della CP_1
il ritiro della termopompa, per un valore di €2.600,00 a fronte di un prezzo di acquisto pari a
[...]
€3.469,75, e la sostituzione con un differente modello per un corrispettivo di € 3500,00, oltre ad
€500,00 per il montaggio.
Lamentava l'attore che la proposta era economicamente inaccettabile, che qualsiasi tentativo per ottenere il regolare funzionamento della pompa di calore era stato vano e che egli non aveva mai potuto utilizzare la macchina termica né per riscaldare né per raffreddare la temperatura dell'immobile.
Concludeva quindi, come riportato in epigrafe.
Si costituiva la e contestava in fatto e in diritto quanto asserito dall'attore, eccependo CP_1 pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del foro di Sassari, derogato contrattualmente dalle parti a favore di quello di Verona, e la nullità dell'atto di citazione per omesso avviso ex art. 38 c.p.c. e per genericità e indeterminatezza della domanda. Eccepiva anche la decadenza dell'attore dalla garanzia per omesso pagamento del prezzo, secondo quanto disposto dall'art. 5 lett. C) delle condizioni generali di vendita e l'improcedibilità della domanda ex art. 8 lett. B) delle summenzionate condizioni generali, regolarmente firmate e sottoscritte dalla controparte, aventi ad oggetto la clausola solve et repete.
Nel merito, premesso che nessun rilievo potevano assumere eventuali valutazioni tecniche del cliente, limitandosi a vendere quanto indicato nella proposta di acquisto, asseriva di aver venduto al CP_1
con due differenti conferme d'ordine, rispettivamente la n° SS700015 del 11 gennaio 2017 e la n° Pt_1
SS70459 del 20 dicembre 2017, la pompa di calore e i “fan coil”, entrambi installati in un impianto preesistente la cui obsolescenza o altre problematiche potevano pregiudicare il regolare funzionamento delle macchine termiche. Negava quindi alcun inadempimento contrattuale e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di
€1.396,36, somma di cui la era ancora creditrice. CP_1
Si costituiva anche la ditta e contestava la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_2 rilevando come la pompa di calore fosse perfettamente funzionante e a norma di legge, dovendosi imputare il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione alla sua vetustà e ad una errata installazione della macchina termica. Precisava la convenuta che l'apparecchiatura non modulava la potenza erogata e che, pertanto, l'attore aveva sostituito i ventilconvettori con altri idonei alla potenza della macchina acquistata.
Concludeva chiedendo di essere assolta da ogni avversa domanda. pagina 3 di 6 Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, era assunta in decisione all'udienza del 6 luglio 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Deve premettersi, in rito, che non sono ravvisabili, e risultano comunque superati, i profili di nullità della citazione introduttiva per il cui rilievo parte convenuta insiste nelle riportate conclusioni, atteso che l'atto indica sufficientemente i fatti esposti a fondamento della domanda, prospettando la consistenza dell'inadempimento contrattuale ascritto ad entrambe le convenute e l'oggetto della domanda. La convenuta si è peraltro tempestivamente costituita e ha spiegato compiutamente, CP_1 anche nel merito, le sue difese, argomentando diffusamente su tutte le questioni oggetto di causa, oltre che introducendone di nuove ed ulteriori, dovendo pertanto ritenersi sanata ogni ipotizzata nullità.
Le eccezioni preliminari riproposte da (che non insiste in quella d'incompetenza per territorio) CP_1 con riferimento alle condizioni generali di vendita dei ventilconvettori indicate nel documento prodotto sub 1 sono infondate, atteso che l'ordine di acquisto (riferito ai sei ventilconvettori e datato 20 dicembre 2017) non risulta sottoscritto dal sig. né riporta, prima ancora, il contenuto delle invocate Pt_1 clausole limitative della responsabilità del venditore comportanti decadenze o prescrizioni.
Quanto al documento prodotto sub 8, datato 11 gennaio 2017, avente ad oggetto la pompa di calore, si rileva sin d'ora come nella specie non vengano in considerazione direttamente difetti o carenze di funzionamento della fornitura per cui è causa ed è pertanto irrilevante la decadenza dalla relativa garanzia, non rilevando la buona qualità dei beni e la loro corrispondenza all'ordine sottoscritto dal cliente, bensì, in modo più ampio e secondo quanto si dirà più oltre, l'inidoneità del sistema di riscaldamento e refrigerazione fornito al per mancanza della necessaria efficienza. Pt_1
Il contenuto dell'accordo contrattuale fra il e la è, invero, pacifico, risultando Pt_1 CP_2 indiscusso che il cliente aveva puntualmente rappresentato, al momento dell'acquisto, la destinazione dell'apparecchio (da installare su un impianto già esistente) alla climatizzazione di un ambiente di circa 250 mc (si veda al riguardo lo “Schema ” prodotto dalla stessa convenuta, riportante una Parte_3 bozza della planimetria dell'ufficio del cliente cui era destinata la macchina) e che il rivenditore, ossia l'addetto alla vendita per conto della ditta convenuta, gli aveva specificamente consigliato una pompa di calore che, come chiaramente emerso sia dalle deposizioni testimoniali (si vedano quelle rese dai testi e ) che dall'indagine espletata dal consulente d'ufficio, era inadeguata Testimone_1 Tes_2 all'ambiente cui era destinata. Al riguardo infatti, l'ausiliario del giudice, dopo averne verificato più volte e a lungo la funzionalità, ha appurato che “dopo due ore di utilizzo… la temperatura dell'aria dell'ufficio era salita a 18,7 °C nella stanza grande e 18,2 °C nella stanza piccola” rilevando quindi come, a fronte di una temperatura minima esigibile (perché prevista in progetto) di almeno 20 gradi, “le temperature interne registrate erano ampiamente al di sotto” e come, in esito all'esperimento effettuato, sia emerso che “sebbene la pompa di calore lavori correttamente, essa non è in grado di scaldare adeguatamente l'immobile. Il calore fornito dalla pompa di calore e scambiato dai ventilconvettori con l'ambiente, non è sufficiente per raggiungere la temperatura di 20 °C in un tempo accettabile”. Ha concluso quindi il CTU, alle cui esaurienti motivazioni si rimanda, affermando che la pompa di calore
“è palesemente sottodimensionata per riscaldare l'immobile di cui è a servizio” in quanto non erano state valutate adeguatamente le variabili in base alle quali operare una scelta adeguata al riguardo
(“posizionamento dell'immobile, esposizione al sole, posizione rispetto ad altri edifici, presenza di altri pagina 4 di 6 ambienti riscaldati adiacenti, esposizione al vento, stratigrafia delle pareti e dei solai, infissi, presenza di fonti di calore, ponti termici ecc.”: così la relazione peritale).
La pompa installata è, d'altra parte, risultata perfettamente conforme alle caratteristiche fornite nel certificato di vendita e garanzia, funzionando correttamente in base alla potenza indicata, ma come detto essendo priva di quella necessaria per scaldare lo studio professionale del sig. Pt_1
Essendo, come anticipato, l'agente a conoscenza delle caratteristiche del luogo in cui il bene era destinato a funzionare ed avendo assunto in tal modo una specifica obbligazione di garanzia (la ditta aveva infatti assicurato al che a tal fine sarebbe stata sufficiente una pompa di 7,5 KW), CP_2 Pt_1 questi risponde dell'inadempimento per aver venduto un bene diverso da quello pattuito, siccome privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, come specificamente prospettati al momento dell'acquisto (si configura infatti nella specie una vendita di aluid pro alio: al riguardo, Cass. Civ. 1092/2007 e 2313/2016).
Stante la rilevata carenza nel bene delle qualità necessarie ad assolvere alla funzione (dichiarata) cui era destinato, non è dirimente in senso contrario il riscontro del buon funzionamento dell'apparecchio acquistato, che era dotato delle caratteristiche conformi alle certificazioni del prodotto.
Atteso dunque che nella specie la responsabilità per inadempimento non può che essere ascritta solamente al venditore diretto, ossia a colui che, avendo espressamente assunto col cliente l'obbligo di assicurare la richiamata prestazione consistente (non solo nel consegnare una pompa di calore funzionante, bensì) nel consegnargli una pompa di calore tale, per dimensioni e potenza effettiva, da assicurare la necessaria climatizzazione (che in esito all'accurato e ben descritto esperimento condotto dall'ausiliario del giudice è risultata palesemente carente, nonostante la temperatura esterna fosse ben al di sopra di quella ipotizzata), la dovrà rispondere dell'inadempimento Controparte_2 provvedendo, come da domanda, alla sostituzione della pompa di calore indicata nella fattura in espositiva con altra idonea, da individuarsi, in difetto di specificazioni non indicate dall'attore, in relazione alle caratteristiche del locale cui è destinata.
Non può invece trovare accoglimento la domanda proposta nei confronti di che, per CP_1 quanto emerso e per quanto allegato dal che mai ha prospettato l'esistenza di un potere di diretta Pt_1 rappresentanza in capo alla e sembra aver agito contro solo con riferimento alla CP_2 CP_1 consegna dei ventilconvettori (nelle stesse conclusioni si fa riferimento a distinti profili di responsabilità e non ad una diretta esposizione del rappresentato per l'operato del suo agente), in difetto di più puntuali argomentazioni, non risulta emergere alcun inadempimento specifico in ordine agli obblighi assunti dalla convenuta. Non avendo contrattato direttamente col né risultando CP_1 Pt_1 che i beni forniti all'odierno attore presentassero difetti o carenze di funzionamento (nessuna rilevanza assume che la loro sostituzione fosse avvenuta su consiglio del terzo , incaricato Org_1 dell'assistenza, siccome non chiamato in causa né dotato, per quanto allegato, di diretti poteri rappresentativi di , non si vede per quale motivo questa debba rispondere dell'inidoneità CP_1 dell'apparecchio alla funzione cui era destinato, non risultando affatto provata l'assunzione di tale specifica garanzia ed avendo il CTU riscontrato il corretto funzionamento di ogni componente dell'impianto installato presso lo studio professionale del compresi dunque i ventilconvettori. Né Pt_1 il fatto che a seguito delle doglianze del sig. avesse offerto di ritirare la pompa di calore, CP_1 Pt_1 ma per un prezzo inferiore a quello versato dall'attore, e di fornirgliene un'altra di maggiore potenza, ma col pagamento della differenza a carico dell'acquirente, comporta il riconoscimento della dedotta responsabilità contrattuale della società, rammentandosi che il potere di rappresentanza diretta non è pagina 5 di 6 insito nel contratto di agenzia, ben potendo l'agente (nella specie operare contrattualmente CP_2 coi terzi anche nell'interesse della preponente ma non in suo nome. Ne consegue che l'attore è tenuto al pagamento del prezzo domandato da quale corrispettivo CP_1 dovutole per la vendita dei ventilconvettori, avendogli la società fornito dei beni conformi a quanto richiestole e, siccome soccombente nei suoi confronti, a rifonderle anche le spese processuali.
La domanda attrice diretta al risarcimento del danno ulteriore non può trovare accoglimento perché non provata, nemmeno attraverso il ricorso a elementi presuntivi.
La convenuta siccome soccombente, è tenuta al rimborso in favore dell'attore delle CP_2 spese processuali, liquidate come in dispositivo, nonché dei compensi liquidati al CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna la convenuta alla sostituzione Parte_1 Controparte_2 della pompa di calore consegnatagli con altra dotata della potenza e delle caratteristiche di efficienza necessarie al locale di cui in espositiva, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal CTU, nonché alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge, ed oltre ai compensi liquidati al CTU (€ 829,68 oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge).
Rigetta le altre domande attrici.
Rigetta la domanda proposta dal contro Parte_1 CP_1
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e condanna l'attore al pagamento in CP_1 suo favore della somma di € 1.396,36 oltre interessi ex art 1284, co. 4°, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale (15 novembre 2018) al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 26 febbraio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3115/2018 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. ROBERTO EMITERIO Parte_1 C.F._1
VANNINI
ATTORE contro
(C.F.: ), col patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO SACCHIERO e CP_1 P.IVA_1
ANTONIO CANALIS, presso cui è elettivamente domiciliata e
con il patrocinio dell'avv. ANDREA OPPIA presso cui è Controparte_2 elettivamente domiciliata
CONVENUTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “In via preliminare: 1) condannare la , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore con sede in Bevilacqua e la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, ciascuno per quanto di propria responsabilità, alla sostituzione della pompa di calore indicata nella fattura in espositiva n. C01/37000697 del 31.01.2017 con altra idonea nonché dei “fan coil” installati;
2) condannare conseguentemente la , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore e la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, ciascuno per quanto di propria responsabilità, alla installazione di nuova ed idonea pompa di calore come richiesto dal geom. al momento dell'ordine con idonei “fan coil” per il Parte_1 funzionamento della stessa;
3) condannare la , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore e la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2 pagamento di quanto resosi necessario per la sostituzione dei “fan coil”; 4) condannare altresì la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e la in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal geom. Parte_1 per il mancato utilizzo della pompa acquistata ed indicata nella fattura n. C01/37000697 del 31.01.2017 dal 31 gennaio 2017 a tutt'oggi; 5) con vittoria di spese e competenze. In via subordinata: a) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore alla Controparte_2
pagina 1 di 6 sostituzione della pompa di calore indicata nella fattura in espositiva n. C01/37000697 del 31.01.2017 CP_ con altra idonea nonché dei “fan coil” installati;
b) condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, alla installazione di nuova ed idonea pompa di calore come richiesto dal geom. al momento dell'ordine con idonei “fan coil” per il funzionamento Parte_1 della stessa;
c) condannare ditta in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento di quanto resosi necessario per la sostituzione dei “fan coil”; d) condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni Controparte_2 subiti dal geom. per il mancato utilizzo della pompa acquistata e indicata nella fattura n. Parte_1
C01/37000697 del 31.01.2017 dal 31 gennaio 2017 a tutt'oggi; e) con vittoria di spese e competenze. ”. PER LA SPA: “In via preliminare di rito visto ed applicato l'art. 115 c.p.c. : a. accertare e CP_1 dichiarare la nullità dell'atto di citazione : ex art 163 n° 7 c.p.c., in quanto è omesso l'avviso ex art 38
c.p.c. ; la nullità della citazione ex art 163 comma III n° 3 ) e n° 4) c.p.c. b. accertare e dichiarare, in relazione alle condizioni generali di vendita e di garanzia, l'improcedibilità dell'azione; accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza dall'azione e l'infondatezza della domanda del sign. c. Pt_1 accertare e dichiarare, salva l'infondatezza della domanda, la tardiva contestazione con conseguente prescrizione e decadenza dalla denuncia dei vizi e dalla garanzia di cui alle condizioni generali di vendita e dall'art. 1495 e segg. del codice civile. Nel merito visto ed applicato l'art. 115 c.p.c.
1. respingersi la domanda posta dall'attore sign. nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1 inammissibile, generica ed integralmente infondata.
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di risarcimento del danno ex art 2059 C.C. in quanto non dimostrata 3. respingersi il contraddittorio su ogni domanda nuova ed ogni altra eccezione formulata dalle parti, sulla quale non si accetta contraddittorio 4. Nel merito ed in via riconvenzionale visto ed applicato l'art. 115
c.p.c. a. accertare dichiarare e condannare l'attore al pagamento a favore di Parte_2 CP_1
della somma capitale di euro 1.396,36 oltre interessi moratori ex art 1284 comma IV c.c. dalla data
[...] di proposizione della domanda giudiziale (13. Sett. 2018) al saldo effettivo.
5. In via istruttoria visto ed applicato l'art. 115 c.p.c.
6. la difesa di contestate le prove orali e documentali attoree, CP_1 richiama le istanze ex art 177 c.p.c. depositate il 17.06.22 il 29.09.22 ed il 20.12.22, chiede sul punto l'ammissione delle domande ivi formulate con conseguente revoca delle ordinanze 3.11.20, 15.06.22,
22.12.22 e successive con conseguente ammissione delle prove ed eccezioni ivi dedotte 7. Rileva il tardivo deposito della CTU pervenuta il giorno 13.04.23 al CTP;
rileva la genericità dell'elaborato peritale privo di riferimenti tecnico/scientifici in rapporto alle norme UNI EN 12831 (metodo di calcolo delle dispersioni termiche) e UNI TS 11300 (prestazione energetica negli edifici) al fine di spiegare l'iter logico attraverso cui il CTU è giunto a quelle conclusioni.
8. si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per testimoni 9. In ogni caso condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge”. PER LA “1) Dichiarare la ditta convenuta assolta da ogni Controparte_2 avversa domanda;
2) con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2018 conveniva davanti a questo tribunale la Parte_1
e la ditta chiedendone la condanna alla sostituzione della pompa CP_1 Controparte_2 di calore fornitagli il 31 gennaio 2017, nonché dei “fan coil” successivamente installati, con altra idonea apparecchiatura. Esponeva l'attore che l'11 gennaio 2017 si era recato presso la ditta CP_2
pagina 2 di 6 agenzia di vendita per le Province di Sassari e Nuoro, per acquistare un CP_2 CP_1 impianto di climatizzazione di 9 KW destinato a riscaldare e raffreddare un immobile di sua proprietà di 250 mc, sito in Sassari e adibito a suo studio professionale.
Asseriva di avere poi ordinato, su consiglio del rivenditore, una pompa di 7,5 KW, a parere della ditta convenuta di potenza sufficiente per le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi cui era destinata.
Installata la macchina, alla fine del mese di gennaio 2017 veniva effettuata dalla ditta , centro Org_1 assistenza autorizzato a Sassari, una prima accensione con esito negativo a cui seguiva, dopo CP_1 due sopralluoghi della ditta un secondo collaudo avente sempre lo stesso esito. A seguito delle CP_2 contestazioni mosse dall'attore, la eseguiva un ulteriore sopralluogo, consigliando al CP_2 Pt_1 di sostituire i ventilconvettori. Aggiungeva che, affidandosi al parere dell'esperto rivenditore, aveva sostituito, nel gennaio 2018, i ventilconvettori, concordando che il relativo prezzo sarebbe stato versato solo se la pompa di calore avesse regolarmente funzionato. Nel gennaio 2018 la aveva Org_2 eseguito il relativo collaudo, riferendo all'attore che, nonostante la sostituzione dei “fan coil”, la pompa di calore non avrebbe mai funzionato e proponendo, per tale ragione e su autorizzazione della CP_1
il ritiro della termopompa, per un valore di €2.600,00 a fronte di un prezzo di acquisto pari a
[...]
€3.469,75, e la sostituzione con un differente modello per un corrispettivo di € 3500,00, oltre ad
€500,00 per il montaggio.
Lamentava l'attore che la proposta era economicamente inaccettabile, che qualsiasi tentativo per ottenere il regolare funzionamento della pompa di calore era stato vano e che egli non aveva mai potuto utilizzare la macchina termica né per riscaldare né per raffreddare la temperatura dell'immobile.
Concludeva quindi, come riportato in epigrafe.
Si costituiva la e contestava in fatto e in diritto quanto asserito dall'attore, eccependo CP_1 pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del foro di Sassari, derogato contrattualmente dalle parti a favore di quello di Verona, e la nullità dell'atto di citazione per omesso avviso ex art. 38 c.p.c. e per genericità e indeterminatezza della domanda. Eccepiva anche la decadenza dell'attore dalla garanzia per omesso pagamento del prezzo, secondo quanto disposto dall'art. 5 lett. C) delle condizioni generali di vendita e l'improcedibilità della domanda ex art. 8 lett. B) delle summenzionate condizioni generali, regolarmente firmate e sottoscritte dalla controparte, aventi ad oggetto la clausola solve et repete.
Nel merito, premesso che nessun rilievo potevano assumere eventuali valutazioni tecniche del cliente, limitandosi a vendere quanto indicato nella proposta di acquisto, asseriva di aver venduto al CP_1
con due differenti conferme d'ordine, rispettivamente la n° SS700015 del 11 gennaio 2017 e la n° Pt_1
SS70459 del 20 dicembre 2017, la pompa di calore e i “fan coil”, entrambi installati in un impianto preesistente la cui obsolescenza o altre problematiche potevano pregiudicare il regolare funzionamento delle macchine termiche. Negava quindi alcun inadempimento contrattuale e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di
€1.396,36, somma di cui la era ancora creditrice. CP_1
Si costituiva anche la ditta e contestava la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_2 rilevando come la pompa di calore fosse perfettamente funzionante e a norma di legge, dovendosi imputare il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione alla sua vetustà e ad una errata installazione della macchina termica. Precisava la convenuta che l'apparecchiatura non modulava la potenza erogata e che, pertanto, l'attore aveva sostituito i ventilconvettori con altri idonei alla potenza della macchina acquistata.
Concludeva chiedendo di essere assolta da ogni avversa domanda. pagina 3 di 6 Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, era assunta in decisione all'udienza del 6 luglio 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Deve premettersi, in rito, che non sono ravvisabili, e risultano comunque superati, i profili di nullità della citazione introduttiva per il cui rilievo parte convenuta insiste nelle riportate conclusioni, atteso che l'atto indica sufficientemente i fatti esposti a fondamento della domanda, prospettando la consistenza dell'inadempimento contrattuale ascritto ad entrambe le convenute e l'oggetto della domanda. La convenuta si è peraltro tempestivamente costituita e ha spiegato compiutamente, CP_1 anche nel merito, le sue difese, argomentando diffusamente su tutte le questioni oggetto di causa, oltre che introducendone di nuove ed ulteriori, dovendo pertanto ritenersi sanata ogni ipotizzata nullità.
Le eccezioni preliminari riproposte da (che non insiste in quella d'incompetenza per territorio) CP_1 con riferimento alle condizioni generali di vendita dei ventilconvettori indicate nel documento prodotto sub 1 sono infondate, atteso che l'ordine di acquisto (riferito ai sei ventilconvettori e datato 20 dicembre 2017) non risulta sottoscritto dal sig. né riporta, prima ancora, il contenuto delle invocate Pt_1 clausole limitative della responsabilità del venditore comportanti decadenze o prescrizioni.
Quanto al documento prodotto sub 8, datato 11 gennaio 2017, avente ad oggetto la pompa di calore, si rileva sin d'ora come nella specie non vengano in considerazione direttamente difetti o carenze di funzionamento della fornitura per cui è causa ed è pertanto irrilevante la decadenza dalla relativa garanzia, non rilevando la buona qualità dei beni e la loro corrispondenza all'ordine sottoscritto dal cliente, bensì, in modo più ampio e secondo quanto si dirà più oltre, l'inidoneità del sistema di riscaldamento e refrigerazione fornito al per mancanza della necessaria efficienza. Pt_1
Il contenuto dell'accordo contrattuale fra il e la è, invero, pacifico, risultando Pt_1 CP_2 indiscusso che il cliente aveva puntualmente rappresentato, al momento dell'acquisto, la destinazione dell'apparecchio (da installare su un impianto già esistente) alla climatizzazione di un ambiente di circa 250 mc (si veda al riguardo lo “Schema ” prodotto dalla stessa convenuta, riportante una Parte_3 bozza della planimetria dell'ufficio del cliente cui era destinata la macchina) e che il rivenditore, ossia l'addetto alla vendita per conto della ditta convenuta, gli aveva specificamente consigliato una pompa di calore che, come chiaramente emerso sia dalle deposizioni testimoniali (si vedano quelle rese dai testi e ) che dall'indagine espletata dal consulente d'ufficio, era inadeguata Testimone_1 Tes_2 all'ambiente cui era destinata. Al riguardo infatti, l'ausiliario del giudice, dopo averne verificato più volte e a lungo la funzionalità, ha appurato che “dopo due ore di utilizzo… la temperatura dell'aria dell'ufficio era salita a 18,7 °C nella stanza grande e 18,2 °C nella stanza piccola” rilevando quindi come, a fronte di una temperatura minima esigibile (perché prevista in progetto) di almeno 20 gradi, “le temperature interne registrate erano ampiamente al di sotto” e come, in esito all'esperimento effettuato, sia emerso che “sebbene la pompa di calore lavori correttamente, essa non è in grado di scaldare adeguatamente l'immobile. Il calore fornito dalla pompa di calore e scambiato dai ventilconvettori con l'ambiente, non è sufficiente per raggiungere la temperatura di 20 °C in un tempo accettabile”. Ha concluso quindi il CTU, alle cui esaurienti motivazioni si rimanda, affermando che la pompa di calore
“è palesemente sottodimensionata per riscaldare l'immobile di cui è a servizio” in quanto non erano state valutate adeguatamente le variabili in base alle quali operare una scelta adeguata al riguardo
(“posizionamento dell'immobile, esposizione al sole, posizione rispetto ad altri edifici, presenza di altri pagina 4 di 6 ambienti riscaldati adiacenti, esposizione al vento, stratigrafia delle pareti e dei solai, infissi, presenza di fonti di calore, ponti termici ecc.”: così la relazione peritale).
La pompa installata è, d'altra parte, risultata perfettamente conforme alle caratteristiche fornite nel certificato di vendita e garanzia, funzionando correttamente in base alla potenza indicata, ma come detto essendo priva di quella necessaria per scaldare lo studio professionale del sig. Pt_1
Essendo, come anticipato, l'agente a conoscenza delle caratteristiche del luogo in cui il bene era destinato a funzionare ed avendo assunto in tal modo una specifica obbligazione di garanzia (la ditta aveva infatti assicurato al che a tal fine sarebbe stata sufficiente una pompa di 7,5 KW), CP_2 Pt_1 questi risponde dell'inadempimento per aver venduto un bene diverso da quello pattuito, siccome privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, come specificamente prospettati al momento dell'acquisto (si configura infatti nella specie una vendita di aluid pro alio: al riguardo, Cass. Civ. 1092/2007 e 2313/2016).
Stante la rilevata carenza nel bene delle qualità necessarie ad assolvere alla funzione (dichiarata) cui era destinato, non è dirimente in senso contrario il riscontro del buon funzionamento dell'apparecchio acquistato, che era dotato delle caratteristiche conformi alle certificazioni del prodotto.
Atteso dunque che nella specie la responsabilità per inadempimento non può che essere ascritta solamente al venditore diretto, ossia a colui che, avendo espressamente assunto col cliente l'obbligo di assicurare la richiamata prestazione consistente (non solo nel consegnare una pompa di calore funzionante, bensì) nel consegnargli una pompa di calore tale, per dimensioni e potenza effettiva, da assicurare la necessaria climatizzazione (che in esito all'accurato e ben descritto esperimento condotto dall'ausiliario del giudice è risultata palesemente carente, nonostante la temperatura esterna fosse ben al di sopra di quella ipotizzata), la dovrà rispondere dell'inadempimento Controparte_2 provvedendo, come da domanda, alla sostituzione della pompa di calore indicata nella fattura in espositiva con altra idonea, da individuarsi, in difetto di specificazioni non indicate dall'attore, in relazione alle caratteristiche del locale cui è destinata.
Non può invece trovare accoglimento la domanda proposta nei confronti di che, per CP_1 quanto emerso e per quanto allegato dal che mai ha prospettato l'esistenza di un potere di diretta Pt_1 rappresentanza in capo alla e sembra aver agito contro solo con riferimento alla CP_2 CP_1 consegna dei ventilconvettori (nelle stesse conclusioni si fa riferimento a distinti profili di responsabilità e non ad una diretta esposizione del rappresentato per l'operato del suo agente), in difetto di più puntuali argomentazioni, non risulta emergere alcun inadempimento specifico in ordine agli obblighi assunti dalla convenuta. Non avendo contrattato direttamente col né risultando CP_1 Pt_1 che i beni forniti all'odierno attore presentassero difetti o carenze di funzionamento (nessuna rilevanza assume che la loro sostituzione fosse avvenuta su consiglio del terzo , incaricato Org_1 dell'assistenza, siccome non chiamato in causa né dotato, per quanto allegato, di diretti poteri rappresentativi di , non si vede per quale motivo questa debba rispondere dell'inidoneità CP_1 dell'apparecchio alla funzione cui era destinato, non risultando affatto provata l'assunzione di tale specifica garanzia ed avendo il CTU riscontrato il corretto funzionamento di ogni componente dell'impianto installato presso lo studio professionale del compresi dunque i ventilconvettori. Né Pt_1 il fatto che a seguito delle doglianze del sig. avesse offerto di ritirare la pompa di calore, CP_1 Pt_1 ma per un prezzo inferiore a quello versato dall'attore, e di fornirgliene un'altra di maggiore potenza, ma col pagamento della differenza a carico dell'acquirente, comporta il riconoscimento della dedotta responsabilità contrattuale della società, rammentandosi che il potere di rappresentanza diretta non è pagina 5 di 6 insito nel contratto di agenzia, ben potendo l'agente (nella specie operare contrattualmente CP_2 coi terzi anche nell'interesse della preponente ma non in suo nome. Ne consegue che l'attore è tenuto al pagamento del prezzo domandato da quale corrispettivo CP_1 dovutole per la vendita dei ventilconvettori, avendogli la società fornito dei beni conformi a quanto richiestole e, siccome soccombente nei suoi confronti, a rifonderle anche le spese processuali.
La domanda attrice diretta al risarcimento del danno ulteriore non può trovare accoglimento perché non provata, nemmeno attraverso il ricorso a elementi presuntivi.
La convenuta siccome soccombente, è tenuta al rimborso in favore dell'attore delle CP_2 spese processuali, liquidate come in dispositivo, nonché dei compensi liquidati al CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna la convenuta alla sostituzione Parte_1 Controparte_2 della pompa di calore consegnatagli con altra dotata della potenza e delle caratteristiche di efficienza necessarie al locale di cui in espositiva, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal CTU, nonché alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge, ed oltre ai compensi liquidati al CTU (€ 829,68 oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge).
Rigetta le altre domande attrici.
Rigetta la domanda proposta dal contro Parte_1 CP_1
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e condanna l'attore al pagamento in CP_1 suo favore della somma di € 1.396,36 oltre interessi ex art 1284, co. 4°, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale (15 novembre 2018) al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 26 febbraio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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