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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN SA TE, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr. 3584/2024 R.G.L. promosso
DA
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avvocato Renato Vazzana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termini
Imerese, Via L. Sturzo, 8. ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Graziella De Lisi, funzionaria designata ai sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede in Palermo, Via Laurana, 59. CP_1
resistente
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
Oggetto: corresponsione ratei assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , deducendo: CP_1
- di aver ottenuto, a seguito di instaurazione di giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. il riconoscimento dello status di soggetto invalido in misura pari al 74% a decorrere dal mese di gennaio 2023 e con revisione a settembre 2024, giusto decreto di omologa del
17 gennaio 2024 e di non aver ancora ottenuto il pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno mensile di invalidità;
- di aver notificato all' il detto decreto di omologa, CP_1
provvedendo a inviare anche il modello AP/70;
- di aver ricevuto, in data 28.03.2024, il provvedimento di reiezione della domanda, con il quale l' comunicava CP_1
di non poter erogare la prestazione richiesta per decadenza dell'azione giudiziaria ex DL 269/2003;
- di aver proposto, in data 15.04.2024, ricorso amministrativo all'Ente previdenziale, il quale veniva rigettato per le medesime ragioni.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di : “ritenere e dichiarare che la sig.ra , giusta decreto Parte_1
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di omologa del 17 gennaio 2024, ha diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile, condannando l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare la prestazione economica dal mese di gennaio 2023 e sino al mese di settembre 2024 (data fissata per la revisione), secondo il parere medico-legale della CTU di cui al procedimento per A.T.P. portante n. 1465/2022 R.G.; - per
l'effetto, ritenere e dichiarare che l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, è obbligato a pagare la prestazione economica dal mese di gennaio 2023 e sino al mese di settembre 2024, secondo il parere medico-legale della CTU a firma del dr. come Persona_1
richiamata dal decreto di omologa del 17 gennaio 2024;
Condannare l' al pagamento di spese, competenze ed CP_1
onorari del presente giudizio” ( cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda in ragione della tardività della proposizione del ricorso per ATP, con violazione del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, d.l. n. 369/2003, come convertito dalla l. n. 326/2003.
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 28.10.2025 per il deposito delle note scritte.
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L' ha eccepito l'intervenuta decadenza di parte CP_1
ricorrente dalla possibilità di agire in giudizio per l'ottenimento del beneficio domandato, in virtù di quanto disposto dall'art. 42, comma 3, d.l. n. 369/2003, convertito con l. n. 326/2003, secondo cui “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
L' eccezione è fondata.
Orbene, come emerge dalla documentazione in atti, l' CP_1
ha allegato tutta la produzione documentale a sostegno del fondamento della propria eccezione, lamentando l'elusione del termine decadenziale semestrale per l'instaurazione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e decorrente dal 29.10.21
(data di notifica del verbale negativo n. 612089730012, oggetto del procedimento per ATP, portante il nr. R.G.
1465/2022), atteso che il ricorso fu depositato davanti a questo Tribunale il 23.05.22, quando il termine semestrale era ampiamente scaduto (cfr. fascicolo ). CP_1
Giova premettere che la Suprema Corte ha chiarito che
“Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla
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fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale" (Cass. n. 28417/2020).
Come indicato nella decisione "è bene ricordare che il procedimento sommario per la verifica delle condizioni sanitarie, che si conclude con la pronuncia del decreto di omologa, è volto a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis c.p.c., comma 1 e consente alla parte di accedere, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., al giudizio ordinario per l'accertamento del diritto alla prestazione (v. Cass.n.
16685 del 2018). Il provvedimento conclusivo della fase sommaria, nella forma del decreto, non può incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio, proprio in considerazione della possibilità, per l'interessato, di promuovere il giudizio di merito e tale affermazione non risulta smentita dai precedenti di questi Corte (v., per tutti, Cass. n. 20847 del
2019) che, ricomprendendo nella dichiarazione di dissenso - che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - anche gli aspetti preliminari oggetto della verifica giudiziale relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, hanno affermato, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti
l'accertamento sanitario, la definitività del decreto di
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omologa, non contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art.
111 Cost.. 15. La predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per
l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass.
n. 28417/2020).
Ancora di recente la Suprema Corte (Cass. lav. sent. n.
30828/24) ha ribadito che “l' nell'ambito del CP_1
procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere”. Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e,
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poi, resistere all'azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare
l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
Alla stregua di tale principio va, dunque, escluso che l'emissione del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. possa valere quale implicito positivo riscontro di requisiti diversi da quello sanitario, ivi compresi anche quelli di natura processuale, quali le condizioni di procedibilità o di ammissibilità dell'azione, e che la sua definitività renda non più opponibile nella successiva fase l'insussistenza di siffatti requisiti;
da ciò consegue l'ammissibilità della relativa eccezione, tempestivamente sollevata dall' nell'ambito CP_1
del presente giudizio promosso per il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Inoltre, alcuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente, atteso che, a fronte del provvedimento dell' CP_1
del 28.09.2021, comunicato all'interessata il 29.10.2021 (v. produzione ) che aveva, in sede di verifica della CP_1
permanenza dei requisiti sanitari, disconosciuto il diritto all'assegno, la ha depositato il ricorso giudiziario Pt_2
per ATP ex art. 445 bis c.p.c. solo in data 23 maggio 2022
(come dedotto dall e non contestato ex adverso), CP_1
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dunque oltre il termine semestrale previsto dall'art. 42 comma 3 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, in virtù del quale è maturata l'eccepita decadenza dall'azione.
Da qui, il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non segue condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Termini Imerese, 29.10.2025
IL GIUDICE
AN SA TE
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